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Legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 (BUR n. 83/2000)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000

Sommario: Legge Regionale 19/2000
S O M M A R I O
Legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 (BUR n. 83/2000)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

Art. 1 - Modifiche della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”.
1. La tabella A, allegata alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella allegata alla presente legge. ( 1)
Art. 2 - Modifiche della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 “Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”.
1. Dopo il comma 3 dell' articolo 9 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 è inserito il seguente comma 3 bis:
omissis ( 2)
Art. 3 – Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
1. Dopo il comma 3 dell' articolo 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è inserito il seguente comma 3 bis:
omissis ( 3)
Art. 4 - Modifiche dell’articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.
1. L’ articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come da ultimo modificato dall’articolo 16 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 è così sostituito:
omissis ( 4)
Art. 5 - Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. Dopo l’ articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 5)
Art. 6 - Modifiche dell’articolo 185 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.
1. Il comma 5 dell' articolo 185 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come da ultimo modificato dall’articolo 18, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 è abrogato.
Art. 7 - Interventi regionali per il fermo pesca temporaneo volontario connesso alla emergenza mucillagini.
1. A favore dei pescatori di professione con licenza di pesca marittima e degli allevamenti di mitili a mare che operano in ambito regionale, la Regione interviene mediante la concessione di un contributo straordinario per le perdite economiche conseguenti al fermo pesca volontario causato dalla cosiddetta emergenza mucillagini verificatasi nell’anno 2000.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le condizioni per l’attuazione dell’intervento, anche al fine di conferire al medesimo un valore non duplicativo nel caso in cui il competente Ministero disponga in futuro analoghe forme di contribuzione.
3. Per le iniziative regionali di cui al comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2000, la spesa complessiva di lire 1.000 milioni (capitolo n. 15518).
Art. 8 - Disposizioni per l’esercizio di compiti e funzioni in materia di incentivi ad imprese previsti in particolare dall’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni.
1. In attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2000 n. 149, “Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni per l’esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41, 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, sono disciplinate, nei commi successivi, le funzioni amministrative di competenza regionale che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale nonché il conferimento delle altre funzioni amministrative in materia di incentivi alle imprese.
2. Agli effetti del presente articolo, per imprese si intendono le attività imprenditoriali nei settori industria, artigianato, commercio, servizi e promozione all’export.
3. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza la Giunta regionale si avvale di enti, società o agenzie regionali.
4. Ai sensi dell’articolo 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate adottando, ove occorra, atti integrativi.
5. Ai sensi del comma 1, in materia di artigianato, sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti la ricerca applicata, l'attuazione degli interventi finanziati dall'Unione Europea, la concessione e l’erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici comunque denominati e la formazione per gli imprenditori artigiani.
6. Ai sensi del comma 1, in materia di industria, sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi finanziati dall'Unione Europea, la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'erogazione dei fondi trasferiti con leggi dello Stato nella materia, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa), bb) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assegnati ad un fondo unico regionale disciplinato ai sensi dell'articolo 19 sopracitato.
7. I benefici alle imprese sono attribuiti, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nelle forme del credito di imposta, del bonus fiscale, della concessione di garanzia, del contributo in conto capitale, del contributo in conto interessi e del finanziamento agevolato.
8. Fatto salvo il rispetto di quanto assunto a seguito di subentro alle convenzioni di cui al comma 4, sono sub-delegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni inerenti alla concessione di benefici alle imprese nelle forme del bonus fiscale e del credito di imposta.
9. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei confidi, esercita le funzioni inerenti alla concessione di benefici alle imprese nella forma della concessione di garanzia.
10. La Giunta regionale esercita le funzioni inerenti alla concessione di benefici alle imprese nelle forme del contributo in conto capitale, del contributo in conto interessi e del finanziamento agevolato, anche avvalendosi delle società a partecipazione regionale.
11. Ai sensi del comma 1 sono di competenza regionale le funzioni amministrative in materia di energia di cui all’articolo 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
12. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti limitatamente alle ipotesi di approvazione di programmi integrati di sviluppo che individuino un diverso soggetto gestore del pacchetto di interventi definito dallo strumento di programmazione negoziata.
