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Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56 (BUR n. 110/1999)

Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all’aperto

Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56 (BUR n. 110/1999) (Abrogata)

DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL’APERTO

Legge abrogata dall’articolo 130, comma 1, lettera l), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56 (BUR n. 110/1999)

DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL’APERTO



Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente legge la Regione, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina i complessi ricettivi all’aperto e stabilisce i criteri per la loro classificazione.
Art. 2 - Delega alle Province.

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle Province.
2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta regionale, in caso di inadempienza e previa formale diffida al Presidente della Provincia, propone al Consiglio la revoca della delega e l’affidamento in via straordinaria e transitoria alla Regione.
Art. 3 - Definizioni e tipologie.

1. Ai fini della presente legge, sono considerati complessi ricettivi all’aperto:
a) i villaggi turistici;
b) i campeggi;
c) i campeggi-villaggio;
2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
3. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti di norma provvisti di tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, camper od altri mezzi mobili di pernottamento.
4. Sono campeggi-villaggio le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti, di norma sprovvisti di propri mezzi di pernottamento, in unità abitative predisposte dal gestore con almeno il venticinque per cento della propria capacità ricettiva in piazzole riservate ai mezzi mobili di pernottamento.
5. Le strutture di cui al comma 1, possono assumere la denominazione aggiuntiva di transito qualora si rivolgano ad una clientela itinerante, consentendo la sosta anche per frazioni di giornata e nel rispetto delle prescrizioni previste dall’allegato E). Essi possono essere ubicati in prossimità di snodi stradali, di città d’arte e di altre località di interesse storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico e possono essere anche abbinati ad attività di stazione di servizio, di ristorazione, di ricettività alberghiera, di parcheggio e di altre attività di servizio generale ai viaggiatori.
6. Le strutture di cui al comma 1 possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali, così come definiti nell’allegato D).
7. Ogni altra occasionale breve sosta in forma campeggistica in tende, caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, in forma singola o collettiva, al di fuori dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, è disciplinata dai regolamenti comunali, in carenza dei quali sono consentite solo soste occasionali e non superiori a 12 ore.
8. Il campeggio mobile organizzato senza finalità di lucro, è disciplinato dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 .
Art. 4 - Realizzazione di complessi ricettivi.

1. La realizzazione delle opere di un complesso ricettivo all’aperto è soggetta a concessione edilizia ai sensi dell’articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
2. Le aree destinate a complessi ricettivi all’aperto sono classificate Zone Territoriali Omogenee (ZTO) D3 conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2705 del 24 maggio 1983 “Grafia e simbologia regionali unificate”.
3. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l’indice di fabbricabilità fondiaria convenzionale, di cui all’articolo 85 della legge regionale n. 61/1985 , limitatamente alla superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo, è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq.
4. L’area di insediamento di nuovi complessi ricettivi di cui alla presente legge non può essere inferiore a mq 5.000, ad eccezione dei campeggi di transito.
5. L’indice di fabbricabilità territoriale da assegnare ai nuovi complessi per la realizzazione degli immobili destinati a impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità abitative, deve di norma essere compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della superficie totale lorda del complesso, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici e dei locali tecnici. Il rapporto di copertura territoriale comunque deve essere contenuto entro il dieci per cento e l’altezza dei fabbricati non deve superare i due piani fuori terra ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative.
6. Non sono soggetti a concessione edilizia gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono:
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno. Gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.
Art. 5 - Procedure per la classificazione.

