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Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 (BUR n. 86/2001)

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001

Sommario: Legge Regionale 27/2001
S O M M A R I O
Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 (BUR n. 86/2001)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA – COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2001 (1)

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e successive modificazioni.
omissis ( 2)
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche" e successive modificazioni. (3)
1. All’ articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 4)
2. L’ articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 come da ultimo modificato dall’articolo 81 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 è così sostituito:
omissis ( 5)
3. All’ articolo 19 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 6)
4. L’ articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come da ultimo modificato dall’articolo 14 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 7)
5. Il decimo comma dell’ articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come da ultimo modificato dall’articolo 26 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , è così sostituito:
omissis ( 8)
6. Il dodicesimo comma dell’ articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come da ultimo sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11 , è così sostituito:
omissis ( 9)
7. Al primo comma dell’ articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è abrogato il n. 2).
8. Alla lettera a) del primo comma dell’ articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , sono abrogate le parole:
"previo nulla osta del dipartimento per i lavori pubblici solo in caso di nuove concessione di derivazioni d’acqua e di rinnovo delle stesse".
9. L’ articolo 34 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , è così sostituito:
omissis ( 10)
10. Al primo comma dell’ articolo 57 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , le parole "500 milioni" sono sostituite dalle parole "500.000 Euro".
11. Al primo comma dell’ articolo 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come da ultimo modificato dalla legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , le parole "del dipartimento interessato", sono sostituite dalle parole "della struttura centrale o periferica ".
12. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 3 - Modifica alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".
omissis ( 11)
Art. 4 – Modifica alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 “Formazione dell’elenco regionale dei collaudatori”.
1. All’ articolo 3 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 le parole: “Segreteria regionale per il territorio” sono sostituite dalle parole: “Segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici” e le parole: “Segretario regionale per il territorio” sono sostituite dalle parole: “Segretario regionale competente in materia di lavori pubblici”.
Art. 5 – Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 “Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti”.
1. Al comma 2 dell’ articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 le parole "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "Dirigente della struttura regionale competente".
Art. 6 - Modifica alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)".
omissis ( 12)
Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 : "Norme per la tutela dell’ambiente" e successive modificazioni.
1. Alla lettera b), del punto 1, del comma primo dell’ articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come da ultimo modificata dall’articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 , le parole “nonché le reti di fognatura”, sono sostituite dalle parole: “nonché gli altri progetti in materia di ciclo integrato delle acque di cui all’articolo 1, comma primo, dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 ”.
2. L’ articolo 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come da ultimo modificata dall’articolo 54 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:
omissis ( 13)
3. All’ articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come da ultimo modificata dall’articolo 54 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma primo dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera a bis):
omissis ( 14)
b) dopo il comma primo è inserito il seguente comma:
omissis ( 15)
Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 recante "Norme per l’esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 “Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia” " e successive modificazioni.
1. Il titolo della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 recante "Norme per l’esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 “Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia” ", è così sostituito:
omissis ( 16)
2. L’ articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1993, n. 35 è così sostituito:
omissis ( 17)
3. Il comma 1 dell’ articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8 , è così sostituito:
omissis ( 18)
4. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 così come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8 , è soppresso.
5. Il comma 4 dell’ articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1993, n. 35 è così sostituito:
omissis ( 19)
6. Dopo l’ articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 è aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 20)
Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
1. omissis ( 21)
2. La lettera b) del comma 3 dell’ articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituita:
omissis ( 22)
3. La lettera a) del comma 1 dell’ articolo 29 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituita:
omissis ( 23)
4. La lettera a) del comma 2 dell’ articolo 47 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituita:
omissis ( 24)
Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Dopo il comma 4 dell’ articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 come da ultimo modificato dall’articolo 56 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 25)
Art. 11 - Modifica alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.
1. Dopo il primo comma dell’ articolo 116 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 26)
Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 “Programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale in attuazione dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179”.
1. Al comma 3, dell’ articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 , dopo le parole “Dell’avvenuto deposito è dato avviso sull’albo pretorio del Comune”, sono aggiunte le seguenti “e della Provincia”.
2. Il comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 , è così sostituito:
omissis ( 27)
Art. 13 - Disposizioni transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 "Tutela del patrimonio genetico della specie della flora legnosa indigena del Veneto".
1. Le disposizioni dettate dall' articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1993, n. 33 come da ultimo modificato dall'articolo 36 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , si applicano a partire dal 1° gennaio 2002.
Art. 14 - Estensione della disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 , come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , agli amministratori delle cooperative medesime.
1. La disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 , come da ultimo modificato dall' articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , si applica anche agli amministratori delle stesse garanti delle medesime o personalmente debitori verso i creditori societari.
2. In esecuzione di quanto stabilito al comma 1 la Giunta regionale è altresì autorizzata a rinunciare ai crediti ed alle eventuali procedure giudiziarie pendenti nei confronti degli amministratori non soci già liberati verso i terzi, per gli eventuali diritti vantati dalla Regione Veneto in via di regresso e/o di rivalsa in esito all'applicazione della citata legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 , modificata e integrata come al comma 1.
3. A copertura dei costi connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo (capitolo n. 11490).
Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36".
omissis ( 28)
Art. 16 – Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto”.
omissis ( 29)
Art. 17 – Modifica della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 “Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale”.
1. L’ articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 è così sostituito:
omissis ( 30)
Art. 18 – Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Il comma 4 dell’ articolo 24 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è così modificato:
omissis ( 31)
Art. 19 – Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. L’ articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , è così sostituito:
omissis ( 32)
2. I centri provinciali di cui al comma 1 sono istituiti entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 20 – Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 “Interventi regionali per i Veneti nel mondo”.
omissis ( 33)
Art. 21 – Modifica alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto”.
1. Il comma 9 dell’ articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è così sostituito:
omissis ( 34)
Art. 22 – Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.
1. Al comma 7 dell’ articolo 8 della legge regionale 1997, n. 1 come da ultimo modificato dall’articolo 28 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 l’espressione “Alle Segreterie di cui al comma 5” è sostituita con l’espressione “Al Gabinetto e alle Segreterie di cui ai commi 1 bis e 5”.
