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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 (BUR n. 33/2000)

Disciplina per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 (BUR n. 33/2000) (Abrogata)

DISCIPLINA PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE

Legge abrogata dall’articolo 130, comma 1, lettera m), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 (BUR n. 33/2000)

DISCIPLINA PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE

CAPO I
Norme generali

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per l’attuazione degli interventi regionali a sostegno dei processi di qualificazione e potenziamento dell’offerta turistica veneta, in particolare proponendosi le seguenti finalità:
a) orientare l’offerta turistica alle esigenze della corrispondente domanda interna ed estera, garantendone nel contempo la conservazione e la valorizzazione delle sue tipicità;
b) orientare e sostenere i processi di integrazione tra gli interventi di qualificazione dell'offerta degli enti locali, strumentali ed autonomie funzionali e delle imprese operanti nel turismo;
c) promuovere processi di qualificazione e specializzazione dell’offerta, privilegiando interventi in grado di produrre effetti moltiplicatori delle azioni nelle aree turisticamente omogenee così come individuate rispettivamente agli articoli 2 ed 8 dalla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , e successive modifiche.

Art. 2 - Categorie d'interventi regionali.

1. La Regione persegue il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, mediante:
a) interventi di qualificazione dell’offerta turistica, realizzati da piccole e medie imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);
b) interventi di integrazione dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d);
c) progetti d’interesse pubblico per azioni realizzate dai soggetti di cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) anche in compartecipazione con la Regione e progetti di interesse regionale anche in compartecipazione con uno o più soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);

Art. 3 - Soggetti beneficiari.

1. Possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge:
a) le piccole e medie imprese turistiche con almeno una azienda localizzata nel Veneto, così come definite dalla legislazione nazionale, nonché altre piccole e medie imprese definite secondo la vigente disciplina comunitaria ed operanti per attività prevalente in settori collegati al turismo, con riferimento alla classificazione delle attività economiche effettuata periodicamente dall’ISTAT;
b) gli enti locali e le autonomie funzionali, i loro enti strumentali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico locale;
c) le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro di cui agli articoli 12 e 36 del codice civile che svolgono attività di gestione delle strutture ricettive di cui al n. 3 dell’allegato A nonché le persone fisiche che gestiscono direttamente le strutture ricettive di cui al n. 4 dell’allegato A, per le quali la legislazione regionale non richiede il regime d’impresa;
d) le cooperative di garanzia e consorzi fidi con sede legale nel Veneto costituiti con partecipazione prevalente delle piccole e medie imprese dei settori del turismo e del commercio con almeno cento soci.
2. I soggetti beneficiari di cui alla lettere a) del comma 1 dell’articolo 3 sono identificati dall'allegato A), parte integrante della presente legge.
3. In relazione ai soggetti di cui al comma 1, lettera a) si intende prevalente l’attività dalla quale è derivato il maggior ammontare dei proventi.
4. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui agli articoli 10 e 15 apporta all’allegato A) della presente legge le modifiche che si rendono necessarie.

Art. 4 - Tipi di finanziamento.

1. Le finalità delle concessioni di cui alla presente legge sono perseguite mediante:
a) finanziamenti agevolati ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), mediante l’istituzione di fondi di rotazione;
b) contributi in conto capitale in favore dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d);
c) contributi in conto interessi in favore dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sulla base di apposita convenzione con gli Istituti di credito.
2. La misura delle agevolazioni individuate dal comma 1 è determinata dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, con proprio provvedimento.
3. L’intensità massima degli aiuti agli investimenti è pari al 7,5 per cento Equivalente sovvenzione lordo (ESL) dei costi di investimento per le medie imprese e al 15 per cento ESL per le piccole imprese, fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria per le aree disciplinate dall’articolo 87 paragrafo 3.C del Trattato CE 25 marzo 1957 .

Art. 5 - Ripartizione delle risorse.

1. Le risorse finanziarie di cui alla presente legge sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale, con le modalità di cui agli articoli 10, 14 e 15, tra:
a) le strutture ricettive ed i servizi complementari esistenti identificati secondo i criteri dell’allegato B;
b) le strutture ricettive ed i servizi complementari nuovi o da riattivare identificati secondo i criteri dell’allegato B;
c) i progetti di interesse pubblico previsti dall’articolo 14;
d) i progetti di interesse regionale previsti dall’articolo 14;
e) i fondi rischi o i patrimoni di garanzia previsti dall’articolo 13.

