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Legge regionale 17 settembre 2001, n. 28 (BUR n. 87/2001)

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 'Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta' e successive modificazioni

Legge regionale 17 settembre 2001, n. 28 (BUR n. 87/2001) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1999, n. 57 "INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE VENETA" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 28/2001
S O M M A R I O
Legge regionale 17 settembre 2001, n. 28 (BUR n. 87/2001) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1999, n. 57 "INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE VENETA" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI


Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.
1. L'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modificazioni è così sostituito:
"Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto concorre alla promozione ed al sostegno dell'imprenditoria giovanile anche attraverso la concessione di agevolazioni di tipo finanziario.".
Art. 2 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modificazioni è così sostituito:
"1. La Regione concede le agevolazioni di cui all'articolo 1 per la costituzione da parte di giovani di nuove imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti.".
2. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. Per le finalità della presente legge, si definiscono costituite da giovani:
a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;
b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.
1 ter. Per le finalità delle presente legge, si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1.".
Art. 3 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.
1. L'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modificazioni è così sostituito:
"Art. 3 - Tipologia degli interventi.
1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 consistono in contributi per spese di investimento fino al settanta per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo di 25.000 Euro.".
Art. 4 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.
1. L'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modificazioni è così sostituito:
"Art. 4 - Divieto di cumulo.
1. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con quelle previste da altre norme regionali, statali e comunitarie.".
Art. 5 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.
1. L'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modificazioni è così sostituito:
"Art. 5 - Spese ammissibili.
1. Ai fini della realizzazione delle iniziative imprenditoriali oggetto della presente legge, sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale, nonché ad acquisto di azienda. I beni materiali ed immateriali devono essere direttamente collegati all'iniziativa produttiva, commerciale o di servizi a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.
2. Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 3 le spese relative a:
a) impianti, macchinari e attrezzature;
b) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del cinque per cento del costo totale dell'investimento;
c) acquisto di brevetti e licenze;
d) acquisto di software;
e) atti notarili di costituzione di società;
f) analisi di mercato e promozione;
g) consulenze per l'organizzazione aziendale
h) ristrutturazione di immobili, nel limite massimo del venti per cento del costo totale dell'investimento.
3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di ammissione.
4. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.".
Art. 6 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.
1. L'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modificazioni è abrogato.
Art. 7 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.
1. L'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modificazioni è così sostituito:
"Art. 8 - Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, stabilisce annualmente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione, i criteri in base ai quali viene formata la graduatoria delle iniziative da finanziare nonché le modalità procedimentali.
2. Per l'anno 2001 le disposizioni attuative di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. In caso di parità di posizione nella graduatoria di cui al comma 1, costituisce titolo di precedenza per la concessione del contributo la provenienza da aree di obiettivo 2 o la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 11.
4. In caso di revoca o rinuncia da parte di soggetti collocati utilmente nella graduatoria, è ammesso lo scorrimento della graduatoria stessa, fino a concorrenza dell'intero stanziamento disponibile.".
Art. 8 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.
1. L'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modificazioni è così sostituito:
"Art. 9 - Concessione e revoca del contributo.
1. Il Dirigente della struttura regionale competente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, forma una graduatoria delle iniziative imprenditoriali da finanziare e dispone la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, sulla base delle risorse disponibili.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è disposta la revoca dei contributi nei seguenti casi:
a) mancata attuazione, totale o parziale, dell'iniziativa imprenditoriale entro due anni dalla concessione del contributo;
b) sospensione dell'attività per più di sei mesi e cessazione, entro i primi tre anni, dell'attività finanziata;
c) alienazione dell'impresa individuale o di quote sociali, per le società e cooperative, nei primi cinque anni di attività salvo che per consentire l'ingresso di nuovi soci giovani, come definiti dall'articolo 2, comma 1 bis;
d) alienazione di beni strumentali acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni, fatta salva la sostituzione, preventivamente autorizzata, di attrezzature obsolete con altre più avanzate aventi analoga funzione e salvo il caso di conclusione anticipata dell'attività.".
Art. 9 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.
1. L'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modificazioni è così sostituito:
"Art. 11 – Formazione.
1. La Regione può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria e le società di formazione accreditate presso la Regione del Veneto al fine di attivare corsi per la formazione manageriale dei giovani.".
Art. 10 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni e norma transitoria.
1. All'articolo 12, comma 1, numero 1 dopo le parole "gli interventi di cui" eliminare le parole "alla lettera a) del" e inserire la parola "al".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Per gli esercizi finanziari successivi, lo stanziamento sul capitolo n. 23016, per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, è determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni.".
3. Il numero 2 del comma 1 dell'articolo 12 è abrogato.
4. Ai procedimenti in corso si continuano ad applicare le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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