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Legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 (BUR n. 99/2001)

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112'

Legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 (BUR n. 99/2001) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, n. 11 "CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112"


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 (BUR n. 99/2001) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, n. 11 "CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112"

Art. 1 - Modifiche all'articolo 93 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
1. Il comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è così sostituito:
"1. La rete viaria di cui all'articolo 92 è trasferita al demanio delle province territorialmente competenti, con esclusione della rete viaria di interesse regionale determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c).".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è così sostituita:
"a) approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92, aggiornato in ragione dell'evoluzione degli stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla Giunta regionale d'intesa con le province;".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale n. 11/2001 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui alla lettera a) del comma 1, la Giunta regionale, nel prenderne atto, adotta il piano triennale corredato dalle eventuali proposte delle province e lo trasmette al Consiglio regionale il quale, ai fini dell'approvazione, oltre al parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui al comma 1 acquisisce il parere delle province.".

Art. 3 - Modifiche all'articolo 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
1. Il comma 1 dell'articolo 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è così sostituito:
"1. La rete viaria di interesse regionale, determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c), fa parte del demanio regionale.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Le attività di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse regionale sono svolte dalla Regione; a tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, esecuzione, manutenzione ,gestione e vigilanza di reti stradali.".
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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