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Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 (BUR n. 80/1999)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999

Sommario: Legge Regionale 46/1999
S O M M A R I O
Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 (BUR n. 80/1999)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1999



Art. 1 - Modifiche della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”.

1. La tabella A, allegata alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge. ( 1)

Art. 2 - Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 , “Interventi per favorire l’attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali”.

1. Il titolo della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 , è così sostituito:
omissis ( 2)
2. Dopo l’ articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 è inserito il seguente:
omissis ( 3)
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa, per l’esercizio finanziario 1999, di lire 700 milioni (capitolo n. 3470).

Art. 3 - Modifiche della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione ” e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 sono inseriti i seguenti commi:
omissis ( 4)

Art. 4 - Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione e successive modificazioni”.

1. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , dopo le parole “relative funzioni” sono aggiunte le parole “e si avvale di una segreteria quale unità di supporto diretto dell’attività dello stesso”.
2. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , dopo le parole “Giunta regionale” sono aggiunte le parole “il Gabinetto del Presidente”.

Art. 5 - Modifica dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione e successive modificazioni”.

1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 come da ultimo sostituito dall’articolo 72 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 5)
2. L’introduzione del comma 3 ter dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , disposta dal comma 1, ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 - Modifica della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione e successive modificazioni”.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 6)

Art. 7 - Anticipazioni su future assegnazioni statali.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad anticipare agli imprenditori agricoli le spese per il risanamento delle aree frutticole soggette alla lotta obbligatoria colpite da infezioni di “sharka” e di “erwinia amylovora” con le modalità ed entro i limiti massimi previsti dalla legge 1° luglio 1997, n. 206 fino all’importo di lire 6.000 milioni (capitolo n. 12586).
2. Al fine di dar corso alla pronta e completa attivazione delle risorse per il settore agromonetario di cui al regolamento (CE) n. 951/97, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare l’importo previsto di lire 5.300 milioni, di cui alla comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole del 21 giugno 1999, quale quota statale da mettere a disposizione dell’Azienda per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA) (capitolo n. 84812).

Art. 8 - Intervento straordinario per favorire la ripresa dell’attività produttiva delle aziende tabacchicole danneggiate dalle avversità.

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere le aziende tabacchicole colpite da avversità nell’anno 1997, favorendone la ripresa delle attività produttive, interviene con una sovvenzione in conto capitale equivalente all’attualizzazione di un concorso negli interessi su prestiti quinquennali di esercizio fino al quaranta per cento del tasso di riferimento.
2. L’entità massima del prestito è calcolata sulla produzione lorda ottenibile dall’azienda sulle quote AIMA assegnate nell’anno 1997, detraendo eventuali risarcimenti grandine.
3. Al fine di poter beneficiare dell’intervento regionale, il danno subito non deve essere inferiore al trenta per cento della produzione ottenibile, così come accertata dall’AIMA - TABACCO.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni (capitolo n. 12120).

Art. 9 - Interpretazione autentica dell’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. L’ articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 si interpreta nel senso che il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria è un contributo riconosciuto ai danneggiati nei limiti dello stanziamento annuale del capitolo di spesa previsto nell’apposito fondo regionale da ripartire tra le province con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 10 - Interventi regionali per il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche nei Balcani. (7)

1. Al fine di razionalizzare e assicurare un’adeguata sinergia agli interventi nel settore ittico conseguenti alle operazioni belliche nei Balcani, è istituita un’unità di crisi composta dal Presidente della Giunta regionale, dall’assessore alle politiche del settore primario, dall’assessore alle politiche europee e dall’assessore alla formazione professionale.
2. L’unità di crisi di cui al comma 1, operativa fino al ripristino delle normali condizioni di pesca nel mare Adriatico, adotta gli opportuni strumenti per il coordinamento delle iniziative intraprese in materia dallo Stato e dalla Regione.
3. A favore di cooperative di pescatori e loro consorzi, nonché di società cooperative di lavoro ed organismi di fatto alle stesse equiparate ai sensi del DPR 30 aprile 1970, n. 602, svolgenti attività di carico e scarico di prodotti ittici nei mercati, la Regione interviene mediante la concessione di un contributo straordinario per i mancati redditi conseguenti all’arresto temporaneo dell’attività di pesca disposta dal decreto legge 31 maggio 1999, n. 154 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1999, n. 249 “Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell’Adriatico”, per il periodo compreso tra il 14 maggio e il 15 luglio 1999.
4. La Giunta regionale definisce i criteri e le condizioni per l’attuazione dell’intervento, che è comunque concesso nel limite massimo dell’ottanta per cento della media degli oneri complessivi di gestione dei due anni precedenti a quello del blocco forzoso dell’attività di pesca.
5. Per le iniziative regionali di cui al comma 3 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 1999, la spesa complessiva di lire 800 milioni (capitolo n. 15516)

Art. 11 - Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 , “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 dopo le parole “mansioni proprie” sono aggiunte le parole “del coadiuvante familiare”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 , è aggiunto il seguente comma 1 bis:
omissis ( 8)
3. L’ articolo 13 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 , è così sostituito:
omissis ( 9)

Art. 12 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 , “Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura”.

omissis ( 10)

Art. 13 - Contributo straordinario integrativo dei fondi rischi degli organismi consortili di garanzia operanti in agricoltura.

1. Per sostenere l’accesso al credito delle imprese agricole, rivolto al superamento dello stato di crisi del settore agro-alimentare e per garantire il loro rilancio economico, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario integrativo dei fondi rischi degli organismi consortili di garanzia di cui all’articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 .
2. Per l’intervento di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi (capitolo n. 11120).

Art. 14 - Modifiche della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12 , “Iniziative per la promozione del mercato mobiliare delle piccole e medie imprese” e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12 , così come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 , è così sostituito:
omissis ( 11)
2. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12 , così come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 , è così sostituito:
omissis ( 12)
3. Per le finalità di cui all’ articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12 come modificato dal presente articolo, l’autorizzazione già disposta dal comma 2 dell’articolo 4 è elevata di ulteriori lire 500 milioni (capitolo n. 20018).

Art. 15 - Modifiche della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 è inserito il seguente comma:
omissis ( 13)

Art. 16 - Partecipazione della Regione del Veneto alla società Verona Mercato con sede a Verona.

1. Le operazioni autorizzate dall’ articolo 16 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall’ articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 per l’acquisizione di quote della società Verona Mercato, possono essere realizzate direttamente dalla Regione o per il tramite della Veneto Sviluppo spa anche mediante acquisizioni di azioni cedute da terzi azionisti pubblici.

Art. 17 - Fondi di rotazione regionali presso Veneto Sviluppo spa.

1. Le somme trasferite alla società a partecipazione regionale Veneto Sviluppo spa per l’attivazione del fondo di rotazione di cui all’ articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 “Interventi regionali a favore della qualità e dell’innovazione” sono ridestinate ad incrementare il fondo di rotazione costituito presso la medesima società ai sensi dell’ articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3 , “Interventi straordinari in favore delle attività industriali e artigiane”.
2. La Giunta regionale dispone i criteri operativi per concludere l’attività del fondo di rotazione costituito ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 e approva i criteri direttivi per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 nell’ambito del fondo di rotazione di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3 .
3. Gli aiuti alle imprese a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3 sono soggetti all’osservanza della regola del de minimis di cui alla Comunicazione della Commissione europea pubblicata nella G.U.C.E. n. C. 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.
4. Sono abrogati:

Art. 18 - Disposizioni transitorie di attuazione della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 “Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro”.

1. Il termine ultimo per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti di cui alla legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 è fissato al 31 marzo 2000.
2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca del medesimo.

Art. 19 - Modifica della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni.

1. Il comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , come da ultimo modificato dall’articolo 14 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 , è abrogato.
2. Al comma 4 dell’articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , come da ultimo modificato dall’articolo 14 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 , le parole “Ad avvenuta stipula della convenzione di cui al comma 3,” sono soppresse.

Art. 20 - Partecipazioni societarie.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per il tramite della Veneto Sviluppo spa, operazioni di ricapitalizzazione della società Idrovie spa per l’importo di lire 550 milioni (capitolo n. 20004).

