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Legge regionale 29 novembre 2001, n. 36 (BUR n. 109/2001)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 'Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469'

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 36 (BUR n. 109/2001) (Abrogata)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 1998, n. 31 "NORME IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE E SERVIZI ALL'IMPIEGO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 1997, N. 469"

Legge abrogata dall’articolo 64, comma 1, lettera h), della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 36 (BUR n. 109/2001) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 1998, n. 31 "NORME IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE E SERVIZI ALL'IMPIEGO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 1997, N. 469"

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 .
1. All'articolo 2, comma 1, lettera d) sono aggiunte le parole: "limitatamente alle procedure che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in più province del Veneto;".
2. All'articolo 2, comma 1, lettera e) sono aggiunte le parole “limitatamente alle procedure che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in più province del Veneto o in più regioni”.
Art. 2 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 .
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Per le procedure già di competenza delle direzioni provinciali del lavoro, il parere di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 è reso dall’amministrazione provinciale nelle forme dalla stessa definite.”.
Art. 3 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 .
1. All'articolo 4, comma 1, lettera c) le parole “direttamente dalla Regione attraverso i propri centri di formazione” sono sostituite dalle parole “dai centri di cui al comma 5”.
2. All’articolo 4, comma 1 è abrogata la lettera d).
3. All’articolo 4, comma 1, lettera e) sono aggiunte le parole “, con particolare riferimento alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza provinciale”.
4. All'articolo 4, comma 6 dopo le parole "di cui all'articolo 32", sono aggiunte le parole "la promozione di accordi e di contratti di solidarietà per le procedure che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia".
Art. 4 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 .
1. All'articolo 9, comma 2, lettera d) le parole “ interventi di supporto metodologico, di formazione ed aggiornamento tecnico del personale adibito alle attività disciplinate dalla presente legge" sono sostituite dalla parola “ attività".
2. All’articolo 9, comma 5 le parole “ e quelle riferite ai tirocini di formazione - lavoro" sono sostituite dalle parole “ sulla base di specifici provvedimenti della Giunta regionale che indicano i criteri e le risorse finanziarie da utilizzare".
3. Il comma 8 dell’articolo 9 è abrogato.
Art. 5 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 .
1. All'articolo 17, comma 1 dopo le parole “del lavoro” sono aggiunte le parole “, le politiche dell’orientamento”.
Art. 6 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 .
1. All’articolo 18, comma 1 sono soppresse le parole “, anche attraverso Veneto Lavoro,”.
2. All'articolo 18, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"c bis) la promozione di un sistema di servizi integrati di orientamento con l'utilizzo della rete esistente a livello territoriale”.
3. All'articolo 18, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) provvederà, in collaborazione con l'Ente Veneto Lavoro, alla redazione di due distinti rapporti, rispettivamente sulla problematica relativa alle fasce deboli, e su quella relativa agli stages ed ai tirocini formativi e di orientamento”.
Art. 7- Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 .
1. Il comma 6 dell'articolo 19 è così sostituito:
"6. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il direttore dell'Ente Veneto Lavoro o un funzionario dallo stesso delegato e, su invito del Presidente ed in funzione degli argomenti trattati, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla direzione regionale competente in materia di lavoro. La segreteria comunica al comitato di cui all'articolo 21 gli ordini del giorno delle sedute della Commissione nonché gli atti dalla stessa assunti.".
2. All’articolo 19 è aggiunto il seguente comma:
“9 bis. Dal 1° gennaio 2001 ai componenti della Commissione, ove spettante, è corrisposta un’indennità per la partecipazione alle sedute dell'organo collegiale, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.".
Art. 8 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 .
1. All’articolo 21, comma 5 sono soppresse le parole ", che cura l'istruttoria di tutti gli atti sui quali lo stesso è chiamato a deliberare".
2. All’articolo 21, comma 6 il primo periodo è sostituito dal seguente:
“Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla direzione regionale competente in materia di lavoro.".
Art. 9 - Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 .
1. All’articolo 30, comma 2, lettera f) dopo le parole “l'avvio di nuove attività imprenditoriali" sono aggiunte le parole “, sia di tipo innovativo che tradizionale–artistico,”.




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