2. Dopo il comma 10 bis dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 come inserito dall’articolo 29 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 35)
3. Nel comma 2 dell’ articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , dopo le parole “un dirigente regionale”, sono inserite le parole “o un dirigente”
4. Dopo il comma 3 bis dell’ articolo 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 come inserito dall’articolo 30 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 36)
Art. 23 - Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
1. Dopo il comma 2 dell' articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
omissis ( 37)
Art. 24 - Contributo regionale per l'attivazione del corso di laurea in Scienze motorie presso l'Università degli Studi di Verona. (38)
1. La Regione del Veneto sostiene l'attivazione del corso di laurea in Scienze motorie presso l'Università degli Studi di Verona.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare all'Università degli Studi di Verona, per l'attività del triennio 2001-2003 del corso di laurea in Scienze motorie, un contributo pari alla quota prevista per la partecipazione della Regione al Consorzio universitario di Padova di cui all' articolo 46 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (legge finanziaria 1999) (capitolo n. 72040).
Art. 25 – Modifica alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Istituto regionale per le ville venete - IRVV”.
1. Al secondo comma dell’ articolo 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 dopo le parole “sia sufficientemente garantito” aggiungere le parole “in assenza di garanzie sarà effettuata l’iscrizione ipotecaria pari al 130 per cento della somma che l’IRVV prevede di sostenere con la realizzazione dei lavori. L’ipoteca potrà essere cancellata in ogni momento con la restituzione delle somme anticipate dall’IRVV per la realizzazione dell’intervento di tutela sull’immobile vincolato”.
Art. 26 – Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
1. All’ articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 39)
Art. 27 – Politecnico Calzaturiero Veneto, Società consortile a responsabilità limitata.
1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare l’attività di ricerca tecnologica, di controllo della qualità dei materiali, di diffusione della cultura della certificazione aziendale, di formazione professionale e dei servizi per la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel settore calzaturiero, autorizza la Veneto Sviluppo S.p.A. ad acquisire quote del Politecnico Calzaturiero, società consortile a responsabilità limitata.
Art. 28 - Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali".
omissis ( 40)
Art. 29 - Disposizioni transitorie in materia di pesca professionale.
1. I pescatori di professione già operanti in forma stabile, continuata ed esclusiva nella zona A, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", possono continuare ad esercitare l'attività di pesca professionale nella zona A, fino al raggiungimento dell'età pensionabile.
2. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri per verificare l'avvenuto esercizio dell'attività di pesca professionale di cui al comma 1.
Art. 30 – Modifica alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 : “Disciplina della riproduzione animale”.
1. Il sesto comma dell’ articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 è abrogato.
Art. 31 – Disposizioni in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt, delegate ai sensi dell’articolo 89, comma 7 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Ai fini dell’esercizio della delega alle Province ai sensi dell’ articolo 89, comma 7 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 Kv nella legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici sino a 150.000 Volt” al Presidente della Giunta regionale è sostituito il Presidente della provincia e all’ufficio regionale del genio civile è sostituito il competente ufficio della provincia.
2. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 1, le province nell’ambito dell’autonomia del proprio ordinamento istituiscono per l’esame dei progetti di cui alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , propri organi consultivi che esprimono parere anche ai fini della tutela paesaggistica.
3. Alle sedute degli organi consultivi di cui al comma 2 partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti al rilascio di nullaosta o autorizzazioni connesse alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti.
4. Il voto favorevole espresso dai rappresentanti regionali, senza necessità di acquisire il parere di organi consultivi regionali, consente il rilascio dell’atto autorizzativo provinciale comprensivo dei nullaosta o autorizzazioni altrimenti dovuti. La provincia ha l’obbligo di trasmettere ai competenti organi regionali detti atti autorizzativi per i successivi adempimenti di competenza.
5. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 1, le autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio delle linee e degli impianti elettrici di cui al comma 1 dell’ articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 sono rilasciate anche ai fini della tutela paesaggistica:
a) dai soggetti individuati dalle province nell’ambito del proprio ordinamento;
b) dal Presidente della provincia nel caso in cui permangono contrasti fra il richiedente ed i soggetti interessati;
c) dal Presidente della provincia interessata dal tratto prevalente della linea elettrica se, nel caso di cui al precedente punto b), la linea interessa il territorio di più province. In tal caso l’autorizzazione è rilasciata d’intesa con le province interessate dal tracciato.
6. L’autorizzazione di cui al comma 2 dell’ articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 , se l’opera non ricade in zone soggette a tutela paesaggistica, si intende rilasciata quando la provincia competente al rilascio non si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla necessaria documentazione.
7. Ai fini della delega di cui al comma 1, nei casi d’urgenza di cui all’ articolo 6, comma 1 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 , previa richiesta motivata, il Presidente della provincia può autorizzare l’inizio delle costruzioni di cui all’articolo 113 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici”.
8. Ai fini della delega di cui al comma 1, nei casi di cui all’ articolo 13, comma 1 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 , il Presidente della provincia può ordinare, su richiesta delle amministrazioni interessate, lo spostamento o la modifica di linee elettriche di competenza provinciale già autorizzate, per ragioni di pubblico interesse.
Art. 32 – Modifiche della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”.
omissis ( 41)

Art. 33 – Azioni per il recupero di edifici storici.
1. La Giunta regionale concede contributi ai comuni che promuovono azioni finalizzate al recupero e alla valorizzazione di edifici storici situati in contesti paesaggistici di pregio, come individuati dalla strumentazione territoriale regionale adottata, da destinare ad attività turistico-culturali a favore dei giovani.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con le modalità fissate dalla Giunta regionale con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo n. 31110 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
Art. 34 - Completamento di strutture e attivazione di servizi dedicati al settore dell'handicap.
1. Sulla base di apposita ricognizione, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 2001, contributi per il completamento di strutture e l'attivazione di servizi dedicati al settore dell'handicap.
2. Sono ammessi a contributo le strutture con tipologie edilizie per handicap definite dalla normativa regionale vigente, ivi comprese quelle per le attività di soggiorno e di pronta accoglienza, nonché tutti i lavori, gli acquisti e quanto necessario per attivare servizi esclusivamente in strutture esistenti o in fase di progettazione e di realizzazione, già parzialmente finanziate.
3. Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere conformi alla programmazione regionale.
4. Il contributo non può superare il settanta per cento della spesa fino ad un ammontare massimo di lire 500.000.000.
5. La graduatoria predisposta dalla Giunta regionale ha validità biennale e può essere finanziata con legge di bilancio.
6. L'erogazione dei contributi è disposta dalla struttura tecnica regionale competente che determina l'approvazione dell'opera ed i tempi della sua attivazione; sulla struttura destinataria del contributo è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso per le finalità per cui il contributo è stato concesso.
Art. 35 – Modifica della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000".
