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Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 22 (BUR n. 114/2000)

Iniziative regionali per la promozione ed il sostegno del volontariato in occasione dell'anno 2001 'Anno internazionale del volontariato'

Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 22 (BUR n. 114/2000) (Abrogata)

INIZIATIVE REGIONALI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO IN OCCASIONE DELL’ANNO 2001 “ANNO INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO”



Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 22 (BUR n. 114/2000)

INIZIATIVE REGIONALI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO IN OCCASIONE DELL’ANNO 2001 “ANNO INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO”

Art. 1 – Finalità.
1. La Giunta regionale, in occasione della proclamazione dell’anno 2001“Anno internazionale del volontariato” da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, sostiene iniziative, progetti e manifestazioni del volontariato volte, in particolare, all’approfondimento dei rapporti tra le generazioni e tra le culture internazionali in materia di solidarietà sociale, all’analisi delle relative tematiche giuridiche e sociali, alla conoscenza e divulgazione delle origini della solidarietà nel Veneto, nonché all’analisi delle prospettive di sviluppo degli organismi del volontariato in rapporto con le altre forme del no profit e con gli enti operanti in ambito nazionale e internazionale.
Art. 2 – Comitato promotore.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nomina ed insedia il Comitato promotore per la realizzazione delle iniziative riguardanti l’Anno internazionale del volontariato, in seguito denominato Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di politiche sociali e formato da altri undici membri, come di seguito individuati:
a) cinque rappresentanti del mondo del volontariato, designati dagli organismi previsti agli articoli 5, 7 e 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 e successive modificazioni, di cui:
1) uno designato dall’Osservatorio regionale;
2) due designati dalla Conferenza regionale;
3) due designati dai Centri di servizio;
b) un rappresentante del Centro di studi e formazione sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova;
c) un esperto per la cooperazione sociale scelto dalla Giunta regionale, in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni;
d) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) Veneto;
e) un rappresentante delle Caritas del Veneto;
f) un rappresentante degli organismi di protezione civile iscritti all'albo di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni, scelto dalla Giunta regionale in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni;
g) un rappresentante dell'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI) Veneto.
2. Il Comitato svolge le funzioni di promozione e valutazione di progetti ed iniziative, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, presentati dai soggetti e dagli organismi di volontariato secondo criteri generali e modalità individuati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale dà ampia pubblicità della presente legge a sostegno del volontariato, al fine di stimolare la presentazione di iniziative, progetti e manifestazioni da parte del mondo del volontariato.
4. Per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi all’attività del Comitato, la Giunta regionale assicura gli eventuali supporti organizzativi.
Art. 3 – Procedure.
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione delle iniziative affidando al Comitato il compito del coordinamento operativo e alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali gli adempimenti di controllo amministrativo e contabile.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 800.000.000 per l'anno 2000, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 12, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2000 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 61418 denominato "Iniziative regionali in occasione dell'anno internazionale del volontariato", con lo stanziamento di lire 800.000.000 in termini di competenza e di cassa.



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