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Legge regionale 7 settembre 2000, n. 18 (BUR n. 81/2000)

Estensione del trattamento indennitario e delle disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di indennità di fine mandato ai componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali. Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 'Trattamento indennitario dei consiglieri regionali', successive modifiche e integrazioni

Legge regionale 7 settembre 2000, n. 18 (BUR n. 81/2000) (Novellazione)

ESTENSIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO E DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNO VITALIZIO, DI ASSEGNO DI REVERSIBILITÀ E DI INDENNITÀ DI FINE MANDATO AI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE NON CONSIGLIERI REGIONALI. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1997, n. 5 "TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI", SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 settembre 2000, n. 18 (BUR n. 81/2000) (Novellazione)

ESTENSIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO E DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNO VITALIZIO, DI ASSEGNO DI REVERSIBILITA’ E DI INDENNITA’ DI FINE MANDATO AI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE NON CONSIGLIERI REGIONALI. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1997, n. 5 "TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI", SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Art. 1 – Introduzione dell’articolo 8 bis nella legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , successive modifiche e integrazioni.
1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 8 bis – Componenti della Giunta regionale non Consiglieri regionali.
1. I componenti della Giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è corrisposta, dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, una indennità pari a quella spettante ai consiglieri regionali. Ai medesimi soggetti sono altresì estese, per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, i trattamenti indennitari, i rimborsi spese, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa e la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i consiglieri regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 1. Sono estese in particolare le disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di indennità di fine mandato, di cui alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9, 14 marzo 1975, n. 26, 28 dicembre 1993, n. 55 e 7 aprile 1994, n. 17, successive modifiche ed integrazioni. Il primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale n. 9/1973 si applica anche in caso di cessazione dalla carica di componente della Giunta regionale e successiva elezione dello stesso soggetto alla carica di consigliere regionale.".
Art. 2 – Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi annualmente iscritti nei capitoli n. 10 e n. 2100, del bilancio regionale.
Art. 3 – Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.





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