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Legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49 (BUR n. 93/1999)

Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere

Legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49 (BUR n. 93/1999) (Abrogata)

DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DI ALCUNE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Legge abrogata dall’articolo 130, comma 1, lettera i), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 49/1999
S O M M A R I O
Legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49 (BUR n. 93/1999)

DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DI ALCUNE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE



CAPO I
Norme generali

Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente legge la Regione, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983 n. 217, definisce e disciplina le seguenti strutture ricettive extralberghiere:
a) esercizi di affittacamere;
b) attività ricettive in esercizi di ristorazione;
c) attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast;
d) unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) strutture ricettive - residence;
f) attività ricettive in residenze rurali.
g) case per ferie;
h) ostelli per la gioventù;
i) foresterie per turisti;
l) case religiose di ospitalità;
m) centri soggiorno studi.
2. La presente legge non disciplina le strutture ricettive all’aria aperta e i rifugi, disciplinati da specifica normativa regionale.
Art. 2 - Delega alle Province.

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle Province.
2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida al Presidente della Provincia, propone al Consiglio regionale la revoca della delega.

CAPO II
Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extralberghiere

Art. 3 - Esercizi di affittacamere.
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate ai clienti ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
2. Gli esercizi di affittacamere devono assicurare nelle camere i servizi minimi di cui all’allegato I, lettera a).
3. L’eventuale somministrazione dei pasti, comprese le bevande, con l’esclusione di quelle superalcoliche, è limitata alle persone alloggiate.
4. I locali destinati all’esercizio di affittacamere devono essere conformi alle prescrizioni edilizie e igienico-sanitarie.
5. Ciascuna camera da letto deve avere accesso indipendente dagli altri locali.
6. Ai fini della classificazione di cui all’articolo 14, comma 1 gli esercizi di affittacamere devono possedere i requisiti di cui all’allegato I, lettera b).
Art. 4 - Attività ricettive in esercizi di ristorazione.
1. Costituiscono attività ricettive in esercizi di ristorazione le strutture composte da non più di sei camere, gestite in modo complementare all’esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.
2. Gli esercizi di ristorazione che svolgono attività ricettive con le caratteristiche e i limiti di cui al comma 1, possono utilizzare in aggiunta alla propria denominazione la dizione locanda.
3. Le attività ricettive in esercizi di ristorazione sono soggette alle medesime disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1,2,4,5,6.
Art. 5 - Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast.
1. Costituiscono attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino a un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.
2. Le attività ricettive di cui al comma 1 devono assicurare i servizi minimi di cui all’allegato II.
Art. 6 - Unità abitative ammobiliate a uso turistico.
1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero.
2. Gli immobili destinati a unità abitative ammobiliate a uso turistico devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.
3. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico devono assicurare i servizi minimi di cui all’allegato III.
4. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale, fornendo oltre ai servizi di cui all’allegato III, anche:
1) la pulizia delle unità abitative a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
2) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
b) in forma imprenditoriale, fornendo solo i servizi di cui all’allegato III;
c) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa e con la fornitura dei soli servizi di cui all’allegato III.
5. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo.
Art. 7 - Strutture ricettive-residence.
1. Sono strutture ricettive-residence i complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non superiore ai sei mesi.
2. Gli immobili destinati all’attività ricettiva residence devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.
3. Le strutture ricettive di cui al comma 1, sono gestite in forma imprenditoriale e devono fornire i servizi minimi di cui all’allegato IV.
Art. 8 - Attività ricettive in residenze rurali.
1. Costituiscono attività ricettive in residenze rurali le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali, composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.
2. Il piano regolatore generale comunale individua e norma le residenze rurali con relative pertinenze localizzate in zona agricola.
3. Le attività ricettive di cui al comma 1 assicurano i servizi minimi previsti all’allegato V, lettera a).
4. Gli immobili destinati ad attività ricettive in residenze rurali devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie e devono avere una pertinenza di terreno di almeno 5.000 mq., eventualmente utilizzato anche per l’animazione sportivo-ricreativa con le relative attrezzature.
5. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva deve evitare omonimie nell’ambito territoriale dello stesso comune ed è approvata dalla Provincia.
6. In alternativa alla dizione attività ricettiva in residenza rurale può essere usata quella di country house.
Art. 9 - Case per ferie.
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti statutariamente senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti, e relativi familiari, di altre aziende e assistiti dagli enti di cui al comma 1 con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
3. In aggiunta alla dizione case per ferie è consentita la denominazione di centri di vacanze per ragazzi per le attività ricettive caratterizzate dal tipo di clientela, individuata di norma al di sotto dei 14 anni, aperte nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale e pedagogico. Nei centri di vacanze per ragazzi deve essere inoltre assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nei settori pedagogico, medico o, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria con medico e/o struttura sanitaria per le necessità di pronto intervento.
4. Nelle case per ferie è garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1. Le case per ferie possono essere altresì dotate di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione.
5. Gli immobili, adibiti a case per ferie, devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie e devono possedere i requisiti minimi di cui all’allegato VI.
Art. 10 - Ostelli per la gioventù.
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da enti o associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 12 del Codice Civile.
2. Gli immobili, adibiti a ostelli per la gioventù devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie e devono possedere i requisiti di cui all’allegato VI.
3. I complessi di cui al comma 1 possono disporre anche di una cucina comune dove gli ospiti possono prepararsi i pasti.
Art. 11 - Foresterie per turisti.
1. Sono foresterie per turisti le strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previa comunicazione al Comune e per periodi non superiori a 60 giorni all’anno, offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive.
2. Gli immobili adibiti a foresterie per turisti devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.
Art. 12 - Case religiose di ospitalità.
1. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell’ente gestore che offre, a pagamento, ospitalità a chiunque lo richieda nel rispetto del carattere religioso dell’ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.
2. Ai sensi del comma 1 sono considerati enti a fini religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 le case di convivenza religiosa, che provvedono ad offrire ospitalità temporanea nella forma e nella partecipazione alla vita della rispettiva comunità.
4. Gli immobili, adibiti a case religiose di ospitalità, devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie e devono possedere i requisiti minimi di cui all’allegato VI.
Art. 13 - Centri soggiorno studi.
1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata all’educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l’attività didattica e convegnistica specializzata.
2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati, operanti nel settore della formazione.
3. I centri soggiorno studi sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in camere dotate dei requisiti minimi previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 .

