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Legge regionale 3 agosto 2001, n. 14 (BUR n. 71/2001)

Ulteriori integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 'Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività'

Legge regionale 3 agosto 2001, n. 14 (BUR n. 71/2001) (Novellazione)

ULTERIORI INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1997, n. 15 "ALLEVAMENTO PER FINI ESPOSITIVI ORNAMENTALI O AMATORIALI DI SPECIE ORNITICHE NON CACCIABILI NATE IN CATTIVITÀ"


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 15



SOMMARIO
Legge regionale 3 agosto 2001, n. 14 (BUR n. 71/2001) (Novellazione)

ULTERIORI INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1997, n. 15 "ALLEVAMENTO PER FINI ESPOSITIVI ORNAMENTALI O AMATORIALI DI SPECIE ORNITICHE NON CACCIABILI NATE IN CATTIVITÀ"

Art. 1 – Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 in materia di inanellamento dei soggetti appartenenti alle specie ornitiche non cacciabili nati in cattività.
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 , le parole "o da associazioni riconosciute" sono sostituite dalle parole "o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione Ornicoltori italiana (FOI)."
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 è così sostituito:
"3. L'anello inamovibile corrisponde:
a) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV), a quello previsto dalla associazione e riporterà nello stesso, quale numero di matricola, quello assegnatogli dall'autorizzazione provinciale;
b) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione Ornicoltori italiana (FOI), a quello previsto dalla associazione e il numero di matricola assegnato all'allevamento della provincia si identifica con il relativo Registro Nazionale Allevatori (RNA).".




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