13. Alla Giunta regionale è demandata, nelle materie di cui al presente articolo, sentita la competente commissione consiliare, la ripartizione e la determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione, nonché la concessione ed erogazione dei fondi assegnati con i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e confluiti nel fondo unico regionale di cui al comma 6. La competente commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento; trascorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
14. La Regione esercita le funzioni amministrative ed i compiti disciplinati dal presente articolo dal 1° luglio 2000.
15. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore della disciplina organica prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 9 - Attuazione degli interventi previsti dall’articolo 12 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 “Interventi nel settore dei trasporti”.
1. La Regione individua, quali soggetti destinatari degli interventi per la copertura dei disavanzi previsti dall’articolo 12 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, le aziende che hanno esercitato servizi di trasporto pubblico locale nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.
2. La Giunta regionale assegna alle aziende di cui al comma 1 un contributo non inferiore al trenta per cento dei disavanzi non ripianati relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, certificati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
3. Gli enti locali proprietari di aziende beneficiarie degli interventi di cui al comma 2, che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi aziendali per l’esercizio 1997, possono procedere al recupero delle somme anticipate che risultino in sovrapposizione agli interventi di cui al comma 2 medesimo.
4. L’eventuale contributo statale eccedente il trenta per cento dei disavanzi di cui al comma 2 è destinato al miglioramento del trasporto pubblico locale. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata, nel quadro degli interventi relativi alla eliminazione di passaggi a livello e all’adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade provinciali e comunali, a destinare il contributo eccedente alla realizzazione degli interventi interessanti le tratte ferroviarie del territorio regionale, ivi comprese le tratte relative al primo stralcio dei lavori del Servizio ferroviario metropolitano regionale (SFMR). Per l’attuazione degli interventi la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40 , con le Ferrovie dello Stato spa e con le amministrazioni provinciali e comunali interessate. ( 6)
5. Per far fronte agli interventi previsti dal presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui per la durata massima di quindici anni per una rata annua complessiva pari al relativo concorso dello Stato, con le modalità previste dall’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni. ( 7)
Art. 10 - Realizzazione di un ponte stradale in corrispondenza della barriera antintrusione salina sul Po di Tolle in località Scardovari di Porto Tolle.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al consorzio di bonifica Delta Po Adige per l’anno 2000 la somma di lire 7.000 milioni per la realizzazione di un ponte stradale, in corrispondenza della barriera antintrusione nella salina sul Po di Tolle, al fine di incentivare lo sviluppo turistico e le altre attività economiche del Delta del Po per il collegamento viabile fra l’abitato di Scardovari e l’isola di Polesine Camerini e per le operazioni periodiche di manutenzione della stessa barriera antisale (capitolo n. 45206).
2. La somma è erogata con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni. ( 8)
Art. 11 - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 29 “Istituzione dell’autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza e disciplina delle funzioni della Regione in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni”.
1. Dopo il comma 2 dell' articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 29 è inserito il seguente comma 2 bis:
omissis ( 9)
2. Dopo il comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 29 è inserito il seguente comma 1 bis:
omissis ( 10)
Art. 12 - Modifiche degli articoli 43 e 44 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
1. L’ articolo 43 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:
omissis ( 11)
2. L’ articolo 44 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:
omissis ( 12)
Art. 13 - Operazioni finanziarie delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere del Veneto.
1. Con riferimento alle risorse di competenza della Regione, comprese negli accantonamenti di cui alla Tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie del servizio sanitario regionale, ed in attesa della loro effettiva erogazione da parte dello Stato, la Giunta regionale è autorizzata a mettere a disposizione delle singole unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere, in via di anticipazione, le relative somme nel limite complessivo di 850.000 milioni (capitolo n. 60106).
2. Per l’effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire le risorse necessarie mediante finanziamenti a titolo oneroso sul mercato del credito.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad operare anche mediante operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
4. Il rimborso delle somme finanziate avviene in concomitanza con l’erogazione da parte dello Stato delle medesime ed i relativi oneri sono posti a carico delle singole unità locali socio sanitarie ed aziende ospedaliere.