1. L' articolo 19 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 è così modificato: le parole "fino a un limite di lire 240 milioni" sono sostituite con le parole "nei limiti di disponibilità del relativo stanziamento di bilancio".
Art. 36 – Contributi a favore dei Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia per un intervento straordinario per la gestione sperimentale delle risorse "molluschi bivalvi" volto al ripopolamento e spostamento dei banchi naturali.
Art. 37 – Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è inserito il seguente comma.
omissis ( 42)
Art. 38 – Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".
1. L' articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è così sostituito:
omissis ( 43)
2. All' articolo 7 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 dopo le parole "dall'articolo 4 commi 1, 2 e 3" aggiungere le parole ", dall'articolo 4 bis".
Art. 39 – Norme per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per specifiche attività.
(Articolo coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 40 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione" e successive modificazioni.
1. La lettera b) del comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 è abrogata.
Art. 41 – Ulteriori disposizioni in materia di interventi regionali a favore della qualità.
1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 , la Giunta regionale può avvalersi in qualità di soggetti gestori esterni, dei centri specializzati di cui all' articolo 5 e successive modificazioni della legge regionale medesima e con le modalità ivi previste, per le iniziative regionali o comunitarie volte a promuovere la produzione di qualità delle piccole e medie imprese con particolare riferimento al rispetto degli standard di tutela ambientale, di sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei processi di innovazione e di certificazione.
Art. 42 – Disposizioni transitorie in materia di attività formative nel settore sanitario.
1. La Giunta regionale, organizza un corso di integrazione formativa e professionalizzante per le persone che hanno frequentato corsi di durata triennale iniziati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni, volti al conseguimento della qualifica di massofisioterapista.
2. Al fine di organizzare il corso di integrazione formativa e professionalizzante, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con apposita deliberazione, quantifica analiticamente i crediti formativi da attribuire ai corsi di formazione triennale indicati al comma 1, le materie oggetto del medesimo, nonché le modalità per conseguire l'attestato di qualifica di massofisioterapista, previo superamento di un esame finale; la Giunta regionale individua altresì la ULSS o l'azienda ospedaliera, di cui avvalersi per lo svolgimento del corso di integrazione formativa e professionalizzante.
3. L'attestato conseguito ai sensi del comma 2, è equiparato agli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
Art. 43 – Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".
2. Al registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 383 del 2000 in possesso dei requisiti richiesti.
3. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni. ( 44)
4. La Giunta regionale trasmette annualmente all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge n. 383 del 2000 copia aggiornata del registro. ( 45)
Art. 44 – Disposizioni in materia di agevolazioni.
1. Le agevolazioni previste dall'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica" convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche, sono concesse secondo le modalità di cui al comma 5 dell' articolo 26 delle legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
2. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare anche parzialmente le risorse finanziarie di cui al comma 1 per la costituzione di un fondo di rotazione per l'attuazione delle finalità del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge n. 79 del 1997 convertito in legge n. 140 del 1997 e successive modifiche, secondo le modalità previste dal comma 3 dell' articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
3. Le agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 341 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse" e dall'articolo 8, comma 2 della legge 7 agosto 1997, n. 266 "Interventi urgenti per l'economia" e successive modificazioni, sono concesse secondo le modalità di cui al comma 5 dell' articolo 26 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
4. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare anche parzialmente le risorse finanziarie di cui al comma 3 per la costituzione di un fondo di rotazione per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1 della legge n. 341 del 1995 e dall'articolo 8 comma 2 della legge n. 266 del 1997 e successive modificazioni, secondo le modalità di cui al comma 3 dell' articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .




Note

( 1) Il TAR del Veneto con ordinanza del 9 luglio 2004, n. 976 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all’articolo 43, comma 3, per contrasto con gli articoli 121, comma secondo e 123, comma primo della Costituzione: il terzo comma dell’articolo 43 è stato poi sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 . Con ordinanza n. 291/2006 (G.U. 1° serie speciale n. 29/2006) la Corte, in considerazione dell’intervenuta modificazione della norma censurata, ha ordinato la restituzione degli atti al TAR del Veneto per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
( 2) Articolo abrogato da lett. p) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 3) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 4) Testo riportato nell'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
( 5) Testo riportato nell'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
( 6) Testo riportato nell'art. 19 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
( 7) Testo riportato nell'art. 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
( 8) Testo riportato nell'art. 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
( 9) Testo riportato nell'art. 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
( 10) Testo riportato nell'art. 34 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
( 11) Articolo abrogato da lett. c), comma 2, articolo 32 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13
( 12) Articolo abrogato da lett. p) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 13) Testo riportato nell'art. 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 14) Testo riportato al comma primo dell'art. 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 15) Testo riportato dopo il comma primo dell'art. 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 16) Testo riportato nel titolo della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 .
( 17) Testo riportato nell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 .
( 18) Testo riportato nel comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 .
( 19) Testo riportato nel comma 4 dell'art. 5 legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 .
( 20) Testo riportato dopo l'art. 6 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 .
( 21) Comma abrogato da lett. h) comma 4 art. 7 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 ; in precedenza testo riportato nella lett. e) comma 7 dell'art. 17 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 22) Testo riportato nella lett. b) comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 23) Testo riportato nella lett. a) comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 24) Testo riportato nella lett. a) comma 2 dell'art. 47 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 25) Testo riportato dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 .
( 26) Testo riportato dopo il primo comma dell'art. 116 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
( 27) Testo riportato nel comma 9 dell'art. 6 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 .
( 28) Articolo abrogato da lett. e), comma 1, art. 14, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 .
( 29) Articolo abrogato da lett. h), comma 1, articolo 16, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29 .
( 30) Testo riportato nell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 .
( 31) Testo riportato nel comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 32) Testo riportato nell'art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 33) Articolo abrogato da comma 1 art. 19 legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
( 34) Testo riportato nel comma 9 dell'art. 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
( 35) Testo riportato dopo il comma 10 bis dell'art. 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 36) Testo riportato dopo il comma 3 bis dell'art. 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 37) Testo riportato dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 38) L'art. 23 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ha disposto l'erogazione del contributo anche per il biennio 2004/2005.
( 39) Testo riportato nell'art. 19 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 .
( 40) Articolo abrogato dall’art. 49, comma 1, lett. n bis) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 13 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 .
( 41) Articolo abrogato da lettera e) comma 1 articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .
( 42) Testo riportato dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 43) Testo riportato nell'art. 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 .