1. I complessi ricettivi all’aperto sono classificati in base ai requisiti e alle caratteristiche possedute secondo le prescrizioni di cui agli allegati A), B), C) D) e E), rispettivamente da:
a) due a quattro stelle i villaggi turistici;
b) una a quattro stelle i campeggi e i campeggi-villaggio.
2. La Provincia competente per territorio provvede alla classificazione dei complessi ricettivi su domanda degli interessati.
3. La domanda di classificazione è presentata alla Provincia e deve indicare:
a) le generalità del richiedente;
b) l’ubicazione, la tipologia del complesso e l’insegna;
c) la classificazione e la capacità ricettiva massima che s’intende conseguire.
4. La domanda di classificazione è corredata dalla seguente documentazione:
a) rilievo planimetrico dell’intero impianto, in scala sufficiente da individuare tutte le caratteristiche distributive interne, i vari servizi, le zone e le tipologie degli allestimenti per il pernottamento ed il soggiorno, la viabilità e le altre dotazioni di varia natura;
b) modulo di comunicazione delle attrezzature e servizi predisposto e fornito dalla Provincia su modello regionale.
5. La classificazione è assegnata dalla Provincia, a seguito di verifica, sulla base degli elementi denunciati di cui ai commi 3 e 4, sentiti il Comune, l’Azienda di promozione turistica competente per territorio e le associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla relativa richiesta, altrimenti la Provincia provvede, comunque, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
6. La classificazione dei complessi ricettivi all’aperto ha durata quinquennale e decorre dal 1° gennaio. Per le nuove strutture la classificazione ha validità dal momento dell’attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.
7. Qualora durante il quinquennio un complesso ricettivo venga a possedere requisiti diversi da quelli previsti per la classificazione attribuita, la Provincia procede, d’ufficio o su domanda, alla revisione della classificazione.
8. Entro il mese di aprile dell’ultimo anno di ogni quinquennio il titolare dell’autorizzazione all’esercizio del complesso ricettivo riceve dalla Provincia copia della denuncia delle attrezzature e servizi, da restituire entro il mese di giugno con la conferma o la modifica dei dati in essa contenuti. La dichiarazione del titolare di non intervenuta modificazione delle caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 4, sostituisce la documentazione ivi prevista. L’Amministrazione provinciale provvede alla classificazione entro il 30 settembre dell’ultimo anno del quinquennio in corso.
9. I provvedimenti di classificazione dei complessi ricettivi all’aperto sono notificati agli interessati e comunicati alla Giunta regionale, all’Azienda di promozione turistica e al Comune competenti per territorio.
10. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, al Presidente della Giunta regionale che decide entro il termine perentorio di novanta giorni dalla sua presentazione.
Art. 6 - Denominazione.

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva è approvata dalla Provincia. Essa deve evitare omonimie nell'ambito del medesimo territorio comunale.
2. In alternativa alla dizione campeggio, può essere usata quella di camping.
3. Le strutture ricettive esistenti all'entrata in vigore della presente legge mantengono la propria denominazione.
Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio.

1. L'autorizzazione all'esercizio di un complesso ricettivo è rilasciata dal Comune competente per territorio.
2. La domanda deve indicare:
a) le generalità del richiedente e del responsabile della conduzione del complesso ricettivo;
b) la denominazione del complesso, gli estremi della classificazione e l’esatta ubicazione;
c) l’autocertificazione relativa all’iscrizione alla sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 da parte del responsabile della conduzione del complesso.
3. Il rilascio dell’autorizzazione va comunicato alla Provincia, all’Azienda di promozione turistica competente per territorio e alla Regione.
Art. 8 - Periodi di apertura.

1. Le strutture ricettive possono avere apertura al pubblico annuale o stagionale. L’apertura è annuale quando le strutture sono aperte per l’intero arco dell’anno. L’apertura è stagionale quando le strutture sono aperte per una durata non inferiore a tre mesi consecutivi nell’arco dell’anno.
2. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono altresì essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell’anno, senza limite minimo di durata e per un periodo complessivo comunque non superiore a nove mesi.
3. I periodi di apertura, annuale e stagionale, devono essere comunicati alla Provincia, congiuntamente alla comunicazione delle attrezzature e dei prezzi prevista all’articolo 14, al Comune e all’Azienda di promozione turistica competenti per territorio.
Art. 9 - Sospensione e cessazione dell'attività.

1. Le strutture ricettive ad apertura annuale possono chiudere per ferie per un massimo di novanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nell’anno solare, previa comunicazione al Comune, alla Provincia e all’Azienda di promozione turistica competente.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, la chiusura delle strutture ricettive, ad apertura annuale o stagionale, è autorizzata dal Comune, su motivata richiesta per un periodo non superiore a sei mesi e nel caso di ristrutturazione del complesso per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici, per accertate gravi circostanze.
3. La chiusura temporanea delle strutture, fuori dei casi previsti ai commi 1 e 2, determina l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 6 dell’articolo 18. La chiusura superiore a dodici mesi provoca altresì la revoca della autorizzazione, pur permanendo il vincolo di destinazione turistica previsto dall’articolo 19.
4. La chiusura per cessazione dell'attività, prima della scadenza del periodo di apertura disciplinato dall’articolo 8, va comunicata al Comune, alla Provincia e all’Azienda di promozione turistica, almeno tre mesi prima della data di cessazione, salvo cause imprevedibili e di forza maggiore per le quali viene data comunicazione immediatamente dopo l’evento.
5. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando, comunque, l’attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta, o abbia dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il Comune sospende l’autorizzazione all’esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato entro trenta giorni alle prescrizioni previste.
6. L’autorizzazione all’esercizio della struttura ricettiva è revocata dal Comune:
a) qualora la chiusura di cui al comma 3 abbia durata superiore a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività di cui al comma 4;
b) qualora il titolare dell’autorizzazione, alla scadenza della sospensione di cui al comma 5, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;
c) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture ricettive;
d) nelle ipotesi previste dall’articolo 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;
e) in caso di comportamento recidivo, di cui al comma 7 dell’articolo 18.
7. Ogni provvedimento relativo all’autorizzazione è comunicato dal Comune alla Regione, alla Provincia e all’Azienda di promozione turistica competente per territorio.
Art. 10 - Gestione e responsabilità.