CAPO III
Classificazione e modalità di esercizio

Art. 14 - Classificazione.
1. Gli esercizi di affittacamere, le attività ricettive in esercizi di ristorazione, le unità abitative ammobiliate a uso turistico di cui all’articolo 6, comma 4, lettere a) e b), le strutture ricettive - residence, sono classificati in terza, seconda e prima categoria in base ai requisiti posseduti e così definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le attività ricettive in residenze rurali, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le case religiose di ospitalità e i centri soggiorno studi sono classificati in una unica categoria sulla base dei requisiti e servizi di cui agli allegati V e VI e di quanto previsto all’articolo 13 comma 3 per i centri soggiorno studi.
3. Per gli esercizi di cui ai commi 1 e 2, la classificazione è obbligatoria e ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio del quinquennio stesso.
4. É fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all’esterno di ciascuna struttura ricettiva il segno distintivo, corrispondente alla categoria assegnata e conforme al modello approvato dalla Giunta regionale.
Art. 15 - Procedure per la classificazione.
1. La classificazione di cui all’articolo 14, è effettuata dalla Provincia competente per territorio e ha validità quinquennale a partire dal 1° gennaio 2000.
2. Per le nuove strutture, aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell’attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.
3. Per l’esercizio delle attività ricettive di cui all’articolo 14 la domanda di classificazione è presentata alla Provincia dall’interessato, corredata della documentazione di cui all’allegato VII.
4. Qualora, per qualsiasi causa, la struttura ricettiva venga a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la Provincia procede in ogni momento, su domanda, a una nuova classificazione o, d’ufficio, solo per i casi di declassamento.
5. La classificazione è assegnata dalla Provincia sulla base degli elementi denunciati di cui all’allegato VII a seguito di verifica e sentito il parere dell'Azienda di promozione turistica competente per territorio da fornirsi entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso di silenzio la Provincia provvede, comunque, alla classificazione entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda.
6. Entro il mese di aprile dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il modulo di classificazione deve essere inviato dalla Provincia all’interessato, con la copia della denuncia dell'attrezzatura. I moduli pervenuti, con la conferma o la modifica dei dati in essi contenuti, devono essere ripresentati dall’interessato alla Provincia entro il mese di giugno. La ripresentazione di tutta la documentazione di cui all’allegato VII è obbligatoria solo in caso di modifiche strutturali intervenute.
Art. 16 - Notifica della classificazione e ricorsi.
1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è notificato all'interessato e comunicato al Comune in cui è ubicato l'esercizio, alla Giunta regionale e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio.
2. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, al Presidente della Giunta regionale, che decide entro il termine perentorio di novanta giorni dalla sua presentazione.
Art. 17 - Denuncia di inizio attività.
1. Le attività ricettive di cui all’articolo 14 possono essere intraprese su denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall’articolo 2 comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. La denuncia è presentata al Comune, ove ha sede l’esercizio dell’attività, su modulo approvato dalla Giunta regionale, indicante la classificazione assegnata, la capacità ricettiva, i periodi di apertura e l’ubicazione della struttura, corredata dalla relativa autocertificazione riguardante i requisiti soggettivi da parte del titolare dell’esercizio medesimo.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 deve essere altresì indicata l’iscrizione del titolare alla sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio prevista dall’articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con esclusione delle strutture ricettive case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità e centri soggiorno studi.
4. Copia delle denuncia di cui al comma 2 deve essere inviata per conoscenza alla Provincia competente per territorio.
Art. 18 - Periodi di apertura.
1. Le strutture ricettive indicate all’articolo 14 possono avere apertura annuale o stagionale. L’apertura è annuale quando le strutture sono aperte per l’intero arco dell’anno. L’apertura è stagionale quando le strutture sono aperte per una durata non inferiore a tre mesi consecutivi nell’arco dell’anno.
2. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono altresì essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell’anno, senza limite minimo di durata e per un periodo complessivo comunque non superiore a nove mesi.