Art. 21 - Modifiche della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 , “Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato” e successive modificazioni.

omissis ( 14)

Art. 22 - Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi entro il 31 dicembre 1993, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 2000.
2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata. È fatta salva la responsabilità dell'ente beneficiario per le somme già ricevute con riferimento ai lavori svolti da accertarsi allo scadere del termine stabilito.
3. In caso di decadenza dal contributo la struttura regionale competente chiede all’ente beneficiario la rendicontazione della quota parte di contributo erogato, costituita da una dichiarazione resa dal suo legale rappresentante attestante che le opere, nel frattempo realizzate, siano funzionali e regolarmente eseguite. Gli importi non rendicontati entro un anno dalla data di richiesta da parte della struttura regionale competente, devono essere rimborsati dall’ente beneficiario. Qualora i contributi siano stati erogati in conto annualità, ancorché direttamente ed irrevocabilmente all’istituto mutuante, gli stessi devono essere restituiti dall’ente beneficiario, tenuto conto dell’eventuale quota parte di spesa risultante ammissibile a contributo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai procedimenti in corso già avviati ai sensi delle seguenti leggi:
a) leggi regionali:
4) legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , limitatamente all’articolo 19;
6) legge regionale 10 settembre 1983, n. 8 , limitatamente all’articolo 19;
7) legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 , limitatamente all’articolo 9;
b) leggi statali:
1) legge 27 dicembre 1953, n. 968;
2) legge 16 aprile 1973, n. 171.
5. Le disposizioni del comma 3 si applicano, altresì, ai procedimenti di cui all’ articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 e all’articolo 20 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 .

Art. 23 - Modifica della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione 1998”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
omissis ( 15)
2. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 le parole “Le disposizioni di cui al comma 1” sono sostituite dalle parole “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis.”.

Art. 24 - Contributo straordinario alle associazioni di volontariato per attività di emergenza sanitaria in Guinea Bissau.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200 milioni per l’esercizio finanziario 1999 (capitolo n. 70019), alle associazioni del Veneto di volontariato e cooperazione con i paesi in via di sviluppo, che operano nella Guinea Bissau con progetti di ricostruzione delle strutture sanitarie gravemente danneggiate dalla recente guerra civile.
2. Le richieste di finanziamento collegate a dettagliati progetti devono essere inoltrate alla Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 25 - Emergenza Kosovo.

1. A seguito dell’emergenza venutasi a creare per l’esodo delle popolazioni dal Kosovo e nel quadro delle iniziative di solidarietà consentite dalla legge regionale 16 aprile 1992, n. 18 , la Giunta regionale è autorizzata a predisporre e attuare specifici piani di intervento, in affiancamento all’iniziativa del Governo italiano, volti al sostegno di tali popolazioni, alla riduzione dei disagi e al ritorno a condizioni di normalità.
2. L’intervento regionale di cui al comma 1, riguarda gli oneri relativi al trasporto di personale, di attrezzature e di generi umanitari; all’acquisizione di equipaggiamenti, mezzi e dotazioni per le attività campali e di superamento dell’emergenza; all’acquisto di generi alimentari, materiali e carburanti; all’anticipazione delle spese sostenute dai volontari di protezione civile e dall’ulteriore personale chiamato dalla Regione; alle ulteriori forme di aiuto e sostegno alle popolazioni albanese e kosovara coinvolte nella citata emergenza.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e 2, sono istituiti, per l’esercizio 1999, i seguenti capitoli:
a) capitolo n. 53080 “Piano di interventi per l’emergenza Kosovo” con l’importo di lire 700 milioni;
b) capitolo n. 70021 ”Interventi di solidarietà internazionale per l’emergenza Kosovo finanziati con pubbliche sottoscrizioni” con l’importo di lire 560 milioni.

Art. 26 - Disposizioni transitorie in materia di fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale.

1. Per l’esercizio 1999 il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato ad adeguare lo stanziamento previsto per il fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale, a seguito delle pubbliche sottoscrizioni già previste dall’articolo 1, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1992, n. 18 . ( 16)

Art. 27 - Modifiche della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale” e successive modificazioni.

1. Al primo comma dell’articolo 33 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 le parole “(della Commissione giudicatrice fa parte un esperto del settore designato dal Presidente della Giunta regionale)” sono abrogate.
omissis ( 17)

Art. 28 - Contributo straordinario per l’istituzione e primo avvio del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo.

1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali e di interesse locale” e data la rilevanza dell’iniziativa, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 700 milioni per l’esercizio 1999 al Comune di Rovigo, per l’istituzione, l’allestimento, il primo impianto e l’avvio dell’attività del Museo dei Grandi Fiumi presso il monastero Olivetano di San Bartolomeo in Rovigo (capitolo n. 70240).
2. Il contributo è erogato in due rate con le seguenti modalità:
a) la prima rata, pari al sessanta per cento, previo inoltro del progetto di allestimento e relativo piano economico finanziario, del relativo stralcio funzionale esecutivo, dell’accordo di programma con definizione della partecipazione finanziaria degli aderenti al progetto, nonché della documentazione prevista dall’ articolo 7 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 ;
b) la seconda rata, pari al quaranta per cento, previa dichiarazione del Comune di Rovigo attestante la spesa effettuata per le attività di cui al comma 1, per un importo pari o superiore al contributo concesso.

Art. 29 - Modifiche della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni.

omissis ( 18)

Art. 30 - Modifiche della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”.

omissis ( 19)

Art. 31 - Disposizioni di attuazione della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi alla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il termine ultimo per la rendicontazione dell’attività svolta è così fissato:
a) al 31 dicembre 1999 per i contributi concessi entro il 31 dicembre 1993;
b) al 31 dicembre 2000 per i contributi concessi tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1996.
2. L'inosservanza dei termini previsti nel comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora erogata. L'ente beneficiario è responsabile delle somme ricevute con riferimento ai lavori realizzati da accertarsi allo scadere dei termini stabiliti. ( 20)
2 bis In caso di decadenza dal contributo si applicano le disposizioni previste all'articolo 22, comma 3. ( 21)

Art. 32 - Controllo sulle Unità locali socio sanitarie e sulle Aziende ospedaliere del Veneto.

1. Il controllo sulle Unità locali socio sanitarie e sulle Aziende ospedaliere del Veneto è esercitato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e dall’ articolo 28, comma 3, della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 .
3. Al comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 il periodo “ai sensi e per gli effetti della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 ” è abrogato.

Art. 33 - Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità locali socio sanitarie e modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 .

1. Dopo l’ articolo 45 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 è inserito il seguente articolo 45 bis:
omissis ( 22)
2. Il comma 5 dell’articolo 45 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 è abrogato.

Art. 34 - Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , “Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984” in materia di fidejussioni regionali su operazioni di credito agrario agevolato.

1. Al terzo comma dell’articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , dopo le parole “assistita da fidejussione” sono inserite le seguenti parole “Sul presupposto dello stato di insolvenza, della messa in liquidazione coatta amministrativa o di altra procedura concorsuale o della grave e reiterata inadempienza del soggetto garantito e qualora ne possa derivare un vantaggio economico alla Regione o all’ente prestatore della fidejussione, la Giunta regionale può procedere alla definizione delle posizioni di debito derivanti dalle garanzie prestate prima dell’avvenuto esperimento delle procedure di riscossione sugli altri beni posti a garanzia delle operazioni oggetto di fidejussione.” (capitolo n. 88030).

Art. 35 - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , così come modificato dall’articolo 20 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 la parola “post-diploma” è sostituita con le parole “del periodo superiore”.
omissis ( 23)
omissis ( 24)

Art. 36 - Abolizione di tasse sulle concessioni regionali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 non sono più applicate le tasse di concessione regionali di cui ai numeri d’ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, di seguito elencati:
N. 3 Autorizzazione all’impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (articolo 30 del DPR 19 maggio 1958, 719 ).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 27, lettere e) ed f).
N. 10 Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, e articolo 1 DPR 30 maggio 1953, n. 567 - DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 27, lettera l).
N. 28 Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (articoli 4 e 5 del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e modifiche di cui al DPR 28 giugno 1955, n. 620. Articoli 1 e 2).
DPR 14 gennaio 1972, n. 2 articolo 1, lettera a).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.
N. 29 Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (articolo 8 del RD 29 luglio 1927, n. 1443).
DPR 14 gennaio 1972, n. 2. Articolo 1 lettera a).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.
N. 30 Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (articolo 27 del RD 29 luglio 1927, n. 1443).
DPR 14 gennaio 1972, n.2, articolo 1 lettera a).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.
N. 31 Autorizzazione per l’iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (articolo 45, secondo comma, RD 29 luglio 1927, n. 1443 sostituito dall’articolo 7 del DPR 28 giugno 1955, n. 620).
DPR 14 gennaio 1972, n. 2, articolo 1, lettera a).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.
N. 32 Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli articoli 14 e seguenti del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.
DPR 14 gennaio 1972, n. 2. Articolo 1, lettera a).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.
N. 33 Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (articolo 45, secondo comma del RD 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dal DPR 28 giugno 1955, n. 620, articolo 7).
DPR 14 gennaio 1972, n. 2, articolo 1, lettera e).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 62.
N. 36 Licenza d’impianto di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (articoli 4 e 7, primo comma, del RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli articoli 33 e 35 del DPR 28 giugno 1955, n. 771).
N. 37 Licenza d’esercizio di funicolari aeree o teleferiche – di interesse regionale – rilasciata nel caso contemplato nel terzo comma dell’articolo 14 del RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d’acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche.
N. 38 Concessione di filovie - di interesse regionale - (articolo 19 del DPR 28 giugno 1955, n. 771).
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge non è più applicata la tassa sulla concessione regionale di cui al numero d’ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 20 giugno 1991, n. 230, di seguito elencato:
N. 46 Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, avente interesse regionale.