1. Il titolare dell’autorizzazione del complesso ricettivo all’aperto è responsabile dell’osservanza della presente legge e risponde del pagamento delle sanzioni amministrative.
Art. 11 - Sorveglianza ed assicurazione.

1. I complessi ricettivi all’aperto, durante i periodi di apertura, assicurano la sorveglianza continua del complesso.
2. Nei medesimi periodi deve essere assicurata nelle 24 ore, la presenza all’interno del complesso almeno del responsabile o di un addetto.
3. I titolari dei complessi ricettivi all’aperto sono tenuti ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.
Art. 12 - Rilevamento statistico delle presenze.

1. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare all’Azienda di promozione turistica competente per territorio, il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche secondo le disposizioni ISTAT.
Art. 13 - Attività commerciali.

1. Per le attività di vendita di merci, di somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi complementari all’interno dei complessi ricettivi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dell’articolo 28 del DM 4 agosto 1988, n. 375.
Art. 14 - Disciplina dei prezzi.

1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 i titolari dei complessi ricettivi all’aperto, di cui all’articolo 3, comunicano alla Provincia competente i prezzi minimi e massimi che intendono praticare per giornata, o per frazione di giornata nel caso di campeggi di transito, nel modo seguente:
a) tariffa persona, quando sia indifferenziata l’età o, in caso diverso, tariffa adulti e tariffa bambini, specificando, per quest’ultima, il limite di età per la sua applicazione;
b) tariffa piazzola e tariffa unità abitativa;
c) orario di scadenza giornaliera delle suddette tariffe.
2. Le tariffe sono comprensive di IVA; quelle di cui alla lettera b), del comma 1, possono essere differenziate nell’ambito dello stesso complesso ricettivo, sulla base delle dotazioni delle piazzole e delle unità abitative e non possono essere comprensive delle tariffe di cui alla lettera a) del medesimo comma. I costi di energia elettrica possono essere scorporati dalle tariffe di cui alla lettera b) e addebitati a parte solo qualora sia installato il contatore e la potenza usufruibile sia superiore a 1000 watt.
3. La comunicazione, di cui al comma 1, redatta su modello regionale fornito dalla Provincia, concernente anche le attrezzature, deve essere inviata entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell’anno successivo, ad eccezione delle zone montane per le quali i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° novembre dello stesso anno. È consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell’anno successivo per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1° giugno dello stesso anno.
4. La Provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, provvede alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia è inviata alla Regione e all'ENIT.
5. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
6. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione, e l’applicazione della sanzione prevista al comma 8 dell’articolo 18.
7. Per i nuovi complessi ricettivi o in caso di subingresso, la comunicazione è effettuata contestualmente all’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio.
Art. 15 - Pubblicità dei prezzi.

1. É fatto obbligo di esporre in un apposito riquadro, in modo visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti:
a) una tabella contenente i seguenti dati:
1) la denominazione del complesso ricettivo;
2) la capacità ricettiva massima;
3) i prezzi minimi e massimi regolarmente comunicati;
4) i periodi di apertura del complesso;
5) l’autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini previsti dalla presente normativa;
b) il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, con la classificazione assegnata;
c) l’indicazione del responsabile in servizio;
d) la copia del listino prezzi in vigore;
e) il regolamento del complesso.
2. É fatto altresì obbligo di esporre in modo visibile al pubblico all’interno del complesso ricettivo l’atto autorizzativo di cui all’articolo 7.
3. É fatto obbligo di tenere esposto in ogni unità abitativa un cartellino contenente i seguenti dati:
a) la denominazione dell'esercizio;
b) la classificazione ottenuta;
c) il numero assegnato all'unità abitativa;
d) il numero dei letti autorizzati;
e) il prezzo giornaliero dell'unità abitativa;
f) l'ora entro cui deve essere lasciata libera l'unità abitativa, ai sensi dell'articolo 14.
4. É fatto altresì obbligo di esporre in ogni unità abitativa un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio. Sono escluse da tale obbligo le unità abitative con accesso autonomo dall’esterno e poste al piano terra.
5. La tabella di cui alla lettera a) del comma 1 e il cartellino di cui al comma 3, sono forniti dalle Province su modello regionale.
Art. 16 - Reclami e vigilanza.

