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Legge regionale 1 febbraio 2001, n. 4 (BUR n. 12/2001)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 'Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale'

Legge regionale 1 febbraio 2001, n. 4 (BUR n. 12/2001) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .



SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 4/2001
S O M M A R I O
Legge regionale 1 febbraio 2001, n. 4 (BUR n. 12/2001) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"


Art. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 3, dopo le parole: “fasce deboli dell'utenza” sono aggiunte le parole: “o in fasce orarie a domanda debole, anche con l’uso di opportune tecnologie”.
Art. 2 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4, le parole: “all'articolo 30” sono sostituite dalle parole: “agli articoli 30 e 31”.
Art. 3 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 7, dopo la parola: "aereo", è aggiunta la parola: "elicotteristico".
Art. 4 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell'articolo 12 le parole “entro un anno” sono sostituite dalle parole: “entro tre anni”.
Art. 5 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell'articolo 14 sono soppresse le parole: “entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Art. 6 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 3 dell'articolo 15 le parole: “entro un anno” sono sostituite dalle parole: “entro tre anni”.
Art. 7 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 3 dell'articolo 16 dopo le parole: “I Piani di trasporto pubblico urbano” sono aggiunte le parole: “da adottarsi entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge”.
Art. 8 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell'articolo 17, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera c bis):
"c bis) alle tecnologie per la realizzazione dell'integrazione tariffaria".
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 17, dopo la parola: "controllo" sono aggiunte le parole: "e per l'integrazione tariffaria".
Art. 9 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 4 dell'articolo 21 le parole “entro un anno” sono sostituite dalle parole: “entro tre anni”.
Art. 10 - Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi.
1 ter. Qualora si verifichi il caso in cui l'ente competente, ai sensi degli articoli 8 e 9, allo svolgimento delle procedure concorsuali, sia proprietario o comproprietario di un'impresa in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, o abbia comunque partecipazione, in qualsiasi forma, nella impresa medesima, la competenza allo svolgimento delle procedure concorsuali stesse è attribuita alla Regione.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 22 è soppresso.
3. Il comma 4 dell'articolo 22 è così sostituito:
"4. Nel caso di trasformazione, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2000, delle aziende speciali e dei consorzi che attualmente sono affidatari dei servizi nella Regione, in società di capitali o in cooperative a responsabilità limitata anche tra i dipendenti, ovvero, nel caso di frazionamento societario per esigenze funzionali o di gestione, i servizi sono affidati direttamente alle società derivanti dalla trasformazione, mediante la stipula dei relativi contratti di servizio, fino al 31 dicembre 2003.".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Di tali società l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a tre anni dalla data di costituzione della società.
4 ter. Entro il 30 giugno 2001 gli enti competenti, ai sensi degli articoli 8 e 9, individuano le quote di servizio e i servizi speciali esercitati dalle società di cui al comma 4 del presente articolo 22 che possono essere gestiti in modo più economico a seguito del loro affidamento a terzi mediante procedura concorsuale, anche autorizzando l'Istituto del subaffidamento di cui all'articolo 26. Il complesso dei servizi affidati o subaffidati ai sensi del presente comma, non può essere inferiore al cinque per cento né superiore al venti per cento della percorrenza preventiva dei servizi di trasporto pubblico locale. L'obbligo dell'ente competente, in adempimento del comma 3 bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422/1997 così come modificato dal decreto legislativo n. 400/1999, si intende assolto qualora l'azienda affidataria provveda ad subaffidare almeno il cinque per cento dei servizi minimi entro il 30 giugno 2001.".
5. Il comma 5 dell'articolo 22 è così sostituito:
“5. Qualora la trasformazione non avvenga entro il 31 dicembre 2000, provvede il Sindaco o il Presidente della Provincia entro i successivi tre mesi.”.
6. Il comma 6 dell'articolo 22 è così sostituito:
“6. In caso di ulteriore inerzia, la Regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2.”.
Art. 11 - Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Il comma 2 dell’articolo 26 è così sostituito:
"2. L'affidatario dei servizi di cui al comma 1, sulla base di quanto stabilito nel bando di gara, può applicare l'istituto del subaffidamento dei servizi ad altra impresa, entro il limite massimo del venti per cento dei servizi affidati, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 22. Esperite le procedure anzidette per la scelta del subaffidatario, si procede alla stipula di un contratto tra affidatario ed il subaffidatario, fermo restando che l'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio nei confronti dell'Ente affidante.".
Art. 12 - Introduzione dell'articolo 29 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Dopo l'articolo 29 è introdotto il seguente articolo:
"Art. 29 bis - Servizi elicotteristici.
1. La Regione svolge compiti di regolamentazione dei servizi elicotteristici, promuovendo la loro utilizzazione a fini sociali e turistici.
2. La Regione individua i soggetti gestori dei servizi di cui al comma 1 con le modalità di cui agli articoli 22, 30 e 31 per quanto compatibili.".
Art. 13 - Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell'articolo 30 le parole “1° gennaio 2001”, sono sostituite dalle parole: “1° gennaio 2004”.
2. Il comma 4 dell'articolo 30 è così sostituito:
"4. I servizi urbani ed extraurbani in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003, a condizione che vengano riconosciuti come servizi minimi. Per essi si procede alla stipula di contratto di servizio con l'attuale affidatario, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2003. I servizi aggiuntivi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2003.".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Il subaffidamento dei servizi prorogati ai sensi del comma 4, è consentito per le medesime finalità e con le medesime procedure concorsuali di cui all'articolo 26.".
4. Il comma 5 dell'articolo 30 è così sostituito:
"5. Con decorrenza 1° gennaio 2004, l'affidamento di tutti i servizi, compresi quelli svolti in base ad atti di affidamento emessi prima della entrata in vigore della presente legge, anche con scadenza successiva al 31 dicembre 2003, è effettuato mediante esperimento di apposite procedure concorsuali da svolgersi a norma della presente legge.".
Art. 14 - Inserimento dell’articolo 32 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Dopo l’articolo 32 è inserito il seguente:
“Art. 32 bis - Destinazione dei contributi.
1. I contributi erogati a ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 49 ed i contributi erogati ai sensi dell'articolo 32, sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dai contratti di lavoro del personale dipendente, in quota percentuale pari all’incidenza del costo del personale dipendente sul totale dei costi aziendali imputabili ai servizi di trasporto pubblico locale, risultante dal bilancio consuntivo aziendale.
2. Il rapporto tra il costo del personale dipendente, comprensivo degli accantonamenti per oneri previsti dai contratti collettivi di lavoro e/o da leggi nazionali e/o regionali, ed il totale dei costi aziendali imputabili ai servizi di trasporto pubblico locale deve essere certificato, a consuntivo, dal presidente del collegio dei revisori della società interessata o da società di certificazione o revisori contabili abilitati ai sensi della normativa vigente.”.
Art. 15 - Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 37, le parole “da 20 a 80” sono sostituite dalle parole “da 30 a 100”.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 37, le parole “da 20 a 80” sono sostituite dalle parole “da 30 a 100”.
Art. 16 - Modifica dell'articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell'articolo 45, le parole: "presso la Direzione regionale viabilità e trasporti", sono sostituite con le parole: "presso la Segreteria regionale competente in materia di infrastrutture e mobilità".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 45 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. I rapporti periodici previsti dal comma 4, sono trasmessi alla competente Commissione consiliare.".
3. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 45, le parole: "il dirigente la Direzione regionale viabilità e trasporti", sono sostituite con le parole: "il Segretario regionale competente in materia di infrastrutture e mobilità".
Art. 17 - Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 2 dell'articolo 49, le parole: "Direzione viabilità e trasporti", sono sostituite con le parole: "Direzione regionale competente".


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