( 44) Comma sostituito da art. 5 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 , che ha sostituito con una disciplina provvedimentale la disciplina prima attribuita ad un regolamento della Giunta regionale.
( 45) Sulla disciplina delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale, vedi anche gli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 27/2001
S O M M A R I O
Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 (BUR n. 86/2001)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA – COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2001


Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e successive modificazioni.
1. Alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del quarto comma dell’articolo 39 come da ultimo modificata dall’articolo 64 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , le parole: "Segretario per il territorio o, in subordine, del Dirigente regionale generale del Dipartimento per la Geologia e le attività estrattive" sono sostituite dalle seguenti: "segretario regionale o, in subordine, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive";
b) il quinto comma dell’articolo 39 è sostituito dal seguente: "Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal segretario regionale competente in materia di attività estrattive.”;
c) alla lettera l) del primo comma dell’articolo 40, le parole “da un funzionario del Dipartimento per l’industria, cave e torbiere, acque minerali e termali” sono sostituite dalle seguenti: “da un dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal segretario regionale competente in materia di attività estrattive;”.
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.
1. All’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è aggiunto il seguente comma:
“Al fine di snellire le procedure di finanziamento e di verificare l’attuazione dei programmi, i rapporti con i soggetti attuatori di lavori pubblici, parzialmente o totalmente finanziati a carico del bilancio della Regione possono essere disciplinati da un’apposita convenzione da stipulare sulla base di uno schema tipo di convenzione approvato dalla Giunta regionale”.
2. L’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 come da ultimo modificato dall’articolo 81 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 è così sostituito:
“Articolo 6 – Spese ammissibili a contributo
1. Le spese ammissibili a contributo sono quelle riferite a:
a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l’attivazione dell’opera;
b) acquisizioni di immobili e relativi oneri accessori;
c) indennità a enti e privati, connesse alla realizzazione dell’opera;
d) imprevisti, solo in via presuntiva, fino ad un massimo del 10 per cento dell’importo di cui alla lett. a);
e) documentate spese tecniche per la contabilizzazione, l’assistenza ai lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché per eventuali rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione ed all’approvazione del progetto, nonché spese indispensabili per la comunicazione alla cittadinanza relativa all’attuazione dei lavori;
f) IVA, nella misura di legge e ove costituisca effettivo onere per il soggetto beneficiario.
2. Sono altresì ammissibili a contributo
a) nella misura massima del 10 per cento dell’importo di cui alla lett. a) del comma 1, sulla base di idonea documentazione, le spese tecniche sostenute dal soggetto beneficiario qualora si avvalga di professionisti esterni all’amministrazione per la progettazione, la direzione lavori e la redazione del piano di sicurezza; peraltro può essere presa in considerazione un’aliquota superiore a quella sopraindicata sulla base di specifica e dettagliata motivazione legata a speciali situazioni di progettazione ed esecuzione dell’opera;
b) nella misura massima del 7,5 per cento dell’importo di cui alla lettera a) del comma 1, sulla base di idonea documentazione, le spese tecniche sostenute dal soggetto beneficiario qualora svolga con personale dipendente almeno una fra le attività di progettazione, direzione lavori e redazione del piano di sicurezza;
c) nella misura forfettaria del 5 per cento dell’importo di cui alla lettera a) del comma 1, qualora tutte le attività indicate alla lettera b) siano svolte con personale dipendente del soggetto beneficiario.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, l’aliquota per spese tecniche e oneri vari sui progetti relativi alle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, la cui esecuzione viene affidata in concessione ai Consorzi di bonifica, è stabilita nella misura del 10 per cento dell’importo dei lavori e delle forniture.”.
3. All’articolo 19 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è aggiunto il seguente comma:
“Le opere sanitarie di edilizia ospedaliera, per anziani e per servizi socio-assistenziali, di cui all’articolo 3, comma primo, lett. c), finanziate anche parzialmente dalla Regione sono di competenza regionale. Per tali opere è preventivamente accertata la conformità alla programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale.”
4. L’articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come da ultimo modificato dall’articolo 14 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 , è sostituito dal seguente:
“Articolo 21 – Realizzazione delle opere
1. All’esercizio delle funzioni amministrative relative alla realizzazione delle opere provvedono le strutture periferiche competenti per materia o territorio ovvero la struttura regionale competente per materia
2. I lavori possono essere eseguiti:
a) in economia con il sistema dell’amministrazione diretta fino all’importo complessivo di 50.000 Euro o per cottimi, previa gara informale, fino all’importo complessivo di 200.000 Euro, salvo quanto disposto dall’articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e dai relativi procedimenti applicativi disciplinati con provvedimento della Giunta regionale;
b) in appalto a impresa idonea in conformità alla vigente normativa in materia di opere pubbliche
3. Gli atti intermedi del procedimento, i pagamenti in acconto e saldo, nonché l’approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo sono attribuiti al dirigente della struttura periferica competente per materia e/o territorio, ad eccezione degli atti che comportano un aumento di spesa che restano di competenza del dirigente della struttura regionale competente per materia.”
5. Il decimo comma dell’articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come da ultimo modificato dall’articolo 26 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , è così sostituito:
“Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è vicepresidente della commissione tecnica regionale sezione opere pubbliche; il segretario regionale competente in materia di urbanistica è vicepresidente della commissione tecnica regionale sezione urbanistica. In caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dal dirigente della struttura regionale competente per materia.”
6. Il dodicesimo comma dell’articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come da ultimo sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11 , è così sostituito:
“Presso ciascuna sezione, esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria direttiva, appartenente alla struttura regionale rispettivamente competente, nominato dal segretario regionale competente per materia ”
7. Al primo comma dell’articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è abrogato il n. 2).
8. Alla lettera a) del primo comma dell’articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , sono abrogate le parole:
"previo nulla osta del dipartimento per i lavori pubblici solo in caso di nuove concessione di derivazioni d’acqua e di rinnovo delle stesse".
9. L’articolo 34 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , è così sostituito:
“Articolo 34 – Gettoni di presenza
1. Ai componenti la Commissione tecnica regionale, qualora spettante, viene corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta.
2. La Giunta regionale fissa con proprio atto l’importo del compenso di cui al comma 1 nonché l’importo e il criterio di trattamento economico di missione spettante ai membri.”.
10. Al primo comma dell’articolo 57 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , le parole "500 milioni" sono sostituite dalle parole "500.000 Euro".
11. Al primo comma dell’articolo 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come da ultimo modificato dalla legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , le parole "del dipartimento interessato", sono sostituite dalle parole "della struttura centrale o periferica ".