Art. 14 – Disposizioni transitorie in materia di interventi sociali relativi ai non vedenti, audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre (Articolo 5, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1993, n. 67).
1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni le province assicurano anche con risorse proprie gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, mediante le forme organizzative di cui agli articoli 24, 25 e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e nell’ambito della programmazione del Piano di zona dei servizi sociali, di cui all’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 .
Art. 15 - Trattamenti economici a favore degli invalidi civili.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina gli indirizzi per la concessione dei nuovi trattamenti economici agli invalidi civili ai sensi dell’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni e adotta i provvedimenti conseguenti il trasferimento del personale e delle risorse da parte dello Stato.
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, è trasferita, con decorrenza 1° gennaio 2001, alle unità locali socio sanitarie aventi sede nel capoluogo di provincia; a tali enti, in rapporto alle rispettive competenze spetta la conseguente legittimazione passiva nelle controversie riguardanti l’esercizio delle funzioni trasferite.
3. La Regione può provvedere alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati dallo Stato nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 16 – Modifica alla legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49 "Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere".
1. Dopo il comma 3 dell' articolo 26 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
omissis ( 13)
Art. 17 – Contributo a favore della Comunità del Garda e della Guardia Costiera Ausiliaria - Centro regionale del Veneto. (14)
1. Al fine di garantire il servizio di pronto intervento e soccorso ai naviganti espletato dalla Guardia costiera nelle acque del lago di Garda, è autorizzato un contributo a favore della Comunità del Garda (capitolo n. 45194). ( 15)
1 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il contributo è concesso anche a favore della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro Regionale del Veneto con sede a Venezia. ( 16)
Art. 18 – Integrazione all'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".
omissis ( 17)
Art. 19 – Interventi a favore di famiglie in particolari situazioni di bisogno.
1. Per interventi economici a sostegno delle famiglie dove sono avvenuti parti plurigemellari, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai comuni, ai sensi dell' articolo 15 bis della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, pari almeno a lire 1.000.000 mensili per ciascun bambino fino al compimento del sedicesimo anno di età, nei limiti di disponibilità del relativo stanziamento di bilancio (capitolo n. 61416). ( 18)
Art. 20 – Sostituzione del comma 1 dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , successive modifiche ed integrazioni.
1. Il comma 1 dell' articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così sostituito:
omissis ( 19)
Art. 21 – Modifica dell'articolo 178 e della relativa Tabella B della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , successive modifiche ed integrazioni.
1. La tabella B allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituita:
omissis ( 20)
Art. 22 – Introduzione del comma 4 bis nell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , successive modifiche ed integrazioni.
1. Dopo il comma 4 dell' articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è aggiunto il seguente comma 4 bis:
omissis ( 21)
Art. 23 – Introduzione del comma 1 bis nell'articolo 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , successive modifiche ed integrazioni.
1. Dopo il comma 1 dell' articolo 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 22)
Art. 24 – Modifica dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , successive modifiche ed integrazioni.
1. Al comma 1 dell' articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , dopo le parole "Enti pubblici" sono aggiunte le parole "ovvero assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 178".
Art. 25 – Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
1. Nell' articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 23)
2. Nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
omissis ( 24)
3. Nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 25)
Art. 26 – Introduzione del comma 4 bis nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
1. Nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 26)
Art. 27 – Introduzione del comma 4 ter nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
1. Nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 27)
Art. 28 – Sostituzione del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
1. Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è così sostituito:
omissis ( 28)
Art. 29 – Introduzione del comma 10 bis nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
1. Nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 29)
Art. 30 – Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
1. Dopo il comma 3 dell' articolo 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
omissis ( 30)
Art. 31 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SI OMETTONO GLI ALLEGATI


Note

( 1) Tabella omessa.
( 2) Testo riportato in art. 9 legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 .
( 3) Testo riportato in art. 22 legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 4) Testo riportato in art. 89 legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 5) Testo riportato in art. 9 bis legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 6) La legge regionale 30 aprile 1990, n. 40 è stata abrogata dall'art. 34 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 che ha ridisciplinato la materia.
