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Legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 (BUR n. 69/1999)

Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel veneto

Legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 (BUR n. 69/1999) (Abrogata)

NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI NEL VENETO

Legge abrogata dall’articolo 39, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 , vedi tuttavia le disposizioni transitorie recate dall’articolo 37, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 37/1999
S O M M A R I O
Legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 (BUR n. 69/1999)

NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL VENETO



CAPO I
Finalità

Art. 1 - Obiettivi della legge.

1. In applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di seguito definito decreto legislativo, si fissano con la presente legge gli indirizzi generali di programmazione commerciale ed urbanistica della rete distributiva nell’ambito della Regione.
2. La programmazione regionale, secondo gli obiettivi indicati dall’articolo 1, comma 3 e dall’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo, persegue le seguenti finalità:
favorire la realizzazione di un’equilibrata rete distributiva agevolando gli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese operanti sul territorio, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle relative aree;
rendere compatibili gli insediamenti commerciali con il territorio e valorizzare la funzione commerciale, anche al fine di una riqualificazione del tessuto urbano;
rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale sia nei centri storici mediante l’individuazione di incentivi, sia nelle zone rurali e di montagna, mediante la promozione di centri polifunzionali e la formazione professionale;
promuovere una programmazione delle attività commerciali armonica per la semplificazione del procedimento amministrativo e per un sistema decisionale coordinato;
garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una possibilità di scelta in ambito concorrenziale, favorendo, di conseguenza, sia il contenimento dei prezzi sia un corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni;
assicurare un sistema di monitoraggio riferito all’entità ed all’efficienza della rete distributiva insediata sul territorio.
3. Mediante la programmazione commerciale e la concorrente azione tra enti pubblici e soggetti privati, la normativa regionale mira alla riqualificazione della rete distributiva per un migliore servizio al cittadino.
4. Al fine di verificare i livelli occupazionali, in relazione alla programmazione regionale in materia di commercio, la Regione coinvolge, in sede di concertazione, le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori commerciali, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori.
Art. 2 - Finanziamenti regionali.

1. La Regione nel perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2 adotta politiche attive a favore del commercio, con utilizzo di risorse proprie definite annualmente in sede di bilancio nonché di fondi statali e comunitari.
2. Gli interventi di cui al comma 1 concorrono allo sviluppo della rete delle imprese commerciali con azioni di finanziamento che prevedono contributi alle stesse e ai comuni, diretti ad una rivitalizzazione del tessuto commerciale ed anche alla realizzazione di progetti coordinati pubblici e privati relativi al miglioramento e ammodernamento dell’arredo urbano.

CAPO II
Monitoraggio della rete distributiva

Art. 3 - Osservatorio regionale per il commercio.

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo è istituito l'osservatorio regionale per il commercio allo scopo di monitorare l'entità e l'efficienza della rete distributiva e di verificare lo stato di attuazione della presente legge.
2. L’osservatorio è costituito da un comitato consultivo e da un comitato tecnico scientifico e ha sede presso gli uffici della struttura regionale competente in materia di commercio.
3. La Giunta regionale, con deliberazione assunta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua:
i componenti del comitato consultivo e le funzioni dagli stessi esercitate;
le forme di partecipazione alle funzioni dell'osservatorio dei rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni regionali dei consumatori riconosciute ai sensi dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle imprese del commercio e di quelle dei lavoratori, dirette a consentire la formulazione di osservazioni ed integrazioni sulle attività esercitate nell'ambito dell’osservatorio stesso.
4. La Giunta regionale, con deliberazione assunta entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua:
i componenti del comitato tecnico scientifico e le funzioni dagli stessi esercitate;
le modalità della realizzazione di una rete informatica tra Regione, province, camere di commercio e comuni per la ottimale gestione dei flussi informativi;
i termini di coordinamento tecnico tra Regione, province, comuni e camere di commercio per le rilevazioni dei dati in sede comunale e l'elaborazione in sede provinciale, tenuto conto anche delle informazioni messe a disposizione ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo.
Art. 4 - Monitoraggio.

1. L’osservatorio esercita la funzione di monitoraggio rilevando:
le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva per comune, comprendendo in essa anche i dati relativi al commercio su aree pubbliche, per ambito territoriale come definito dall’articolo 6, per provincia e nel Veneto;
l’efficienza e le tendenze evolutive della rete stessa e la sua rispondenza alle richieste dei consumatori;
i problemi derivanti dall’applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica negli ambiti di cui alla lettera a);
ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale.
2. Ai fini del monitoraggio i comuni raccolgono, organizzano e mettono a disposizione dell'osservatorio regionale e delle camere di commercio i dati della propria rete distributiva mettendo a disposizione dell’osservatorio anche la relativa documentazione di carattere urbanistico secondo un flusso informativo continuo che consenta di conoscere la situazione della medesima in tempo reale.
3. La Regione prevede annualmente nell’ambito delle risorse previste al comma 1 dell’articolo 2 finanziamenti ai comuni con meno di 5.000 abitanti che in forma associata intendono dotarsi di sistemi informativi idonei a garantire il monitoraggio della rete distributiva.
4. Le camere di commercio, anche tramite le proprie strutture informatiche centralizzate, collaborano con l'osservatorio regionale nell'espletamento dell'azione di monitoraggio.
5. Le operazioni di monitoraggio, con riferimento alle specifiche funzioni attribuite dal decreto legislativo, sono espletate dagli enti interessati senza oneri per la Regione.
6. La Regione, allo scopo di coordinare la raccolta dei dati e la elaborazione dei flussi informativi ritenuti utili per il monitoraggio, tramite l’osservatorio, si raccorda con l’osservatorio nazionale istituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

CAPO III
Programmazione territoriale

Art. 5 - Ambiti territoriali di programmazione regionale.

1. Per fissare gli indirizzi generali relativi all'insediamento delle attività commerciali, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo e tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche oltre che della consistenza demografica, si individuano i seguenti ambiti territoriali di programmazione regionale:
aree metropolitane omogenee, caratterizzate da elevato livello di domanda e di offerta;
aree sovracomunali configurabili come unico bacino di utenza;
centri storici come definiti all'articolo 23, comma 2;
centri di minore consistenza demografica: comuni, frazioni o altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, individuati all'interno delle aree metropolitane e di quelle sovracomunali.
2. In attuazione dei criteri stabiliti al comma 1, i comuni appartenenti alle aree metropolitane omogenee ed alle aree sovracomunali sono riportati nell’allegato A) che costituisce parte integrante della presente legge.
Art. 6 - Durata della programmazione.

1. La programmazione regionale ha durata di tre anni. A tal fine la Giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine temporale di programmazione, trasmette al Consiglio regionale una proposta di aggiornamento, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio fornite dall'osservatorio regionale, anche con riferimento alla fase di programmazione precedente.
2. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino all’entrata in vigore della nuova normativa programmatoria.
3. In sede di prima applicazione la durata della programmazione contenuta nella presente legge è di anni due dalla sua entrata in vigore.
Art. 7 - Limiti dimensionali della programmazione regionale.

