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Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 58 (BUR n. 112/1999)

Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 'Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano'

Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 58 (BUR n. 112/1999) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 1993, n. 18 “INTERVENTI REGIONALI SUL TERRITORIO A FAVORE DEL SETTORE ARTIGIANO”

Legge abrogata da lett. i) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 58 (BUR n. 112/1999) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 1993, n. 18 “INTERVENTI REGIONALI SUL TERRITORIO A FAVORE DEL SETTORE ARTIGIANO”



Art. 1 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 “Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano”.
1. Nel comma 3 dell’articolo 2 le parole: legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 sono sostituite dalle parole: legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 ”.
2. Il comma 4 dell’articolo 2 è così sostituito:
“4. Qualora gli interventi riguardino la realizzazione di infrastrutture per le imprese artigiane di autotrasporto, i contributi di cui al comma 1 concorrono, per la parte ad essa relativa, anche nella spesa per la realizzazione di impianti e manufatti indispensabili per l’uso comune degli stessi. Tali contributi sono concessi nella misura del cinquanta per cento della spesa ammissibile; l’importo del contributo non potrà superare comunque lire 8 mila per ogni metro quadrato di superficie interessata, esclusa l’area di sedime dei manufatti, e lire 16 mila per ogni metro cubo di volume edificato. Il limite massimo del contributo è, comunque, fissato in lire 400 milioni.”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 “Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano”.
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
“6 bis. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo non potranno, in ogni caso, essere superiori al massimale previsto dalla regola “de minimis” di cui alla comunicazione CE pubblicata sulla GUCE n. C68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 “Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano”.
1. Il comma 2 dell’articolo 5 è così sostituito:
“2. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale.”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 “Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano”.
1. Nel comma 1 dell’articolo 6 le parole: “entro il 31 marzo di ogni anno” sono sostituite dalle parole: “entro il 28 febbraio di ogni anno”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. La graduatoria degli interventi ammessi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) si presenterà divisa in due sub-graduatorie che saranno ordinate in modo da finanziare, nell’ordine, i soggetti inclusi nella prima e poi, di seguito, quelli della seconda. Saranno inclusi nella seconda i progetti e/o i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso enti, società o consorzi, siano stati destinatari di contributi ai sensi della presente legge, ovvero di altre normative, anche comunitarie, per i quali il contributo concesso sia stato successivamente revocato o rideterminato in misura superiore al venti per cento.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 6 è così sostituito:
“4. La Giunta regionale revoca il contributo concesso nei seguenti casi:
a) mancata attuazione o modificazione senza preventiva autorizzazione dell’iniziativa finanziata;
b) mancato inizio dei lavori entro un anno dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di approvazione della graduatoria delle domande ammesse relative agli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a);
c) non ultimazione degli interventi nei due anni successivi all’inizio dei lavori.”.
4. Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
“4 bis. Per gli interventi relativi agli esercizi dal 1993 al 1996, il termine per l’ultimazione delle opere viene fissato al 31 dicembre 2000, per gli interventi ammessi nel 1997 il termine è fissato al 31 dicembre 2001, per gli interventi ammessi nel 1998 il termine è al 31 dicembre 2002. Per l’esercizio 1999, il termine di ultimazione degli interventi sarà fissato nel provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, secondo i criteri di cui al presente articolo. In ogni caso i beneficiari devono trasmettere una relazione sullo stato di attuazione dei progetti al 31 dicembre di ogni anno da far pervenire entro il 31 gennaio successivo pena la revoca del contributo assegnato.
4 ter. Le risorse che si renderanno successivamente disponibili per effetto di revoche e/o rideterminazioni, saranno utilizzate per scorrere le graduatorie delle domande ammesse, per le rispettive tipologie di intervento, con precedenza per quelle a cui è stato assegnato un contributo in misura ridotta rispetto ai massimali previsti, per insufficienza dello stanziamento. Ulteriori somme ancora disponibili saranno ripartite secondo i criteri fissati di anno in anno dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al precedente comma 1.”.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 “Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano”, come modificato dall’articolo 47 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
1. Nel comma 1 dell’articolo 7 le parole “Dirigente generale del Dipartimento per l’Artigianato” sono sostituite dalle parole “Dirigente della struttura regionale competente”.
2. Il comma 1 bis dell’articolo 7 è abrogato.
3. Il comma 2 dell’articolo 7 è così sostituito:
“2. I contributi di cui all’articolo 1, lettere b) e c), sono erogati ai soggetti individuati al comma 1 dell’articolo 5 con Decreto del dirigente della struttura regionale competente in unica soluzione, a presentazione della rendicontazione finale dell’iniziativa agevolata.”.



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