1. La vigilanza sull’osservanza delle norme della presente legge è esercitata dalla Provincia che può esperire accertamenti, anche in collaborazione con dipendenti della Regione.
2. Gli ospiti dei complessi ricettivi, cui siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che abbiano riscontrato carenze nella gestione o nelle strutture, possono presentare documentato reclamo al Presidente della Provincia entro trenta giorni dall'evento.
3. Il Presidente della Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento, informa del reclamo il titolare del complesso ricettivo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni. Il Presidente si pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta giorni.
4. Qualora il reclamo risulti fondato, il Presidente della Provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al titolare, il prezzo che poteva essere praticato e i servizi che dovevano essere forniti, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa prevista all’articolo 18, comma 9.
5. Se il reclamo è accolto e riguarda l’applicazione di tariffe, il titolare, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare all’ospite, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'importo pagato in eccedenza, dandone contemporaneamente comunicazione alla Provincia.
6. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 4, il Presidente della Provincia ne dà comunicazione alle autorità competenti.
Art. 17 - Marchio di qualità.

1. La Regione, al fine di stimolare il processo di crescita e di riqualificazione dell’offerta turistica e del patrimonio ricettivo e di mantenere, nonché migliorare, la capacità di attrarre e competere attraverso proposte di mercato chiare e affidabili, promuove l’introduzione di metodologie e strumenti finalizzati a rappresentare ed assicurare la qualità.
2. A tali scopi la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina di una Commissione che ha il compito, entro i successivi sei mesi:
a) di individuare e definire criteri, modalità e strumenti ritenuti più idonei per i marchi e la certificazione di qualità nonché marchi di prodotto, guide ed altre iniziative di mercato;
b) di ricercare e proporre adeguate forme di sostegno ed incentivo, anche economico, per la nascita e lo sviluppo di tale processo di qualificazione dell’offerta da recepire e adottare con successivi provvedimenti della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
3. La Commissione di cui al comma 2 è composta da:
a) l’assessore al turismo, o un suo delegato, che la presiede;
b) un dirigente regionale della Direzione turismo;
c) un esperto in gestione di impresa, nominato dall’Università degli studi di Venezia;
d) un esperto in gestione di impresa, concordato tra le associazioni degli operatori delle strutture ricettive all’aria aperta più rappresentative a livello regionale;
e) un esperto in gestione di impresa, concordato tra le associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti più rappresentative a livello regionale di cui alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 .
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale della Direzione Turismo.
Art. 18 - Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Chiunque esercita una attività ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto l’autorizzazione, di cui all’articolo 7, è soggetto a sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni e all'immediata chiusura dell'esercizio.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’articolo 9.
3. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 2 dell’articolo 15, comporta la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 2 milioni.
4. La mancata esposizione, all'esterno e all'interno della struttura ricettiva in modo visibile, della tabella e del cartellino di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 15 comporta la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.
5. La mancata esposizione, in ogni unità abitativa, dell'apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio di cui al comma 4 dell’articolo 15, comporta la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.
6. L’inosservanza dei periodi di apertura regolarmente comunicati, di cui all’articolo 8, o la chiusura della struttura ricettiva nell’ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 3, comporta una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 2 milioni, per un periodo fino a tre giorni di chiusura, e da lire 100 mila a lire 300 mila per ogni ulteriore giorno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 3.
7. Chiunque attribuisca al proprio esercizio con qualsiasi mezzo pubblicitario, un’attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, è soggetto a sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione, fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 6 in caso di recidività.
8. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione.
9. L’applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati, è soggetta alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni.
10. L’accoglienza di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata, per più di due giorni, è soggetta a una sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 200 mila per ogni persona in più.
11. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6 e 10 sono comminate dal Comune e le somme introitate sono trattenute dallo stesso.
12. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8 e 9 sono comminate dalla Provincia e le somme introitate sono trattenute dalla stessa.
Art. 19 - Disciplina dei complessi esistenti e vincolo di destinazione turistica.

1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i complessi ricettivi all’aperto esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti a vincolo destinazione turistica ricettiva dalla medesima data.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi esistenti e, ove occorra, con la individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi, in relazione alle indicazioni della programmazione regionale e provinciale. In sede di formazione di detta variante, al solo scopo di adeguare i complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione richiesta, con il mantenimento del numero delle unità abitative e delle piazzole in esercizio, i complessi esistenti hanno diritto a conseguire un ampliamento delle aree già in uso con altre aree, ad esse adiacenti, nella misura massima del venti per cento della superficie in uso.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stata data attuazione alle disposizioni in esso contenute, non possono essere né adottati né approvati strumenti urbanistici comunali che non prevedano l’attuazione di dette disposizioni.
4. Per le strutture destinate all’attività ricettiva successivamente alla entrata in vigore della presente legge, il vincolo sorge dalla data del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.
5. La rimozione del vincolo di destinazione prevista dal quinto comma dell’articolo 8 della legge n. 217/1983 è autorizzata dal Comune, previa restituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche eventualmente percepite e opportunamente rivalutate, ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento stesso. Le conseguenti modifiche della destinazione d’uso dei complessi ricettivi devono rispettare la vigente disciplina urbanistica.
Art. 20 - Abrogazione.
Art. 21 - Disposizioni transitorie.