1. Limiti dimensionali su tutto il territorio regionale sono:
a) per gli esercizi di vicinato:
1) superficie non superiore a 250 mq., nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
2) superficie non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
b) per le medie strutture:
1) superficie oltre 250 mq e non superiore a 2.500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
2) superficie oltre 150 mq e non superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
c) per le grandi strutture: limiti dimensionali definiti dalla programmazione regionale.
2. Ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del decreto legislativo, nella fase di prima applicazione della presente legge le superfici per la vendita delle strutture della distribuzione sono le seguenti:
a) nelle aree sovracomunali:
1) esercizi di vicinato: superficie non superiore a 150 mq;
2) medie strutture: superficie oltre 150 mq e non superiore a 1.500 mq;
3) grandi strutture: superficie minima superiore a 1.500 mq;
b) nelle aree metropolitane:
1) esercizi di vicinato:
1a) superficie non superiore a 250 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
1b) superficie non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
2) medie strutture:
2a) superficie oltre 250 mq e non superiore a 2.500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
2b) superficie olre 150 mq e non superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
3) grandi strutture:
3a) superficie minima 2.500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
3b) superficie minima 1.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

CAPO IV
Programmazione della rete distributiva

Art. 8 - Definizioni.

1. Agli effetti della presente legge si definiscono:
concentrazione, la riunione in una nuova media o grande struttura di vendita, rispettivamente, di medie o grandi strutture di vendita preesistenti di medesima titolarità;
accorpamento, l’ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti di medesima titolarità;
apertura in forma continuativa, l’attività di vendita al pubblico ininterrotta da almeno tre anni fatta salva la sospensione per sei mesi in caso di trasferimento o subingresso;
piccola e media impresa commerciale, l’impresa definita ai sensi del decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 23 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 1998, n. 34 e successive modifiche.
2. Ai fini del riconoscimento delle priorità per il rilascio delle autorizzazioni commerciali ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo si definiscono:
reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati, il reimpiego degli occupati nell'anno precedente, sia a tempo determinato che indeterminato. I lavoratori a tempo parziale sono considerati in percentuale, in rapporto al numero di ore lavorate rispetto a quelle previste nel contratto collettivo di riferimento. L’impegno al reimpiego viene assunto con apposito atto unilaterale d'obbligo reso al comune da parte del richiedente;
qualificazione professionale adeguata al settore non alimentare: l'avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti del settore non alimentare, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS, o aver frequentato con esito favorevole un corso di qualificazione disciplinato dall'articolo 26 e seguenti.
3. Tutti gli esercizi di vendita, compresi i centri commerciali, già assentiti secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate dall’articolo 7, comma 1, lettera b), sono qualificati medie strutture, fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie di cui all’articolo 33.
4. Tutti gli esercizi di vendita, compresi i centri commerciali, già assentiti secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate dall’articolo 7, comma 1, lettera c), sono qualificate grandi strutture di vendita, fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie di cui all’articolo 33.
5. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo, dandone immediata comunicazione al comune e all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto. Il titolare, qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2208 del codice civile. 6. Ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del decreto legislativo restano salve, ai fini della commercializzazione, le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
Art. 9 - Norme per i centri commerciali.

1. Le autorizzazioni amministrative relative a singoli esercizi collocati all’interno di centri commerciali non possono essere trasferite al di fuori dei centri commerciali stessi.
2. I centri commerciali possono essere integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che possono essere autorizzati, in deroga alla specifica programmazione comunale di settore, con gli orari dei centri commerciali di cui fanno parte. Tali esercizi non contribuiscono a formare la superficie massima di vendita dei centri.
3. Per i centri commerciali, l’orario di apertura adottato deve essere applicato a tutti gli esercizi facenti parte degli stessi, ivi inclusi gli esercizi artigianali.
4. Ai titolari di autorizzazioni relative a strutture o centri commerciali rilasciate ai sensi della previgente normativa fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non può essere negata dal comune l’autorizzazione alla modifica della ripartizione interna della superficie di vendita nella misura massima del cinquanta per cento di quella prevista dall’autorizzazione originaria per ciascun esercizio o insieme di esercizi, fermi restando comunque il limite massimo di superficie complessiva autorizzata e il rapporto tra settori merceologici.
Art. 10 - Esercizi di vicinato.

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato come individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera a) sono subordinati a previa comunicazione da parte degli interessati, effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo.
2. I comuni, limitatamente alla prima fase di applicazione della programmazione regionale di cui all’articolo 6, comma 3 e comunque per un periodo non superiore a due anni, nel termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, possono inibire o sospendere gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, con un provvedimento che individui per l’intero territorio comunale o per parte di esso, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
esistenza di una rete distributiva già adeguata alla domanda in relazione all’ubicazione di esercizi e all’ampiezza merceologica;
esistenza di aree urbane non idonee all’insediamento commerciale per vincoli o limiti fissati da leggi;
esecuzione di programmi comunali di qualificazione della rete commerciale diretti alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.
3. Gli esercizi di vicinato non possono né essere ampliati né essere oggetto di accorpamento o concentrazione oltre i limiti stabiliti dall’articolo 7, comma 1, lettera a).
Art. 11 - Medie strutture di vendita.

1. I comuni, entro e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori riconosciute ai sensi dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e le associazioni dei lavoratori del commercio adottano, con riferimento alle medie strutture di vendita, un provvedimento che individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali sulla base dei seguenti principi:
modernizzazione del sistema distributivo;
garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;
salvaguardia dell’ambiente e della viabilità dei centri urbani;
mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità;
equilibrio delle diverse forme distributive;
tutela delle piccole e medie imprese commerciali;
identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici.
2. Il provvedimento ha la stessa durata della programmazione regionale e, alla scadenza, è automaticamente rinnovato fino alla nuova determinazione comunale.
3. I comuni provvedono inoltre ad assumere norme procedimentali concernenti le domande relative alle medie strutture secondo le disposizioni dell’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo e a stabilire i termini entro i quali valutare la priorità delle stesse.
4. L'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori merceologici, l'ampliamento della superficie di vendita sono subordinati al rilascio di un’autorizzazione comunale che rispetti la programmazione regionale e risponda ai criteri assunti dall’amministrazione comunale.
5. Le medie strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall’articolo 7, comma 1, lettera b), o essere oggetto di accorpamento o concentrazione, entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.
6. Fra le domande di autorizzazione di cui al comma 4, relative a medie strutture, hanno priorità quelle intese alla concentrazione di preesistenti esercizi nel rispetto dei caratteri dimensionali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b). Tra tali domande hanno una ulteriore priorità quelle che dimostrino:
di essere piccole o medie imprese commerciali come definite dall’articolo 8, comma 1, lettera d);
l’impegno al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi secondo le modalità dell’articolo 8, comma 2, lettera a);
una adeguata formazione professionale per il settore non alimentare dei titolari realizzata con la partecipazione ad un corso per il commercio o con il possesso di adeguata qualificazione secondo le modalità dell’articolo 8, comma 2, lettera b);
la realizzazione di un maggiore abbattimento della superficie complessiva finale rispetto alle somme metriche degli esercizi originari.
7. L’autorizzazione alla vendita per una media struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall’accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti dall’articolo 31, comma 3 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale comunale alle seguenti condizioni:
che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno tre anni in forma continuativa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c);
che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b);
che vi sia l’impegno del richiedente al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi.
8. Contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione, nel caso di concentrazione o accorpamento, il comune revoca i titoli autorizzativi dei preesistenti esercizi.
Art. 12 - Grandi strutture di vendita.

