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Legge regionale 29 novembre 2001, n. 38 (BUR n. 109/2001)

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 'Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni'

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 38 (BUR n. 109/2001) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1994, n. 18 "INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI"


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 38 (BUR n. 109/2001) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1994, n. 18 "INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI"

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , come da ultimo sostituita dal comma 1 dell’articolo 87 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , è così sostituita:
"a) le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 96/280/CE della commissione del 3 aprile 1996, pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni, incluse quelle artigiane e le cooperative, operanti nei settori dell’industria, dei trasporti e spedizioni, dei servizi alle imprese, dell'offerta turistica, degli impianti a fune in servizio pubblico, limitatamente alle attività ammissibili in base alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Tali imprese devono avere sede operativa nel territorio di cui all’articolo 1;".
Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni".
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42 , è così sostituita:
“a) concessione di finanziamenti agevolati ai quali è applicato un tasso di interesse non inferiore al cinquanta per cento del tasso di riferimento stabilito con le modalità di cui al comma 2, articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e comunque nei limiti dell’aiuto di stato autorizzato in data 16 febbraio 1995 e pubblicato in GUCE 21 ottobre 1995;".
2. Il comma 4 dell’articolo 3 è così sostituito :
"4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in misura non superiore a quella massima consentita dalla disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato alle piccole e medie imprese come definite dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 2 ed entro tali limiti sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni pubbliche.".
3. Alla lettera d) del comma 6 dell’articolo 3, la parola "autoformazione" è sostituita dalla parola "formazione".
4. La lettera h) del comma 6 dell’articolo 3, è così sostituita:
"h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in connessione con l’attività delle imprese.".
5. La lettera i) del comma 6 dell’articolo 3, è abrogata.
Art. 3 - Norma transitoria.
1. I procedimenti relativi all'applicazione dei benefici di cui alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 e successive modificazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della normativa previgente.



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