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Legge regionale 16 agosto 2001, n. 21 (BUR n. 75/2001)

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 'Norme in materia di variazioni provinciali e comunali' e successive modifiche ed integrazioni

Legge regionale 16 agosto 2001, n. 21 (BUR n. 75/2001) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, n. 25 "NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 agosto 2001, n. 21 (BUR n. 75/2001) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, n. 25 "NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 1 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 .
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è sostituito dal seguente comma:
“1. Quando il progetto di legge presentato al Consiglio regionale è conforme al programma regionale, la Giunta regionale delibera il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il relativo quesito, previa individuazione delle popolazioni stesse ai sensi dell’articolo 6.”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 .
1. L’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 , come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 settembre 1994, n. 61 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 – Procedure per l’individuazione delle popolazioni interessate al referendum.
1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui alle lettere a), b), e c) dell’articolo 3, l’individuazione delle popolazioni interessate dalla consultazione referendaria, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. La consultazione referendaria deve riguardare l’intera popolazione del comune di origine e di quello di destinazione, salvo casi particolari da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva dell’area interessata al mutamento territoriale, nonché alla mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l’insieme dell’ente locale.
2. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) dell’articolo 3, il referendum deve in ogni caso riguardare l’intera popolazione dei comuni interessati.
3. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.
4. Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni, di cui all’articolo 3, comma 3, deve riguardare la popolazione dell’intero comune.
5. Ai referendum consultivi si applicano le norme della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali" e successive modificazioni, salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge.”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 .
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è sostituito dal seguente comma:
“ 1. Le deliberazioni comunali di cui al presente capo, sia che consistano in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, che in un parere sull’iniziativa legislativa di altri soggetti, sono assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati.”.
Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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