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento entro i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), il mutamento dei settori merceologici sono subordinati al rilascio di un’autorizzazione comunale secondo le modalità previste dal capo VI nel rispetto degli obiettivi di presenza e di sviluppo fissati nell’allegato B) che costituisce parte integrante della presente legge.
2. Le grandi strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall’articolo 7, comma 1, lettera c) o essere oggetto di accorpamento o concentrazione, entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.
3. Fra le domande di autorizzazione di cui al comma 1, relative a grandi strutture, hanno priorità quelle intese alla concentrazione di preesistenti esercizi nel rispetto dei caratteri dimensionali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c). Tra tali domande hanno una ulteriore priorità quelle che dimostrino:
l’impegno al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi secondo le modalità dell’articolo 8, comma 2, lettera a);
per il settore non alimentare una adeguata formazione professionale dei titolari realizzata con la partecipazione ad un corso per il commercio o con il possesso di adeguata qualificazione secondo le modalità dell’articolo 8, comma 2, lettera b);
la realizzazione di un maggiore abbattimento della superficie complessiva finale rispetto alle somme metriche degli esercizi originari.
4. La priorità è riconosciuta limitatamente alle domande concorrenti pervenute in comune e regolarmente documentate entro trenta giorni dal giorno di presentazione della prima domanda.
5. L’autorizzazione alla vendita per una grande struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall’accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti dall’articolo 31, comma 3, decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale regionale, alle seguenti condizioni:
che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno tre anni in forma continuativa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c);
che vi sia l’impegno dell’interessato al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi;
che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite non superiore a cinque volte le superfici minime per le grandi strutture di vendita di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c).
6. La Giunta regionale provvede periodicamente, anche mediante idonee forme di divulgazione elettronica, alla pubblicazione dei dati aggiornati relativi alle disponibilità di superfici afferenti le grandi strutture di vendita.

CAPO V
Criteri di programmazione urbanistica

Art. 13 - Vincoli di natura urbanistica e standards.

1. I comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di revisione di quelli vigenti provvedono a definire, comunque entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio nei limiti di seguito indicati:
per le aree di centro storico, o eventualmente in aree limitrofe, devono essere reperiti parcheggi nella misura di 0,2 mq./mq. superficie di pavimento, in relazione al complesso delle strutture commerciali. L’amministrazione comunale, qualora dimostri l’impossibilità, per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di raggiungere le quantità minime di cui sopra, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle zone di sosta;
nelle altre zone territoriali omogenee, secondo la normativa prevista dall’articolo 25, decimo comma, punto 2 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, per le zone di completamento deve essere reperita a parcheggio almeno una quantità di 0,4 mq./mq. di superficie di pavimento e per le zone di espansione, includendo in queste anche le zone di ristrutturazione urbanistica che prevedono la rifunzionalizzazione delle aree o degli edifici, almeno una quantità di 0,5 mq./mq. di superficie di pavimento.
2. Qualora si debbano insediare in zone territoriali omogenee diverse dai centri storici, grandi o medie strutture di vendita come individuate all’articolo 14, comma 1, lettera b), le aree a servizi devono avere comunque una superficie minima complessiva non inferiore a quanto di seguito indicato:
per le grandi strutture di vendita deve essere prevista area libera non inferiore a 2,50 mq./mq. della superficie di vendita, di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1,30 mq./mq. della superficie di vendita e non inferiore a 0,70 mq./mq. della superficie a destinazione commerciale; inoltre i percorsi veicolari e le aree di parcheggio effettivo e stazionamento debbono risultare differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti, limitatamente a esercizi del settore alimentare;
per le medie strutture di vendita, come definite all’articolo 14, comma 1, lettera b), area libera: non inferiore a 1,80 mq./mq. della superficie di vendita, di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 0,70 mq./mq. della superficie di vendita e non inferiore a 0,50 mq./mq. della superficie a destinazione commerciale.
3. Per parcheggio effettivo di cui al comma 2 si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione.
4. Per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica, come sopra definite, le aree devono essere reperite in sede di strumento attuativo.
5. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, commi dodicesimo e tredicesimo della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.
6. Le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi-piano o sotterranee purché compatibili con le norme del piano regolatore generale.
7. Per i comuni obbligati alla redazione del piano del traffico la localizzazione delle zone di sosta deve essere coordinata con tale strumento.
8. La localizzazione delle aree di sosta deve comunque essere individuata all’interno del territorio comunale.
Art. 14 - Criteri urbanistici per le medie strutture di vendita.

1. Ai fini della programmazione urbanistica le medie strutture di vendita sono suddivise in due categorie:
con superficie di vendita fino a 1.000 mq.;
con superficie di vendita superiore a 1.000 mq..
2. Le medie strutture di cui al comma 1, lettera a) possono essere localizzate, qualora lo prevedano gli strumenti urbanistici generali in quanto compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A - B - C1 e C2, nonché nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale. La definizione delle aree a parcheggio e a servizi di cui all’articolo 13 avviene in sede di strumento urbanistico generale o, per le zone obbligate, in sede di strumento attuativo.
3. Le medie strutture di vendita di cui al comma 1, lettera b) possono essere localizzate, qualora lo prevedano gli strumenti urbanistici generali in quanto compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A, nonché nelle zone B - C1 - C2, purché sia espressamente prevista per le singole zone la loro localizzazione dagli strumenti urbanistici, e nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale.
4. Deve essere garantita una disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi nella misura determinata all’articolo 13 in rapporto alle varie tipologie urbanistiche della zona e della attività da insediare.
Art. 15 - Criteri urbanistici per le grandi strutture di vendita.

1. Le grandi strutture di vendita devono essere localizzate in aree e/o edifici previsti allo scopo dagli strumenti urbanistici generali.
2. I comuni ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto legislativo possono individuare in sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti e comunque entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, aree a destinazione commerciale, zone territoriali omogenee di tipo D, finalizzate all’insediamento di grandi strutture di vendita.
3. Le varianti parziali finalizzate alla individuazione delle grandi strutture su aree già previste a specifica destinazione commerciale, zone D, dagli strumenti urbanistici vigenti sono approvate con la procedura prevista ai commi 6 e 7 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 .
4. I comuni stabiliscono la quantità massima di superfici di grandi strutture di vendita insediabili nei centri, nelle aree o edifici aventi valore storico, di archeologia industriale, anche incentivando l’utilizzo degli edifici destinati in passato a funzioni non più compatibili o dismesse.
5. L’individuazione delle suddette aree è subordinata alla verifica di compatibilità dei seguenti parametri urbanistici:
accessibilità viaria con particolare riferimento all’analisi della rete stradale e di penetrazione all’area opportunamente disimpegnata dalle infrastrutture viarie di scorrimento e funzionalmente collegata al sistema di parcheggi di supporto, come specificato all’articolo 16;
eventuale presenza in adiacenza dell’area a destinazione commerciale di un sistema di trasporto pubblico urbano e extraurbano;
definizione dei contenuti principali da attribuire all’area individuata per la localizzazione delle grandi strutture in relazione all’effetto che si vuole determinare nel settore urbano interessato e alla congruità e integrazione con le condizioni al contorno territoriale esistente;
disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi nella misura determinata all’articolo 13 in rapporto alle varie tipologie urbanistiche della zona e della attività da insediare.
6. I centri commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8.000 sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale con esclusione di quanto previsto dagli articoli 12 e 25 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .
7. Sono comunque fatte salve le peculiari norme stabilite dalla presente legge per i centri storici.
Art. 16 - Impatto sulla viabilità.