1. La Provincia, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, provvede alla nuova classificazione dei complessi ricettivi all’aperto, valevole per il quinquennio 2000-2004.
2. I titolari dei complessi ricettivi all’aperto sono tenuti a denunciare su modelli regionali forniti dalle Province, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i dati necessari per la classificazione.
3. I complessi esistenti, che difettano di alcuni requisiti per ottenere la nuova classificazione, possono mantenere provvisoriamente e per il periodo massimo relativo al primo quinquennio la precedente classificazione e capacità ricettiva, a condizione che entro tale periodo provvedano a dotarsi dei requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale termine la Provincia provvede alla nuova classificazione ai sensi della presente legge.
Art. 22 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento annualmente determinato dalla legge di bilancio del capitolo n. 3002, denominato “Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese”.
2. Agli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Province, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 4100, denominato “Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province”, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio e degli esercizi successivi.
Art. 23 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATO A)

DISPOSIZIONI GENERALI


1. Prescrizioni minime comuni ai complessi ricettivi all'aperto:
a) posizione in località non inquinata da polveri o fumi;
b) viabilità veicolare interna e di accesso realizzata in modo da non dare origine a sollevamento di polvere e da permettere il deflusso delle acque meteoriche;
c) viabilità pedonale interna atta ad assicurare comodo e diretto accesso ai servizi, negozi e attrezzature complementari;
d) delimitazione dell’intero perimetro del complesso con recinzione e accessi e varchi chiudibili con demarcazioni od ostacoli naturali non facilmente superabili;
e) servizio di ricevimento e accettazione in locale apposito, all’ingresso del complesso;
f) riscaldamento in tutti i locali d’uso comune, nei complessi ad attivazione invernale;
g) parcheggio auto riservato alle piazzole e alle unità abitative sprovviste di parcheggio proprio, con capacità pari alle stesse;
h) parcheggio auto esterno e separato dall’area ricettiva del complesso, situato nelle immediate vicinanze dell’entrata, con capacità auto pari al cinque per cento degli equipaggi ospitati;
i) illuminazione dei varchi e accessi, dei parcheggi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da favorire sia la sicurezza che la fruibilità notturna;
j) distanza non superiore a metri 200 dei gruppi di servizi igienico-sanitari comuni, dalle piazzole e dalle unita abitative sprovviste di servizi propri.

2. Definizioni e rispettive prescrizioni:
a) equipaggio: gruppo di persone che soggiornano insieme usufruendo di una singola piazzola o unità abitativa e utilizzano in comune la propria attrezzatura. Ad ogni equipaggio corrisponde di norma una tenda, una caravan, un camper o una unità abitativa;
b) piazzola (o posto equipaggio): area attrezzata riservata all’uso esclusivo di un equipaggio. Le piazzole devono essere chiaramente individuabili con segnali quali paletti, staccionate, siepi, alberi o altri mezzi idonei. Le attrezzature installate dagli ospiti sulla piazzola devono essere assolutamente mobili. Sulla piazzola non è consentita l’installazione, da parte dell’ospite, di teloni o coperture di qualsiasi natura. É consentita l’installazione di pre-ingressi per i mezzi mobili di pernottamento, in materiali rigidi e comunque smontabili e trasportabili, che non possono superare i mq 8 di superficie coperta chiusa e di mq 3 di superficie aperta, per un massimo di mq 11 di superficie coperta totale, compreso lo sporto del tetto. I mezzi mobili di pernottamento possono dotarsi di apposite coperture supplementari purché le stesse siano esclusivamente appoggiate sul tetto del mezzo e non sporgano dalla sagoma del mezzo stesso;
c) unità abitative: sono alloggi fissi e mobili predisposti dal gestore per turisti sprovvisti di propri mezzi di pernottamento. Le unità abitative fisse di nuova realizzazione devono essere dotate di:
1) zona giorno/pranzo con cottura non inferiore a mq 12;
2) camera/e da letto ciascuna non inferiore a mq 8;
3) terrazza/veranda posta sul lato giorno non inferiore a mq 8;
4) area esterna scoperta riservata di superficie non inferiore al doppio della superficie coperta compresa la terrazza/veranda;
5) posto auto di almeno mq 10.
Qualora l’unità abitativa sia dotata di locale bagno, esso deve avere una superficie non inferiore a mq 3. Le unità abitative sono realizzate su due piani al massimo, con sistemi tradizionali o di fabbricazione leggera, compatibilmente con le norme di impatto ambientale delle rispettive aree di appartenenza territoriale. La superficie interna netta di calpestio non deve essere inferiore a mq 28 e superiore a mq 40;
d) densità ricettiva: esprime il limite massimo di affollamento di ospiti in rapporto alla superficie totale lorda del complesso ricettivo escluse le sole superfici impraticabili;
e) capacità ricettiva massima (CRM): capacità ricettiva massima consentita espressa in persone per giorno. La CRM viene determinata dalla somma del numero massimo di persone ospitabili in base alle installazioni igienico sanitarie comuni e del numero totale di persone ospitabili nelle unità abitative dotate di servizi igienico-sanitari riservati. La capacità ricettiva così definita deve comunque essere uguale o inferiore al limite imposto dalla densità ricettiva;
f) installazioni igienico-sanitarie comuni: sono costitute da un complesso di locali destinati a servizi igienico-sanitari uomo e donna e al lavaggio di stoviglie e biancheria;
g) servizi igienico-sanitari riservati al singolo equipaggio: sono costituiti da un camerino comprendente almeno un WC, una doccia, un lavabo;
h) camerino-bagno chiuso: locale chiudibile, all’interno delle installazioni igienico sanitarie comuni, dotato al minimo di lavabo;
i) servizio igienico per disabili: camerino completo di lavabo, WC e doccia, con dimensioni e caratteristiche degli accessori conformi alle vigenti norme in materia;
j) vuotatoio: apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile;
k) baby room: camerino attrezzato per l’igiene dei bambini, dotato di sanitari (WC, vasca, lavabo) di dimensioni ridotte e posti ad altezza adeguata;
l) nursery room: camerino-bagno singolo attrezzato per l’igiene dei neonati;
m) responsabile in servizio (manager on duty): si intende il titolare o persona da lui incaricata con mansioni di responsabilità al quale il cliente può rivolgersi per ogni sua necessità;
n) divisa: elemento od insieme di elementi uniformi dell’abbigliamento che consentono l’immediato riconoscimento del personale del complesso ricettivo;
o) camper service: piazzola attrezzata igienicamente atta allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.
ALLEGATO B)