( 7) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 8) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 9) Testo riportato in art. 8 legge regionale 18 aprile 1995, n. 29 .
( 10) Testo riportato in art. 13 legge regionale 18 aprile 1995, n. 29 .
( 11) Testo riportato in art. 43 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 12) Testo riportato in art. 44 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 13) Testo riportato in art. 26 legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49 , la legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49 è stata abrogata da art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 14) Rubrica modificata da comma 1 art. 24 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha soppresso la parola “straordinario” e ha aggiunto dopo le parole “a favore della Comunità del Garda” le parole “e della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro regionale del Veneto”.
( 15) Comma modificato da comma 2 art. 24 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha sostituito con le parole “un contributo” le parole “per l’anno 2000 un contributo straordinario di lire 60 milioni”.
( 16) Comma inserito da comma 3 art. 24 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
( 17) Articolo abrogato da lett. n) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 18) Comma così modificato dall'articolo 35 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , che ha eliminato il riferimento a 240 milioni sostituendolo con il riferimento allo stanziamento di bilancio.
( 19) Testo riportato in art. 178 legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 20) Testo riportato in tabella B allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 21) Testo riportato in art. 178 legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 22) Testo riportato in art. 179 legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 23) Testo riportato in art. 8 legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 24) Testo riportato in art. 8 legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 25) Testo riportato in art. 8 legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 26) Testo riportato in art. 8 legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 27) Testo riportato in art. 8 legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 28) Testo riportato in art. 8 legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 29) Testo riportato in art. 8 legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 30) Testo riportato in art. 19 legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 19/2000
S O M M A R I O
Legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 (BUR n. 83/2000)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

Art. 1 - Modifiche della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”.
1. La tabella A, allegata alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella allegata alla presente legge.
Art. 2 - Modifiche della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 “Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 è inserito il seguente comma 3 bis:
“3 bis. Il trasferimento da e verso altri enti regionali operanti sul territorio regionale, nel rispetto dei relativi contratti collettivi nazionali, può riguardare anche personale di comparti diversi da quelli di cui al comma 3, ove sussista apposito accordo tra le amministrazioni interessate nel quale sono indicate le modalità ed i criteri del trasferimento, il numero dei lavoratori da trasferire e le specifiche professionalità dagli stessi possedute.”.
Art. 3 – Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è inserito il seguente comma 3 bis:
"3 bis. Per i dirigenti del servizio sanitario nazionale il contratto di diritto privato di cui al comma 1 deve garantire un compenso non inferiore al trattamento economico globale già in godimento.".
Art. 4 - Modifiche dell’articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.
1. L’articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come da ultimo modificato dall’articolo 16 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 è così sostituito:
“Art. 89 - Patrocinio legale.
1. La Regione, tramite il dirigente della competente struttura regionale, provvede a rimborsare ai dipendenti regionali le spese legali, peritali e di giustizia relative a processi per responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile promossi per fatti od atti direttamente connessi all’espletamento, nell’interesse della Regione, delle funzioni e dei compiti d’ufficio, nonché a favore di altri enti relativamente ad attività esercitate per conto o su incarico della Regione, salvo nel caso di sentenza di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave e purché non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Regione.
2. Nei confronti degli altri enti la Regione opera mediante rivalsa.
3. Il rimborso è riconosciuto anche relativamente agli oneri defensionali sostenuti nelle fasi preliminari dei processi civili, penali, amministrativi e contabili, nonché per oneri di consulenze tecniche, qualora la specificità della materia richieda tali interventi. Resta, comunque, subordinato alla pronuncia di una sentenza definitiva che non sia di condanna per dolo o colpa grave ed all’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Regione.
4. Il rimborso è limitato a un difensore e a un domiciliatario per ogni grado del giudizio, tuttavia il dirigente della competente struttura regionale, in via eccezionale, autorizza il rimborso delle spese legali sostenute per due difensori, avuto riguardo alla complessità o alla particolare rilevanza del processo, o qualora attenga a diversi profili disciplinari. Le spese peritali sono rimborsate limitatamente ad un numero di consulenti non superiore a quello dei consulenti tecnici d’ufficio o periti nominati dal giudice.