Art. 6 - Iniziative agevolate.

1. Per le strutture ricettive ed i servizi complementari esistenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), sono ammissibili:
a) l’adeguamento, l’ampliamento, la ristrutturazione, l’ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e turismo, nonché l’adeguamento, l’ampliamento e la realizzazione di servizi, impianti ed attrezzature complementari all’attività ricettiva degli esercizi medesimi così come individuati dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c); per le strutture ricettive di cui all’allegato A, n. 4, lettere b) e c) sono ammessi i soli interventi di ammodernamento e di realizzazione di impianti ed attrezzature necessari all’attività ricettiva, nonché la fornitura dell’arredo necessario nel limite massimo del trenta per cento della spesa ammessa;
b) l’adeguamento, l’ampliamento, la ristrutturazione, l’ammodernamento e la riqualificazione dei servizi complementari, retti a regime d’impresa, così come identificati dall’allegato A numero 2);
c) le opere di arredo urbano o le altre opere previste dagli standard urbanistici, in regime di convenzione con enti pubblici, nell’area di pertinenza della struttura ricettiva e funzionali alla fruizione da parte della clientela, quali individuate dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c).
2. Per le strutture ricettive ed i servizi complementari nuovi o da riattivare di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) sono ammissibili:
a) la costruzione, la trasformazione, il restauro ed il recupero dell’edificio e dell’area necessari per l’esercizio dell’attività di impresa turistica e dei servizi complementari;
b) le opere di arredo urbano o previste dagli standard urbanistici, in regime di convenzione con enti pubblici, nell’area di pertinenza della struttura ricettiva e funzionali alla fruizione da parte della clientela, quali individuate con provvedimento della Giunta regionale.
3. Sono altresì ammissibili, in relazione alle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e alla lettera a) del comma 2 l’acquisto di terreno, di fabbricati, nonché la fornitura dell’arredo necessario nel limite massimo rispettivamente del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento della spesa ammessa, nonché l’acquisto di dotazioni informatiche riferite specificatamente alle diverse tipologie di impresa nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c).
4. Per i progetti d’interesse pubblico e di interesse regionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) e d), sono ammissibili la trasformazione, il restauro, il recupero e la realizzazione di opere, impianti, servizi ed attrezzature finalizzati al prolungamento, alla diversificazione ed alla specializzazione dell’offerta turistica nelle aree di cui all’articolo 1, comma 2, nonché il recupero a finalità turistiche ed occupazionali di aree urbane e rurali soggette a degrado ambientale e/o economico.
5. Per gli organismi sociali di garanzia di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), è ammissibile l’integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia.
6. Le domande di contributo devono essere presentate prima che inizi l’esecuzione dei progetti finanziati; le domande relative alle iniziative agevolate di cui al comma 4, escluse quelle delle società a prevalente capitale pubblico locale, sono ammissibili al contributo anche se relative ad interventi realizzati per una percentuale non superiore al quaranta per cento, alla data di presentazione della domanda di contributo.
7. Il contributo è concesso a condizione che l’investimento finanziato sia mantenuto in essere per un periodo non inferiore a cinque anni .

CAPO II
Finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese

Art. 7 - Fondo di rotazione.

1. É istituito presso la società finanziaria regionale Veneto Sviluppo spa un fondo di rotazione per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).
2. La Veneto Sviluppo spa può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.

Art. 8 - Finanziamenti de minimis.

1. Sono altresì finanziabili iniziative nella soglia degli aiuti de minimis, previsti all’articolo 2 del regolamento CE n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, per qualunque tipo di spesa previsto dalla legge.

Art. 9 - Presentazione delle domande da parte delle piccole e medie imprese.