REQUISITI OBBLIGATORI PER I CAMPEGGI E I CAMPEGGI-VILLAGGIO
STELLE










1
2
3
4
1.00
DENSITÀ RICETTIVA





















1.01.01
45 mq per persona










X
1.01.02
38 mq per persona









X

1.01.03
32 mq per persona







X

1.01.04
28 mq per persona







X












2.00
PRESTAZIONE DI SERVIZIO























2.01
SERVIZI DI RICEVIMENTO - PORTINERIA - INFORMAZIONI







2.01.01
assicurato 16/24 ore










X
2.01.02
assicurato 12/24 ore









X

2.01.03
assicurato 8/24 ore con un addetto





X
X















2.02
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE ORE NOTTURNE







2.02.01
un addetto fino a 1.000 presenti






X
X
X
X
2.02.02
due addetti fino a 2.000 presenti e un addetto per ogni ulteriori 2.000 presenti


X
X
X
X














2.03
SERVIZIO CUSTODIA VALORI










2.03.01
assicurato










X
X














2.04
DIVISE E CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO





2.04.01
cartellino: per tutto il
personale






X
X
X
X
2.04.02
divise: per tutto il personale







X
X











2.05
LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE





2.05.01
dal responsabile in servizio (almeno due lingue)






X
2.05.02
dal personale di ricevimento portineria e informazioni (almeno due lingue)



X
X
2.05.03
dal personale di ricevimento portineria e informazioni (almeno una lingua)


X
X
X














2.06
PRONTO SOCCORSO










2.06.01
locale attrezzato (con C.R.M. superiore a 1.500)






X
X
2.06.02
cassetta di pronto soccorso






X
X
X
X














3.00
INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI


















3.01
CAMERINI WC (1)
























3.01.01
5 wc per i primi 100 ospiti (2)






X
X
X
X
3.01.02
1 wc ogni ulteriori 33 ospiti (2)






X
X
X
X














3.02
CAMERINO DOCCIA (con acqua calda e fredda 24h/24) (3)







3.02.01
5 fino i primi 100 ospiti (2)






X
X
X
X
3.02.02
1 per ogni ulteriori 37 ospiti (2)






X

3.02.03
1 per ogni ulteriori 33 ospiti (2)






X

3.02.04
1 per ogni ulteriori 29 ospiti (2)






X

3.02.05
1 per ogni ulteriori 25 ospiti (2)






X
























STELLE
3.03
LAVABI








1
2
3
4
3.03.01
1 ogni 35 ospiti (2)







X
X
X
X














3.04
LAVELLI












3.04.01
1 ogni 55 ospiti (2)







X



3.04.02
1 ogni 50 ospiti (2)








X


3.04.03
1 ogni 45 ospiti (2)









X

3.04.04
1 ogni 40 ospiti (2)