5. Il rimborso è subordinato alla presentazione della fattura definitiva emessa secondo le tariffe professionali vigenti, e, qualora l’importo sia pari o superiore a dieci milioni, la stessa necessita del visto di congruità del competente ordine professionale.
6. Fatta eccezione dei casi in cui la Regione è costituita parte civile, si possono concedere anticipazioni del rimborso, nei limiti del settanta per cento delle parcelle presentate, previa motivata richiesta con impegno scritto del beneficiario a restituire l’anticipazione, autorizzando la Regione a trattenere i relativi importi dagli emolumenti spettanti, nei limiti di legge, per il caso di sentenza di condanna esecutiva per dolo o colpa grave o di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Regione.
7. Il rimborso delle spese legali è maggiorato degli interessi sulle somme liquidate calcolati al tasso legale corrente tempo per tempo e decorrenti dalla domanda di rimborso, ovvero dalla data in cui diventa definitivo il provvedimento giudiziale cui si riferisce il rimborso, fino alla data di liquidazione della somma spettante.”.
Art. 5 - Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 9 bis - Patrocinio legale.
1. La disciplina prevista dall’articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni si applica al Presidente della Giunta regionale e agli assessori nonché ai consiglieri regionali per fatti o atti connessi all’espletamento del mandato.”.
2. L’articolo 82 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 è abrogato.
Art. 6 - Modifiche dell’articolo 185 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.
1. Il comma 5 dell'articolo 185 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come da ultimo modificato dall’articolo 18, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 è abrogato.
Art. 7 - Interventi regionali per il fermo pesca temporaneo volontario connesso alla emergenza mucillagini.
1. A favore dei pescatori di professione con licenza di pesca marittima e degli allevamenti di mitili a mare che operano in ambito regionale, la Regione interviene mediante la concessione di un contributo straordinario per le perdite economiche conseguenti al fermo pesca volontario causato dalla cosiddetta emergenza mucillagini verificatasi nell’anno 2000.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le condizioni per l’attuazione dell’intervento, anche al fine di conferire al medesimo un valore non duplicativo nel caso in cui il competente Ministero disponga in futuro analoghe forme di contribuzione.
3. Per le iniziative regionali di cui al comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2000, la spesa complessiva di lire 1.000 milioni (capitolo n. 15518).
Art. 8 - Disposizioni per l’esercizio di compiti e funzioni in materia di incentivi ad imprese previsti in particolare dall’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni.
1. In attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2000 n. 149, “Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni per l’esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41, 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, sono disciplinate, nei commi successivi, le funzioni amministrative di competenza regionale che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale nonché il conferimento delle altre funzioni amministrative in materia di incentivi alle imprese.
2. Agli effetti del presente articolo, per imprese si intendono le attività imprenditoriali nei settori industria, artigianato, commercio, servizi e promozione all’export.
3. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza la Giunta regionale si avvale di enti, società o agenzie regionali.
4. Ai sensi dell’articolo 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate adottando, ove occorra, atti integrativi.
5. Ai sensi del comma 1, in materia di artigianato, sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti la ricerca applicata, l'attuazione degli interventi finanziati dall'Unione Europea, la concessione e l’erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici comunque denominati e la formazione per gli imprenditori artigiani.
6. Ai sensi del comma 1, in materia di industria, sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi finanziati dall'Unione Europea, la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'erogazione dei fondi trasferiti con leggi dello Stato nella materia, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa), bb) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assegnati ad un fondo unico regionale disciplinato ai sensi dell'articolo 19 sopracitato.
7. I benefici alle imprese sono attribuiti, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nelle forme del credito di imposta, del bonus fiscale, della concessione di garanzia, del contributo in conto capitale, del contributo in conto interessi e del finanziamento agevolato.
8. Fatto salvo il rispetto di quanto assunto a seguito di subentro alle convenzioni di cui al comma 4, sono sub-delegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni inerenti alla concessione di benefici alle imprese nelle forme del bonus fiscale e del credito di imposta.
9. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei confidi, esercita le funzioni inerenti alla concessione di benefici alle imprese nella forma della concessione di garanzia.
