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Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 (BUR n. 114/2000)

Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 (BUR n. 114/2000)

NORME PER LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE, L’INCENTIVAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (1)

Art. 1 - Finalità.
1. In attuazione degli indirizzi della politica energetica comunitaria e nazionale e nell’ambito delle competenze conferite alla Regione dalle leggi dello Stato, la Regione del Veneto promuove:
a) l’uso razionale dell’energia;
b) il contenimento del consumo energetico;
c) la riduzione dei gas serra mediante la valorizzazione e l’incentivazione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
2. Ai fini dell’applicazione della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia quelle definite al comma 3 dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
Art. 2 - Piano energetico regionale. (2)
1. La Regione, nell’ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli Enti Locali degli interventi nel settore energetico, predispone il Piano Energetico Regionale, di seguito denominato PER.
2. Il PER è un piano settoriale, è predisposto dalla Giunta regionale entro un anno, è approvato con provvedimento amministrativo del Consiglio regionale e, la sua durata è stabilita in ragione degli obiettivi e delle strategie poste a suo fondamento.
3. Il PER, nel rispetto delle previsioni contenute nell’articolo 5 della legge n. 10/1991, definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione provinciale in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, come previsto al comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
4. Per la redazione del PER, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni nonché stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.
5. Il PER può essere attuato per singole azioni programmatiche definite progetti finalizzati, predisposti ed approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 3 - Finanziamento degli interventi regionali in materia di energia. (3)
1. Alle esigenze di spesa relative alle attività delegate alla Regione in materia di energia ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è destinata, con legge di bilancio, la quota dell’uno per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.
2. La Giunta regionale programma annualmente l’utilizzo dei fondi di cui al comma 1 in base ai criteri ed alle priorità individuate dal PER stabilendo i requisiti di ammissibilità e le modalità di finanziamento degli interventi.
3. Per l’attuazione dei progetti finalizzati di cui all’articolo 2 sono disposti specifici capitoli di finanziamento nel bilancio regionale.
Art. 4 - Norma transitoria.
1. Nelle more di approvazione del PER la Giunta regionale è autorizzata ad attuare progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico con particolare riferimento ad interventi promossi da Comuni o loro Consorzi finalizzati alla riduzione di emissione di gas ad effetto serra.
2. La Giunta regionale fissa con proprio provvedimento i criteri per la selezione e le modalità di attuazione dei progetti medesimi sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
Art. 5 - Norma finanziaria.
omissis ( 4)


Note

( 1) Vedi quanto disposto dall’art. 26 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 recante disposizioni per il ripristino dello stato dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.
( 2) In materia vedi:
- l’articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che ha dettato una disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di impianti fotovoltaici a terra, di impianti di produzione di energia alimentati da biomasse e a biogas e bio liquidi (la relativa disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2012);
- la legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 “Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili”;
- l’articolo 10 (Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici) della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici”;
- l’articolo 26 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013” in materia di sanzioni derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni stabilite con l’autorizzazione regionale per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati a biomassa, biogas e biometano da produzioni agricole, forestali e zootecniche;
- gli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. attuazione della direttiva 2006/123/ce e della direttiva 2009/28/ce nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)” e la relativa definizione dei principi e criteri direttivi per la disciplina dei procedimenti autorizzativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili affidata ad un regolamento della Giunta regionale da approvare sentita la competente Commissione consiliare entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge (ovvero entro il 23 maggio 2014);
- la legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 in tema di disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico e conseguenti obblighi dei concessionari a fornire gratuitamente alla Regione energia elettrica, anche, in forma alternativa, mediante monetizzazione del suo valore corrispondente;
- la legge regionale 5 luglio 2022, n. 16 “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale”;
- la legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”.
( 3) In materia vedi anche quanto previsto dalla legge regionale 22 gennaio 2010, n. 10 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto” con la quale si detta la disciplina dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti solari, termici e fotovoltaici, nonché la concessione di incentivi per la realizzazione dei medesimi impianti, al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e al raggiungimento dell’obbiettivo nazionale di riduzione della emissione di gas ad effetto serra.
( 4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
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NORME PER LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE, L’INCENTIVAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

Art. 1 - Finalità.
1. In attuazione degli indirizzi della politica energetica comunitaria e nazionale e nell’ambito delle competenze conferite alla Regione dalle leggi dello Stato, la Regione del Veneto promuove:
a) l’uso razionale dell’energia;
b) il contenimento del consumo energetico;
c) la riduzione dei gas serra mediante la valorizzazione e l’incentivazione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
2. Ai fini dell’applicazione della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia quelle definite al comma 3 dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
Art. 2 - Piano energetico regionale.
1. La Regione, nell’ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli Enti Locali degli interventi nel settore energetico, predispone il Piano Energetico Regionale, di seguito denominato PER.
2. Il PER è un piano settoriale, è predisposto dalla Giunta regionale entro un anno, è approvato con provvedimento amministrativo del Consiglio regionale e, la sua durata è stabilita in ragione degli obiettivi e delle strategie poste a suo fondamento.
3. Il PER, nel rispetto delle previsioni contenute nell’articolo 5 della legge n. 10/1991, definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione provinciale in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, come previsto al comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
4. Per la redazione del PER, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni nonché stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.
5. Il PER può essere attuato per singole azioni programmatiche definite progetti finalizzati, predisposti ed approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 3 - Finanziamento degli interventi regionali in materia di energia.
1. Alle esigenze di spesa relative alle attività delegate alla Regione in materia di energia ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è destinata, con legge di bilancio, la quota dell’uno per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.
2. La Giunta regionale programma annualmente l’utilizzo dei fondi di cui al comma 1 in base ai criteri ed alle priorità individuate dal PER stabilendo i requisiti di ammissibilità e le modalità di finanziamento degli interventi.
3. Per l’attuazione dei progetti finalizzati di cui all’articolo 2 sono disposti specifici capitoli di finanziamento nel bilancio regionale.
Art. 4 - Norma transitoria.
1. Nelle more di approvazione del PER la Giunta regionale è autorizzata ad attuare progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico con particolare riferimento ad interventi promossi da Comuni o loro Consorzi finalizzati alla riduzione di emissione di gas ad effetto serra.
2. La Giunta regionale fissa con proprio provvedimento i criteri per la selezione e le modalità di attuazione dei progetti medesimi sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in lire 3.000.000.000 per l’anno 2000, si fa fronte mediante la riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 80230 “Fondo globale per le spese di investimento”, partita n. 10 “Interventi per progetti innovativi nel settore dell’energia”, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2000.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2000 sono istituiti il capitolo n. 22104 denominato “Redazione del piano energetico regionale”, con stanziamento di lire 500.000.000 per competenza e per cassa e il capitolo n. 22106 denominato “Finanziamento di progetti pilota regionali in materia di energia”, con stanziamento di lire 2.500.000.000 per competenza e cassa.
3. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell’articolo 32 bis della vigente legge di contabilità regionale.




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