X














3.05
LAVATOI












3.05.01
1 ogni 150 ospiti con minimo di 2 lavatoi (2)





X
X
X
X














3.06
VUOTATOI











3.06.01
1 nel raggio di m.200 dalla piazzola servita





X
X
X
X













3.07
ALTRE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE (3)







3.07.01
camerini-bagno chiusi: 1 ogni 300 ospiti (2)





X
3.07.02
servizi igienici per disabili: 1 ogni 1000 ospiti (2)




X
X
X
X














3.08
MACCHINE E ALTRI ALLESTIMENTI NEI SERVIZI








3.08.01
lavabiancheria automatica








X
X
3.08.02
stireria










X
3.08.03
locale stenditoio (4)







X
X
X
X
3.08.04
macchine asciugatrici (4)









X














4.00
ATTREZZATURE COMUNI DI BASE (5)



















4.01
SPACCIO ALIMENTARI - MARKET- BAR - RISTORANTE







4.01.01
generi di prima necessità






X


4.01.02
market e bar








X
X
X
4.01.03
esercizio di ristorazione







X
X
















NOTE
1) per i nuovi complessi e in caso di manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sanitari le misure interne dei camerini w.c. non devono essere inferiori a mq. 1,30;
2) ospiti che usufruiscono di installazioni igienico-sanitarie comuni, esclusi gli ospiti delle unità abitative dotate di servizi riservati;
3) per i nuovi complessi e in caso di manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sanitari le misure interne dei camerini-bagno chiusi e dei camerini doccia non devono essere inferiori a mq. 1,50, compreso l'eventuale antidoccia;
4) obbligatorie solo per i complessi ad attivazione invernale o collocati ad altitudine superiore a m. 400;
5) non obbligatorie qualora esistenti all'esterno nelle immediate vicinanze del complesso ricettivo.

ALLEGATO C)











REQUISITI OBBLIGATORI PER -VILLAGGI TURISTICI
STELLE










2
3
4

1.00
DENSITÀ RICETTIVA






















1.01.01
45 mq per persona









X

1.01.02
38 mq per persona








X


1.01.03
32 mq per persona







X














2.00
PRESTAZIONE DI SERVIZIO























2.01
SERVIZI DI RICEVIMENTO - PORTINERIA - INFORMAZIONI







2.01.01
assicurato 16/24 ore









X

2.01.02
assicurato 12/24 ore








X


2.01.03
assicurato 8/24 ore con un addetto





X
















2.02
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE ORE NOTTURNE







2.02.01
un addetto fino a 1.000 presenti






X
X
X

2.02.02
due addetti fino a 2.000 presenti e un addetto per ogni ulteriori 2.000 presenti


X
X
X















2.03
SERVIZIO CUSTODIA VALORI










2.03.01
assicurato









X
X















2.04
DIVISE E CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO






2.04.01
cartellino: per tutto il
personale






X
X
X

2.04.02
divise: per tutto il personale







X
X













2.05
LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE






2.05.01
dal responsabile in servizio (almeno due lingue)





X

2.05.02
dal personale di ricevimento portineria e informazioni (almeno due lingue)


X
X

2.05.03
dal personale di ricevimento portineria e informazioni (almeno una lingua)


X
X
X















2.06
PRONTO SOCCORSO










2.06.01
locale attrezzato (con C.R.M. superiore a 1.500)





X
X

2.06.02
cassetta di pronto soccorso







X
X
X















3.00
INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI




















3.01
CAMERINI WC (1)

























3.01.01
5 wc per i primi 100 ospiti (2)







X
X
X

3.01.02
1 wc ogni ulteriori 33 ospiti (2)







X
X
X















3.02
CAMERINO DOCCIA (con acqua calda e fredda 24h/24) (3)








3.02.01
5 fino i primi 100 ospiti (2)







X
X
X

3.02.02
1 per ogni ulteriori 37 ospiti (2)









3.02.03
1 per ogni ulteriori 33 ospiti (2)







X


3.02.04
1 per ogni ulteriori 29 ospiti (2)







X


3.02.05
1 per ogni ulteriori 25 ospiti (2)







X

























STELLE
3.03
LAVABI








2
3
4

3.03.01
1 ogni 35 ospiti (2)








X
X
X















3.04
LAVELLI












3.04.01
1 ogni 50 ospiti (2)








X



3.04.02
1 ogni 45 ospiti (2)









X


3.04.03
1 ogni 40 ospiti (2)










X















3.05
LAVATOI












3.05.01
1 ogni 150 ospiti con minimo di 2 lavatoi (2)






X
X
X















3.06
VUOTATOI












3.06.01
1 nel raggio di m.200 dalla piazzola servita






X
X
X














3.07
ALTRE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE

(3)