10. La Giunta regionale esercita le funzioni inerenti alla concessione di benefici alle imprese nelle forme del contributo in conto capitale, del contributo in conto interessi e del finanziamento agevolato, anche avvalendosi delle società a partecipazione regionale.
11. Ai sensi del comma 1 sono di competenza regionale le funzioni amministrative in materia di energia di cui all’articolo 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
12. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti limitatamente alle ipotesi di approvazione di programmi integrati di sviluppo che individuino un diverso soggetto gestore del pacchetto di interventi definito dallo strumento di programmazione negoziata.
13. Alla Giunta regionale è demandata, nelle materie di cui al presente articolo, sentita la competente commissione consiliare, la ripartizione e la determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione, nonché la concessione ed erogazione dei fondi assegnati con i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e confluiti nel fondo unico regionale di cui al comma 6. La competente commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento; trascorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
14. La Regione esercita le funzioni amministrative ed i compiti disciplinati dal presente articolo dal 1° luglio 2000.
15. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore della disciplina organica prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 9 - Attuazione degli interventi previsti dall’articolo 12 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 “Interventi nel settore dei trasporti”.
1. La Regione individua, quali soggetti destinatari degli interventi per la copertura dei disavanzi previsti dall’articolo 12 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, le aziende che hanno esercitato servizi di trasporto pubblico locale nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.
2. La Giunta regionale assegna alle aziende di cui al comma 1 un contributo non inferiore al trenta per cento dei disavanzi non ripianati relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, certificati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
3. Gli enti locali proprietari di aziende beneficiarie degli interventi di cui al comma 2, che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi aziendali per l’esercizio 1997, possono procedere al recupero delle somme anticipate che risultino in sovrapposizione agli interventi di cui al comma 2 medesimo.
4. L’eventuale contributo statale eccedente il trenta per cento dei disavanzi di cui al comma 2 è destinato al miglioramento del trasporto pubblico locale. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata, nel quadro degli interventi relativi alla eliminazione di passaggi a livello e all’adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade provinciali e comunali, a destinare il contributo eccedente alla realizzazione degli interventi interessanti le tratte ferroviarie del territorio regionale, ivi comprese le tratte relative al primo stralcio dei lavori del Servizio ferroviario metropolitano regionale (SFMR). Per l’attuazione degli interventi la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40 , con le Ferrovie dello Stato spa e con le amministrazioni provinciali e comunali interessate.
5. Per far fronte agli interventi previsti dal presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui per la durata massima di quindici anni per una rata annua complessiva pari al relativo concorso dello Stato, con le modalità previste dall’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10 - Realizzazione di un ponte stradale in corrispondenza della barriera antintrusione salina sul Po di Tolle in località Scardovari di Porto Tolle.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al consorzio di bonifica Delta Po Adige per l’anno 2000 la somma di lire 7.000 milioni per la realizzazione di un ponte stradale, in corrispondenza della barriera antintrusione nella salina sul Po di Tolle, al fine di incentivare lo sviluppo turistico e le altre attività economiche del Delta del Po per il collegamento viabile fra l’abitato di Scardovari e l’isola di Polesine Camerini e per le operazioni periodiche di manutenzione della stessa barriera antisale (capitolo n. 45206).
2. La somma è erogata con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11 - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 29 “Istituzione dell’autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza e disciplina delle funzioni della Regione in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni”.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 29 è inserito il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato i cui elementi essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono fissate con apposito provvedimento della Giunta regionale. Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 29 è inserito il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 bis dell’articolo 8 gravano sui capitoli ordinari del bilancio regionale riguardanti le spese per il personale.”.
Art. 12 - Modifiche degli articoli 43 e 44 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
1. L’articolo 43 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:
“Art. 43 - Applicazione delle sanzioni.
1. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si osservano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Qualora le somme di cui è ingiunto il pagamento non vengano versate in tutto o in parte nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento, si procede alla riscossione coattiva come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli interessi moratori sono dovuti nella misura di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.”.
2. L’articolo 44 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:
“Art. 44 - Decadenza, rimborsi e compensazione.
1. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente capo deve essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all’articolo 41.