1. Le domande di finanziamento sono presentate alla Veneto Sviluppo spa esclusivamente tramite le cooperative e i consorzi di garanzia ai fini del conseguimento della relativa garanzia.
2. Le imprese che abbiano regolarmente presentato domande di finanziamento possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge, solo se le cooperative e i consorzi forniscono ad esse idonea garanzia, previa verifica della loro solidità finanziaria, per l’eventuale restituzione del finanziamento nei casi di cui all’articolo 16.
3. L’istruttoria per accertare la conformità delle domande ai requisiti di legge è svolta dalla Veneto Sviluppo spa.
4. In ogni caso l'intensità d'aiuto non può comunque superare il limite fissato dalle vigenti disposizioni comunitarie, applicate all'area territoriale sede dell'intervento.

Art. 10 - Criteri di assegnazione dei finanziamenti.

1. Al fine di contribuire ad uno sviluppo equilibrato e durevole delle attività economiche nel settore turistico, nonché al mantenimento e all’aumento occupazionale nel rispetto del principio delle pari opportunità e altresì alla protezione e al miglioramento dell’ambiente in conformità ad una adeguata azione preventiva, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta, un provvedimento, nel rispetto dei principi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, rilevati i dati sull’andamento della domanda e dell’offerta turistica nell’ultimo biennio utile per ciascun settore e/o ambito territoriale, ed acquisite le informazioni sulle risorse già stanziate da programmi d’intervento con fondi comunitari, nazionali e regionali per il periodo di riferimento, ogni anno, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria regionale, definisce:
a) l’individuazione delle aree territoriali;
b) l'entità dei finanziamenti alla Veneto Sviluppo spa;
c) le tipologie di strutture ricettive e di servizi complementari destinatari delle agevolazioni fra quelli individuati nell'allegato A), nonché opere di arredo urbano o altre previste dagli standard urbanistici;
d) la ripartizione percentuale degli stanziamenti disponibili per le iniziative agevolabili previste dall’articolo 5, comma 1, lettere a) e b);
e) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile in relazione a ciascun tipo d'iniziativa;
f) il tasso minimo applicato ai finanziamenti agevolati, la durata degli stessi in relazione alla finalizzazione del finanziamento previsto;
g) le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, ivi comprese eventuali anticipazioni non superiori al cinquanta per cento del contributo, i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione richiesta a pena di decadenza, le procedure per la rendicontazione e per il controllo;
h) i criteri di priorità e di preferenza per l'assegnazione delle agevolazioni;
i) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti;
l) l’ammontare del concorso nelle spese generali afferenti alla gestione dei fondi assegnati in dotazione alla Veneto Sviluppo spa dalla presente legge;
m) la percentuale massima di riduzione ammissibile del numero medio di occupati a tempo pieno, parziale o stagionale durante tutto il periodo di finanziamento rispetto al momento della domanda, in relazione alle aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) ed alla dimensione occupazionale.
3. Della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui al comma 1 deve essere data adeguata pubblicità tramite stampa o altri mezzi informativi.

Art. 11 - Competenze della Veneto Sviluppo spa.

1. La Veneto Sviluppo spa, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 9, provvede alla gestione del fondo, alla concessione dei finanziamenti, nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con le modalità e secondo quanto stabilito dall’articolo 10.
2. Con i provvedimenti di cui agli articoli 10 e 15 la Giunta regionale definisce altresì il concorso nelle spese generali afferenti alla gestione dei fondi assegnati in dotazione alla Veneto Sviluppo spa dalla presente legge, in misura non superiore allo 0,50 per cento dell’ammontare degli stessi.

Art. 12 - Competenze della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale svolge azione di promozione e di informazione nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al presente titolo ed attua altresì specifiche azioni di monitoraggio, ispezione e controllo sullo stato di attuazione degli interventi finanziari gestiti dalla Veneto Sviluppo spa.
2. A tal fine la Veneto Sviluppo spa trasmette, con cadenza stabilita dalla Giunta regionale, una scheda di monitoraggio nonché le informazioni finanziarie ed una relazione contenente i risultati e le valutazioni degli interventi realizzati ai sensi della presente legge.
3. Tali informazioni formano oggetto di una relazione, semestrale, alla competente commissione consiliare da parte della Giunta regionale.

CAPO III
Interventi in favore di organismi sociali di garanzia e di soggetti pubblici

Art. 13 - Contributi in conto capitale agli organismi sociali di garanzia - Criteri per l'assegnazione.