1. Le domande per il rilascio dell’autorizzazione riferite alle medie strutture di vendita come individuate all’articolo 14, comma 1, lettera b) nonché alle grandi strutture commerciali, devono prevedere una idonea organizzazione dell’accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare sulla viabilità principale.
2. Le domande per grandi strutture devono inoltre essere accompagnate da uno studio della viabilità dell’area, da studi di dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi per un’idonea organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei previsti livelli di servizio, ai sensi delle norme tecniche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
3. I progetti a corredo delle domande per grandi strutture devono contenere idonee simulazioni dei prevedibili flussi generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l’efficacia delle soluzioni proposte: innesti e svincoli a raso, semaforizzati e non, svincoli delivellati, controstrade e/o formazione di viabilità secondaria di raccordo, in relazione agli specifici contesti territoriali esistenti.
4. La Giunta regionale definisce per le grandi strutture di vendita, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le prescrizioni relative agli elaborati tecnici in ordine alla viabilità e al traffico con riferimento al comma 3.

CAPO VI
Procedure per il rilascio di autorizzazioni per le grandi strutture di vendita

Art. 17 - Conferenza di servizi.

1. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo, il comune competente per territorio, in coordinamento con la Regione e la provincia, indìce presso gli uffici regionali, una conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell’autorizzazione per:
l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, entro i limiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c);
l’accorpamento o la concentrazione di grandi strutture di vendita, entro i medesimi limiti di cui alla lettera a);
il mutamento del settore merceologico di una grande struttura di vendita.
2. La conferenza è composta dai rappresentanti del comune competente al rilascio dell’autorizzazione, della provincia e della Regione. Alle riunioni della conferenza partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e delle organizzazioni delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d’utenza dell’insediamento interessato. Qualora il bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la stessa dovrà rilasciare un parere non vincolante.
3. Ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto legislativo, il rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del comune è subordinato al parere favorevole del rappresentante regionale.
4. La Giunta regionale fissa ulteriori criteri e modalità di presenza dei soggetti a partecipazione facoltativa.
5. In materia di commercio, le deliberazioni adottate in sede di conferenza di servizi di cui al comma 1, devono conformarsi ai criteri della programmazione urbanistica e costituiscono il necessario presupposto per il rilascio della prescritta autorizzazione comunale, mentre, per tutte le altre materie di competenza degli enti che compongono la conferenza, le predette deliberazioni, se supportate da idonea documentazione, sostituiscono le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari fatto salvo la valutazione impatto ambientale.
6. In materia di commercio, la deliberazione della conferenza di servizi indica:
la tipologia e l’ubicazione specifica dell’esercizio o del centro commerciale;
la superficie di vendita per gli esercizi singoli ripartita per settore merceologico e, per i centri commerciali, la superficie di vendita globale, la ripartizione della superficie in esercizi e l’articolazione merceologica della stessa;
la superficie complessiva destinata alle altre finalità commerciali quali magazzini, depositi delle merci, uffici e servizi ed aree coperte comuni;
la dotazione minima di standards di area libera e parcheggio;
il termine di attivazione dell’autorizzazione nel limite previsto dall’articolo 20;
eventuali prescrizioni per la realizzazione dell’iniziativa.
7. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge:
detta disposizioni in materia di termini e svolgimento della conferenza di servizi nonché modalità di acquisizione del parere di cui all’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
individua ulteriore documentazione da allegare nel rispetto dei principi in materia di autocertificazione previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e dal DPR 20 ottobre 1998, n. 403;
prevede le modalità di esercizio del diritto di accesso.
8. Il giudizio relativo alla valutazione di impatto ambientale deve essere allegato alla domanda qualora il rilascio dell’autorizzazione sia assoggettato alla procedura di valutazione impatto ambientale.
9. Per quanto non diversamente disciplinato, la conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Art. 18 - Procedure di rilascio di autorizzazione.

1. Il richiedente presenta al comune competente domanda di autorizzazione amministrativa dichiarando, in particolare:
il possesso delle condizioni e dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo;
la superficie di vendita dell’esercizio, il settore o i settori merceologici;
le eventuali condizioni che danno luogo alle priorità di cui all’articolo 12 ovvero alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dello stesso articolo.
2. Al fine di una maggiore collaborazione tra gli enti preposti e il cittadino, la Giunta regionale approva la relativa modulistica.
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall’articolo 17, il comune dispone la revoca dell’autorizzazione con la stessa procedura del rilascio.
Art. 19 - Autorizzazione.

1. L’autorizzazione per le grandi strutture di vendita, rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18, indica:
la titolarità del provvedimento;
la superficie di vendita ed i settori merceologici dell’esercizio;
ogni altra indicazione secondo la modulistica approvata dalla Giunta regionale.
2. Il comune rilascia l’autorizzazione a vendere in conformità alla deliberazione della conferenza di servizi di cui all’articolo 17. In caso di centri commerciali, il comune rilascia, su richiesta degli interessati, tante autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali previsti nella deliberazione della conferenza di servizi.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 5, l’apertura, l’ampliamento della superficie, l’accorpamento, la concentrazione nonché il mutamento del settore merceologico degli esercizi operanti all’interno delle grandi strutture di vendita sono sempre soggetti ad autorizzazione amministrativa.
Art. 20 - Termini ed efficacia dell’autorizzazione.

1. L’autorizzazione è condizionata all’accettazione scritta da parte del richiedente delle prescrizioni contenute nell’articolo 17. Il rilascio dell’autorizzazione è sospeso fino al ricevimento da parte del comune dell’accettazione dell’interessato.
2. Le grandi strutture di vendita devono essere attivate per almeno i due terzi della superficie autorizzata entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del rilascio. Il comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno, nei casi di comprovata necessità per ritardi comunque non imputabili al richiedente. La richiesta di proroga deve essere presentata al comune nel termine perentorio di sessanta giorni precedenti la scadenza dell’autorizzazione, salvo il caso in cui il motivo del ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di vigenza dell’autorizzazione stessa.
3. Il termine di ventiquattro mesi utile per l’attivazione viene sospeso dal comune su motivata richiesta dell’interessato in pendenza di un procedimento giurisdizionale fino alla comunicazione alle parti del deposito della sentenza passata in giudicato.
4. Nel caso in cui venga attivata una superficie di vendita per una misura inferiore rispetto a quella concessa, per un tempo superiore a centottanta giorni consecutivi, il comune dispone la revoca ai sensi dell’articolo 18, comma 3.

CAPO VII
Centri di minore consistenza demografica

Art. 21 - Realizzazione di esercizi polifunzionali nei centri minori.