2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno di pagamento con gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modifiche o integrazioni.
3. Chi abbia indebitamente o erroneamente pagato il tributo può, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare seguente, operare la compensazione, anche parziale, tra le somme indebitamente o erroneamente pagate e quelle da versare quale tributo per il trimestre solare trascorso.
4. Per i controlli di competenza, l’interessato deve inviare, contemporaneamente all’operazione di cui al comma 3, alla struttura regionale competente per i tributi, tempestiva comunicazione che evidenzi la compensazione tra le somme indebitamente o erroneamente pagate per il trimestre solare precedente e la somma che avrebbe dovuto versare per il trimestre solare successivo; la compensazione di cui sopra deve essere annotata nella dichiarazione prevista dall’articolo 41; qualora sia accertata una erronea compensazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della somma effettivamente dovuta.”.
Art. 13 - Operazioni finanziarie delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere del Veneto.
1. Con riferimento alle risorse di competenza della Regione, comprese negli accantonamenti di cui alla Tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie del servizio sanitario regionale, ed in attesa della loro effettiva erogazione da parte dello Stato, la Giunta regionale è autorizzata a mettere a disposizione delle singole unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere, in via di anticipazione, le relative somme nel limite complessivo di 850.000 milioni (capitolo n. 60106).
2. Per l’effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire le risorse necessarie mediante finanziamenti a titolo oneroso sul mercato del credito.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad operare anche mediante operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
4. Il rimborso delle somme finanziate avviene in concomitanza con l’erogazione da parte dello Stato delle medesime ed i relativi oneri sono posti a carico delle singole unità locali socio sanitarie ed aziende ospedaliere.
Art. 14 – Disposizioni transitorie in materia di interventi sociali relativi ai non vedenti, audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre (Articolo 5, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1993, n. 67).
1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni le province assicurano anche con risorse proprie gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, mediante le forme organizzative di cui agli articoli 24, 25 e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e nell’ambito della programmazione del Piano di zona dei servizi sociali, di cui all’articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 .
Art. 15 - Trattamenti economici a favore degli invalidi civili.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina gli indirizzi per la concessione dei nuovi trattamenti economici agli invalidi civili ai sensi dell’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni e adotta i provvedimenti conseguenti il trasferimento del personale e delle risorse da parte dello Stato.
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, è trasferita, con decorrenza 1° gennaio 2001, alle unità locali socio sanitarie aventi sede nel capoluogo di provincia; a tali enti, in rapporto alle rispettive competenze spetta la conseguente legittimazione passiva nelle controversie riguardanti l’esercizio delle funzioni trasferite.
3. La Regione può provvedere alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati dallo Stato nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 16 – Modifica alla legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49 "Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere".
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
"3 bis. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di affittacamere e di affittappartamenti per vacanze, possono ottenere l'iscrizione alla sezione speciale del Registro esercenti il commercio, previsto dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, su loro specifica domanda, presentando idonea documentazione attestante l'effettivo esercizio dell'attività per almeno un triennio.".
Art. 17 – Contributo straordinario a favore della Comunità del Garda.
1. Al fine di garantire il servizio di pronto intervento e soccorso ai naviganti espletato dalla Guardia costiera nelle acque del lago di Garda, è autorizzato per l'anno 2000 un contributo straordinario di lire 60 milioni a favore della Comunità del Garda (capitolo n. 45194).
Art. 18 – Integrazione all'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".
1. Alla fine dell'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 recante "Norme per la disciplina dell'attività di cava" è aggiunto il seguente ultimo comma:
"I componenti della Ctrae non possono esercitare attività professionale limitatamente ai progetti ed agli elaborati da sottoporsi al parere della medesima Commissione.".
Art. 19 – Interventi a favore di famiglie in particolari situazioni di bisogno.
1. Per interventi economici a sostegno delle famiglie dove sono avvenuti parti plurigemellari, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai comuni, ai sensi dell'articolo 15 bis della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, pari almeno a lire 1.000.000 mensili per ciascun bambino fino al compimento del sedicesimo anno di età, fino a un limite di lire 240 milioni (capitolo n. 61416).