Art. 37 - Contributo straordinario al Consorzio acquedotto Medio delta Po di Adria.

1. La Giunta regionale al fine di provvedere all’avviamento e messa a regime del sistema consortile di collettamento e depurazione per il risanamento e la tutela ambientale del territorio ricompreso nel Parco regionale del delta del Po, interessante i Comuni di Porto Viro, Rosolina, Loreo, Taglio di Po e l’area industriale attrezzata di Adria, è autorizzata ad erogare al Consorzio acquedotto Medio delta Po di Adria, in via straordinaria, la somma complessiva di lire 900 milioni quale contributo nel 1999 (capitolo n. 50064).

Art. 38 - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

omissis ( 25)

Art. 39 – Modifiche dell’articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”.

1. All’ articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , le parole “in proprietà” sono sostituite dalle parole “in gestione”.

Art. 40 - Modifiche della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 “Interventi a favore dei consorzi - fidi tra le piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto” e successive modificazioni.

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
omissis ( 26)
2. Dopo il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 è inserito il seguente comma:
omissis ( 27)
3. Al primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 è aggiunto in fine il seguente periodo:
omissis ( 28)

Art. 41 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 29)

Art. 42 - Contributo straordinario all’azienda regionale Veneto Agricoltura.

1. È autorizzata l’erogazione di un contributo straordinario di lire 540 milioni all’azienda regionale Veneto Agricoltura in considerazione delle spese anticipate dalla stessa azienda per consentire l’agibilità delle strutture realizzate a cura della Regione presso il Polo tecnologico-agroindustriale Agripolis di Legnaro (capitolo n. 5094).

Art. 43 – Modifica della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.

1. Dopo l’articolo 65 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è inserito il seguente articolo 65 bis:
omissis ( 30)

Art. 44 - Disposizioni in materia rette di ospitalità per anziani non autosufficienti.

1. La Giunta regionale emana, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, apposita direttiva, per stabilire criteri uniformi sul territorio regionale per la suddivisione della retta di ospitalità presso i servizi residenziali per anziani non autosufficienti, al fine di distinguere la quota di rilievo sanitario da quella alberghiera.
2. Per il fine di cui al comma 1 la competente struttura regionale predispone una apposita scheda che deve essere utilizzata dalle case di riposo, contenente una precisa distinzione delle tipologie dei costi che concorrono a determinare la retta.

Art. 45 - Disposizioni in materia di IPAB. (31)

1. Le IPAB sono autorizzate dalla Regione ad utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica annua ai fini di un miglioramento economico-gestionale.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono adottate con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione delle IPAB che deve essere allegata ai documenti di bilancio e possono prevedere modalità attuative anche pluriennali.

Art. 46 - Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (finanziaria 1999) in materia di provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi.

1. L’ articolo 55 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (finanziaria 1999) è così modificato:
a) dopo le parole “piano socio sanitario regionale per il triennio 1996/1998” sono aggiunte le parole “limitatamente all’ammontare dell’assegno di accompagnamento, qualora percepito”;
b) dopo le parole “capitolo n. 61412” sono aggiunte le parole “e capitolo n. 60011”. ( 32)

Art. 47 - Prestazioni di assistenza e riabilitazione extra ospedaliera nelle strutture per non autosufficienti.

omissis ( 33)

Art. 48 - Intervento a favore delle aziende zootecniche aderenti al progetto “Pastone di mais negli allevamenti zootecnici da latte”.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima del 35% della spesa ammissibile, come determinata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2878 del 26 giugno 1994 e n. 6900 del 28 dicembre 1994, alle aziende agricole che hanno presentato domanda in relazione al progetto “Pastone di mais negli allevamenti zootecnici da latte” e per le quali non si sia ancora conclusa l’istruttoria alla data dell’entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande di cui al comma 1 devono essere relative agli investimenti previsti dal punto 2.2 dell’allegato unico alla deliberazione della Giunta regionale n. 990 del 2 aprile 1998 e per le aziende richiedenti devono sussistere le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5 e 9 del regolamento (CEE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997.
3. Per l’attuazione degli interventi previsti al comma 1, è autorizzata la spesa una-tantum di lire 447.000.000 dal capitolo n. 80230 al capitolo n. 11600.

Art. 49 - Contributo straordinario al Comune di Santorso (VI).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santorso un contributo di lire 250.000.000 per il riordino della viabilità dell’incrocio di via Pozzati, via dell’Olmo, SS 350 (capitolo n. 45242).
2. Il contributo è erogato con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni. ( 34)

Art. 50 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.

omissis ( 35)

Art. 51 - Utilizzo per interventi di salvaguardia di Venezia della somma stanziata per la partecipazione della Regione alla costituzione della Società per Azioni “Agenzia per Venezia”, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 41 .

1. La somma di lire 10 miliardi, stanziata per l’applicazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 41 , allocata all’apposito capitolo del bilancio regionale denominato “Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Società per Azioni “Agenzia per Venezia””, resasi disponibile a seguito della mancata costituzione della Società, viene utilizzata per le finalità e secondo le modalità di cui alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , in materia di interventi per la salvaguardia di Venezia.

Art. 52 - Modifiche della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.

1. L’ articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , come modificato dall’articolo 31 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 , è così sostituito:
omissis ( 36)

Art. 53 - Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 “Costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione dei beni siti sulla Rocca di Monselice denominata ‘Rocca di Monselice s.r.l.’”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 37)
2. Per l’esercizio 1999, il contributo di gestione è stabilito in lire 100 milioni (cap. 3394).

Art. 54 - Contributi per il miglioramento delle condizioni di mobilità dei soggetti disabili non deambulanti.

1. Al fine di migliorare le condizioni di mobilità per i soggetti disabili non deambulanti, la Giunta regionale concede un contributo una tantum per l’esercizio finanziario 1999 di lire 400 milioni per i servizi di taxi e di noleggio con conducente mediante autovettura e per i servizi ferroviari regionali del trasporto pubblico locale (cap. 45814).
2. I contributi sono destinati al finanziamento di interventi effettuati nell’ambito dei servizi ferroviari di competenza regionale per il miglioramento dell’accessibilità e della fruizione dei servizi. Una quota non superiore al 25% è destinata ai titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura che adibiscono, per il servizio di trasporto di disabili non deambulanti, autoveicoli idonei.
3. I criteri per la ripartizione e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 55 - Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 come da ultimo modificato dall’articolo 19 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , è così sostituito:
omissis ( 38)

Art. 56 - Dichiarazione d'urgenza.

1. (Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo).





Note

( 1) Tabella omessa.
( 2) Titolo riportato nella legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 .
( 3) Testo riportato nell’art. 2 bis della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 .
( 4) Testo riportato nell’art. 16 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 5) Testo riportato nell’art. 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 6) Testo riportato nell’art. 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 7) I benefici previsti dall’art. 10 sono estesi a cooperative di carico e scarico bagagli del Porto di Venezia dall’art. 57 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
( 8) Testo riportato nell’art. 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 .
( 9) Testo riportato nell’art. 13 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 .
( 10) Testo riportato nell’art. 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .
( 11) Testo riportato nell’art. 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12 .
( 12) Testo riportato nell’art. 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12 .
( 13) Testo riportato nell’art. 4 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 14) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 59 legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
( 15) Testo riportato nell’art. 20 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 .
( 16) La legge regionale 16 aprile 1992, n. 18 è stata abrogata dall'art. 22 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 che ha ridisciplinato la materia.
( 17) Testo riportato nell’art. 34 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 .
( 18) Articolo abrogato da lett. l) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 19) Articolo abrogato da lett. c), comma 1, art. 14, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 .
( 20) Comma sostituito da comma 1 art. 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 .
( 21) Comma introdotto da comma 2 art. 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 .
( 22) Testo riportato nell’art. 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 .
( 23) Testo riportato nell’art. 4 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .
( 24) Testo riportato nell’art. 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .
( 25) Articolo abrogato da comma 3 art. 52 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
( 26) Testo riportato nell’art. 1 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 .
( 27) Testo riportato nell’art. 3 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 .
( 28) Testo riportato nell’art. 6 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 .
( 29) Testo riportato nell’art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 30) Testo riportato nell’art. 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 31) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate dall’art. 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 che reca disposizioni in materia di contabilità delle IPAB.
( 32) Vedi anche l’art. 73 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
( 33) Articolo abrogato da comma 2 art. 72 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
( 34) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 35) Articolo abrogato da lett. l) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 36) Testo riportato nell’art. 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .
( 37) Testo riportato nell’art. 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 .
( 38) Testo riportato nell’art. 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 46/1999
S O M M A R I O
Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 (BUR n. 80/1999)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1999



Art. 1 - Modifiche della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”.

