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Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 8 (BUR n. 18/1999)

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999 - 2001

Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 8 (BUR n. 18/1999) (Bilancio) (Abrogata)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1999/2001

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 8 (BUR n. 18/1999) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1999/2001



Articolo 1

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 1999, annesso alla presente legge, è approvato in lire 41.316.076 milioni in termini di competenza e in lire 46.401.938 milioni in termini di cassa (tabella 1).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 1999.
Articolo 2

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 1999, annesso alla presente legge, è approvato in lire 41.316.076 milioni in termini di competenza e in lire 46.401.938 milioni in termini di cassa (tabella 2).
2. É autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 1999 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al comma 1, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 52 e 53 bis della legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. É autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 1999 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 3

1. É approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1999, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.
Articolo 4

1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo n. 80010 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 5

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità è determinato in lire 400.000 milioni e iscritto al capitolo n. 80030.
2. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa a favore di altri stanziamenti di cassa del bilancio è disposto secondo le procedure previste dall'articolo 18 della legge regionale di contabilità.
Articolo 6

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, il prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste (capitolo n. 80020) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio o a nuovi capitoli di spesa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale di contabilità.
Articolo 7

1. A norma del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, la iscrizione negli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1999 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione al bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e la relativa destinazione, quando questa sia tassativamente regolata dalla legge.
Articolo 8

1. A norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Articolo 9

1. Fra i capitoli di spesa nn. 84742, 84744 e 84746, relativi al cofinanziamento regionale dei programmi comunitari finanziati rispettivamente con il FSE, con il FERS e con il FEOAG, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, è autorizzata a disporre storno di fondi in via di compensazione con gli stessi provvedimenti amministrativi con cui proceda all'impegno di spesa, in relazione al diverso grado di attuazione dei corrispondenti programmi comunitari.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono essere comunicate al Consiglio entro dieci giorni dalla adozione.
Articolo 10

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1999, sono determinati in lire 20.550 milioni per il fondo globale destinato alle spese correnti (capitolo n. 80210), in lire 75.800 milioni per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale (capitolo n. 80230).
Articolo 11

1. Il fondo a disposizione della Presidenza della Giunta regionale, di cui al capitolo n. 2120 dello stato di previsione della spesa, è erogato mediante apertura di credito in favore di un funzionario regionale con le modalità stabilite dagli articoli 85 e seguenti della legge regionale di contabilità.
Articolo 12

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1999 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.
2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle stabilite dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli e dalla normativa in materia di gestione delle spese dettate dalla legge regionale di contabilità.
Articolo 13

1. É autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1999 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1998 per l'ammontare di lire 2.084.916 milioni.
2. L'avanzo di amministrazione presunto, di cui al comma precedente, è destinato alla copertura delle seguenti spese:
a) quanto a lire 1.572.856 milioni per spese iscritte nel bilancio per l’esercizio finanziario 1999 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato ed altre spese a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno, di cui all'allegato 1 alla presente legge;
b) quanto a lire 500.000 milioni per spese relative ai residui perenti iscritte nei fondi di cui ai capitoli n. 84000 e n. 84100;
c) quanto a lire 12.060 milioni per la copertura di specifici interventi regionali.
Articolo 14

1. L’assunzione degli impegni di spesa sugli stanziamenti, relativi all’attuazione delle politiche comunitarie, iscritti ai capitoli indicati nell’allegato A bis dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1999, è limitata agli importi conseguenti alla riprogrammazione del Docup rideliberati dai comitati di sorveglianza.
2. Il livello di impegnabilità è elevato fino al limite dei Docup precedenti, una volta approvati i provvedimenti di cui alla deliberazione CIPE 64 del 9 luglio 1998.
Articolo 15

1. Con provvedimenti di variazione del bilancio, da adottare in seguito all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi collegati alla legge finanziaria dello Stato per l’anno 1999, aventi riflessi sul bilancio della Regione e dei relativi decreti di attuazione, si procederà ad adeguare le entrate previste nell’annessa tabella n. 1 alle relative disposizioni in essi contenute.
2. L’assunzione degli impegni di spesa sugli stanziamenti iscritti al capitolo n. 12587 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1999 è subordinata all’accertamento delle connesse entrate di cui al capitolo n. 2320.
Articolo 16

