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Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 (BUR n. 8/2000)

Addestramento e allenamento dei falchi per l’esercizio venatorio

Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 (BUR n. 8/2000)

ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L'ESERCIZIO VENATORIO (1) (2)

Art. 1 - Finalità.

1. L'addestramento e l'allenamento per uso venatorio di falchi sono disciplinati dalla presente legge in conformità alle leggi vigenti, nel rispetto delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari.

Art. 2 - Registro dei falconieri.

1. I falconieri sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei falchi, nonché mantenerli in allenamento ed esercizio di volo.
2. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei falconieri, suddiviso in sezioni, in cui sono iscritti i falconieri residenti nella Regione. ( 3) ( 4)

Art. 3 - Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro dei falconieri.

1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, il falconiere deve presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento.
2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Regione una o più località ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo di esercitazione, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso. ( 5)
3. Con l’iscrizione al registro di cui al comma 2 dell’articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Regione ad addestrare ed allenare i falchi durante l’intero periodo dell’anno, con divieto di cattura di fauna selvatica limitatamente ai periodi e laddove non è previsto l’abbattimento, nelle zone di cui all’ articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo. ( 6) ( 7)
3 bis. La Regione autorizza l’istituzione di apposite zone con periodi per l’addestramento e l’allenamento dei falchi, accompagnati anche dai cani, con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili. ( 8)
3 ter. La Regione per le finalità di cui all’articolo 1 può avvalersi dei falconieri registrati ai sensi dell’articolo 2 in possesso di requisiti specifici a svolgere attività:
a) di controllo di cui all’ articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , fatta eccezione per la esecuzione di piani di abbattimento; ( 9) ( 10)
b) di riabilitazione dei rapaci in difficoltà di cui all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 . ( 11)

Art. 4 - Vigilanza e applicazione delle sanzioni. (12)

1. L’attività di controllo e di vigilanza sull’applicazione della presente legge spetta al Servizio regionale di vigilanza istituito dall’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

Art. 5 - Sanzioni.

1. É soggetto alla sanzione amministrativa da euro 52,00 a euro 312,00 ( 13) :
a) chiunque addestra o allena falchi senza essere iscritto nel registro di cui all’articolo 2;
b) chiunque addestra o allena falchi fuori dei siti indicati nel programma di cui al comma 1 dell’articolo 3 o delle zone di cui al comma 3 e 3 bis ( 14) del medesimo articolo.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Per gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, le Province utilizzano i fondi annualmente stanziati sul capitolo n. 75054 del bilancio regionale.

Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Con sentenza n. 468/1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente legge (nel testo come approvato con la legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 ).
( 2) Il Governo ha impugnato avanti alla Corte costituzionale con ricorso n. 51/2019 (G.U. 1° serie speciale n. 24/2019):
a) l’art. 1, comma 1, lett. b), con il quale nel sostituire la previsione di cui al comma 3 dell’art. 3 della legge regionale 2/2000 e “nel disporre senza limiti temporali ed in tutto il territorio regionale, l’addestramento ed il volo del falco, senza contestualmente prevederne il “divieto di predazione”, non offre adeguata garanzia di rispetto della normativa nazionale quanto alle specie cacciabili e ai relativi periodi di caccia, non risultando possibile distinguere agevolmente tra attività di mero addestramento ed esercizio dell’attività venatoria in senso stretto” così ridondando in una violazione dell’art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione;
b) l’art. 1, comma 1 lett. c), con il quale, prevedendo che la Regione può avvalersi di falconieri registrati in possesso di requisiti specifici a svolgere attività, tra l’altro “di controllo di cui all’art. 17, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , di altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive” si viola la previsione dell’art. 19, comma 2 legge 157/1912 che pur delegando alle regioni il controllo della specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, individua i soggetti autorizzati all’esecuzione di piani di abbattimento con una elencazione tassativa e vincolata, in cui non sono inclusi i cacciatori, e tali sono anche i falconieri, che non siano proprietari o conduttori dai fondi interessati dei piani medesimi.
( 3) Comma sostituito da comma 1 art. 5 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30
( 4) Ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 8 febbraio 2019, n. 6 :
“Art. 3 - Norma di prima attuazione.
1. I falconieri che risultino già iscritti presso le amministrazioni provinciali o la Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 , sono iscritti d’ufficio al registro regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.”.
Peraltro ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 2019, n. 6 :
“Art. 4 - Norma transitoria.
1. Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 ”.”
( 5) Comma sostituito da lettera a) comma 1 art. 1 della legge regionale 8 febbraio 2019, n. 6 . In precedenza modificato da lettera a) comma 2 art. 5 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole: “alla Provincia” con le seguenti: “alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
( 6) Comma sostituito da lettera b) comma 1 art. 1 della legge regionale 8 febbraio 2019, n. 6 . In precedenza modificato da lettera b) comma 2 art. 5 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole: “dalla Provincia” con le seguenti: “dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
( 7) Il Governo ha impugnato avanti alla Corte costituzionale, con ricorso n. 51/2019 (G.U. 1° serie speciale n. 24/2019), l’art. 1, comma 1, lett. b), con il quale nel sostituire la previsione di cui al comma 3 dell’art. 3 della legge regionale 2/2000 e “nel disporre senza limiti temporali ed in tutto il territorio regionale, l’addestramento ed il volo del falco, senza contestualmente prevederne il “divieto di predazione”, non offre adeguata garanzia di rispetto della normativa nazionale quanto alle specie cacciabili e ai relativi periodi di caccia, non risultando possibile distinguere agevolmente tra attività di mero addestramento ed esercizio dell’attività venatoria in senso stretto” così ridondando in una violazione dell’art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione.
( 8) Comma inserito da lettera c) comma 1 art. 1 della legge regionale 8 febbraio 2019, n. 6 .
( 9) Il Governo ha impugnato avanti alla Corte costituzionale con ricorso n. 51/2019 (G.U. 1° serie speciale n. 24/2019), l’art. 1, comma 1 lett. c), con il quale, prevedendo che la Regione può avvalersi di falconieri registrati in possesso di requisiti specifici a svolgere attività, tra l’altro “di controllo di cui all’art. 17, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , di altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive” si viola la previsione dell’art. 19, comma 2 legge 157/1912 che pur delegando alle regioni il controllo della specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, individua i soggetti autorizzati all’esecuzione di piani di abbattimento con una elencazione tassativa e vincolata, in cui non sono inclusi i cacciatori, e tali sono anche i falconieri, che non siano proprietari o conduttori dai fondi interessati dei piani medesimi.
( 10) Lettera così modificata da comma 1 art. 17 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che ha inserito dopo le parole “della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ” le parole “, fatta eccezione per la esecuzione di piani di abbattimento” e ha soppresso le parole “di altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive”.
( 11) Comma inserito da lettera c) comma 1 art. 1 della legge regionale 8 febbraio 2019, n. 6 .
( 12) Articolo sostituito da comma 3 art. 5 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
( 13) Alinea modificata da lettera a) comma 1 art. 2 della legge regionale 8 febbraio 2019, n. 6 che ha sostituito le parole: “da lire 100.000 a lire 600.000” con le parole: “da euro 52,00 a euro 312,00”.
( 14) Lettera modificata da lettera b) comma 1 art. 2 della legge regionale 8 febbraio 2019, n. 6 che ha aggiunto dopo le parole: “comma 3” parole: “e 3 bis”.


SOMMARIO
Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 (BUR n. 8/2000)

ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L'ESERCIZIO VENATORIO

Art. 1 - Finalità.

1. L'addestramento e l'allenamento per uso venatorio di falchi sono disciplinati dalla presente legge in conformità alle leggi vigenti, nel rispetto delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari.

Art. 2 - Registro dei falconieri.

1. I falconieri sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei falchi, nonché mantenerli in allenamento ed esercizio di volo.
2. A tale scopo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni provinciali istituiscono un registro in cui vengono iscritti i falconieri residenti nella provincia.

Art. 3 - Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro dei falconieri.

1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, il falconiere deve presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento.
2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Provincia una località del comune di residenza o confinante con lo stesso, ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su cui ricade il sito, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso.
3. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell’articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Provincia ad addestrare ed allenare i falchi durante l’intero periodo dell’anno, con divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia chiusa, nelle zone di cui all'articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 4 - Vigilanza.

1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge spetta alle province.

Art. 5 - Sanzioni.

1. É soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000:
a) chiunque addestra o allena falchi senza essere iscritto nel registro di cui all’articolo 2;
b) chiunque addestra o allena falchi fuori dei siti indicati nel programma di cui al comma 1 dell’articolo 3 o delle zone di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Per gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, le Province utilizzano i fondi annualmente stanziati sul capitolo n. 75054 del bilancio regionale.

Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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