1. Sono esercizi polifunzionali i punti di vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari organizzati secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Nei centri di cui all’articolo 10 comma 1, lettera a), del decreto legislativo i comuni, con provvedimento motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, per l’intero territorio o per parti di esso, possono rilasciare autorizzazioni all’apertura di esercizi polifunzionali aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 250 in deroga alle disposizioni e ai criteri generali della programmazione regionale.
3. Gli esercizi polifunzionali, mediante apposita convenzione stipulata con il comune, devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati. La Regione promuove il convenzionamento con enti pubblici o società di servizio anche private, riconoscendo l’utilità sociale delle attività di tali esercizi.
4. Nei centri di cui al comma 2, i comuni possono concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto l’uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l’attivazione di esercizi polifunzionali.
5. Per la durata del rapporto convenzionale agli esercizi polifunzionali è fatto divieto di trasferire la sede dell’attività in zone diverse da quelle in cui gli stessi risultano insediati.
6. Al fine di incentivare gli interventi di recupero edilizio, il miglioramento e l’inserimento di esercizi polifunzionali nei centri di cui al comma 2 gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d’uso commerciale relativi all’insediamento degli stessi possono essere ridotti al cinquanta per cento rispetto ai valori calcolati ai sensi dell’articolo 82 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni. I comuni stabiliscono la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità del presente articolo.
Art. 22 - Interventi regionali.
1. La Regione favorisce l’insediamento e il ripristino di attività commerciali nei centri di minore consistenza demografica di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), allo scopo di preservare un livello minimo dell’offerta distributiva anche nelle aree caratterizzate da scarsa popolazione.
2. La Giunta regionale promuove corsi di riqualificazione o di formazione professionale per i soggetti titolari che intendono attivare esercizi polifunzionali.

CAPO VIII
Centri storici

Art. 23 - Tutela, salvaguardia e valorizzazione dei centri storici.

1. Allo scopo di mantenere, rivitalizzare e incentivare la struttura commerciale nelle aree di centro storico quale funzione concorrente alla aggregazione del contesto sociale, nonché quale elemento primario della riqualificazione, salvaguardia e decoro del tessuto urbano di antica origine, i comuni devono adeguare i loro strumenti urbanistici generali a specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione delle imprese commerciali.
2. È individuata come centro storico l'area definita ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 zona A, e cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale o di porzioni di esso, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi secondo le indicazioni del piano regolatore generale, nonché gli edifici singoli aventi caratteristiche di valore ambientale-architettonico.
3. All'interno delle aree come definite al comma 2, gli interventi interessanti strutture commerciali finalizzati al recupero e alla valorizzazione degli edifici aventi caratteristiche di bene artistico-storico e ambientale sono subordinati alla normativa di tutela prevista dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 per ogni singola tipologia edilizia con la corrispondente categoria di intervento. Per le aree o gli edifici sottoposti a obbligo di strumento attuativo, fino all'approvazione dello stesso, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 24 - Adempimenti dei comuni.

1. Gli strumenti urbanistici generali o i piani attuativi, previa analisi delle tipologie edilizie, determinano, ai sensi dell'articolo 42 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), quali edifici possano essere destinati all'attività commerciale, escludendo in ogni caso le attività commerciali che appaiano in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali.
2. In sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti e comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai comuni di inserire nelle norme tecniche di attuazione specifiche disposizioni relative al decoro e all'arredo urbano delle aree di centro storico come sopra definite e con particolare riferimento a: prontuario della sistemazione dei fronti commerciali con riferimento all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi verso l'esterno, all'utilizzo dei materiali di finitura, alla definizione della tipologia delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi detrattori da evitare ed eventuale rapporto con il piano del colore e dell'illuminazione qualora previsti dallo strumento generale. Per tutti i comuni superiori ai 15.000 abitanti e per quelli a prevalente economia turistica in sede di formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali o con variante specifica di settore, dovrà essere valutata l'opportunità di pedonalizzazione delle aree centrali dei centri storici e per i centri maggiori di 50.000 abitanti la previsione di parcheggi scambiatori al fine di consentire un servizio di bus - navetta nel contesto dei piani del traffico previsti dall'articolo 9 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.
3. Per incentivare gli interventi di recupero edilizio, finalizzati al miglioramento e all'inserimento di attività commerciali nell'area di centro storico, i comuni possono ridurre l’incidenza degli oneri di urbanizzazione, così come stabilito dalle tabelle parametriche allegate alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , fino ad un massimo del cinquanta per cento.
4. I comuni stabiliscono altresì la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità del presente articolo.
Art. 25 - Rivitalizzazione dei centri storici.

1. Anche in deroga ai limiti di superficie previsti per ciascun ambito territoriale dall’articolo 7, al fine di rivitalizzare il sistema distributivo nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, può essere autorizzata la realizzazione di centri commerciali utilizzando immobili esistenti, eventualmente soggetti a recupero edilizio, purché la superficie di vendita non sia superiore a mq. 4.000, a condizione che almeno il cinquanta per cento del numero di esercizi abbia superficie inferiore ai limiti previsti per i negozi di vicinato.
2. Il comune, su domanda presentata dall’operatore interessato, rilascia l’autorizzazione all’apertura con le procedure previste dal capo VI se trattasi di grandi strutture di vendita.
3. Sono regolati con apposita convenzione tra il comune e l’operatore commerciale gli aspetti relativi a:
area destinata a parcheggio entro una distanza di 300 metri dall’immobile oggetto dell’iniziativa con facoltà di deroga agli standard previsti all’articolo 13 fino al cinquanta per cento o con utilizzo di soluzioni alternative quali convenzioni con parcheggi scambiatori esistenti, parcheggi multipiani o sotterranei, servizio navetta;
accessi e percorsi veicolari.

CAPO IX
Formazione professionale

Art. 26 - Formazione degli operatori commerciali.

1. La Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo, promuove la formazione professionale sia degli operatori che accedono all’attività commerciale sia degli operatori che già la esercitano, allo scopo di sostenere e qualificare l’occupazione nel settore distributivo.
2. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni in materia di formazione professionale, nonché della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 recante norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego stabilisce, sentite le organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, le modalità organizzative, la durata ed i contenuti standard delle azioni formative di cui al presente capo.
Art. 27 - Attività di formazione.

1. La Giunta regionale riconosce, in particolare, corsi ed iniziative professionali per l’accesso all’esercizio del commercio nel settore alimentare, aventi per oggetto la tutela della salute, la sicurezza e l'informazione dei consumatori, con riguardo anche agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti sia freschi che conservati.
2. La realizzazione delle attività di cui al precedente comma può essere affidata, anche mediante convenzione, a soggetti idonei ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia di formazione professionale e, in via prioritaria, alle camere di commercio del Veneto, alle organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e ad enti dalle stesse costituite.
Art. 28 - Attività di aggiornamento.

1. La Giunta regionale può promuovere, riconoscere, approvare attività volte all’aggiornamento e alla formazione continua degli operatori del settore.
2. Nell’ambito delle attività di cui al primo comma, da realizzarsi con le modalità specificate all’articolo 27 comma 2, saranno particolarmente considerate le aree dell’organizzazione, della qualità, del marketing, della sicurezza, della compatibilità ambientale, della tutela e dell’informazione dei consumatori.
3. Possono anche essere previste forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari, dei collaboratori e dei soci delle società di persone delle piccole e medie imprese del settore commerciale, con l’osservanza delle disposizioni della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni.
4. Ai fini di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche risorse finanziarie nazionali e comunitarie.

CAPO X
Assistenza tecnica

Art. 29 - Centri di assistenza tecnica.

1. La Regione individua nell’assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l’ammodernamento dell’apparato distributivo in relazione a quanto previsto all’articolo 23 del decreto legislativo.
2. L’attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese organizzati, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e da altri soggetti interessati.
3. L’assistenza tecnica comprende, fra l’altro, la formazione e l’aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, gestione economica e finanziaria, accesso ai diversi e possibili finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell’ambiente, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
Art. 30 - Albo regionale.