3. I periodi di apertura, annuale e stagionale, devono essere comunicati alla Provincia, congiuntamente alla comunicazione delle attrezzature e dei prezzi di cui all’articolo 20, e al Comune competente per territorio.
Art. 19 - Chiusura, sospensione, cessazione dell'attività.
1. Gli esercizi classificati previsti all’articolo 14, ad apertura annuale, possono chiudere per ferie per non più di sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nell'anno solare; possono altresì chiudere per altri motivi e per non più di ulteriori novanta giorni nell’arco dell’anno solare. In entrambi i casi è fatto obbligo di comunicare preventivamente i periodi di chiusura al Comune, alla Provincia e all’Azienda di promozione turistica competenti.
2. Fermo quanto previsto al comma 1, la chiusura delle strutture ricettive, ad apertura annuale o stagionale, è autorizzata dal Comune, su motivata richiesta, per un periodo non superiore a sei mesi e nel caso di ristrutturazione dell'immobile per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici, per accertate gravi circostanze.
3. La chiusura temporanea delle strutture, non conforme a quanto stabilito nei commi 1 e 2, determina l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 25, comma 5.
4. La chiusura delle strutture ricettive, di cui all’articolo 14, per cessazione dell'attività va comunicata al Comune, alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica almeno tre mesi prima della data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e imprevedibili per le quali viene data comunicazione immediatamente dopo l'evento.
5. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il Comune provvede alla chiusura temporanea della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi se, a seguito di diffida, non si ottemperi, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.
6. Il Comune provvede alla chiusura delle strutture ricettive:
a) qualora la chiusura di cui al comma 3 abbia durata superiore a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività di cui al comma 4;
b) qualora il titolare della struttura ricettiva alla scadenza della sospensione di cui al comma 5, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;
c) qualora venga meno il requisito soggettivo per il titolare della struttura ricettiva previsto all’articolo 17 comma 3, o in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del medesimo;
d) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;
e) in caso di recidivo comportamento di cui all'articolo 25, comma 6.
7. Ogni provvedimento adottato dal Comune ai sensi del presente articolo deve essere comunicato alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica competenti per territorio.
Art. 20 - Disciplina dei prezzi.
1. I titolari e gestori delle strutture ricettive di cui all’articolo 14 comunicano alla Provincia competente, su modello regionale, i prezzi minimi e massimi che intendono applicare. Tale comunicazione deve essere inviata entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell’anno successivo. È consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell’anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1° giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre successivo.
2. La Provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, provvede alla verifica e alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è restituita all’interessato e inviata alla Regione e all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).
3. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
4. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e l’applicazione della sanzione prevista all'articolo 25, comma 8.
5. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività di cui all’articolo 17, comma 4.
6. Per l’attività di affittacamere e le attività ricettive in esercizi di ristorazione, la pensione completa comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo. La mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione e un pasto. I prezzi sono comprensivi dei servizi di cui all’allegato I lettera a) e di IVA.
7. Per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico di cui all’articolo 6, comma 4, lettere a) e b), i prezzi devono essere comprensivi dei servizi indicati all’allegato III, mentre per le strutture ricettive - residence, i prezzi devono essere comprensivi dei servizi di cui all’allegato IV. I costi di riscaldamento e raffreddamento possono essere scorporati dalle tariffe e addebitati a parte solo ove sia installato il contatore.
8. Per le attività ricettive in residenze rurali, i prezzi devono essere comprensivi dei servizi di cui all’allegato V lettera a) e devono essere stabiliti in riferimento:
a) all’alloggio, prima colazione inclusa;
b) alla mezza pensione, comprendente l'alloggio, la prima colazione e un pasto;