12. All'articolo 59 bis della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 come introdotto dall’articolo 26 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a) del comma 1 dopo le parole "della categoria" aggiungere le parole "vigenti nel Veneto durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili e scuole edili del Veneto";
b) nella lettera c) del comma 1 dopo le parole "cassa edile" aggiungere le parole "di cui alla lettera a)".
Art. 3 - Modifica alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".
1. Al sesto comma dell’articolo 17 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 , le parole “cento milioni” sono sostituite dalle parole “100.000 Euro”.
Art. 4 – Modifica alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 “Formazione dell’elenco regionale dei collaudatori”.
1. All’articolo 3 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 le parole: “Segreteria regionale per il territorio” sono sostituite dalle parole: “Segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici” e le parole: “Segretario regionale per il territorio” sono sostituite dalle parole: “Segretario regionale competente in materia di lavori pubblici”.
Art. 5 – Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 “Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti”.
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 le parole "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "Dirigente della struttura regionale competente".
Art. 6 - Modifica alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)".
1. Al comma 2 dell’articolo 34 la parola “esistenti”, è sostituita dalle seguenti parole: “autorizzate a partire dall’entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36.
Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 : "Norme per la tutela dell’ambiente" e successive modificazioni.
1. Alla lettera b), del punto 1, del comma primo dell’articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come da ultimo modificata dall’articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 , le parole “nonché le reti di fognatura”, sono sostituite dalle parole: “nonché gli altri progetti in materia di ciclo integrato delle acque di cui all’articolo 1, comma primo, dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 ”.
2. L’articolo 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come da ultimo modificata dall’articolo 54 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:
“Articolo 35 – Oggetto della disciplina
1. Sono considerati impianti di prima categoria gli impianti di depurazione di potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti o, qualora ricadano in aree naturali protette, uguale o superiore a 5.000 abitanti equivalenti, per i quali il soggetto competente per la procedura di valutazione di impatto ambientale e l'approvazione del progetto è la Regione"
3. All’articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come da ultimo modificata dall’articolo 54 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma primo dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera a bis):
“a bis) gli impianti di depurazione che trattano effluenti di sistemi fognari, gestiti dai comuni, comunità montane, loro consorzi anche misti con imprese private di cui all’articolo 7, terzo comma, di potenzialità superiore a mille abitanti equivalenti e inferiore a quella indicata ai sensi dell’articolo 35;”;
b) dopo il comma primo è inserito il seguente comma:
“La realizzazione degli impianti di cui alla lettera a bis) del primo comma è subordinata all’approvazione del progetto, previo parere della commissione tecnica provinciale per l’ambiente, da parte del Presidente della provincia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 42. L’avvio di tali impianti è assoggettato alla procedura di cui all’articolo 44.”.
Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 recante "Norme per l’esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 “Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia” " e successive modificazioni.
1. Il titolo della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 recante "Norme per l’esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 “Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia” ", è così sostituito:
“Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante”.
2. L’articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1993, n. 35 è così sostituito:
“Art. 1 – Finalità.
1. La Regione con la presente legge disciplina gli interventi in materia di tutela dell’ambiente e di disinquinamento dell’ecosistema della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante.”.
3. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8 , è così sostituito:
“1. Sulla base degli obiettivi e delle linee guida del piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, la Giunta regionale, in relazione ai finanziamenti disponibili, predispone i programmi degli interventi da attuare che sono approvati dal Consiglio regionale entro novanta giorni dal ricevimento della proposta.”
4. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 così come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8 , è soppresso.
5. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1993, n. 35 è così sostituito:
“4. Nei casi di cui al comma 2, si applicano le disposizioni previste all’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 recante “Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche” e successive modifiche e integrazioni. Possono essere ammesse a contributo anche eventuali altre documentate spese derivanti dalla specificità dei lavori nei centri storici di Venezia e Chioggia.”.
6. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 6 bis - Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
1. In conformità ai principi ed alle finalità della presente legge la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel comune di Venezia e nell’area interessata dal Piano di Area della Laguna e Area Veneziana (PALAV) approvato con provvedimento del Consiglio regionale del 9 novembre 1995, n. 70.”.
Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
1. La lettera e) del comma 7 dell’articolo 17 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituita:
“e) approva l’entità della maggiorazione delle tariffe di cui all’articolo 36 per far fronte alle proprie spese di funzionamento, alle ulteriori forme di compensazione ambientale nonché per finanziare il programma pluriennale di cui all’articolo 20;”.
2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituita:
“b) agli impianti di recupero dei rifiuti inerti come individuati al punto 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ed al paragrafo 7, dell’allegato 1, suballegato 1, del Decreto del Ministro dell’Ambiente 5 febbraio 1998, che vanno localizzati preferibilmente all’interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte, di materiali di gruppo A, come individuati all’articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .”.
3. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituita:
“a) le aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani, o loro frazioni, che non prevedano l’installazione di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento, e gli impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta dei rifiuti urbani al servizio dei singoli Comuni;”
4. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 47 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituita:
“a) costruzione di impianti per il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, nonché di impianti afferenti il ciclo integrato delle acque;”.
Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 come da ultimo modificato dall’articolo 56 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. Al Presidente dell’ATER si applicano, quanto ai permessi e alle aspettative, le norme previste per gli amministratori locali. Agli altri componenti il Consiglio di amministrazione dell’ATER si applicano soltanto le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 79 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’indennità di carica spettante al Presidente ai sensi del comma 1 è dimezzata qualora il medesimo non abbia richiesto, se lavoratore dipendente, il collocamento in aspettativa non retribuita.”
Art. 11 - Modifica alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.
1. Dopo il primo comma dell’articolo 116 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente comma:
“Ferma restando la competenza delle province all’individuazione dei comuni tenuti all’approvazione del programma pluriennale di attuazione prevista dalla lettera n) del comma 1 dell’articolo 58 della legge regionale 17 aprile 2001, n. 11 e sino all’approvazione della legge regionale di disciplina della materia urbanistica è sospeso l’obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale previsto dalle leggi vigenti.”.
Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 “Programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale in attuazione dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179”.
1. Al comma 3, dell’articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 , dopo le parole “Dell’avvenuto deposito è dato avviso sull’albo pretorio del Comune”, sono aggiunte le seguenti “e della Provincia”.
2. Il comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 , è così sostituito:
“9. L’approvazione dell’accordo di programma sostituisce la concessione edilizia se sussiste la documentazione necessaria in base alla normativa statale, regionale e comunale vigente e vi sia il consenso di tutte le amministrazioni cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia e comporta dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste.”.
