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Legge regionale 16 agosto 2001, n. 23 (BUR n. 75/2001)

Novellazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 'Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia sanitaria', così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517' e successive modifiche ed integrazioni'

Legge regionale 16 agosto 2001, n. 23 (BUR n. 75/2001) (Novellazione)

NOVELLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, n. 56 "NORME E PRINCIPI PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA", COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI



Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 agosto 2001, n. 23 (BUR n. 75/2001) (Novellazione)

NOVELLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, n. 56 "NORME E PRINCIPI PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA", COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 1 - Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è inserito il seguente comma:
"3 bis. Qualora gli enti locali interessati non esprimano il parere di cui al comma 3 entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, si prescinde dallo stesso.".
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