c) alla pensione completa, comprendente l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo.
9. Per le attività ricettive in case per ferie, ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi la pensione completa comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo. La mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione e un pasto. I prezzi sono comprensivi dei servizi di cui all’allegato VI lettera b) e di IVA.
10. É facoltà del gestore o del titolare determinare l’ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, e comunque non prima delle ore 10.
Art. 21 - Forme di pubblicità dei prezzi.
1. È fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, recapito degli ospiti, una tabella con i prezzi conformi all’ultima regolare comunicazione, praticati per l'anno solare in corso.
2. È fatto obbligo di esporre, in luogo visibile, in ogni camera o in ogni unità abitativa di struttura ricettiva indicata all’articolo 14, fatta esclusione per le case per ferie, ostelli per la gioventù, foresterie per turisti, case religiose di ospitalità, un cartellino contenente i dati di cui all’allegato VIII, aggiornati all'anno solare in corso.
3. Per le strutture ricettive previste dall’articolo 14, è fatto altresì obbligo di esporre in ogni camera o in ogni unità abitativa, oltre il piano terra, un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.
4. La tabella e il cartellino di cui ai commi 1 e 2, sono predisposti e forniti dalle Province su modello regionale.
Art. 22 - Adempimenti specifici per le attività ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, per le unità abitative ammobiliate non classificate, per le foresterie per turisti.
1. L’attività ricettiva a conduzione familiare bed & breakfast e le foresterie per turisti possono essere intraprese su denuncia di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 2 comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. La denuncia deve essere inviata al Comune, su modulo predisposto e fornito dall’Azienda di promozione turistica su modello regionale.
3. Chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), lo comunica alla Azienda di promozione turistica competente per territorio, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa Azienda su modello regionale, allegando la dichiarazione di cui all’articolo 6 comma 5.
4. L’Azienda di promozione turistica competente per territorio, alla quale sono inviate dagli interessati le denuncie di inizio attività di cui ai commi 2 e 3, provvede entro trenta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della rilevazione statistica della consistenza ricettiva, dandone quindi comunicazione alla Regione e alla Provincia competente.
5. Chi esercita le attività di cui ai commi 1 e 3 può comunicare all’Azienda di promozione turistica competente, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa Azienda su modello regionale, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e rispettivamente il periodo apertura dell’attività e il periodo di messa in locazione, con validità dal 1° gennaio dell’anno successivo. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre successivo. Copia della comunicazione deve essere esposta all’interno della struttura ricettiva.
6. Le agenzie immobiliari alle quali si rivolgono i titolari delle unità abitative ad uso turistico, che non intendano gestire tali strutture né in forma imprenditoriale né in forma non imprenditoriale diretta comunicano, annualmente, entro la data del 1° ottobre, con eventuali integrazioni entro il 31 dicembre, al Comune e all’Azienda di promozione turistica competente, l’elenco delle strutture che a loro si sono rivolte con le seguenti indicazioni:
a) l’indirizzo della struttura e l’eventuale denominazione;
b) la eventuale classificazione attribuita alla stessa;
c) il numero dei posti letto e bagni a disposizione degli ospiti;
d) il periodo di messa in locazione;
e) i prezzi praticati, anche suddivisi per tipologia.
7. Sulla base della comunicazione di cui ai commi 5 e 6, l’Azienda di promozione turistica redige annualmente l’elenco di attività ricettive di bed & breakfast, di unità abitative ammobiliate a uso turistico non classificate e di foresterie per turisti, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia competente, ai fini dell’attività di informazione turistica.
8. Coloro che esercitano le attività di cui ai commi 1 e 3, non necessitano di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall’articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Art. 23 - Registrazione delle persone alloggiate.
1. Ai fini della rilevazione statistica è fatto obbligo di comunicare all’Azienda di promozione turistica competente, su apposito modello ISTAT fornito dalla stessa Azienda, il movimento dei turisti ospiti di tutte le strutture ricettive disciplinate dalle presente legge.

