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Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 4 (BUR n. 10/2000)

Ducato Veneto al merito sportivo

Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 4 (BUR n. 10/2000) (Abrogata)

DUCATO VENETO AL MERITO SPORTIVO

Legge abrogata da lettera l), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .



SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 4 (BUR n. 10/2000)

DUCATO VENETO AL MERITO SPORTIVO

Art. 1 - Istituzione.

1. È istituito il Ducato Veneto al merito sportivo quale riconoscimento destinato ad atleti e a dirigenti di organizzazioni sportive della Regione che si sono particolarmente distinti a livello nazionale ed internazionale nello svolgimento o nella promozione di attività sportive.

Art. 2 - Conferimento del riconoscimento.

1. Il riconoscimento è conferito, in forma solenne, annualmente dal Presidente della Giunta regionale.
2. Nell’ambito della legislatura possono essere conferiti sino a cinquanta riconoscimenti e comunque non più di dieci per anno solare.

Art. 3 - Medaglia.

1. Il riconoscimento di cui all’articolo 1 consiste in una medaglia in oro del diametro di 41 mm e del peso di 32 grammi recante sul diritto la riproduzione del primo ducato veneto con impresso il leone di S. Marco in marcia verso sinistra, volto di prospetto; sul rovescio la configurazione del territorio regionale, con evidenziati la pianura, il mare e i monti, e legenda circolare con l’iscrizione Regione del Veneto.

Art. 4 - Comitato.

1. Le proposte di attribuzione del riconoscimento sono formulate al Presidente della Giunta regionale da atleti e da associazioni sportive della Regione e sono esaminate da un comitato.
2. Il comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di sport;
b) il Presidente della commissione consiliare competente in materia di sport;
c) due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;
d) il Presidente del comitato regionale del CONI;
e) il Presidente regionale dell’Unione Stampa sportiva italiana;
f) due giornalisti designati dall’Ordine dei giornalisti del Veneto;
g) dai componenti veneti della Giunta Nazionale del CONI.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di sport.
4. Il Comitato dura in carica per l’intera legislatura. Viene insediato dal Presidente della Giunta regionale e nel corso della prima seduta viene eletto tra i propri membri il Presidente.
5. In fase di prima applicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede all’insediamento del Comitato, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in lire 25.000.000 per l’anno 2000, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 73002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001, approvato con l’articolo 21 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 8 , relativamente all’anno 2000, e contemporanea istituzione del capitolo n. 73036 denominato “Ducato veneto al merito sportivo” nel medesimo stato di previsione della spesa, con lo stanziamento di lire 25.000.000 in termini di competenza.
2. Per gli esercizi successivi al 2000, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 1 sarà determinato ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.




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