1. La tabella A, allegata alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.
Art. 2 - Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 , “Interventi per favorire l’attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali”.

1. Il titolo della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 , è così sostituito:
“Interventi per favorire l’attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127”.
2. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 è inserito il seguente:
“Art. 2 bis - Iniziative per l’attuazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di sportello unico.
1. Per favorire l’attuazione da parte dei comuni delle funzioni ad essi attribuite con l’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Giunta regionale può promuovere attività di studio e di sperimentazione dirette a facilitare le strutture comunali preposte alla realizzazione e gestione dello sportello unico per l’accesso ai dati e alle informazioni riguardanti il procedimento e gli adempimenti relativi alle procedure di autorizzazione all’insediamento di attività produttive.”.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa, per l’esercizio finanziario 1999, di lire 700 milioni (capitolo n. 3470).
Art. 3 - Modifiche della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione ” e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 sono inseriti i seguenti commi:
“3 bis. Sono istituite posizioni organizzative di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
3 ter. Le posizioni di lavoro di cui al comma 3 bis possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in base alla disciplina prevista dall’articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni-Autonomie Locali.
3 quater. In via di prima individuazione delle posizioni organizzative di cui al comma 3 bis, il fondo previsto dall’articolo 17, comma 2, lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico del personale del comparto Regioni-Autonomie locali, è integrato di lire 1.300 milioni (capitolo n. 5012).”.
Art. 4 - Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione e successive modificazioni”.

1. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , dopo le parole “relative funzioni” sono aggiunte le parole “e si avvale di una segreteria quale unità di supporto diretto dell’attività dello stesso”.
2. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , dopo le parole “Giunta regionale” sono aggiunte le parole “il Gabinetto del Presidente”.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione e successive modificazioni”.

1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 come da ultimo sostituito dall’articolo 72 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 è aggiunto il seguente comma:
“3 ter. Per le unità di personale di cui al comma 3 bis non compete il finanziamento sostitutivo di cui al comma 1 dell’articolo 181.”
2. L’introduzione del comma 3 ter dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , disposta dal comma 1, ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 - Modifica della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione e successive modificazioni”.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Il personale che alla fine di ogni legislatura risulta assegnato ai gruppi consiliari conserva la posizione e il trattamento economico in godimento non oltre il sessantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale.”.
Art. 7 - Anticipazioni su future assegnazioni statali.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad anticipare agli imprenditori agricoli le spese per il risanamento delle aree frutticole soggette alla lotta obbligatoria colpite da infezioni di “sharka” e di “erwinia amylovora” con le modalità ed entro i limiti massimi previsti dalla legge 1° luglio 1997, n. 206 fino all’importo di lire 6.000 milioni (capitolo n. 12586).
2. Al fine di dar corso alla pronta e completa attivazione delle risorse per il settore agromonetario di cui al regolamento (CE) n. 951/97, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare l’importo previsto di lire 5.300 milioni, di cui alla comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole del 21 giugno 1999, quale quota statale da mettere a disposizione dell’Azienda per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA) (capitolo n. 84812).
Art. 8 - Intervento straordinario per favorire la ripresa dell’attività produttiva delle aziende tabacchicole danneggiate dalle avversità.

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere le aziende tabacchicole colpite da avversità nell’anno 1997, favorendone la ripresa delle attività produttive, interviene con una sovvenzione in conto capitale equivalente all’attualizzazione di un concorso negli interessi su prestiti quinquennali di esercizio fino al quaranta per cento del tasso di riferimento.
2. L’entità massima del prestito è calcolata sulla produzione lorda ottenibile dall’azienda sulle quote AIMA assegnate nell’anno 1997, detraendo eventuali risarcimenti grandine.
3. Al fine di poter beneficiare dell’intervento regionale, il danno subito non deve essere inferiore al trenta per cento della produzione ottenibile, così come accertata dall’AIMA - TABACCO.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni (capitolo n. 12120).
Art. 9 - Interpretazione autentica dell’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. L’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 si interpreta nel senso che il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria è un contributo riconosciuto ai danneggiati nei limiti dello stanziamento annuale del capitolo di spesa previsto nell’apposito fondo regionale da ripartire tra le province con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 10 - Interventi regionali per il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche nei Balcani.

1. Al fine di razionalizzare e assicurare un’adeguata sinergia agli interventi nel settore ittico conseguenti alle operazioni belliche nei Balcani, è istituita un’unità di crisi composta dal Presidente della Giunta regionale, dall’assessore alle politiche del settore primario, dall’assessore alle politiche europee e dall’assessore alla formazione professionale.
2. L’unità di crisi di cui al comma 1, operativa fino al ripristino delle normali condizioni di pesca nel mare Adriatico, adotta gli opportuni strumenti per il coordinamento delle iniziative intraprese in materia dallo Stato e dalla Regione.
3. A favore di cooperative di pescatori e loro consorzi, nonché di società cooperative di lavoro ed organismi di fatto alle stesse equiparate ai sensi del DPR 30 aprile 1970, n. 602, svolgenti attività di carico e scarico di prodotti ittici nei mercati, la Regione interviene mediante la concessione di un contributo straordinario per i mancati redditi conseguenti all’arresto temporaneo dell’attività di pesca disposta dal decreto legge 31 maggio 1999, n. 154 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1999, n. 249 “Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell’Adriatico”, per il periodo compreso tra il 14 maggio e il 15 luglio 1999.
4. La Giunta regionale definisce i criteri e le condizioni per l’attuazione dell’intervento, che è comunque concesso nel limite massimo dell’ottanta per cento della media degli oneri complessivi di gestione dei due anni precedenti a quello del blocco forzoso dell’attività di pesca.
5. Per le iniziative regionali di cui al comma 3 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 1999, la spesa complessiva di lire 800 milioni (capitolo n. 15516)
Art. - 11 Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 , “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 dopo le parole “mansioni proprie” sono aggiunte le parole “del coadiuvante familiare”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 , è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Nel caso in cui l’imprenditore agricolo di cui al comma 1 eserciti l’impresa agricola in forma di società semplice, l’impresa commerciale di vendita al dettaglio di prodotti di complemento può assumere la forma di società in nome collettivo, a condizione che i soci di quest’ultima e le rispettive quote di partecipazione siano gli stessi della società semplice che esercita esclusivamente attività agricola.”.
3. L’articolo 13 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 , è così sostituito:
“Art. 13 - Norme transitorie.
1. I titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 , entro il 30 settembre 2000 devono presentare al Servizio fitosanitario regionale domanda di iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 6.
2. L’iscrizione alle sezioni a) e b) dell’elenco regionale è condizionata alla sola dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 5 dell’articolo 3; l’iscrizione alla sezione c) è condizionata alla presentazione della relazione di cui al comma 4 dell’articolo 3 e al risarcimento dell’idoneità dei mezzi e dell’organizzazione a disposizione per l’esercizio dell’attività relativa.
3. La mancata presentazione della domanda di cui al comma 1 o l’assenza dei requisiti di cui al comma 2 comportano la revoca dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 .
4. Relativamente alle domande di autorizzazione presentate in vigenza della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48 , e per le quali il procedimento non è stato concluso, sulla base delle disposizioni della presente legge il Servizio fitosanitario regionale, qualora ai richiedenti difetti unicamente il requisito, laddove previsto, della partecipazione ai corsi di formazione professionale di cui all’articolo 5, rilascia una autorizzazione provvisoria. Tale autorizzazione è revocata qualora gli interessati non dimostrino, entro il 30 settembre 2000, l’acquisizione del requisito di cui sopra.”.
Art. 12 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 , “Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura”.

