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Legge regionale 7 aprile 2000, n. 13 (BUR n. 33/2000)

Nuova disciplina delle professioni turistiche

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 13 (BUR n. 33/2000) (Abrogata)

NUOVA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE

Legge abrogata dall’articolo 130, comma 1, lettera n), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 aprile 2000, n. 13 (BUR n. 33/2000)

NUOVA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente legge la Regione del Veneto, disciplina l'esercizio della professione di guida turistica, accompagnatore turistico, animatore turistico e guida naturalistica.

Art. 2 - Delega alle Province.

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad esclusione di quelle espressamente riservate ad altri enti, sono delegate alle Province.
2. Le Province nell'esercizio delle loro funzioni osservano le direttive programmatiche e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa, vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate e promuove l'adozione del provvedimento di revoca in caso di accertato inadempimento.

Art. 3 - Figure professionali.

1. É guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. É accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l’attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza di lingua straniera, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche e naturalistiche.
3. É animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
4. É guida naturalistica chi esercita professionalmente l’attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali o altre zone di pregio o tutela ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine e di media montagna.

CAPO II
Procedure per l'esercizio delle attività di guida, accompagnatore
e animatore turistico e guida naturalistica.

Art. 4 - Elenchi provinciali.

1. Presso ogni Provincia sono istituiti gli elenchi delle guide, degli accompagnatori, degli animatori turistici e delle guide naturalistiche.
2. Negli elenchi sono indicati i dati personali e la qualifica professionale degli iscritti, nonché le lingue straniere per le quali sono abilitati; relativamente alle sole guide turistiche e naturalistiche sono precisate altresì le località turistiche per l'esercizio specializzato dell'attività.
3. Le guide, gli accompagnatori, gli animatori turistici e le guide naturalistiche che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito del superamento dell'esame di cui all'articolo 5, sono iscritti d'ufficio negli elenchi di cui al comma 1.
4. Negli elenchi sono annotati il rilascio nonché le eventuali sospensioni e revoche della licenza.
5. La cancellazione dagli elenchi è disposta a seguito di revoca, nonché di dimissioni degli iscritti.
6. Gli elenchi sono posti a disposizione del pubblico. Le risultanze degli elenchi sono pubblicate, annualmente, entro il mese di febbraio, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
7. I cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea, residenti in una Provincia del Veneto, possono chiedere l'iscrizione all'elenco degli accompagnatori turistici, qualora ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391. La domanda di iscrizione è presentata alla Provincia nel cui ambito territoriale vi è il comune di residenza, corredata dei documenti comprovanti l'esistenza delle suddette condizioni.

Art. 5 - Modalità di espletamento degli esami di abilitazione.

1. Per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 4, la Provincia bandisce, ogni anno, gli esami di abilitazione. Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. La commissione esaminatrice, nominata dalla Provincia, è così composta:
a) un dirigente della Provincia o di altro ente pubblico con funzioni di presidente;
b) uno o più docenti o esperti nelle materie d'esame;
c) uno o più docenti o esperti nelle lingue straniere scelte dal candidato come oggetto d'esame;
d) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della Provincia.
4. Ai componenti e al segretario della commissione è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, pari a quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 e dell'articolo 187 della legge 10 giugno 1991, n. 12.
5. Ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione di cui al comma 1, gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 3 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana e, relativamente alla professione di guida turistica, il possesso di laurea o di diploma universitario.

Art. 6 - Prove d’esame.

1. Le prove d'esame, per le guide turistiche, sono finalizzate ad accertare, oltre alla esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali del territorio in cui viene esercitata la professione.
2. Le prove di cui al comma 1 comprendono due prove scritte di cui una di cultura generale e l’altra di lingua straniera oggetto dell’abilitazione, due prove orali di cui una nella medesima lingua straniera e l’altra nelle materie indicate nel bando.
3. Le prove di esame per gli accompagnatori turistici consistono in una prova scritta che accerti un livello di cognizioni adeguate in materia di geografia turistica italiana ed estera e di regolamenti per le comunicazioni e i trasporti nonché di organizzazione e legislazione turistica; due prove orali di cui una nelle materie della prova scritta ed una volta ad accertare l’esatta conoscenza di almeno una lingua straniera.
4. La prova d’esame per animatore turistico consiste in una prova scritta avente per oggetto l’elaborazione e realizzazione di un programma di animazione; in una prova orale volta ad accertare una adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera.
5. Le prove d’esame per guida naturalistica consistono in una prova scritta concernente la conoscenza di nozioni di ecologia, botanica, zoologia e geologia, in una prova orale concernente anche nozioni di cartografia, meteorologia ed illustrazione di un itinerario naturalistico dell’ambito territoriale dell’esercizio dell’attività.
6. L’abilitazione è conseguita dai candidati che abbiano raggiunto almeno i sette decimi del punteggio previsto nel bando di esame.
7. Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche, che intendano conseguire l’abilitazione anche per località diverse, possono partecipare all’esame indetto per tali località, sostenendo le relative prove, con esclusione della lingua straniera per cui sono già abilitati.
8. Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche che intendono conseguire l’abilitazione anche per una lingua diversa da quella di esercizio dell’attività sono ammessi a sostenere l’esame limitatamente alle prove di lingua.
9. Gli iscritti ad un elenco provinciale degli accompagnatori turistici che intendono conseguire l’abilitazione anche per una lingua diversa da quella d’esercizio dell’attività sono ammessi a sostenere l’esame limitatamente alla prova orale di lingua straniera di cui al comma 3.

Art. 7 - Licenza.

