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Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 52 (BUR n. 110/1999)
Disposizioni transitorie in materia di spese di funzionamento e assegnazione di personale dei gruppi consiliari
Sommario
“Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 52 (BUR n. 110/1999) - Testo vigente”
S O M M A R I O
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO E ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 52 (BUR n. 110/1999) - Testo storico”
S O M M A R I O
DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO E ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI
Art. 1 - Disposizioni transitorie in materia di spese di funzionamento del gruppo consiliare misto.
1. A decorrere dal 1° ottobre 1999 e sino alla fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al gruppo consiliare misto non si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni, e si applicano le disposizioni di cui al primo comma del medesimo articolo 3.
Art. 2 - Disposizioni transitorie in materia di assegnazione di personale al gruppo consiliare misto.
1. A decorrere dal 1° ottobre 1999 e sino alla fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al gruppo consiliare misto non si applicano le speciali disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , e successive modificazioni e integrazioni, applicandosi le restanti disposizioni dell’articolo 178 medesimo.
Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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