Art. 13 - Disposizioni transitorie della legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 "Tutela del patrimonio genetico della specie della flora legnosa indigena del Veneto".
1. Le disposizioni dettate dall'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1993, n. 33 come da ultimo modificato dall'articolo 36 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , si applicano a partire dal 1° gennaio 2002.
Art. 14 - Estensione della disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 , come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , agli amministratori delle cooperative medesime.
1. La disciplina prevista a favore dei soci fideiussori delle cooperative incluse nella filiera zootecnica, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 , come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , si applica anche agli amministratori delle stesse garanti delle medesime o personalmente debitori verso i creditori societari.
2. In esecuzione di quanto stabilito al comma 1 la Giunta regionale è altresì autorizzata a rinunciare ai crediti ed alle eventuali procedure giudiziarie pendenti nei confronti degli amministratori non soci già liberati verso i terzi, per gli eventuali diritti vantati dalla Regione Veneto in via di regresso e/o di rivalsa in esito all'applicazione della citata legge regionale 14 settembre 1994, n. 50 , modificata e integrata come al comma 1.
3. A copertura dei costi connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo (capitolo n. 11490).
Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36".
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Nel caso in cui l'assemblea d'ambito non provveda ad eleggere gli organi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 nel termine di tre mesi dalla stipulazione di una delle forme di cooperazione di cui all'articolo 3 comma 1, il Presidente della Giunta regionale previa diffida inviata ai Presidenti delle province ed ai Sindaci dei comuni appartenenti all'ambito territoriale interessato affinché provvedano alla elezione di detti organi entro e non oltre il termine di 60 giorni, nomina un commissario ad acta per l'adozione in via sostitutiva degli atti di cui al comma 7, lettere da b) ad h) dell'articolo 5 nonché per la nomina in via sostitutiva del direttore.".
Art. 16 – Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto”.
1. All’articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Quando disposizioni regionali vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali delle province come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nel Bollettino ufficiale della Regione.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 è sostituito dal seguente comma:
“2. Le leggi regionali sono pubblicate con il numero d’ordine attribuito all’atto di promulgazione del Presidente della Giunta regionale: i regolamenti regionali sono pubblicati con il numero d’ordine attribuito all’atto di emanazione del Presidente della Giunta regionale. La numerazione delle leggi e dei regolamenti regionali decorre, per ciascuno di essi, iniziando dal n. 1 per ogni anno solare.”
3. Il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 è sostituito dal seguente:
“3. La stampa, la spedizione, la gestione degli abbonamenti nonché l’elaborazione e diffusione su supporto elettronico e per rete informatica del Bollettino ufficiale sono affidati, previo esperimento delle procedure d’aggiudicazione previste dalla normativa vigente, sulla base di specifico capitolato d’appalto.”
Art. 17 – Modifica della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 “Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale”.
1. L’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23 è così sostituito:
“Art. 4 – Aiuti supplementari regionali.
1. Al fine di dare maggiore incisività ed organicità alle azioni di sviluppo rurale, la Giunta regionale può definire, nell’ambito delle linee direttrici di politica agricola regionale di cui ai Piani di settore agricolo-alimentare e delle disponibilità recate al Fondo di cui all’articolo 1, specifiche azioni supplementari di intervento, finanziate con risorse regionali, sentita la competente commissione consiliare permanente, per le iniziative previste dalle seguenti misure del Piano di sviluppo rurale:
a) Misura 1 - codice UE (a) – Investimenti nelle aziende agricole;
b) Misura 2 – codice UE (b) – Insediamento dei giovani in agricoltura;
c) Misura 6 – codice UE (f) – Agroambiente; Azione 11; Azione 12;
d) Misura 7 – codice UE (g) – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
e) Misura 9 – codice UE (i) – Altre misure forestali;
f) Misura 12 – codice UE (l) – Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
g) Misura 16 – codice UE (p) – Diversificazione delle attività legate all’agricoltura
h) Misura 17 – codice UE (q) – Gestione delle risorse idriche in agricoltura
i) Misura 18 – codice UE (r) - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura.
2. Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure, condizioni e livelli di aiuto stabiliti nelle singole misure ed approvate dalla Commissione Europea.”.
Art. 18 – Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Il comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è così modificato:
“4. I dati di piano e quelli di cui al presente articolo sono memorizzati nel sistema informativo e costituiscono la banca dati delle acque minerali e termali. Essi serviranno a elaborare una relazione informativa annuale che evidenzi, in ogni caso, lo stato di utilizzazione della risorsa nonché i risultati dei controlli effettuali. La relazione viene inviata anche ai comuni interessati, nonché alla commissione consiliare competente del Consiglio regionale.”
Art. 19 – Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. L’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , è così sostituito:
“Art. 5 – Centro provinciale di prima accoglienza per fauna selvatica in difficoltà.
1. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione alla provincia competente per territorio entro 24 ore, la quale decide gli interventi necessari.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito da ciascuna provincia il centro provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà con i seguenti compiti:
a) prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficoltà;
b) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione;
c) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;
d) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun centro provinciale;
3. Ulteriori criteri e modalità per il funzionamento dei centri di cui al comma 2, nonché la dotazione organica degli stessi è stabilita con proprio provvedimento da ciascuna provincia.
4. Le province sono autorizzate ad affidare la gestione dei centri di cui al comma 2 ad organismi pubblici e privati terzi.".
2. I centri provinciali di cui al comma 1 sono istituiti entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 20 – Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 “Interventi regionali per i Veneti nel mondo”.
1. Il comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 come da ultimo modificato dall’articolo 44 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 è così sostituito:
"1. Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza ed i loro discendenti, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore a cinque anni consecutivi, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a mesi sei, o che siano rientrati nel Veneto da non più di quattro anni."
2. Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 sono soppresse le parole "nonché i loro discendenti".
Art. 21 – Modifica alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto”.
1. Il comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è così sostituito:
“9. L’ARPAV può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 15, subordinatamente all’espletamento dei compiti di istituto e purché tale attività non risulti incompatibile con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale per importi che, in ogni caso, non possono eccedere quelli mediamente applicati, per corrispondenti prestazioni analitiche o tecnico-scientifiche, dalle strutture private; per le analisi chimiche dell’acqua ai fini del rilascio di abitabilità e per le zone non servite dal pubblico acquedotto, fatte salve le riduzioni già previste nel tariffario regionale, sui relativi importi è applicato una ulteriore riduzione del 30 per cento.”.