1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 è così sostituito:
“1. La gestione finanziaria e di bilancio dell’azienda avviene sulla scorta della normativa contabile regionale in quanto compatibile. Le operazioni di natura commerciale sono contabilizzate in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.”.
Art. 13 - Contributo straordinario integrativo dei fondi rischi degli organismi consortili di garanzia operanti in agricoltura.

1. Per sostenere l’accesso al credito delle imprese agricole, rivolto al superamento dello stato di crisi del settore agro-alimentare e per garantire il loro rilancio economico, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario integrativo dei fondi rischi degli organismi consortili di garanzia di cui all’articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 .
2. Per l’intervento di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi (capitolo n. 11120).
Art. 14 - Modifiche della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12 , “Iniziative per la promozione del mercato mobiliare delle piccole e medie imprese” e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12 , così come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 , è così sostituito:
“1. La Giunta regionale promuove, con le modalità ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, le iniziative necessarie per la costituzione di una società per azioni d’investimento a capitale variabile, denominata NORDEST SICAV spa, di cui deve essere riservata alla Regione una quota di partecipazione di lire 1.500 milioni.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12 , così come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 , è così sostituito:
“4. La Veneto Sviluppo spa, quale fiduciaria, partecipa in nome e per conto della Regione del Veneto alla NORDEST SICAV spa, costituita ed operante nel territorio regionale ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a condizione che:
a) la società abbia per oggetto l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico in via continuativa di proprie azioni;
b) gli investimenti della società in strumenti finanziari non quotati avvengano esclusivamente in valori mobiliari emessi da società aventi sede legale od operatività prevalente nel triveneto o, subordinatamente, da società la cui presenza nell’area menzionata sia significativa ai fini della crescita economica delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia nonché Trentino Alto Adige.”.
3. Per le finalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12 come modificato dal presente articolo, l’autorizzazione già disposta dal comma 2 dell’articolo 4 è elevata di ulteriori lire 500 milioni (capitolo n. 20018).
Art. 15 - Modifiche della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 è inserito il seguente comma:
“2 bis. La Regione del Veneto concorre alle spese di funzionamento della società nei limiti delle assegnazioni stabilite annualmente dalla legge di bilancio, sulla base del programma annuale di attività.”.
Art. 16 - Partecipazione della Regione del Veneto alla società Verona Mercato con sede a Verona.

1. Le operazioni autorizzate dall’articolo 16 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall’articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 per l’acquisizione di quote della società Verona Mercato, possono essere realizzate direttamente dalla Regione o per il tramite della Veneto Sviluppo spa anche mediante acquisizioni di azioni cedute da terzi azionisti pubblici.
Art. 17 - Fondi di rotazione regionali presso Veneto Sviluppo spa.

1. Le somme trasferite alla società a partecipazione regionale Veneto Sviluppo spa per l’attivazione del fondo di rotazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 “Interventi regionali a favore della qualità e dell’innovazione” sono ridestinate ad incrementare il fondo di rotazione costituito presso la medesima società ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3 , “Interventi straordinari in favore delle attività industriali e artigiane”.
2. La Giunta regionale dispone i criteri operativi per concludere l’attività del fondo di rotazione costituito ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 e approva i criteri direttivi per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 nell’ambito del fondo di rotazione di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3 .
3. Gli aiuti alle imprese a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3 sono soggetti all’osservanza della regola del de minimis di cui alla Comunicazione della Commissione europea pubblicata nella G.U.C.E. n. C. 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.
4. Sono abrogati:
a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 ;
b) l’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 .
Art. 18 - Disposizioni transitorie di attuazione della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 “Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro”.

1. Il termine ultimo per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti di cui alla legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 è fissato al 31 marzo 2000.
2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca del medesimo.
Art. 19 - Modifica della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni.

1. Il comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , come da ultimo modificato dall’articolo 14 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 , è abrogato.
2. Al comma 4 dell’articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , come da ultimo modificato dall’articolo 14 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 , le parole “Ad avvenuta stipula della convenzione di cui al comma 3,” sono soppresse.
Art. 20 - Partecipazioni societarie.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per il tramite della Veneto Sviluppo spa, operazioni di ricapitalizzazione della società Idrovie spa per l’importo di lire 550 milioni (capitolo n. 20004).
Art. 21 - Modifiche della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 , “Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato” e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 , come da ultimo modificato dall’articolo 42, comma 8, della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , è così sostituito:
“1. Conclusa la fase istruttoria, il dirigente dell’ufficio del Genio Civile territorialmente competente, approva il progetto dell’impianto.”.
2. Il comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 , come da ultimo modificato dall’articolo 42, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , è così sostituito:
“1. Gli impianti possono essere aperti al pubblico esercizio solo previa autorizzazione del dirigente dell’ufficio del Genio Civile territorialmente competente.”.
3. Il comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 , come da ultimo modificato dall’articolo 42, comma 8, della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , è così sostituito:
“1. La concessione è subordinata alla approvazione del relativo progetto da parte del dirigente dell’ufficio del Genio Civile territorialmente competente.”.
Art. 22 - Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi entro il 31 dicembre 1993, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 2000.
2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata. È fatta salva la responsabilità dell'ente beneficiario per le somme già ricevute con riferimento ai lavori svolti da accertarsi allo scadere del termine stabilito.
3. In caso di decadenza dal contributo la struttura regionale competente chiede all’ente beneficiario la rendicontazione della quota parte di contributo erogato, costituita da una dichiarazione resa dal suo legale rappresentante attestante che le opere, nel frattempo realizzate, siano funzionali e regolarmente eseguite. Gli importi non rendicontati entro un anno dalla data di richiesta da parte della struttura regionale competente, devono essere rimborsati dall’ente beneficiario. Qualora i contributi siano stati erogati in conto annualità, ancorché direttamente ed irrevocabilmente all’istituto mutuante, gli stessi devono essere restituiti dall’ente beneficiario, tenuto conto dell’eventuale quota parte di spesa risultante ammissibile a contributo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai procedimenti in corso già avviati ai sensi delle seguenti leggi:
a) leggi regionali:
1) legge regionale 2 dicembre 1977, n. 69 ;
2) legge regionale 3 agosto 1978, n. 39 ;
3) legge regionale 23 agosto 1979, n. 59 ;
4) legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , limitatamente all’articolo 19;
5) legge regionale 19 luglio 1983, n. 38 ;
6) legge regionale 10 settembre 1983, n. 8 , limitatamente all’articolo 19;
7) legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 , limitatamente all’articolo 9;
b) leggi statali:
1) legge 27 dicembre 1953, n. 968;
2) legge 16 aprile 1973, n. 171.
5. Le disposizioni del comma 3 si applicano, altresì, ai procedimenti di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 e all’articolo 20 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 .
Art. 23 - Modifica della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione 1998”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. L’inosservanza del termine posto nel comma 1 comporta, oltre la decadenza del contributo, anche la revoca per la parte non ancora erogata. È fatta salva la responsabilità dell’Ente beneficiario per le somme già ricevute con riferimento ai lavori svolti da accertarsi allo scadere del termine stabilito.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 le parole “Le disposizioni di cui al comma 1” sono sostituite dalle parole “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis.”.
Art. 24 - Contributo straordinario alle associazioni di volontariato per attività di emergenza sanitaria in Guinea Bissau.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200 milioni per l’esercizio finanziario 1999 (capitolo n. 70019), alle associazioni del Veneto di volontariato e cooperazione con i paesi in via di sviluppo, che operano nella Guinea Bissau con progetti di ricostruzione delle strutture sanitarie gravemente danneggiate dalla recente guerra civile.
2. Le richieste di finanziamento collegate a dettagliati progetti devono essere inoltrate alla Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Art. 25 - Emergenza Kosovo.