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1999, entro i limiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nella tabella 5 allegata alla presente legge, è autorizzata, a norma dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità, la contrazione di mutui, di durata non superiore a quindici anni, nell'esercizio 1999, per un importo complessivo di lire 280.000 milioni (capitolo n. 9610).
2. È disposta l’autorizzazione per l’anno 1999 alla contrazione di mutui quindicennali a tasso variabile per l’importo complessivo di lire 40.000 milioni, prevista dalla legge regionale 23 agosto 1996, n. 29 , articolo 8, dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , articolo 15 e dalla legge regionale 3 febbraio 1998, n. 4 , articolo 16, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 1998 (capitolo n. 9664).
3. A norma dell’articolo 9, lettera h) dello Statuto della Regione è autorizzata la contrazione dei mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 ad un tasso variabile effettivo massimo annuo iniziale al momento della stipula non superiore al 6,5 per cento.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.
5. Il pagamento dell'annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
7. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, da contrarre nel 1999, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2000.
8. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 29.500 milioni a partire dall'esercizio 2000 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2000-2001 (capitoli nn. 86100 e 86600).
9. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari, con le modalità previste dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per il finanziamento di cui ai comma 1 e 2, con oneri a carico del bilancio regionale non superiori a quelli indicati al comma 8.
Articolo 17

1. Per far fronte alla quota a carico della Regione del finanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 211/1992 relativa al settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, è autorizzata la contrazione di mutui, per l'esercizio 1999, per un importo massimo di lire 304.000 milioni (capitolo n. 9662).
2. A norma dell’articolo 9, lettera h) dello Statuto della Regione è autorizzata la contrazione dei mutui di cui al comma 1 ad un tasso effettivo iniziale al momento della stipula non superiore al 6,5 per cento.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
4. Il pagamento dell'annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al comma 4.
6. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, da contrarre nel 1999, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2000.
7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 39.000 milioni a partire dall'esercizio 2000 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2000-2001 (capitoli nn. 86204 e 86604).
8. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari, con le modalità previste dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per il finanziamento di cui al comma 1, con oneri a carico del bilancio regionale non superiori a quelli indicati al comma 7.
Articolo 18

1. Per far fronte al finanziamento per la copertura dei disavanzi di esercizio del trasporto pubblico locale e per il miglioramento del settore di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 194, è autorizzata la contrazione di un mutuo per la durata massima di quindici anni, nell’esercizio 1999, per una rata annua pari al relativo concorso dello Stato.
2. A norma dell’articolo 9, lettera h) dello Statuto della Regione è autorizzata la contrazione dei mutui di cui al comma 1 ad un tasso variabile effettivo annuo iniziale al momento della stipula non superiore al 6,5 per cento.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
6. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, da contrarre nel 1999, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1999.
7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo è valutato in lire 5.784 milioni a partire dall'esercizio 1999 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 (capitoli nn. 86208 e 86608).
Articolo 19

1. Per far fronte al finanziamento per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale previsti dalla legge 18 giugno 1998, n. 194, è autorizzata la contrazione di un mutuo o altra operazione finanziaria, per la durata massima di quindici anni, nell’esercizio 1999, per una rata annua pari al contributo annuale concesso dallo Stato.
2. A norma dell’articolo 9, lettera h) dello Statuto della Regione è autorizzata la contrazione dei mutui di cui al comma 1 ad un tasso variabile effettivo massimo annuo iniziale al momento della stipula non superiore al 6,5 per cento.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione di pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
6. L’ammortamento dei mutui, da contrarre nel 1999, di cui al presente articolo, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1999.
7. L’onere relativo all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è pari a lire 29.154 milioni nell’esercizio 1999 e lire 15.800 milioni dall’esercizio 2000 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 (capitoli nn. 86212 e 86612).
8. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari, con le modalità previste dall’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per il finanziamento di cui al comma 1, con oneri a carico del bilancio regionale non superiori a quelli indicati al comma 7.
Articolo 20

1. Per far fronte al disavanzo di parte corrente del Servizio Sanitario previsto dalla legislazione statale è autorizzata la contrazione di mutui o prestiti, per la durata massima di quindici anni, nell’esercizio 1999, per un importo di lire 750.000 milioni (capitolo n. 9639), prevedendo che l’onere derivante dal finanziamento ricada anche nell’anno di assunzione dello stesso.
2. A norma dell’articolo 9, lettera h) dello Statuto della Regione per i mutui di cui al comma 1 è autorizzata la contrazione a un tasso variabile effettivo massimo annuo iniziale al momento della stipula non superiore al 6,5 per cento.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
6. L’ammortamento dei mutui, da contrarre nel 1999, di cui al presente articolo, potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2000.
7. Il complessivo onere relativo all’ammortamento del finanziamento, è valutato in lire 25.000 milioni nell’esercizio 1999 e in lire 66.750 milioni a partire dall’esercizio 2000, e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 (capitoli nn. 86108 e 86618).
Articolo 21

1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 della Regione Veneto nel testo allegato alla presente legge.
Articolo 22

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con effetto dal 1° gennaio 1999.


SI OMETTONO GLI ALLEGATI



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