Art. 22 – Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.
1. Al comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 1997, n. 1 come da ultimo modificato dall’articolo 28 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 l’espressione “Alle Segreterie di cui al comma 5” è sostituita con l’espressione “Al Gabinetto e alle Segreterie di cui ai commi 1 bis e 5”.
2. Dopo il comma 10 bis dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 come inserito dall’articolo 29 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 è aggiunto il seguente comma:
“10 ter. L’intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui ai commi 5, 10 e 10 bis del presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell’articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153 “Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l’anno 1981” alla determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
3. Nel comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , dopo le parole “un dirigente regionale”, sono inserite le parole “o un dirigente”
4. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 come inserito dall’articolo 30 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 è aggiunto il seguente comma:
“3 ter. L’intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell’articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153, alla determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.”.
Art. 23 - Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
"2 bis. Per la specie di trota fario la misura di cui al comma 1, lettera c) può essere ridotta fino a 18 cm., dalle province, per motivi biologici o per periodi o ambiti limitati."
Art. 24 - Contributo regionale per l'attivazione del corso di laurea in Scienze motorie presso l'Università degli Studi di Verona.
1. La Regione del Veneto sostiene l'attivazione del corso di laurea in Scienze motorie presso l'Università degli Studi di Verona.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare all'Università degli Studi di Verona, per l'attività del triennio 2001-2003 del corso di laurea in Scienze motorie, un contributo pari alla quota prevista per la partecipazione della Regione al Consorzio universitario di Padova di cui all'articolo 46 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (legge finanziaria 1999) (capitolo n. 72040).
Art. 25 – Modifica alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Istituto regionale per le ville venete - IRVV”.
1. Al secondo comma dell’articolo 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 dopo le parole “sia sufficientemente garantito” aggiungere le parole “in assenza di garanzie sarà effettuata l’iscrizione ipotecaria pari al 130 per cento della somma che l’IRVV prevede di sostenere con la realizzazione dei lavori. L’ipoteca potrà essere cancellata in ogni momento con la restituzione delle somme anticipate dall’IRVV per la realizzazione dell’intervento di tutela sull’immobile vincolato”.
Art. 26 – Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
1. All’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per l’acquisizione all'uso pubblico di strade private. A tal fine i comuni montani interessati devono presentare domanda entro il 30 ottobre di ogni anno.”.
Art. 27 – Politecnico Calzaturiero Veneto, Società consortile a responsabilità limitata.
1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare l’attività di ricerca tecnologica, di controllo della qualità dei materiali, di diffusione della cultura della certificazione aziendale, di formazione professionale e dei servizi per la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel settore calzaturiero, autorizza la Veneto Sviluppo S.p.A. ad acquisire quote del Politecnico Calzaturiero, società consortile a responsabilità limitata.
Art. 28 - Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali".
1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 è così sostituito:
"4. Il parere della commissione edilizia comunale, con la partecipazione di almeno uno degli esperti di cui al comma 2, costituisce parere ai fini del rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.".
Art. 29 - Disposizioni transitorie in materia di pesca professionale.
1. I pescatori di professione già operanti in forma stabile, continuata ed esclusiva nella zona A, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", possono continuare ad esercitare l'attività di pesca professionale nella zona A, fino al raggiungimento dell'età pensionabile.
2. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri per verificare l'avvenuto esercizio dell'attività di pesca professionale di cui al comma 1.
Art. 30 – Modifica alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 : “Disciplina della riproduzione animale”.
1. Il sesto comma dell’articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 è abrogato.
Art. 31 – Disposizioni in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt, delegate ai sensi dell’articolo 89, comma 7 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Ai fini dell’esercizio della delega alle Province ai sensi dell’articolo 89, comma 7 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 Kv nella legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici sino a 150.000 Volt” al Presidente della Giunta regionale è sostituito il Presidente della provincia e all’ufficio regionale del genio civile è sostituito il competente ufficio della provincia.
2. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 1, le province nell’ambito dell’autonomia del proprio ordinamento istituiscono per l’esame dei progetti di cui alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , propri organi consultivi che esprimono parere anche ai fini della tutela paesaggistica.
3. Alle sedute degli organi consultivi di cui al comma 2 partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti al rilascio di nullaosta o autorizzazioni connesse alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti.
4. Il voto favorevole espresso dai rappresentanti regionali, senza necessità di acquisire il parere di organi consultivi regionali, consente il rilascio dell’atto autorizzativo provinciale comprensivo dei nullaosta o autorizzazioni altrimenti dovuti. La provincia ha l’obbligo di trasmettere ai competenti organi regionali detti atti autorizzativi per i successivi adempimenti di competenza.
5. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 1, le autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio delle linee e degli impianti elettrici di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 sono rilasciate anche ai fini della tutela paesaggistica:
a) dai soggetti individuati dalle province nell’ambito del proprio ordinamento;
b) dal Presidente della provincia nel caso in cui permangono contrasti fra il richiedente ed i soggetti interessati;
c) dal Presidente della provincia interessata dal tratto prevalente della linea elettrica se, nel caso di cui al precedente punto b), la linea interessa il territorio di più province. In tal caso l’autorizzazione è rilasciata d’intesa con le province interessate dal tracciato.
6. L’autorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 , se l’opera non ricade in zone soggette a tutela paesaggistica, si intende rilasciata quando la provincia competente al rilascio non si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla necessaria documentazione.
7. Ai fini della delega di cui al comma 1, nei casi d’urgenza di cui all’articolo 6, comma 1 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 , previa richiesta motivata, il Presidente della provincia può autorizzare l’inizio delle costruzioni di cui all’articolo 113 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici”.
8. Ai fini della delega di cui al comma 1, nei casi di cui all’articolo 13, comma 1 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 , il Presidente della provincia può ordinare, su richiesta delle amministrazioni interessate, lo spostamento o la modifica di linee elettriche di competenza provinciale già autorizzate, per ragioni di pubblico interesse.
Art. 32 – Modifiche della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”.
1. All’Allegato A2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 sono soppresse le seguenti lettere:
“k) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1500 persone;
p) piste da sci;
q) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.”.
2. All’Allegato C3 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 , dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:
“h bis) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1500 persone;
h ter) piste da sci;
h quater) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.”.
3. All’articolo 11, comma 1, della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 come modificato dall’articolo 2, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 , dopo le parole “C3 bis” sono aggiunte le parole “con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater),”.