1. Al fine di favorire l’evoluzione, l’ammodernamento, la razionalizzazione dell’offerta turistica regionale, la Giunta regionale concorre allo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) assegnando contributi in conto capitale, destinati all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia.
2. La Giunta regionale, ogni anno, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria regionale, stabilisce, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i requisiti, i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo, nonché la documentazione necessaria.
3. I contributi di cui al comma 1 sono ripartiti dalla Giunta regionale fra i consorzi e le cooperative di garanzia con sede legale nel Veneto, entro il semestre successivo alla definizione dell’istruttoria ed ammissione al finanziamento delle domande presentate, una volta acquisiti dalla Veneto Sviluppo spa i dati relativi alle domande presentate, secondo i seguenti criteri:
a) per il trenta per cento con riferimento alle domande presentate dalle piccole e medie imprese turistiche così come identificate dai numeri 1 e 2 dell’allegato A), ammesse ai finanziamenti e garantite dal singolo consorzio o cooperativa, in rapporto alla totalità delle relative domande ammesse ai finanziamenti;
b) per un ulteriore trenta per cento con riferimento alla somma delle spese ammesse per le piccole e medie imprese turistiche, in rapporto al totale delle relative spese ammesse;
c) per il quaranta per cento con riferimento al numero di piccole e medie imprese turistiche così come identificate dai numeri 1 e 2 dell’allegato A) e presenti in qualità di soci in ciascun consorzio o cooperativa, in rapporto alla totalità delle piccole e medie imprese turistiche consorziate negli organismi sociali di garanzia.
4. Gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione per le finalità del presente articolo, restano destinati al raggiungimento di tali finalità. É consentito l'utilizzo degli interessi maturati sui contributi, finalizzati alle spese di gestione degli organismi sociali di garanzia, esclusivamente per la parte eccedente il tasso d'inflazione annuo registrato dall'Istat con riferimento all'esercizio precedente.

Art. 14 - Contributi per progetti d’interesse pubblico e d’interesse regionale.

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria regionale, sentita la competente Commissione consiliare, tenuti presenti i dati e le risorse individuate all’articolo 10, comma 1, le aree territoriali destinatarie dei contributi comunitari, nonché quelle destinatarie dei contratti d'area od altri accordi di programmazione negoziata, approva un provvedimento annuale per la presentazione di progetti diretti al miglioramento, alla qualificazione ed al potenziamento dell’offerta turistica territoriale da parte dei soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera b).
2. Il provvedimento definisce la tipologia delle iniziative ammissibili, con particolare riguardo a:
a) l’individuazione delle aree territoriali;
b) le tipologie di iniziative da ammettere a contributo nelle differenti aree;
c) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici;
d) le modalità di concessione e la misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi di iniziativa;
e) i termini di presentazione delle domande e la documentazione richiesta a pena di decadenza;
f) i criteri di priorità e di preferenza nonché le ipotesi di destinazioni delle somme revocate a qualsiasi titolo;
g) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi e la valutazione dei risultati.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 può prevedere l'individuazione da parte della Giunta regionale di progetti a regia regionale che presentano caratteristiche di rilevante innovazione rispetto all’offerta turistica regionale, ovvero aventi un considerevole valore di sperimentalità in relazione ad uno o più iniziative previste dall'articolo 4, comma 1, lettera c) da realizzare anche in compartecipazione con uno o più soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
4. I contributi regionali di cui al comma 1, concessi dalla Giunta regionale, sono in conto capitale fino ad un limite massimo del settanta per cento della spesa ammessa.
5. I contributi possono essere in conto capitale o in conto interesse nel caso di società o consorzi aventi prevalente capitale pubblico locale fino al limite massimo della intensità d'aiuto previsto in materia dalla vigente legislazione comunitaria.

CAPO IV
Contributi in conto capitale a soggetti privati non operanti a regime d’impresa

Art. 15 - Contributi in conto capitale ai soggetti privati non operanti a regime d'impresa.