CAPO IV
Norme comuni e finali

Art. 24 - Reclami e vigilanza.
1. La vigilanza sull’osservanza delle norme della presente legge è esercitata dalla Provincia ad eccezione delle norme concernenti le attività ricettive a conduzione familiare bed and breakfast, di cui all’articolo 5, e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), le foresterie per turisti di cui all’articolo 11 sulle quali la vigilanza viene esercitata dall’Azienda di promozione turistica competente per territorio. La Provincia e l’Azienda di promozione turistica nell’esperimento di accertamenti possono chiedere la collaborazione di dipendenti della Regione.
2. I clienti delle strutture ricettive ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che riscontrino carenze nella gestione o nelle strutture, possono presentare documentato reclamo al Presidente della Giunta provinciale entro trenta giorni dall’evento. Per i clienti ospiti delle strutture ricettive di cui agli articoli 5, 6, comma 4, lettera c) e 11, che abbiano comunicato i prezzi all’Azienda di promozione turistica, il reclamo documentato è inviato al Presidente dell’Azienda di promozione turistica competente per territorio, entro trenta giorni dall’evento.
3. Il Presidente della Giunta provinciale o il Presidente della Azienda di promozione turistica, entro trenta giorni dal ricevimento, informa del reclamo il responsabile della struttura ricettiva, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni e si pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta giorni.
4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il Presidente della Giunta provinciale o il Presidente dell’Azienda di promozione turistica, comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al responsabile della struttura ricettiva, che il servizio fornito o il prezzo applicato non erano conformi a quanto previsto dalle norme di legge, dando corso al procedimento relativo all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 25, comma 8.
5. Se il reclamo accolto riguarda l’applicazione di tariffe, il responsabile della struttura ricettiva, salva l’applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l’importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 e, contemporaneamente, a comunicare gli estremi dell’avvenuto pagamento alla Provincia o all’Azienda di promozione turistica competente.
6. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto dal comma 4, il Presidente della Giunta provinciale o il Presidente della Azienda di promozione turistica ne dà comunicazione alle autorità competenti per i successivi adempimenti.
Art. 25 - Sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Chiunque esercita un’attività ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza avere effettuato la prescritta denuncia di inizio attività al Comune, è soggetto a sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni
2. L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 dell’articolo 19.
3. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1 milione.
4. La mancata esposizione del segno distintivo di cui al comma 4 dell’articolo 14, ovvero la mancata esposizione dei cartellini di cui all’allegato VIII, comporta la sanzione amministrativa da lire 400 mila a 800 mila.
5. La chiusura della struttura ricettiva nell’ipotesi prevista dal comma 3 dell’articolo 19 comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo in caso di recidiva.
6. Chiunque attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, un’attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, è soggetto a sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1 milione.
7. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione delle attrezzature e dei prezzi nei termini previsti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 1 milione.
8. Chiunque applichi prezzi difformi da quelli comunicati è soggetto a sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni.
9. La mancata esposizione del cartello di cui all’articolo 21 comma 3 comporta la sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 800 mila.
10. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 1 milione.
11. Le sanzioni di cui ai commi 1, 5 e 9 sono comminate dal Comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente, salvo quanto previsto al comma 13.
12. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 sono comminate dalla Provincia competente e le somme introitate sono da essa trattenute, salvo quanto previsto al comma 13.
13. Per le strutture ricettive previste agli articoli 5, 6 comma 4, lettera c) e 11, le sanzioni amministrative previste ai commi 1, 3, 6 e 8 sono comminate dall’Azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente. La sanzione prevista al comma 10 è comminata dall’Azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.
14. Per le strutture ricettive previste agli articoli 5 e 6, comma 4, lettera c), le sanzioni amministrative previste ai commi 1, 4, 7 e 9 sono comminate dall’Azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente. La sanzione prevista al comma 11 è comminata dall’Azienda di promozione turistica competente per territorio e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.
Art. 26 - Disposizione transitoria per la procedura di classificazione.
1. La Provincia competente entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge provvede alla nuova classificazione delle strutture ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge, valevole per il quinquenni 2000-2005.
2. A tal fine i titolari degli esercizi di affittacamere, di case e appartamenti per vacanze, di case per ferie, di ostelli per la gioventù, di foresterie per turisti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e già disciplinati dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 e successive modifiche, sono tenuti a denunciare su appositi moduli, predisposti e forniti dalla Province su modello regionale, i dati necessari per la classificazione medesima entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
3. Le strutture ricettive extralberghiere esistenti, di cui al comma 2, che difettano di alcuni requisiti per ottenere una nuova classificazione, in base alle norme della presente legge, possono ottenere una classificazione provvisoria a condizione che provvedano, entro dodici mesi dalla data del provvedimento di classificazione provvisoria, a dotarsi dei requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale termine la Provincia provvede, ove possibile, alla nuova classificazione definitiva.
Art. 27 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 tutti gli articoli con esclusione al comma 2 dell’articolo 2 della definizione “rifugi alpini” nonché con esclusione degli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 42 relativi alla disciplina dei rifugi alpini.
2. É altresì abrogata la legge regionale 6 settembre 1991, n. 26 .
Art. 28 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, si fa fronte, a decorrere dall’esercizio finanziario 2000, con lo stanziamento del capitolo n. 4100 denominato “Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province” e determinato annualmente ai sensi dell’articolo 32 della vigente legge regionale di contabilità.