4. All’articolo 23, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 come sostituito dall’articolo 2, comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 dopo le parole “allegato C3 bis” sono aggiunte le parole “con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater),”.
Art. 33 – Azioni per il recupero di edifici storici.
1. La Giunta regionale concede contributi ai comuni che promuovono azioni finalizzate al recupero e alla valorizzazione di edifici storici situati in contesti paesaggistici di pregio, come individuati dalla strumentazione territoriale regionale adottata, da destinare ad attività turistico-culturali a favore dei giovani.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con le modalità fissate dalla Giunta regionale con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo n. 31110 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
Art. 34 - Completamento di strutture e attivazione di servizi dedicati al settore dell'handicap.
1. Sulla base di apposita ricognizione, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 2001, contributi per il completamento di strutture e l'attivazione di servizi dedicati al settore dell'handicap.
2. Sono ammessi a contributo le strutture con tipologie edilizie per handicap definite dalla normativa regionale vigente, ivi comprese quelle per le attività di soggiorno e di pronta accoglienza, nonché tutti i lavori, gli acquisti e quanto necessario per attivare servizi esclusivamente in strutture esistenti o in fase di progettazione e di realizzazione, già parzialmente finanziate.
3. Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere conformi alla programmazione regionale.
4. Il contributo non può superare il settanta per cento della spesa fino ad un ammontare massimo di lire 500.000.000.
5. La graduatoria predisposta dalla Giunta regionale ha validità biennale e può essere finanziata con legge di bilancio.
6. L'erogazione dei contributi è disposta dalla struttura tecnica regionale competente che determina l'approvazione dell'opera ed i tempi della sua attivazione; sulla struttura destinataria del contributo è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso per le finalità per cui il contributo è stato concesso.
Art. 35 – Modifica della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000".
1. L'articolo 19 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 è così modificato: le parole "fino a un limite di lire 240 milioni" sono sostituite con le parole "nei limiti di disponibilità del relativo stanziamento di bilancio".
Art. 36 – Contributi a favore dei Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia per un intervento straordinario per la gestione sperimentale delle risorse "molluschi bivalvi" volto al ripopolamento e spostamento dei banchi naturali.
Art. 37 – Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è inserito il seguente comma.
"1 bis. Le somme di cui agli articoli 3, 4, comma 1, lettera a), e 6, comma 2 rientrano tra i rimborsi spese di cui all'articolo 48 bis, comma 1, lettera b) primo capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" ".
Art. 38 – Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".
1. L'articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è così sostituito:
"Art. 4 bis – Interventi di formazione.
1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite anche mediante contributi per l'avvio e lo svolgimento nell'ambito del Veneto orientale di attività didattiche e formative di livello universitario idonee a promuovere l'occupazione e a favorire un migliore equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale su presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti attuatori delle iniziative didattiche e formative adeguatamente documentate e corredate dalla descrizione degli interventi programmati e da un analitico piano di spesa. Ad ultimazione degli interventi finanziati, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare una relazione consuntiva sull'attività svolta e sulle spese sostenute.".
2. All'articolo 7 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 dopo le parole "dall'articolo 4 commi 1, 2 e 3" aggiungere le parole ", dall'articolo 4 bis".
Art. 39 – Norme per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per specifiche attività.
1. Possono essere trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato – previa verifica della disponibilità di bilancio ed ampliamento della dotazione organica – mediante l'indizione di appositi concorsi riservati per la copertura di posti di corrispondente categoria, i rapporti di lavoro del personale in servizio presso la Regione all'entrata in vigore della presente legge con contratto a tempo determinato:
a) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania", convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
b) per progetti finalizzati all'espletamento di funzioni regionali ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"; della legge 1° marzo 1975, n. 47 "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi" come sostituita dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"; della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e conseguenti decreti legislativi di attuazione, purché con una anzianità maturata in tali attività, presso la Regione stessa, pari ad almeno 24 mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'ampliamento della dotazione organica ed alla conseguente variazione delle risorse finanziarie necessarie.
Art. 40 Modifica all'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione" e successive modificazioni.
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 è abrogata.
Art. 41 – Ulteriori disposizioni in materia di interventi regionali a favore della qualità.
1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 , la Giunta regionale può avvalersi in qualità di soggetti gestori esterni, dei centri specializzati di cui all'articolo 5 e successive modificazioni della legge regionale medesima e con le modalità ivi previste, per le iniziative regionali o comunitarie volte a promuovere la produzione di qualità delle piccole e medie imprese con particolare riferimento al rispetto degli standard di tutela ambientale, di sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei processi di innovazione e di certificazione.
Art. 42 – Disposizioni transitorie in materia di attività formative nel settore sanitario.
1. La Giunta regionale, organizza un corso di integrazione formativa e professionalizzante per le persone che hanno frequentato corsi di durata triennale iniziati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni, volti al conseguimento della qualifica di massofisioterapista.
2. Al fine di organizzare il corso di integrazione formativa e professionalizzante, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con apposita deliberazione, quantifica analiticamente i crediti formativi da attribuire ai corsi di formazione triennale indicati al comma 1, le materie oggetto del medesimo, nonché le modalità per conseguire l'attestato di qualifica di massofisioterapista, previo superamento di un esame finale; la Giunta regionale individua altresì la ULSS o l'azienda ospedaliera, di cui avvalersi per lo svolgimento del corso di integrazione formativa e professionalizzante.
3. L'attestato conseguito ai sensi del comma 2, è equiparato agli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
Art. 43 – Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".
2. Al registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 383 del 2000 in possesso dei requisiti richiesti.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.
4. La Giunta regionale trasmette annualmente all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge n. 383 del 2000 copia aggiornata del registro.
Art. 44 – Disposizioni in materia di agevolazioni.
1. Le agevolazioni previste dall'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica" convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche, sono concesse secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 26 delle legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
2. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare anche parzialmente le risorse finanziarie di cui al comma 1 per la costituzione di un fondo di rotazione per l'attuazione delle finalità del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge n. 79 del 1997 convertito in legge n. 140 del 1997 e successive modifiche, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
3. Le agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 341 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse" e dall'articolo 8, comma 2 della legge 7 agosto 1997, n. 266 "Interventi urgenti per l'economia" e successive modificazioni, sono concesse secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
4. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare anche parzialmente le risorse finanziarie di cui al comma 3 per la costituzione di un fondo di rotazione per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1 della legge n. 341 del 1995 e dall'articolo 8 comma 2 della legge n. 266 del 1997 e successive modificazioni, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .



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