1. Le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro di cui agli articoli 12 e 36 del codice civile, nonché le persone fisiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), che svolgono attività di gestione di strutture ricettive, per la quale la legislazione regionale non richiede il regime di impresa, possono presentare progetti di qualificazione e potenziamento per le iniziative previste dall’articolo 6 limitatamente agli esercizi ricettivi così come individuati dall'allegato A), numeri 3 e 4.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenuti presenti i dati e le risorse individuati dall’articolo 10, comma 2, determina con proprio provvedimento il riparto delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, fissando:
a) l’individuazione delle tipologie di esercizi ricettivi;
b) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici;
c) la modalità di concessione;
d) la misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi d’intervento;
e) i termini di presentazione delle domande e la documentazione richiesta a pena di decadenza;
f) i criteri di priorità e di preferenza;
g) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono in conto capitale ed ammontano fino ad un limite massimo del settanta per cento della spesa ammessa e sono concessi dalla Veneto Sviluppo spa previa istruttoria da parte della stessa.
4. Per la concessione dei contributi di cui al comma 3 è istituito presso la Veneto Sviluppo spa un fondo apposito determinato annualmente con legge finanziaria regionale.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 - Riduzione, revoca, sospensione e decadenza dei contributi.

1. La Giunta regionale e la Veneto Sviluppo spa, per i contributi da esse rispettivamente erogati ai sensi della presente legge, dispongono:
a) la riduzione del contributo, quando si accerta:
1) una diminuzione della spesa effettuata rispetto a quella ammessa a contributo;
2) una riduzione del numero medio di occupati a tempo pieno, parziale o stagionale durante tutto il periodo di finanziamento, in misura superiore a quanto stabilito dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 10;
3) la violazione del limite di cumulo con altri contributi pubblici ai sensi dell'articolo 9, comma 4;
b) la revoca del contributo in caso di sua utilizzazione per finalità diverse da quelle per cui il contributo è stato concesso; oppure nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa, fatta salva la possibilità di una sola proroga, su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'articolo 31 bis, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche, per comprovate cause di forza maggiore;
c) la decadenza in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nel provvedimento di cui agli articoli 10, 14 e 15 e nel caso di mancato rispetto del mantenimento dell’investimento finanziato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla sua ultimazione.
d) la sospensione in via cautelare dell'erogazione del contributo, qualora si verificano situazioni che compromettano l’efficacia dell’intervento avviato.

Art. 17 - Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi devono essere già operativi alla data del 31 dicembre 1999; il contributo è concesso sulla base del criterio di cui all’articolo 13, comma 3, lettera c) e del numero di domande di contributo presentate dai consorzi e dalle cooperative al sensi dell’articolo 10.

Art. 18 - Abrogazioni.

1. Sono abrogati:
a) articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 ;
b) legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e successive modificazioni;
c) legge regionale 26 luglio 1991, n. 17 e successive modificazioni;
2. Con riferimento alle norme e alle leggi di cui al comma 1, è fatta salva l’efficacia per i rapporti instaurati in base alle domande già ammesse a contributo alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI
Disposizioni finanziarie

Art. 19 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, ammontanti a lire 36.148 milioni per l’esercizio finanziario 2000 si fa fronte:
a) per lire 11.148 milioni dal capitolo 31053 denominato “Fondo per la riqualificazione dell’offerta turistica, somma finanziata con legge 30 maggio 1995, n. 203”;
b) per lire 25.000 milioni con prelevamento in termini di competenza e di cassa, dalla partita n. 3 “Fondo per la riqualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica” del capitolo 80230 denominato “Fondo globale spese di investimento” del bilancio 2000 .
2. Nello stato di previsione della spesa sono istituiti i seguenti capitoli:
a) n. 31106 denominato “Fondo regionale di rotazione per le imprese del settore turismo ed affini operanti a regime d’impresa” con lo stanziamento di lire 25.000 milioni in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2000;
b) n. 31107 denominato “Fondo per gli operatori del settore turismo privati e no-profit - Somma finanziata con legge 30 maggio 1995, n. 203” con lo stanziamento di lire 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2000, riservate in prima applicazione ai gestori delle strutture di cui all’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 ;
c) n. 31109 denominato “Fondo per i progetti di interesse pubblico e di interesse regionale - Somma finanziata con legge 30 maggio 1995, n. 203” con lo stanziamento di lire 3.000 milioni in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2000;
d) n. 31111 denominato “Interventi a favore degli Organismi Sociali di Garanzia tra PMI turistiche e del commercio - Somma finanziata con legge 30 maggio 1995, n. 203” con lo stanziamento di lire 2.279 milioni in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2000;
e) n. 31113 denominato “Fondo di rotazione per le imprese del settore turismo ed affini operanti a regime d’impresa”, somma finanziata con legge 30 maggio 1995, n. 203 con lo stanziamento di lire 3.869 milioni in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2000.

Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATO A)

Tabella d'identificazione delle Piccole e Medie Imprese Turistiche e degli altri soggetti privati che svolgono attività di gestione di Strutture Ricettive e di altri Servizi Complementari correlati direttamente al Settore Turismo.

Piccola e Media Impresa - Definizione

Ai fini della presente legge per piccole e medie imprese s'intendono quelle individuate dalla raccomandazione n. 96/C del 3 aprile 1996 pubblicata sulla GUCE L 107 del 30 aprile 1996.
Secondo tale criteri le piccole e medie imprese, sono le imprese:
a) aventi meno di 250 dipendenti;
b) aventi: un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;
c) in possesso del requisito di indipendenza, come definito dall’allegato alla citata Raccomandazione, paragrafo 3.
Ove sia necessario distinguere tra una piccola ed una media impresa, la "piccola" è definita come un'impresa:
a) avente meno di 50 dipendenti;
b) aventi: un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;
c) in possesso del requisito di indipendenza, come definito dal citato paragrafo 3.


TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ
1) Tipologie di Esercizi Ricettivi e dell'Intermediazione retti a regime di PMI cosi come classificate dalle leggi regionali vigenti ( legge regionale n. 37/1988 , n. 26/1997, n. 44/1997, n. 49/1999 e n. 56/1999):
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) residenze turistico-alberghiere;
e) residenze d'epoca;
f) campeggi;
g) villaggi turistici;
h) campeggi - villaggio;
i) esercizi di affittacamere;
j) attività ricettive in esercizi di ristorazione;
k) unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
l) strutture ricettive-residence;
m) agenzie di viaggio e turismo;
2) attività codificate dall'Istat correlate al Settore Turismo e rette a regime di PMI:
55.30.01 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina;
71.1 Noleggio di Autovetture (limitatamente ad Autobus Gran Turismo);
92.33 Attività Parchi di Divertimento;
92.61.1 Gestione di Piscine;
92.61.2 Gestione di campi da tennis;
92.72.1 Stabilimenti Balneari (marittimi, lacuali e fluviali);
93.04.1 Servizi dei Centri e Stabilimenti per il Benessere Fisico;
93.04.2 Stabilimenti Idropinici ed Idrotermali;
3) tipologie di Esercizi Ricettivi retti da associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro secondo le vigenti disposizioni in materia, così come classificati dalle leggi regionali vigenti ( legge regionale n. 52/1986 , n. 37/1998, e n. 49/1999):
a) ostelli per la gioventù;
b) case per ferie;
c) rifugi alpini, rifugi sociali d'alta montagna;
d) foresterie per turisti;
e) case religiose di ospitalità;
f) centri soggiorno studi;
4) tipologie di esercizi ricettivi gestiti in forma non imprenditoriale direttamente da persone fisiche, secondo le vigenti disposizioni in materia, così come classificati dalle leggi regionali vigenti ( legge regionale n. 52/1986 , 37/1988, e n. 49/1999):
a) rifugi sociali d’alta montagna;
b) attività ricettive a conduzione familiare-bed & breakfast;
c) unità abitative ammobiliate ad uso turistico.
ALLEGATO B)

Criteri d'identificazione delle strutture ricettive e dei servizi complementari.
Ai fini dell'articolo 4 della presente legge:
a) per strutture ricettive e servizi complementari esistenti si intendono quelli oggetto di classificazione e/o autorizzazione all'esercizio dell'attività alla data di presentazione della domanda per le agevolazioni previste;
b) per strutture ricettive e servizi complementari nuovi o da riattivare, si intendono quelli privi di classificazione e/o autorizzazione all'esercizio dell'attività alla data di presentazione della domanda le agevolazioni previste.


SOMMARIO