ALLEGATO I previsto dall’articolo 3

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE


a) Servizi minimi:
1) pulizia quotidiana dei locali;
2) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento.
b) Requisiti minimi ai fini della classificazione:
1) un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera, qualora non sia fornita di bagno privato;
2) un locale bagno completo, qualora tutte le camere non siano fornite di bagno privato, con un minimo di uno per appartamento.


ALLEGATO II previsto dall’articolo 5

ATTIVITÀ RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE - BED & BREAKFAST.


Servizi minimi:
a) un servizio di bagno anche coincidente con quello dell’abitazione;
b) pulizia quotidiana dei locali;
c) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque due volte alla settimana;
d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento;
e) cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.

ALLEGATO III previsto dall’articolo 6

UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO


Servizi minimi:
a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e il riscaldamento, ove necessario;
b) servizio di accoglienza e recapito per gli ospiti;
c) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati.


ALLEGATO IV previsto dall’articolo 7

STRUTTURE RICETTIVE-RESIDENCE


Servizi minimi:
a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e il riscaldamento ove necessario;
b) accoglienza e recapito degli ospiti;
c) portierato;
d) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati;
e) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente.




ALLEGATO V previsto dall’articolo 8

RESIDENZE RURALI


a) Servizi minimi:
1) fornitura e cambio di biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte alla settimana;
2) pulizia quotidiana dei locali;
3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento, ove necessario;
4) servizio di prima colazione.
b) Requisiti ai fini della classificazione:
1) capacità ricettiva non superiore a sei camere;
2) un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera, ove non sussista il bagno privato;
3) un locale bagno comune completo, ove non ci siano tutte le camere con bagno privato, con un minimo di uno per tutto l’esercizio;
4) servizio di ristorazione.