1. É istituito presso la Giunta regionale l’albo regionale dei centri specializzati nell’attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge approva il bando per la selezione degli organismi che aspirano ad essere inseriti nell’albo di cui al comma 1.
3. La selezione va effettuata, in fase di prima applicazione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, successivamente, ogni tre anni. Dell’esito della selezione la Giunta regionale informa la competente Commissione consiliare.
4. La Giunta regionale a conclusione della procedura autorizza le strutture selezionate allo svolgimento dell’attività di assistenza e può comunque disporre accertamenti sul mantenimento dei requisiti richiesti.

CAPO XI
Forme speciali di vendita

Art. 31 - Vendite straordinarie.

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 6 del decreto legislativo, sentite le rappresentanze degli enti locali e le organizzazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e le organizzazioni delle imprese del commercio, disciplina, entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.

CAPO XII
Norme transitorie e finali

Art. 32 - Provvedimenti sostitutivi regionali.

1. Al fine di assicurare gli adempimenti previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo, in caso di inerzia da parte dei comuni, la Giunta regionale in via sostitutiva provvede, previa diffida ad ottemperare, adottando le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all’emanazione delle specifiche norme comunali.
Art. 33 - Norme transitorie.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti, non ancora conclusi, che secondo la precedente disciplina richiedevano il nulla osta regionale, sono trasmessi entro trenta giorni agli enti competenti per la dovuta definizione.
2. L’applicazione delle procedure per le medie e grandi strutture di vendita trova attuazione solo successivamente all’adozione da parte dei comuni degli adempimenti previsti dalla presente legge.
3. Alle domande non trasmesse alla Giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 nonché alle domande presentate successivamente e fino alla data del 24 aprile 1998 non è dato seguito. Tali richieste possono eventualmente essere ripresentate secondo le modalità previste dalla presente legge e vengono esaminate nell’ordine cronologico, fatte salve le priorità stabilite per legge.
4. L’osservatorio dei prezzi e dei consumi, di cui alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad esercitare la propria attività fino all’esaurimento degli incarichi ricevuti a valere sull’esercizio 1998.
Art. 34 - Criteri provvisori per l’esercizio, da parte della Regione, delle funzioni amministrative in materia di distributori autostradali di carburanti.

1. La Giunta regionale, fino all’entrata in vigore della legge regionale di recepimento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione dell’articolo 105, comma 2 lett. f) del citato decreto è autorizzata ad emanare criteri provvisori per l’espletamento delle funzioni amministrative relative agli impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali nell’osservanza delle disposizioni dell’articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in legge con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269 nonché del DPCM 11 settembre 1989.
Art. 35 - Disposizioni transitorie in materia di deroghe agli orari commerciali.

1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo, continuano ad applicarsi le deroghe agli orari degli esercizi commerciali nei comuni già definiti ad economia turistica dal decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 1983, n. 677 e successive modifiche ed integrazioni e per i periodi in esso previsti.
Art. 36 - Abrogazioni.

1. É abrogata la legge regionale 29 aprile 1997, n. 11 e perdono efficacia i relativi provvedimenti di programmazione.
2. È abrogato l’articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 19 e sostituito dall’articolo 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 17 .
Art. 37 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in lire 1 miliardo per l’anno 1999, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 80210 denominato “Fondo globale spese correnti”, partita n. 3, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 1999.
2. Nel medesimo stato di previsione della spesa sono istituiti i seguenti capitoli:
32026 denominato “Spese per il funzionamento dell’osservatorio regionale per il commercio e monitoraggio della rete distributiva” con lo stanziamento di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa;
32028 denominato “Spese per la rivitalizzazione del sistema distributivo nei centri storici e di minore consistenza demografica”, con lo stanziamento di lire 700 milioni in termini di competenza e di cassa;
32038 denominato “Spese di informazione e divulgazione” con lo stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa.
3. Per gli esercizi successivi al 1999, lo stanziamento dei capitoli di cui al comma 2 sarà determinato ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.
Art. 38 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Aree commerciali nel Veneto


Allegato A
(Popolazione: ISTAT97 - Regione Veneto)








1
Belluno - Feltre


PIEVE D'ALPAGO




PONTE NELLE ALPI

area sovracomunale
ALANO DI PIAVE

PUOS D'ALPAGO

138.367 abitanti
ARSIE’

QUERO


BELLUNO

S. GIUSTINA


CESIOMAGGIORE

S. GREGORIO N. ALPI


CHIES D'ALPAGO

SEDICO


FARRA D'ALPAGO

SEREN DEL GRAPPA


FELTRE

SOSPIROLO


FONZASO

SOVRAMONTE


LAMON

TAMBRE


LENTIAI

TRICHIANA


LIMANA

VAS


MEL




PEDAVENA


2
Cortina - Pieve di Cadore


OSPITALE DI CADORE




PERAROLO DI CADORE

area sovracomunale
AGORDO

PIEVE DI CADORE

73.181 abitanti
ALLEGHE

RIVAMONTE AGORDINO


AURONZO DI CADORE

ROCCA PIETORE


BORCA DI CADORE

S. NICOLO' D. COMELICO


CALALZO DI CADORE

S. PIETRO DI CADORE


CANALE D'AGORDO

S. STEFANO DI CADORE


CASTELLAVAZZO

S. TOMASO AGORDINO


CENCENIGHE AGORDINO

S. VITO DI CADORE


CIBIANA DI CADORE

SAPPADA


COLLE SANTA LUCIA

SELVA DI CADORE


COMELICO SUPERIORE

SOVERZENE


CORTINA D'AMPEZZO

TAIBON AGORDINO


DANTA

VALLADA AGORDINA


DOMEGGE DI CADORE

VALLE DI CADORE


FALCADE

VIGO DI CADORE


FORNO DI ZOLDO

VODO CADORE


GOSALDO

VOLTAGO AGORDINO


LA VALLE AGORDINA

ZOLDO ALTO


LIVINALLONGO D. COL DI L.

ZOPPE' DI CADORE


LONGARONE




LORENZAGO DI CADORE




LOZZO DI CADORE


3
Treviso - Castelfranco


POVEGLIANO




PREGANZIOL

area sovracomunale
ARCADE

QUINTO DI TREVISO

357.165 abitanti
BREDA DI PIAVE

RESANA


CARBONERA

RIESE PIO X


CASALE SUL SILE

RONCADE


CASIER

S. BIAGIO DI CALLALTA


CASTELFRANCO VENETO

SILEA


CASTELLO DI GODEGO

SPRESIANO


ISTRANA

TREVISO


LORIA

VEDELAGO


MASERADA SUL PIAVE

VILLORBA


MOGLIANO VENETO

ZENSON DI PIAVE


MONASTIER DI TREVISO

ZERO BRANCO


MORGANO




PAESE




PONZANO VENETO







4
Conegliano - Oderzo -


MOTTA DI LIVENZA

Montebelluna


NERVESA DELLA BATTAGLIA


ALTIVOLE

ODERZO

area sovracomunale
CAERANO SAN MARCO

ORMELLE

236.100 abitanti
CESSALTO

ORSAGO


CHIARANO

PONTE DI PIAVE


CIMADOLMO

PORTOBUFFOLE'


CODOGNE'