Art. 20 – Sostituzione del comma 1 dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , successive modifiche ed integrazioni.
1. Il comma 1 dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , è così sostituito:
"1. I gruppi consiliari si avvalgono di personale scelto tra dipendenti pubblici appartenenti al ruolo regionale o comandato dallo Stato o da altri enti pubblici ovvero, nel limite massimo del cinquanta per cento arrotondato all'unità superiore della dotazione prevista per il gruppo, di personale assunto con contratto a tempo determinato, proposto nominativamente dal Presidente del Gruppo consiliare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.".
Art. 21 – Modifica dell'articolo 178 e della relativa Tabella B della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , successive modifiche ed integrazioni.
1. La tabella B allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituita:
"TABELLA B) – Personale previsto per i Gruppi consiliari

Dirigenti
D3
D1
C1
B3
Totali
Gruppi da 1 consigliere
1


1
1
3
Gruppi da 2 a 3
1


2
1
4
Gruppi da 4 a 5
1
1
1
2
1
6
Gruppi da 6 a 7
1
1
1
4
2
9
Gruppi da 8 a 10
1
2
1
4
2
10
Gruppi da 11 a 15
1
3
3
4
2
13
Gruppi da 16 a 20
2
3
3
6
3
17
Gruppi oltre 20
2
4
3
7
3
19".
Art. 22 – Introduzione del comma 4 bis nell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , successive modifiche ed integrazioni.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è aggiunto il seguente comma 4 bis:
"4 bis. Nei Gruppi consiliari cui competono almeno quattro unità di personale l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Gruppo, istituisce uffici; ciascun ufficio è costituito da almeno tre unità di personale.".
Art. 23 – Introduzione del comma 1 bis nell'articolo 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , successive modifiche ed integrazioni.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a tempo determinato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 178, viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso il gruppo consiliare, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Regione o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione del gruppo consiliare che ne ha proposto l'assunzione.".
Art. 24 – Modifica dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , successive modifiche ed integrazioni.
1. Al comma 1 dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , dopo le parole "Enti pubblici" sono aggiunte le parole "ovvero assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 178".
Art. 25 – Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
1. Nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. È istituito il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.".
2. Nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
"2 bis. L'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale, oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato.
2 ter. La disciplina concernente l'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è quella prevista dagli articoli 11 e 12.".
3. Nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Il dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest'ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle relative funzioni.".
Art. 26 – Introduzione del comma 4 bis nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
1. Nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, può riconoscere ai dirigenti dei servizi delle Commissioni consiliari e di altre strutture a livello di servizio, individuate dal medesimo Ufficio di Presidenza in ragione del rilievo e della peculiarità delle funzioni svolte, una maggiorazione fino al cinquanta per cento dell'ammontare della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti preposti alla direzione di servizio. La Giunta regionale assume i conseguenti provvedimenti.".
Art. 27 – Introduzione del comma 4 ter nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
1. Nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente comma:
"4ter. Sono istituite le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali. A tali segreterie è assegnata una unità di personale, proposta nominativamente dal Presidente della Commissione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, appartenente a categoria non superiore a C tratta dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente ovvero assunta con contratto a tempo determinato. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19.".
Art. 28 – Sostituzione del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
1. Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è così sostituito:
"1. Alle segreterie di cui al comma 5, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, impiegati tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero è assegnato, nei limiti massimi del cinquanta per cento arrotondato all'unità superiore dell'organico previsto, personale assunto con contratto a tempo determinato, nominato dall'Ufficio di Presidenza su proposta rispettivamente del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19.".
Art. 29 – Introduzione del comma 10 bis nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
1. Nell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma:
"10 bis. Nei Gruppi consiliari costituiti con almeno sei consiglieri, il Presidente del Gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell'articolo 16 nei Gruppi sino a quindici consiglieri e, di dirigente preposto alla direzione di servizio nei Gruppi con oltre quindici consiglieri.".
Art. 30 – Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
"3 bis. Nell'ambito delle Segreterie di cui al comma 1, può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di cui al comma 2 cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell'articolo 16.".
Art. 31 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.





SI OMETTONO GLI ALLEGATI


SOMMARIO