crv_sgo_leggi

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 10 (BUR n. 33/2000)

Concorso della Regione Veneto alle spese assicurative delle organizzazioni del volontariato (legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 )

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 10 (BUR n. 33/2000)

CONCORSO DELLA REGIONE VENETO ALLE SPESE ASSICURATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO (LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1993, n. 40 )


Art. 1 – Concorso alle spese assicurative delle organizzazioni del volontariato.

1. La Regione del Veneto contribuisce, su domanda delle organizzazioni del volontariato iscritte al Registro regionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 alle spese assicurative sostenute dalle medesime in adempimento dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina modalità e termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi sentita la commissione consiliare competente.

Art. 2 - Norma finanziaria.

omissis ( 1)

Art. 3 – Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 7 aprile 2000, n. 10 (BUR n. 33/2000)

CONCORSO DELLA REGIONE VENETO ALLE SPESE ASSICURATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO (LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1993, n. 40 )

Art. 1 – Concorso alle spese assicurative delle organizzazioni del volontariato.

1. La Regione del Veneto contribuisce, su domanda delle organizzazioni del volontariato iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 alle spese assicurative sostenute dalle medesime in adempimento dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina modalità e termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi sentita la commissione consiliare competente.

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 2000, si fa fronte mediante riduzione dello stesso importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 70015 denominato "Spese per iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo ( legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 )" e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 61424 denominato "Contributi alle organizzazioni di volontariato per le spese assicurative" con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Art. 3 – Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.





SOMMARIO