3.07.01
camerini-bagno chiusi: 1 ogni 300 ospiti (2)






X

3.07.02
servizi igienici per disabili: 1 ogni 1000 ospiti (2)





X
X
X















3.08
MACCHINE E ALTRI ALLESTIMENTI NEI SERVIZI









3.08.01
lavabiancheria automatica








X
X

3.08.02
stireria









X

3.08.03
locale stenditoio (4)








X
X
X

3.08.04
macchine asciugatrici (4)









X















4.00
ATTREZZATURE COMUNI DI BASE (5)





















4.01
SPACCIO ALIMENTARI - MARKET- BAR - RISTORANTE








4.01.01
market e bar








X
X
X

4.01.02
esercizio di ristorazione







X
X
















NOTE
1) per i nuovi complessi e in caso di manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sanitari le misure interne dei camerini w.c. non devono essere inferiori a mq. 1,30;
2) ospiti che usufruiscono di installazioni igienico-sanitarie comuni, esclusi gli ospiti delle unità abitative dotate di servizi riservati;
3) per i nuovi complessi e in caso di manutenzione straordinaria dei servizi igienico-sanitari le misure interne dei camerini-bagno chiusi e dei camerini doccia non devono essere inferiori a mq. 1,50, compreso l'eventuale antidoccia;
4) obbligatorie solo per i complessi ad attivazione invernale o collocati ad altitudine superiore a m. 400;
5) non obbligatorie qualora esistenti all'esterno nelle immediate vicinanze del complesso ricettivo.
ALLEGATO D)


























REQUISITI OBBLIGATORI PER DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA DI "CENTRO VACANZE"

























STELLE













3
4
1.00
DENSITÀ RICETTIVA (1)























1.01.01
50 mq per persona











X
1.01.02
45 mq per persona










X




























2.00
ATTREZZATURE SPORTIVE E DI SVAGO (2)





















2.01.01
area riservata per intrattenimenti e spettacoli: 1 mq. ogni 4 unità di C.R.M.(minimo mq. 200)



X
X
2.01.02
area attrezzata gioco bimbi: 1 mq. ogni 7 unità di C.R.M. (minimo mq. 200)





X
X
2.01.03
animazione professionale









X
X
2.01.04
tavolo da ping pong: 1 tavolo ogni 600 unità di C.R.M. (minimo 2)






X
X
2.01.05
almeno sei delle sottoelencate attrezzature








X

2.01.06
almeno sette delle sottoelencata attrezzature







X

ATTREZZATURE:













campo attrezzato per pallavolo, pallacanestro, pattinaggio o calcetto con fondo consolidato






campo da tennis: 1 campo ogni 1.500 unità di C.R.M. (max 6 campi)








piscina: 1 mq. ogni 10 unità di C.R.M. (minimo mq. 200)









piscina bambini













sauna













pista bocce: 1 pista ogni 3.000 unità di C.R.M.










minigolf













palestra attrezzata













campo da golf (3)













maneggio (3)













parco acquatico (3)













percorso vita













campo da calcio con fondo consolidato (3)











bowling













sala per spettacoli













discoteca (3)













sala giochi













attrezzature di conforto per soggiorno animali domestici






















3.00
INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI (2)






















3.01.01
nursery room










X
X
3.01.02
baby room










X
X















NOTE
1) tali requisiti sono sostitutivi di quelli previsti al punto 1.00 del precedente allegato B);
2) Tali requisiti sono aggiuntivi a quelli elencati all’allegato B);
3) É sufficiente che l'attrezzatura esista nelle immediate vicinanze del complesso ricettivo.
ALLEGATO E)












REQUISITI OBBLIGATORI PER DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA "DI TRANSITO "

STELLE











1
2
3
4
1.00
DENSITÀ RICETTIVA (1)





















1.01.01
35 mq per persona











X
1.01.02
30 mq per persona










X
1.01.03
25 mq per persona








X

1.01.04
20 mq per persona








X















2.00
PRESTAZIONE DI SERVIZIO (2)
























2.01
SERVIZI DI RICEZIONE- REGISTRAZIONE -CASSA - PARTENZA OSPITI





2.01.01
funzionante 24/24 ore







X
X
X
X
2.01.02
permanenza massima 72 ore







X
X
X
X














3.00
INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI DI BASE (3)

















3.01
CAMPER SERVICE












3.01.01
1 fino a 300 unità di C.R.M.







X
X
X
X
3.01.02
1 ogni ulteriori 300 unità di C.R.M.






X
X
X
X















NOTE
1) tali requisiti sono sostitutivi di quelli previsti nel precedente allegato B) al punto 1.00;
2) tale requisito è sostitutivo di quello previsto nel precedente allegato B) al punto 2.01.;
3) tale requisito è aggiuntivo di quelli previsti all’allegato B).



SOMMARIO