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Legge regionale 3 agosto 2001, n. 15 (BUR n. 71/2001)

Iniziative socio-culturali per l'area polesana in occasione del cinquantesimo anniversario dell'alluvione del 1951

Legge regionale 3 agosto 2001, n. 15 (BUR n. 71/2001) (Abrogata)

INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI PER L'AREA POLESANA IN OCCASIONE DEL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL'ALLUVIONE DEL 1951


Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 agosto 2001, n. 15 (BUR n. 71/2001)

INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI PER L'AREA POLESANA IN OCCASIONE DEL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL'ALLUVIONE DEL 1951

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi fondamentali del proprio Statuto, promuove la realizzazione di iniziative per la commemorazione della alluvione del 1951 nell'area polesana e per il consolidamento della memoria storica delle sue comunità.
Art. 2 - Programma e tipologia degli interventi.
1. Il programma delle manifestazioni commemorative e delle iniziative socio culturali consiste in interventi di promozione di:
a) mostre, convegni, seminari di studio e rassegne tematiche sulla documentazione e le espressioni illustrative degli eventi del 1951 e sulle successive iniziative assunte per la messa in sicurezza del territorio, organizzate, anche in forma itinerante, nella città capoluogo e nei comuni della provincia di Rovigo;
b) istituzione di borse di studio per tesi di laurea aventi ad oggetto lo studio della alluvione del 1951 e degli effetti sociali che ne sono conseguiti, nonché l'analisi della attuale realtà socio economica delle zone interessate;
c) produzione e pubblicazione di materiale informativo, documentario e pubblicitario relativo alle manifestazioni ed iniziative;
d) costituzione di un fondo dell'apparato documentale oggetto di ricognizione e produzione in sede di commemorazione degli eventi del 1951 e sua collocazione in idonea sede della città di Rovigo;
e) manifestazioni ed interventi per la promozione integrata e la valorizzazione del territorio polesano.
2. Gli enti locali territorialmente interessati, le Università degli Studi, le istituzioni ed associazioni culturali, le fondazioni bancarie aventi sede nel territorio regionale e gli enti rappresentativi delle comunità venete all'estero, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, possono presentare al Comitato promotore di cui all'articolo 3 propri progetti di interventi, corredati da una dettagliata relazione di fattibilità e di previsione finanziaria.
Art. 3 - Comitato promotore.
1. Il Comitato promotore, già istituito dalla amministrazione provinciale di Rovigo, è integrato con provvedimento della stessa, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, da:
a) due rappresentanti della Regione del Veneto individuati nelle persone del Presidente della Giunta regionale del Veneto e del Presidente della Commissione consiliare competente o loro delegati;
b) un rappresentante o esperto designato dalla Accademia dei Concordi;
c) un rappresentante o esperto designato dalla Associazione culturale minelliana.
2. Il programma di interventi viene predisposto dal Comitato promotore, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base dei progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
3. La amministrazione provinciale di Rovigo, nei successivi quindici giorni, approva il programma e ne dispone il finanziamento e le modalità attuative.
Art. 4 - Finanziamenti.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore della amministrazione provinciale di Rovigo la somma di un miliardo.
2. Le somme vengono erogate:
a) fino al settanta per cento, all'avvenuta notifica del provvedimento di approvazione da parte della amministrazione provinciale di Rovigo del programma di interventi;
b) per la parte residua, su presentazione da parte della amministrazione provinciale di Rovigo di documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute per la loro attuazione.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire un miliardo per l'anno 2001, si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo n. 80210 "Fondo globale spese correnti" partita n. 9 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e contestuale istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, del capitolo n. 70270 "Iniziative per il cinquantesimo anniversario dell'alluvione del 1951 in Polesine" con uno stanziamento di lire un miliardo per competenza e cassa.

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