1. Per l’esercizio delle professioni di guida turistica e naturalistica è necessaria una licenza rilasciata dal Comune capoluogo di provincia nel cui territorio si svolge l’attività professionale.
2. Per l’esercizio delle professioni di accompagnatore turistico e animatore turistico la licenza di cui al comma 1 è rilasciata dal Comune di residenza.
3. Nella licenza sono indicate le generalità, la categoria professionale, le lingue straniere per le quali il soggetto ha conseguito l’abilitazione e, quando si tratti di guide, i limiti territoriali di esercizio dell’attività. La visita alle ville venete in ogni caso è consentita.
4. Il rilascio della licenza è subordinato all’iscrizione nell’elenco provinciale per la relativa categoria professionale.
5. I titolari della licenza hanno l’obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.
6. La licenza ha validità quinquennale e s’intende rinnovata su presentazione di dichiarazione di prosecuzione dell’attività.

Art. 8 - Tesserino di riconoscimento.

1. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici nonché gli animatori turistici devono portare, nell’esercizio della loro attività, in evidenza il tesserino di riconoscimento.
2. Tale obbligo è esteso anche ai direttori tecnici e ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico.
3. Il tesserino di riconoscimento è rilasciato dalla Provincia, su modello fornito dalla Regione.

Art. 9 - Tariffe.

1. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche di cui alla presente legge sono determinate dai singoli iscritti agli elenchi di cui all’articolo 4, nel rispetto del limite minimo fissato di concerto dalle rispettive organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale e debbono essere comunicate entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno alle Province che provvedono nei successivi sessanta giorni alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. In caso di mancata fissazione del limite minimo di cui al comma 1 i compensi sono liberamente determinati da ogni singolo esercente e comunicati entro il 31 luglio alle Province che provvedono nei medesimi termini alla pubblicazione di cui al comma 1.

Art. 10 - Corsi di aggiornamento professionale.

1. La Giunta regionale promuove ed organizza corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell’ambito dei programmi previsti dall’ordinamento della formazione professionale, su segnalazione delle Province o da parte delle associazioni di categoria delle professioni turisiche di cui alla presente legge.

CAPO III
Obblighi e sanzioni.

Art. 11 - Divieti.

1. É fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistiche, accompagnatori e animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione anche quando questa sia esercitata con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili. Il divieto comprende l'esercizio di attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento occasionale o continuativo, diretto o indiretto, di clienti per conto di alberghi, ristoranti, imprese di trasporto e simili.

Art. 12 - Sospensione e revoca delle licenze.

1. La licenza può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:
a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al Sindaco dopo l’evento;
b) per iniziativa del Sindaco, sentito l’interessato, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all’articolo 11.
2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi.
3. La licenza è altresì revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse pubblico.
4. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca della licenza sono adottati dal Comune e comunicati oltre che all’interessato, alle Province.

Art. 13 - Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 3, senza essere in possesso della relativa licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da lire duemilioni a lire ottomilioni.
2. Chiunque eserciti le attività di cui alla presente legge, in possesso di una licenza non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Chiunque nell'esercizio delle attività di cui alla presente legge non esibisca la licenza a un controllo o non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire duecentomila.
4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell’articolo 9 è soggetto a sanzione amministrativa da lire duemilioni a lire diecimilioni.
5. Chiunque, per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 3, si avvalga di soggetti non muniti di licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da lire duemilione a lire diecimilioni, raddoppiabile in caso di recidiva.
6. Per l'applicazione delle sanzioni e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 .

Art. 14 - Reclami.

1. I clienti delle guide turistiche e delle guide naturalistiche, accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo al Sindaco.
2. Il Sindaco, sentito il titolare della licenza decide sul reclamo entro sessanta giorni.
3. Nel caso che il reclamo risulti fondato, la guida, interprete o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione.

Art. 15 - Vigilanza.

1. Ferme restando le competenze della autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza sulla presente legge è esercitata dai Comuni.

Art. 16 - Inapplicabilità.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di coloro che svolgono le attività di cui all’articolo 3 in modo occasionale a favore dei soci e assistiti di associazioni che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, senza scopo di lucro.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano altresì nei confronti degli insegnanti che svolgono le attività di cui all’articolo 3 a favore dei loro alunni.

Art. 17 - Personale.

1. In relazione all'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale provvede altresì, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'assegnazione alle Province del personale necessario.

Art. 18 - Abrogazioni.

1. Sono abrogati:
c) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 ;
d) l’articolo 52 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 ;
e) gli articoli 20 e 21 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .

CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 19 - Disposizioni transitorie per le professioni di guide e accompagnatori turistici.

1. Le guide turistiche iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 6 della legge 11 marzo 1986, n. 7, sono iscritte d'ufficio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'elenco della Provincia o delle Province nel cui ambito territoriale sono già abilitate all’esercizio dell’attività.
2. Gli accompagnatori turistici iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 , sono iscritti d'ufficio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'elenco della Provincia nel cui ambito territoriale risiedono.
3. Nell’ambito del medesimo elenco di cui al comma 2 sono iscritti d’ufficio entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge gli interpreti turistici già iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 .
4. Agli esami per l'abilitazione a guida turistica e accompagnatore turistico, eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 e successive modificazioni.

Art. 20 - Disposizioni transitorie per la professione di animatore turistico.

1. Sono riconosciuti animatori turistici coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto documentata attività nella professione per almeno due stagionalità o conseguito apposito attestato a seguito di frequenza di corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione per l’area dell’animazione turistica.
2. La Giunta regionale stabilisce entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità e la documentazione necessaria a comprovare le situazioni di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 trasmette i nominativi degli animatori turistici alle relative Province per l’iscrizione negli elenchi provinciali.

Art. 21 - Norma finanziaria.

1. Per il rimborso delle spese relative all’esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, la Giunta regionale ripartisce tra le Province un fondo la cui entità è stabilita annualmente con legge di bilancio.





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