ALLEGATO VI previsto dagli articoli 9, 10, 12

CASE PER FERIE - OSTELLI PER LA GIOVENTÙ
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ


a) Requisiti minimi:
1) accesso indipendente;
2) cucina (1);
3) sala da pranzo;
4) locale soggiorno, con superficie complessiva non inferiore a mq. 0,50 per ogni posto-letto;
5) adeguati servizi igienici e comunque non inferiori a due w.c. a uso dei locali comuni;
6) un w.c. ogni 8 posti letto, con un minimo di un wc per piano (2);
7) un lavabo ogni 6 posti letto con un minimo di due lavabi per piano (2);
8) una doccia ogni 8 posti letto, con un minimo di una doccia per piano (2);
9) adeguato arredamento delle camere comprendente al minimo un letto, una sedia e uno scomparto armadio per persona oltre al tavolino e al cestino rifiuti per ciascuna camera;
10) telefono a uso degli ospiti;
11) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell’autorità sanitaria.
b) Servizi minimi:
1) pulizia quotidiana dei locali;
2) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana;
3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento.


________________________________
(1) requisito non obbligatorio per le tipologie: foresterie per turisti e case religiose di ospitalità
(2) nel rispetto del rapporto con i posti-letto non si computano quelli in camere con servizi privati
ALLEGATO VII previsto dall’articolo 15

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
PER LA RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE.

Affittacamere, attività ricettiva in esercizi di ristorazione, attività ricettive in residenze rurali, case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi:
a) autorizzazione prescritta dalle leggi sanitarie vigenti, con indicazione del numero di letti autorizzati per ciascuna camera o camerata;
b) denuncia delle attrezzature e dei servizi, su modulo predisposto e fornito dalle Province conforme al modello regionale;
c) planimetrie in scala 1:100 con evidenziate le camere e i servizi igienico-sanitari a disposizione degli ospiti.

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (articolo 6 comma 4 lettere a) e b), strutture ricettive residence:
a) denuncia delle attrezzature e dei servizi, su modulo predisposto e fornito dalle Province conforme al modello regionale;
b) planimetrie in scala 1:100.



ALLEGATO VIII previsto dall’articolo 21

DATI DEL CARTELLINO DA ESPORRE NELLE CAMERE/ UNITÀ ABITATIVE


Esercizi di affittacamere e attività ricettive in esercizi di ristorazione:
a) la denominazione dell'esercizio di affittacamere;
b) la classificazione;
c) il numero assegnato alla camera;
d) il numero dei letti autorizzati;
e) il prezzo giornaliero della camera, della eventuale prima colazione, pensione, mezza pensione per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dall'Amministrazione provinciale;
f) l’ora entro cui deve essere lasciata libera la camera;
g) l’autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.


Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (classificate):
a) la denominazione dell'esercizio, ove esistente;
b) la classificazione attribuita;
c) il prezzo della unità abitativa come da comunicazione inviata alla Provincia;
d) l'ora entro cui deve essere lasciata libera l’unità abitativa ai sensi del precedente articolo;
e) l’autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.


Strutture ricettive-residence:
a) la denominazione dell'esercizio;
b) la classificazione attribuita;
c) il numero assegnato all'unità abitativa;
d) il prezzo dell’unità abitativa, come da comunicazione inviata e vidimata dalla Provincia;
e) l'ora entro cui deve essere lasciato libero l’unità abitativa;
f) l’autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.


Attività ricettive in residenze rurali:
a) la denominazione dell'esercizio;
b) la classificazione;
c) il prezzo giornaliero della camera comprensivo della prima colazione, e il prezzo della eventuale pensione e mezza pensione, per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dall'Amministrazione provinciale;
d) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera;
e) l’autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.
Centri soggiorno studi:
a) la denominazione dell'esercizio;
b) il numero assegnato alla camera;
c) il numero dei letti autorizzati;
d) il prezzo giornaliero della camera, della eventuale prima colazione, pensione, mezza pensione per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dall'amministrazione provinciale;
e) l’ora entro cui deve essere lasciata libera la camera;
f) l’autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.



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