S. LUCIA DI PIAVE


CONEGLIANO

S. PIETRO DI FELETTO


FONTANELLE

S. POLO DI PIAVE


GAIARINE

S. VENDEMIANO


GIAVERA DEL MONTELLO

SALGAREDA


GODEGA DI SANT'URBANO

SAN FIOR


GORGO AL MONTICANO

SEGUSINO


MANSUE'

TREVIGNANO


MARENO DI PIAVE

VAZZOLA


MEDUNA DI LIVENZA

VOLPAGO DEL MONTELLO


MONTEBELLUNA







5
Vittorio Veneto


MONFUMO




MORIAGO DELLA BATTAGLIA

area sovracomunale
ASOLO

PADERNO DEL GRAPPA

176.100 abitanti
BORSO DEL GRAPPA

PEDEROBBA


CAPPELLA MAGGIORE

PIEVE DI SOLIGO


CASTELCUCCO

POSSAGNO


CAVASO DEL TOMBA

REFRONTOLO


CISON DI VALMARINO

REVINE LAGO


COLLE UMBERTO

S. ZENONE D. EZZELINI


CORDIGNANO

SARMEDE


CORNUDA

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA


CRESPANO DEL GRAPPA

SUSEGANA


CROCETTA DEL MONTELLO

TARZO


FARRA DI SOLIGO

VALDOBBIADENE


FOLLINA

VIDOR


FONTE

VITTORIO VENETO


FREGONA




MASER




MIANE


6
Padova


LIMENA




MASERA' DI PADOVA

area metropolitana
ABANO TERME

MESTRINO

574.919 abitanti
AGNA

MONTEGROTTO TERME


ALBIGNASEGO

NOVENTA PADOVANA


ANGUILLARA VENETA

PADOVA


ARRE

PIAZZOLA SUL BRENTA


ARZERGRANDE

PIOVE DI SACCO


BAGNOLI DI SOPRA

POLVERARA


BATTAGLIA TERME

PONTE SAN NICOLO'


BOVOLENTA

PONTELONGO


BRUGINE

ROVOLON


CADONEGHE

RUBANO


CAMPO SAN MARTINO

S. ANGELO DI PIOVE


CAMPODARSEGO

SACCOLONGO


CAMPODORO

SAONARA


CANDIANA

SELVAZZANO DENTRO


CARTURA

TEOLO


CASALSERUGO

TERRASSA PADOVANA


CERVARESE SANTA CROCE

TORREGLIA


CODEVIGO

VEGGIANO


CONSELVE

VIGODARZERE


CORREZZOLA

VIGONZA


CURTAROLO

VILLAFRANCA PADOVANA


DUE CARRARE

VILLANOVA DI CAMPOSAMP.


GALZIGNANO TERME


7
Este - Monselice
LEGNARO

PERNUMIA




PIACENZA D'ADIGE

area sovracomunale
ARQUA' PETRARCA

PONSO

129.627 abitanti
BAONE

POZZONOVO


BARBONA

S. MARGHERITA D'ADIGE


BOARA PISANI

S. PIETRO VIMINARIO


CARCERI D'ESTE

SALETTO


CASALE DI SCODOSIA

SANT'ELENA D'ESTE


CASTELBALDO

SANT'URBANO


CINTO EUGANEO

SOLESINO


ESTE

STANGHELLA


GRANZE

TRIBANO


LOZZO ATESTINO

URBANA


MASI

VESCOVANA


MEGLIADINO SAN FIDENZIO

VIGHIZZOLO D'ESTE


MEGLIADINO SAN VITALE

VILLA ESTENSE


MERLARA

VO' EUGANEO


MONSELICE




MONTAGNANA




OSPEDALETTO EUGANEO


8
Cittadella - Camposampiero


PIOMBINO DESE




S. GIORGIO D.PERTICHE

area sovracomunale
BORGORICCO

S. GIORGIO IN BOSCO

137.545 abitanti
CAMPOSAMPIERO

S. GIUSTINA IN COLLE


CARMIGNANO DI BRENTA

S. MARTINO DI LUPARI


CITTADELLA

S. PIETRO IN GU'


FONTANIVA

TOMBOLO


GALLIERA VENETA

TREBASELEGHE


GAZZO PADOVANO

VILLA DEL CONTE


GRANTORTO




LOREGGIA




MASSANZAGO


9
Venezia


MIRANO




PIANIGA

area metropolitana
CAMPAGNA LUPIA

QUARTO D'ALTINO

548.609 abitanti
CAMPOLONGO MAGGIORE

SALZANO


CAMPONOGARA

SANTA MARIA DI SALA


CAVALLINO

SCORZE'


DOLO

SPINEA


FIESSO D'ARTICO

STRA


FOSSO'

VENEZIA


MARCON

VIGONOVO


NOALE




MARTELLAGO




MIRA


10
S.Donà - Portogruaro


MEOLO




MUSILE DI PIAVE

area sovracomunale
ANNONE VENETO

NOVENTA DI PIAVE

195.378 abitanti
CAORLE

PORTOGRUARO


CEGGIA

PRAMAGGIORE


CINTO CAOMAGGIORE

S. DONA' DI PIAVE


CONCORDIA SAGITTARIA

S. MICHELE AL TAGLIAMENTO


ERACLEA

S. STINO DI LIVENZA


FOSSALTA DI PIAVE

TEGLIO VENETO


FOSSALTA DI PORTOG.

TORRE DI MOSTO


GRUARO




JESOLO


11
Chioggia




area sovracomunale




71.820 abitanti
CAVARZERE




CHIOGGIA




CONA


12
Rovigo - Badia Polesine- Adria


GUARDA VENETA




LENDINARA

area sovracomunale
ADRIA

LOREO

244.595 abitanti
ARIANO NEL POLESINE

LUSIA


ARQUA' POLESINE

MELARA


BADIA POLESINE

OCCHIOBELLO


BAGNOLO DI PO

PAPOZZE


BERGANTINO

PETTORAZZA GRIMANI


BOSARO

PINCARA


CALTO

POLESELLA


CANARO

PONTECCHIO POLESINE


CANDA

PORTO TOLLE


CASTELGUGLIELMO

PORTO VIRO


CASTELMASSA

ROSOLINA


CASTELNOVO BARIANO

ROVIGO


CENESELLI

S. BELLINO


CEREGNANO

S. MARTINO DI VENEZZE


CORBOLA

SALARA


COSTA DI ROVIGO

STIENTA


CRESPINO

TAGLIO DI PO


FICAROLO

TRECENTA


FIESSO UMBERTIANO

VILLADOSE


FRASSINELLE POLESINE

VILLAMARZANA


FRATTA POLESINE

VILLANOVA DEL GHEBBO


GAIBA

VILLANOVA MARCHESANA


GAVELLO




GIACCIANO CON BARUCHELLA


13
Verona


PALU'




PESCANTINA

area metropolitana
BADIA CALAVENA

POVEGLIANO VERONESE

564.307 abitanti
BOSCOCHIESANUOVA

RONCO ALL'ADIGE


BOVOLONE

ROVERE' VERONESE


BUSSOLENGO

S. GIOVANNI LUPATOTO


BUTTAPIETRA

S. MARTINO BUON ALBERGO


CALDIERO

S. MAURO DI SALINE


CASTEL D'AZZANO

S. PIETRO IN CARIANO


CERRO VERONESE

SALIZZOLE


COLOGNOLA AI COLLI

SANT'ANNA D'ALFAEDO


ERBE'