1. A seguito dell’emergenza venutasi a creare per l’esodo delle popolazioni dal Kosovo e nel quadro delle iniziative di solidarietà consentite dalla legge regionale 16 aprile 1992, n. 18 , la Giunta regionale è autorizzata a predisporre e attuare specifici piani di intervento, in affiancamento all’iniziativa del Governo italiano, volti al sostegno di tali popolazioni, alla riduzione dei disagi e al ritorno a condizioni di normalità.
2. L’intervento regionale di cui al comma 1, riguarda gli oneri relativi al trasporto di personale, di attrezzature e di generi umanitari; all’acquisizione di equipaggiamenti, mezzi e dotazioni per le attività campali e di superamento dell’emergenza; all’acquisto di generi alimentari, materiali e carburanti; all’anticipazione delle spese sostenute dai volontari di protezione civile e dall’ulteriore personale chiamato dalla Regione; alle ulteriori forme di aiuto e sostegno alle popolazioni albanese e kosovara coinvolte nella citata emergenza.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e 2, sono istituiti, per l’esercizio 1999, i seguenti capitoli:
a) capitolo n. 53080 “Piano di interventi per l’emergenza Kosovo” con l’importo di lire 700 milioni;
b) capitolo n. 70021 ”Interventi di solidarietà internazionale per l’emergenza Kosovo finanziati con pubbliche sottoscrizioni” con l’importo di lire 560 milioni.
Art. 26 - Disposizioni transitorie in materia di fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale.

1. Per l’esercizio 1999 il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato ad adeguare lo stanziamento previsto per il fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale, a seguito delle pubbliche sottoscrizioni già previste dall’articolo 1, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1992, n. 18 .
Art. 27 - Modifiche della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale” e successive modificazioni.

1. Al primo comma dell’articolo 33 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 le parole “(della Commissione giudicatrice fa parte un esperto del settore designato dal Presidente della Giunta regionale)” sono abrogate.
2. Il terzo comma dell’articolo 34 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è così sostituito:
“Della Commissione giudicatrice dei concorsi fa parte un esperto del settore, di livello superiore o almeno pari al posto messo a concorso, designato dalla competente struttura regionale tra bibliotecari o assistenti di biblioteca e in servizio presso biblioteche di enti locali o consorzi di enti locali del Veneto, che hanno inviato alla Regione la propria disponibilità all’incarico con relativo curriculum professionale.”.
Art. 28 - Contributo straordinario per l’istituzione e primo avvio del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo.

1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali e di interesse locale” e data la rilevanza dell’iniziativa, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 700 milioni per l’esercizio 1999 al Comune di Rovigo, per l’istituzione, l’allestimento, il primo impianto e l’avvio dell’attività del Museo dei Grandi Fiumi presso il monastero Olivetano di San Bartolomeo in Rovigo (capitolo n. 70240).
2. Il contributo è erogato in due rate con le seguenti modalità:
a) la prima rata, pari al sessanta per cento, previo inoltro del progetto di allestimento e relativo piano economico finanziario, del relativo stralcio funzionale esecutivo, dell’accordo di programma con definizione della partecipazione finanziaria degli aderenti al progetto, nonché della documentazione prevista dall’articolo 7 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 ;
b) la seconda rata, pari al quaranta per cento, previa dichiarazione del Comune di Rovigo attestante la spesa effettuata per le attività di cui al comma 1, per un importo pari o superiore al contributo concesso.
Art. 29 - Modifiche della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni.

1. All’ottavo comma dell’articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , come da ultimo modificato dall’articolo 34 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “nonché per gli obiettivi previsti dall’articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 .”.
2. Il primo comma dell’articolo 37 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è così sostituito:
Per la realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse, la Regione concede contributi fino alle seguenti misure percentuali della spesa ritenuta ammissibile:
a) 20 per cento a favore degli interventi dei privati;
b) 50 per cento a favore degli interventi dei comuni non montani e loro associazioni o consorzi pubblico-privati, nonché dei consorzi di bonifica;
c) 75 per cento a favore dei comuni montani e delle comunità montane.”.
3. All’articolo 37 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è inserito, in fine, il seguente comma:
“Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 33 sono utilizzate anche per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 con le modalità previste dall’articolo 2 della medesima legge.”.
Art. 30 - Modifiche della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”.

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 le parole “abitanti residenti” sono sostituite dalle parole “abitanti serviti, intesi quale risultato della somma tra gli abitanti residenti e la media, su base annua, delle presenze turistiche”.
Art. 31 - Disposizioni di attuazione della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi alla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il termine ultimo per la rendicontazione dell’attività svolta è così fissato:
a) al 31 dicembre 1999 per i contributi concessi entro il 31 dicembre 1993;
b) al 31 dicembre 2000 per i contributi concessi tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1996.
2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca del medesimo, con la restituzione delle somme eventualmente erogate in acconto.
Art. 32 - Controllo sulle Unità locali socio sanitarie e sulle Aziende ospedaliere del Veneto.

1. Il controllo sulle Unità locali socio sanitarie e sulle Aziende ospedaliere del Veneto è esercitato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e dall’articolo 28, comma 3, della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 .
2. L’articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e l’articolo 28, comma 3, della legge regionale 29 gennaio 1996, n. 3 sono abrogati.
3. Al comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 il periodo “ai sensi e per gli effetti della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 ” è abrogato.
Art. 33 - Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità locali socio sanitarie e modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 .

1. Dopo l’articolo 45 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 è inserito il seguente articolo 45 bis:
“Art. 45 bis - Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità locali socio sanitarie e relative disposizioni finanziarie.
1. Ai Commissari Liquidatori nominati ai sensi dell’articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, competono le funzioni di legali rappresentanti delle Gestioni liquidatorie delle soppresse Unità locali socio sanitarie ricomprese nell’ambito territoriale delle rispettive Aziende.
2. Ai Commissari Liquidatori, quali legali rappresentanti delle Gestioni liquidatorie di cui al comma 1, compete la legittimazione attiva e passiva per le controversie riguardanti debiti e crediti delle soppresse Unità locali socio sanitarie.
3. I debiti delle Gestioni liquidatorie delle soppresse Unità locali socio sanitarie, nonché i relativi atti esecutivi, gravano unicamente sulle dotazioni finanziarie disposte da provvedimenti statali e regionali aventi tale specifica destinazione ed appositamente istituite presso gli Enti tesorieri delle Aziende costituite ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere dall’anno 1995 dalle Aziende neo-costituite devono essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 45 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 è abrogato.
Art. 34 - Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , “Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984” in materia di fidejussioni regionali su operazioni di credito agrario agevolato.

1. Al terzo comma dell’articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , dopo le parole “assistita da fidejussione” sono inserite le seguenti parole “Sul presupposto dello stato di insolvenza, della messa in liquidazione coatta amministrativa o di altra procedura concorsuale o della grave e reiterata inadempienza del soggetto garantito e qualora ne possa derivare un vantaggio economico alla Regione o all’ente prestatore della fidejussione, la Giunta regionale può procedere alla definizione delle posizioni di debito derivanti dalle garanzie prestate prima dell’avvenuto esperimento delle procedure di riscossione sugli altri beni posti a garanzia delle operazioni oggetto di fidejussione.” (capitolo n. 88030).
Art. 35 - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , così come modificato dall’articolo 20 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 la parola “post-diploma” è sostituita con le parole “del periodo superiore”.
2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , è così sostituita:
“c) un rappresentante rispettivamente dell’Accademia di Belle arti di Venezia, di Verona e dei Conservatori musicali;”.
3. Il comma 7 dell’articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è così sostituito:
“7. Nelle more della programmazione regionale, limitatamente all'anno accademico 1998-1999, nonché limitatamente all’anno accademico 1999-2000 qualora sussista l’impossibilità di dare attuazione all’articolo 36 a decorrere dall’anno accademico 1999-2000, la Giunta regionale è autorizzata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 390/1991, sentita la competente Commissione consiliare, ad approvare il piano degli interventi di cui all'articolo 37 entro il 31 maggio 1998 relativamente all’anno accademico 1998-1999, entro il 30 settembre 1999 relativamente all’anno accademico 1999-2000.”.
Art. 36 - Abolizione di tasse sulle concessioni regionali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 non sono più applicate le tasse di concessione regionali di cui ai numeri d’ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, di seguito elencati:

N. 3 Autorizzazione all’impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (articolo 30 del DPR 19 maggio 1958, 719 ).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 27, lettere e) ed f).

N. 10 Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, e articolo 1 DPR 30 maggio 1953, n. 567 - DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 27, lettera l).

N. 28 Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (articoli 4 e 5 del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e modifiche di cui al DPR 28 giugno 1955, n. 620. Articoli 1 e 2).
DPR 14 gennaio 1972, n. 2 articolo 1, lettera a).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.

N. 29 Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (articolo 8 del RD 29 luglio 1927, n. 1443).
DPR 14 gennaio 1972, n. 2. Articolo 1 lettera a).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.

N. 30 Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (articolo 27 del RD 29 luglio 1927, n. 1443).
DPR 14 gennaio 1972, n.2, articolo 1 lettera a).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.

