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Legge regionale 9 settembre 1999, n. 47 (BUR n. 80/1999)

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999

Legge regionale 9 settembre 1999, n. 47 (BUR n. 80/1999) (Bilancio) (Abrogata)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 settembre 1999, n. 47 (BUR n. 80/1999) (Bilancio)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1999



Articolo 1

1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio 1999, sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata Tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1998.
Articolo 2

1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 2.084.916.000.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1999 ed elevato a lire 2.092.782.485.244 con i provvedimenti di cui all’articolo 80 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , è definitivamente accertato in lire 2.296.672.234.040 ed analiticamente esposto nell'elenco 1 allegato alla presente legge.
2. La differenza positiva di lire 203.889.748.796 è riportata nel bilancio di previsione 1999 per la copertura delle seguenti spese:
a) quanto a complessive lire 110.987.973.007 per il trasferimento all’esercizio finanziario 1999 di spese vincolate a seguito del loro mancato impegno, a norma di legge, nell’esercizio 1998 e per la riproposizione di altre somme vincolate;
b) quanto a complessive lire 45.800.000.000 per il finanziamento delle seguenti leggi regionali:
legge regionale 28 dicembre 1998, n. 32 ;
legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 ;
legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 ;
legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 ;
legge regionale 27 gennaio 1999, n. 4 ;
legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 ;
legge regionale 23 marzo 1999, n. 9 ;
approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell’esercizio 1998, ma entrate in vigore nell’esercizio 1999 che, ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 5, della vigente legge regionale di contabilità, trovano riscontro di copertura nei fondi globali iscritti ai capitoli n. 80210 e n. 80230 del bilancio dell’esercizio 1998;
c) quanto alla rimanente quota positiva di lire 47.101.775.789 per la copertura di spese non specificatamente individuate.
Articolo 3

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 8 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B:

Competenza
Cassa
Variazioni in aumento:
445.327.919.590
5.341.477.556.541
Variazioni in diminuzione:
232.255.394.000
1.310.140.720.611
Variazione netta:
213.072.525.590
4.031.336.835.930
Articolo 4

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 8 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C:

Competenza
Cassa
Variazioni in aumento:
611.204.939.637
4.821.605.962.164
Variazioni in diminuzione:
443.932.414.047
790.269.126.234
Variazione netta:
167.272.525.590
4.031.336.835.930

2. Resta determinata in lire 45.800.000.000 l'eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell'entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto di quanto disposto alla lettera b) dell’articolo 2 della presente legge.
Articolo 5

1. Nel fondo globale per le spese correnti di cui all’articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 8 è inserita una nuova partita:
Partita n. 16
Contributi per soggiorni terapeutici ai mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e di servizio 2.500 milioni.
2. Nel fondo globale per le spese in conto capitale di cui all’articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 8 è inserita una nuova partita:
Partita n. 17
Intervento regionale a favore dei centri storici nei comuni minori 1.000 milioni.
Articolo 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SI OMETTONO GLI ALLEGATI



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