SELVA DI PROGNO


ERBEZZO

SOMMACAMPAGNA


FUMANE

SONA


GREZZANA

TREGNAGO


ILLASI

TREVENZUOLO


ISOLA DELLA SCALA

VALEGGIO SUL MINCIO


ISOLA RIZZA

VELO VERONESE


LAVAGNO

VERONA


MARANO DI VALPOLICELLA

VESTENANOVA


MEZZANE DI SOTTO

VIGASIO


MOZZECANE

VILLAFRANCA DI VERONA


NEGRAR

ZEVIO


NOGAROLE ROCCA




OPPEANO


14
Area Baldo-Garda


GARDA




LAZISE

area sovracomunale
AFFI

MALCESINE

74.833 abitanti
BARDOLINO

PASTRENGO


BRENTINO BELLUNO

PESCHIERA DEL GARDA


BRENZONE

RIVOLI VERONESE


CAPRINO VERONESE

S. AMBROGIO DI VALP.


CASTELNUOVO DEL GARDA

S. ZENO DI MONTAGNA


CAVAION VERONESE

TORRI DEL BENACO


COSTERMANO




DOLCE’




FERRARA DI MONTE BALDO


15
Legnago - S. Bonifacio


MONTEFORTE D'ALPONE




NOGARA

area sovracomunale
ALBAREDO D'ADIGE

PRESSANA

171.546 abitanti
ANGIARI

RONCA'


ARCOLE

ROVERCHIARA


BELFIORE

ROVEREDO DI GUA'


BEVILACQUA

S. BONIFACIO


BONAVIGO

S. GIOVANNI ILARIONE


BOSCHI SANT'ANNA

S. PIETRO DI MORUBIO


CASALEONE

SANGUINETTO


CASTAGNARO

SOAVE


CAZZANO DI TRAMIGNA

SORGA'


CEREA

TERRAZZO


COLOGNA VENETA

VERONELLA


CONCAMARISE

VILLA BARTOLOMEA


GAZZO VERONESE

ZIMELLA


LEGNAGO




MINERBE




MONTECCHIA DI CROSARA


16
Vicenza


LONIGO




MONTECCHIO MAGGIORE

area sovracomunale
AGUGLIARO

MONTEGALDA

330.762 abitanti
ALBETTONE

MONTEGALDELLA


ALONTE

MONTEVIALE


ALTAVILLA VICENTINA

MONTICELLO CONTE OTTO


ARCUGNANO

MOSSANO


ASIGLIANO VENETO

NANTO


BARBARANO VICENTINO

NOVENTA VICENTINA


BOLZANO VICENTINO

ORGIANO


BRENDOLA

POIANA MAGGIORE


BRESSANVIDO

POZZOLEONE


CALDOGNO

QUINTO VICENTINO


CAMISANO VICENTINO

S. GERMANO DEI BERICI


CAMPIGLIA DEI BERICI

SANDRIGO


CASTEGNERO

SAREGO


COSTABISSARA

SOSSANO


CREAZZO

SOVIZZO


DUEVILLE

TORRI DI QUARTESOLO


GAMBUGLIANO

VICENZA


GRANCONA

VILLAGA


GRISIGNANO DI ZOCCO

ZOVENCEDO


GRUMOLO DELLE ABBADESSE




ISOLA VICENTINA




LONGARE


17
Asiago - Bassano - Thiene


MONTECCHIO PRECALCINO




MUSSOLENTE

area sovracomunale
ASIAGO

NOVE

248.251 abitanti
BASSANO DEL GRAPPA

PEDEMONTE


BREGANZE

PIANEZZE


CALTRANO

POVE DEL GRAPPA


CALVENE

ROANA


CAMPOLONGO SUL BRENTA

ROMANO D'EZZELINO


CARRE'

ROSA'


CARTIGLIANO

ROSSANO VENETO


CASSOLA

ROTZO


CHIUPPANO

SALCEDO


CISMON DEL GRAPPA

SARCEDO


COGOLLO DEL CENGIO

S. NAZARIO


CONCO

SCHIAVON


ENEGO

SOLAGNA


FARA VICENTINO

TEZZE SUL BRENTA


FOZA

THIENE


GALLIO

VALDASTICO


LASTEBASSE

VALSTAGNA


LUSIANA

VILLAVERLA


LUGO DI VICENZA

ZANE'


MARANO VICENTINO

ZUGLIANO


MAROSTICA




MASON VICENTINO




MOLVENA


18
Arzignano - Valdagno - Schio


PIOVENE ROCCHETTE




POSINA

area sovracomunale
ALTISSIMO

RECOARO TERME

196.051 abitanti
ARSIERO

S. PIETRO MUSSOLINO


ARZIGNANO

S. VITO DI LEGUZZANA


BROGLIANO

SANTORSO


CASTELGOMBERTO

SCHIO


CHIAMPO

TONEZZA DEL CIMONE


CORNEDO VICENTINO

TORREBELVICINO


CRESPADORO

TRISSINO


GAMBELLARA

VALDAGNO


LAGHI

VALLI DEL PASUBIO


MALO

VELO D'ASTICO


MONTE DI MALO

ZERMEGHEDO


MONTEBELLO VICENTINO




MONTORSO VICENTINO




NOGAROLE VICENTINO


ALLEGATO B
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Obiettivi di presenza e di sviluppo
nella fase di prima applicazione fatto salvo il disposto di cui agli artt. 12 c. 5 e 25 c. 1


situazione attuale

obiettivi di sviluppo

obiettivi di presenza
cod
AREA
mq.alim.
mq.non alim.
TOTALE

mq.alim.
mq.non alim.

mq. alim.
mq. non alim.
1
Belluno - Feltre
13.672
14.498
28.170

- 2.000 -

30.170
2
Cortina - Pieve di Cadore
1.840
2.192
4.032

2.200
3.100

4.040
5.292
3
Treviso - Castelfranco
40.879
104.294
145.173

- 1.600 -

146.773
4
Conegliano - Oderzo - Monteb.
18.356
28.462
46.818

- 1.600 -

48.418
5
Vittorio Veneto
4.771
15.768
20.539

2.400
3.200

7.171
18.968
6
Padova
29.079
58.008
87.087

3.000
3.300

32.079
61.308
7
Este - Monselice
10.474
28.276
38.750

- 1.600 -

40.350
8
Cittadella - Camposampiero
1.265
14.265
15.530

2.100
2.200

3.365
16.465
9
Venezia
27.324
78.843
106.167

- 2.600 -

108.767
10
S. Donà - Portogruaro
24.131
51.730
75.861

- 1.600 -

77.461
11
Chioggia
-
-
-

1.600
1.600

3.200
12
Rovigo - Badia P.- Adria
30.480
60.888
91.368

- 1.600 -

92.968
13
Verona
17.391
53.136
70.527

7.900
8.000

25.291
61.136
14
Baldo - Garda
3.640
15.544
19.184

- 1.600 -

20.784
15
Legnago - S. Bonifacio
17.701
23.371
41.072

- 1.600 -

42.672
16
Vicenza
28.781
61.995
90.776

- 1.600 -

92.376
17
Asiago - Bassano - Thiene
17.363
31.664
49.027

- 1.600 -

50.627
18
Arzignano - Schio - Valdagno
2.750
16.588
19.338

4.100
3.900

6.850
20.488












Veneto
289.897
659.522
949.419

- 67.600 -

1.017.019



SOMMARIO