N. 31 Autorizzazione per l’iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (articolo 45, secondo comma, RD 29 luglio 1927, n. 1443 sostituito dall’articolo 7 del DPR 28 giugno 1955, n. 620).
DPR 14 gennaio 1972, n. 2, articolo 1, lettera a).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.

N. 32 Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli articoli 14 e seguenti del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.
DPR 14 gennaio 1972, n. 2. Articolo 1, lettera a).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.

N. 33 Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (articolo 45, secondo comma del RD 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dal DPR 28 giugno 1955, n. 620, articolo 7).
DPR 14 gennaio 1972, n. 2, articolo 1, lettera e).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 62.

N. 36 Licenza d’impianto di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (articoli 4 e 7, primo comma, del RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli articoli 33 e 35 del DPR 28 giugno 1955, n. 771).

N. 37 Licenza d’esercizio di funicolari aeree o teleferiche – di interesse regionale – rilasciata nel caso contemplato nel terzo comma dell’articolo 14 del RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d’acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche.

N. 38 Concessione di filovie - di interesse regionale - (articolo 19 del DPR 28 giugno 1955, n. 771).

2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge non è più applicata la tassa sulla concessione regionale di cui al numero d’ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 20 giugno 1991, n. 230, di seguito elencato:
N. 46 Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, avente interesse regionale.
Art. 37 - Contributo straordinario al Consorzio acquedotto Medio delta Po di Adria.

1. La Giunta regionale al fine di provvedere all’avviamento e messa a regime del sistema consortile di collettamento e depurazione per il risanamento e la tutela ambientale del territorio ricompreso nel Parco regionale del delta del Po, interessante i Comuni di Porto Viro, Rosolina, Loreo, Taglio di Po e l’area industriale attrezzata di Adria, è autorizzata ad erogare al Consorzio acquedotto Medio delta Po di Adria, in via straordinaria, la somma complessiva di lire 900 milioni quale contributo nel 1999 (capitolo n. 50064).
Art. 38 - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. Le funzioni regionali in materia di ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali e di vigilanza sulle relative attività di cui all’articolo 22, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 vengono esercitate anche al fine di garantire la corretta utilizzazione ed il contenimento degli sprechi delle risorse idriche naturali.
2. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è così sostituito:
“1. Il concessionario di acque minerali per uso curativo e di acque termali, deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di concessione:
a) di lire 50.000 con un minimo di lire 1.500.000;
b) di lire 15.000 con un minimo di lire 450.000 per le concessioni la cui attività è sospesa a norma dell’articolo 17.”.
3. (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
4. La Giunta regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge determina le modalità di misurazione della quantità annua di acqua minerale per imbottigliamento emunta, definendo altresì i termini per l’adeguamento degli impianti da parte dei concessionari, nonché il termine di decorrenza del sistema di computo del diritto proporzionale annuo come modificato dai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. L’inosservanza da parte dei concessionari dei termini per l’adeguamento degli impianti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 dell’articolo 50 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
6. Le novellazioni previste dai commi 2 e 3 decorrono dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.
Art. 39 – Modifiche dell’articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”.

1. All’articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , le parole “in proprietà” sono sostituite dalle parole “in gestione”.
Art. 40 - Modifiche della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 “Interventi a favore dei consorzi - fidi tra le piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto” e successive modificazioni.

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“I consorzi e le società consortili, nonché le società cooperative, possono intervenire in controgaranzia a favore di consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese, anche diversi da quelli indicati nel primo comma.”.
2. Dopo il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 è inserito il seguente comma:
“In nessun caso si tiene conto ai fini dell’assegnazione dei contributi delle operazioni in controgaranzia effettuate dal consorzio o dalla società consortile, nonché dalla società cooperativa ai sensi del quarto comma dell’articolo 1.”.
3. Al primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 è aggiunto in fine il seguente periodo:
“o alla prestazione di controgaranzie ai sensi del quarto comma dell’articolo 1.”.
Art. 41 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. L’indennità di cui al comma 1, lettera b), è rideterminata annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dal termine previsto dall’articolo 13.”.
Art. 42 - Contributo straordinario all’azienda regionale Veneto Agricoltura.

1. È autorizzata l’erogazione di un contributo straordinario di lire 540 milioni all’azienda regionale Veneto Agricoltura in considerazione delle spese anticipate dalla stessa azienda per consentire l’agibilità delle strutture realizzate a cura della Regione presso il Polo tecnologico-agroindustriale Agripolis di Legnaro (capitolo n. 5094).
Art. 43 – Modifica della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.

1. Dopo l’articolo 65 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è inserito il seguente articolo 65 bis:
“Art. 65 bis - Sanzioni amministrative previste dall’articolo 54 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
1. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall’articolo 54 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, provvede la Provincia ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal Comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune.”.
Art. 44 - Disposizioni in materia rette di ospitalità per anziani non autosufficienti.

1. La Giunta regionale emana, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, apposita direttiva, per stabilire criteri uniformi sul territorio regionale per la suddivisione della retta di ospitalità presso i servizi residenziali per anziani non autosufficienti, al fine di distinguere la quota di rilievo sanitario da quella alberghiera.
2. Per il fine di cui al comma 1 la competente struttura regionale predispone una apposita scheda che deve essere utilizzata dalle case di riposo, contenente una precisa distinzione delle tipologie dei costi che concorrono a determinare la retta.
Art. 45 - Disposizioni in materia di IPAB.

1. Le IPAB sono autorizzate dalla Regione ad utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica annua ai fini di un miglioramento economico-gestionale.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono adottate con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione delle IPAB che deve essere allegata ai documenti di bilancio e possono prevedere modalità attuative anche pluriennali.
Art. 46 - Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (finanziaria 1999) in materia di provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi.

1. L’articolo 55 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (finanziaria 1999) è così modificato:
a) dopo le parole “piano socio sanitario regionale per il triennio 1996/1998” sono aggiunte le parole “limitatamente all’ammontare dell’assegno di accompagnamento, qualora percepito”;
b) dopo le parole “capitolo n. 61412” sono aggiunte le parole “e capitolo n. 60011”.
Art. 47 - Prestazioni di assistenza e riabilitazione extra ospedaliera nelle strutture per non autosufficienti.

1. La Giunta regionale riconosce i costi degli operatori che, in possesso dei requisiti professionali richiesti, svolgono prestazioni di assistenza e riabilitazione extra ospedaliera in strutture per non autosufficienti.
2. Per gli addetti all’assistenza delle strutture per non autosufficienti senza rapporto di lavoro dipendente dalle strutture medesime, i costi di cui al comma 1 sono riconosciuti in via forfettaria sulla base di specifici criteri stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tenendo conto tra l’altro delle tariffe per analoghe prestazioni assistenziali e riabilitative.
Art. 48 - Intervento a favore delle aziende zootecniche aderenti al progetto “Pastone di mais negli allevamenti zootecnici da latte”.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima del 35% della spesa ammissibile, come determinata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2878 del 26 giugno 1994 e n. 6900 del 28 dicembre 1994, alle aziende agricole che hanno presentato domanda in relazione al progetto “Pastone di mais negli allevamenti zootecnici da latte” e per le quali non si sia ancora conclusa l’istruttoria alla data dell’entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande di cui al comma 1 devono essere relative agli investimenti previsti dal punto 2.2 dell’allegato unico alla deliberazione della Giunta regionale n. 990 del 2 aprile 1998 e per le aziende richiedenti devono sussistere le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5 e 9 del regolamento (CEE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997.
3. Per l’attuazione degli interventi previsti al comma 1, è autorizzata la spesa una-tantum di lire 447.000.000 dal capitolo n. 80230 al capitolo n. 11600.
Art. 49 - Contributo straordinario al Comune di Santorso (VI).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santorso un contributo di lire 250.000.000 per il riordino della viabilità dell’incrocio di via Pozzati, via dell’Olmo, SS 350 (capitolo n. 45242).
2. Il contributo è erogato con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 50 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.

1. Alla fine della lettera d), articolo 44 della legge regionale n. 44/1982 aggiungere:
“. Nelle zone pianeggianti:
1) la predetta fascia di rispetto è ridotta a metri cento per le cave la cui profondità di ripristino non sia superiore a metri 4 rispetto al piano di campagna circostante;
2) l’estensione delle attività nelle aree di cui al numero 1 con autorizzazione o concessione antecedente all’entrata in vigore della presente legge è equiparata all’ampliamento di cava in attività qualora la chiusura dell’attività di cava risalga a non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente legge;
3) in ogni caso l’autorizzazione o concessione di cui ai numeri 1 e 2 non è assoggettata al limite minimo di superficie;”.
Art. 51 - Utilizzo per interventi di salvaguardia di Venezia della somma stanziata per la partecipazione della Regione alla costituzione della Società per Azioni “Agenzia per Venezia”, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 41 .

