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Legge regionale 9 settembre 1999, n. 44 (BUR n. 79/1999)

Modifiche della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modificazioni 'Organizzazione turistica della Regione'

Legge regionale 9 settembre 1999, n. 44 (B.U.R. 79/1999) (Abrogata)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1994, n. 13 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI “ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE”

Legge abrogata dall’articolo 130, comma 1, lettera d), numero 11, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 settembre 1999, n. 44 (BUR n. 79/1999) (Novellazione)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1994, n. 13 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI “ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE”



Art. 1 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 .

1. I commi 4 e 5 dell’articolo 16 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modificazioni sono abrogati.
Art. 2 - Aggiunta di articolo.

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modificazioni è inserito il seguente articolo 16 bis:
“Art. 16 bis - Competenze del collegio dei revisori.
1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le seguenti funzioni:
a) vigila, attraverso l'esame degli atti amministrativi e contabili dell'azienda, sulla regolarità dell'attività amministrativa;
b) verifica la situazione finanziaria, patrimoniale e di cassa dell'azienda, con accertamenti trimestrali;
c) presenta una relazione al consiglio di amministrazione prima dell'approvazione del rendiconto sui criteri e sui risultati della gestione, formulando eventuali osservazioni e proposte in merito, con particolare riferimento ai livelli di efficienza ed economicità dei servizi e degli uffici dell'Azienda.
2. I rilievi formulati in relazione alla attività di cui alla lettera b) e la relazione di cui alla lettera c) del comma 1, sono comunicati al Presidente della Giunta regionale.
3. In ordine alle funzioni di cui al comma 1, lettera a), in particolare, il Collegio dei revisori dei conti esamina gli atti deliberativi adottati dagli organi dell'Azienda, nonché i decreti adottati dal Direttore, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa.
4. Gli atti di cui al comma 3 sono trasmessi al Collegio dei revisori dei conti entro venti giorni dalla loro adozione a cura del Direttore della Azienda. Il collegio si esprime su ognuno di essi entro i venti giorni successivi ed ha facoltà, a tal fine, di acquisire d'ufficio tutta la documentazione.
5. Le osservazioni del Collegio dei revisori sono immediatamente comunicate al Presidente del Consiglio di amministrazione e al Direttore della Azienda.
6. Il controllo del Collegio dei revisori dei conti non sospende la esecutività degli atti della Azienda.
7. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio di amministrazione e al Direttore dell'Azienda dettagliata relazione semestrale sull'attività amministrativa della Azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo e sue risultanze.
8. Gli atti deliberativi individuati all'articolo 21 della presente legge sono soggetti alla disciplina di controllo preventivo di legittimità e merito ivi prevista.”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 21 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 .

1. L’articolo 21 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modificazioni è così sostituito:
“Art. 21 - Vigilanza e controllo.
1. La vigilanza e il controllo sulle attività della Azienda sono svolti nel rispetto del relativo ordinamento dalla Giunta regionale secondo le procedure e le modalità di cui alla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 .
2. Sono sottoposti al controllo sotto il profilo di legittimità e di merito unicamente i seguenti atti:
a) il piano annuale di attività;
b) il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
c) i regolamenti di organizzazione, del personale, la dotazione organica e la nomina del Direttore;
d) la partecipazione a strutture associate.”.
Art. 4 - Norma transitoria.

1. Gli atti di cui all’articolo 21 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , già adottati dalle Aziende di promozione turistica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere assoggettati al procedimento di controllo previsto e disciplinato dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 .



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