1. La somma di lire 10 miliardi, stanziata per l’applicazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 41 , allocata all’apposito capitolo del bilancio regionale denominato “Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Società per Azioni “Agenzia per Venezia””, resasi disponibile a seguito della mancata costituzione della Società, viene utilizzata per le finalità e secondo le modalità di cui alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , in materia di interventi per la salvaguardia di Venezia.
2. L’articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 41 , è abrogato.
Art. 52 - Modifiche della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.

1. L’articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , come modificato dall’articolo 31 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 , è così sostituito:
“Articolo 30
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese esercenti l’attività di utilizzazione dei boschi nonché di lavorazione e commercializzazione dei prodotti boschivi, è istituito presso la “Veneto Sviluppo S.p.A.”, che lo gestisce, un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione e finalizzazione del fondo.”.
Art. 53 - Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 “Costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione dei beni siti sulla Rocca di Monselice denominata ‘Rocca di Monselice s.r.l.’”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 , è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. La Regione del Veneto concorre alle spese generali di funzionamento della Società Rocca di Monselice s.r.l. con contributo di gestione stabilito annualmente dalla legge di bilancio e disposto con atto della Giunta regionale previa trasmissione, da parte della Società, del programma annuale di attività di cui al comma 1.”.
2. Per l’esercizio 1999, il contributo di gestione è stabilito in lire 100 milioni (cap. 3394).
Art. 54 - Contributi per il miglioramento delle condizioni di mobilità dei soggetti disabili non deambulanti.

1. Al fine di migliorare le condizioni di mobilità per i soggetti disabili non deambulanti, la Giunta regionale concede un contributo una tantum per l’esercizio finanziario 1999 di lire 400 milioni per i servizi di taxi e di noleggio con conducente mediante autovettura e per i servizi ferroviari regionali del trasporto pubblico locale (cap. 45814).
2. I contributi sono destinati al finanziamento di interventi effettuati nell’ambito dei servizi ferroviari di competenza regionale per il miglioramento dell’accessibilità e della fruizione dei servizi. Una quota non superiore al 25% è destinata ai titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura che adibiscono, per il servizio di trasporto di disabili non deambulanti, autoveicoli idonei.
3. I criteri per la ripartizione e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 55 - Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 come da ultimo modificato dall’articolo 19 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , è così sostituito:
“1. Entro il 30 settembre 1999 sono insediati gli organi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b), c).”.
Art. 56 - Dichiarazione d'urgenza.

1. (Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo).


VARIAZIONI DA APPORTARE ALLA TABELLA A
ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1999, n. 7

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO PER RIFINANZIAMENTO LEGGI SETTORIALI DI SPESA
CAPITOLO
DESCRIZIONE CAPITOLO E LEGGE
IMPORTO AUTORIZZATO DALLA L.R. n. 7/1999
AUTORIZZAZIONE ASSESTATA




3112
CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI CHE PROMUOVONO L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI (ART.3 L.R. 30/1/1997, N. 6 E ART.23 L.R. 12/9/1997, N. 37)
1.600.000.000
1.400.000.000
3474
CONTRIBUTI REGIONALI PER L'UNIONE E LA FUSIONE DI COMUNI (ART. 10 L.R. 24/12/1992, N. 25 E ART. 5 L.R. 30/1/1970, N. 6)
2.000.000.000
1.500.000.000
11498
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 7 DELLA L.R. 6/9/1991, N. 27
1.000.000.000
2.400.000.000
11550
PRESTITI AGEVOLATI AI PRODUTTORI DEL SETTORE OLIVICOLO AI SENSI DELL'ART.43, LETT. A), PUNTO 3, L.R. 31/10/1980, N.88 (ART. 10 L.R. 30/1/1997, N. 6)
200.000.000
0
11554
CONCORSO NEGLI INTERESSI SU PRESTITI DI CONDUZIONE DI CUI ALL'ART. 49 DELLA L.R. 31/10/1980, N. 88
0
554.985.740
11574
CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO (ARTT. 34 E 35 L.R. 31/10/1980, N. 88)
1.000.000.000
1.253.000.000
12014
INTERVENTI DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (L.R. 18/4/1994, N. 23)
654.000.000
327.000.000
12530
FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA (ARTT. 22 E 23 L.R. n. 88/1980 ; ARTT. 24 E 25, COMMA 7, L.R. n. 1/1991 )
3.000.000.000
3.150.000.000
12546
PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA LOTTA CONTRO IL COLPO DI FUOCO BATTERICO DELLE PIANTE (ART. 3 L.R. 3/2/1998, N 3)
450.000.000
650.000.000
12548
INIZIATIVE REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (L.R. 18/4/1995, N. 32)
100.000.000
0
12556
CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE COLLETTIVE PER LA VALORIZZAZIONE E LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE (ARTT. 29, 30 E 31 DELLA L.R. 31/10/1980, N. 88)
5.715.000.000
6.015.000.000
23002
SPESE IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DI SERVIZI ALL'IMPIEGO, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 469/1997 (L.R. 16/12/1998, N. 31)
0
3.500.000.000

CAPITOLO
DESCRIZIONE CAPITOLO E LEGGE
IMPORTO AUTORIZZATO DALLA L.R. n. 7/1999
AUTORIZZAZIONE ASSESTATA




32036
FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI (L.R. 18/1/1999, N. 1)
18.000.000.000
33.000.000.000
40020
CONCESSIONE BENEFICI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.R. 18/1/1999, N. 2)
20.000.000.000
25.000.000.000
45120
INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA SULLE LINEE NAVIGABILI DEL BRENTA (L.R. 20/1/1988, N. 2)
400.000.000
750.000.000
45140
REALIZZAZIONE DI PORTI INTERNI E LACUALI A NORMA ART. 2 PUNTI 1 LETT. C), 2 LETT. B) E COMMA 3 L.R. 28/1/1982, N. 8
0
1.920.000.000
45150
INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE LINEE NAVIGABILI A NORMA DELL'ART. 2 PUNTO 1 LETT. A) E B), PUNTO 2 LETT. A) E PUNTO 3 L.R. 28/1/1982 N. 8 (ART.16 L.R. 2/4/1985 N. 30)
0
1.700.000.000
45192
SPESE PER RIMOZIONI DI NATANTI E DI MATERIALI SOMMERSI PERICOLOSI PER LA NAVIGAZIONE, NONCHÉ DI NATANTI ABUSIVAMENTE ATTRACCATI (L.R. 24/11/1987, N. 55)
220.000.000
50.000.000
45310
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERPORTI E CENTRI MERCI AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA III L.R. 28/1/1982, N. 8 (ART. 14/C L.R. 31/1/1983, N. 8)
1.000.000.000
200.000.000
45322
CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO E PER L'ADEGUAMENTO DI SOTTOPASSI FERROVIARI A NORMA DELL'ART. 4 L.R. 28/1/82, N. 8 E DELL'ART. 7 L.R. 24/2/87 N. 6 (ART. 28 L.R. 3/2/98 N. 3)
0
7.500.000.000
51056
SPESE PER IL SOSTEGNO DEI PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PIANI AMBIENTALI (ARTT. 9 E 13 L.R. 16/8/1984, N. 40)
300.000.000
700.000.000
61494
INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL FINANZIAMENTO DEI C.E.O.D. (ART. 55 L.R. 22/2/1999, N. 7)
0
3.000.000.000
70010
INIZIATIVE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE NEL VENETO (L.R. 30/3/1988, N. 18)
350.000.000
400.000.000
70016
FONDO PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (L.R. 16/4/1992, N.18)
1.000.000.000
950.000.000
70178
FONDO DI ROTAZIONE PER L'EDILIZIA CULTURALE (ART. 36 L.R. 3/2/1995, N. 6)
1.500.000.000
904.700.000
70222
SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL DUEMILA (ART. 57 L.R. 22/2/1999, N. 7)
1.000.000.000
1.200.000.000
70226
FINANZIAMENTI PER INTERVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON GLI ENTI LOCALI (ART. 51 L.R. 22/2/1999, N. 7)
1.000.000.000
1.300.000.000
73002
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE E LA PRATICA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA (ART. 2 LETT. A, B, C, D, E, F, G, L, M, N, O, P E ART. 10, COMMA 7, L.R. 5/4/1993 N. 12)
2.060.000.000
2.460.000.000



SI OMETTE LA RELAZIONE TECNICA ALLEGATA


SOMMARIO