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Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (BUR n. 16/2001)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)

Sommario: Legge Regionale 5/2001
S O M M A R I O
Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (BUR n. 16/2001)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001)


Art. 1 - Rifinanziamenti.
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 ( 1) , sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge. ( 2)
Art. 2 - Deleghe alle Province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione ai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 e 18 agosto 2000, n. 267, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 2001, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).
Art. 3 – Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e successive modificazioni.
1. Il secondo comma dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , come da ultimo modificato dall’articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , è così sostituito:
omissis ( 3)
Art. 4 - Disposizioni relative alle società "Interporto di Venezia S.p.A." e "Interporto di Rovigo S.p.A." e modifica dell’articolo 51 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
1. L’ articolo 51 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è così sostituito:
omissis ( 4)
2. La Giunta regionale, nell'ambito del mandato già conferito alla società "Veneto Sviluppo S.p.A." con l'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale sociale della società "Idrovie S.p.A.", finalizzate all'aumento di capitale della società "Interporto di Rovigo S.p.A." fino all'importo di lire 1.600.000.000 (capitolo n. 20004).
Art. 5 – Attività regionale per la gestione degli aiuti ed interventi derivanti dalla Politica Agricola Comune.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare la collaborazione di enti, istituti e organismi di settore per lo svolgimento:
a) delle funzioni statali attribuite alla Regione relativamente alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune;
b) delle funzioni per le quali l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, può avvalersi di uffici regionali.
2. Le collaborazioni con enti, istituti e organismi di settore sono disciplinate da apposite convenzioni e possono riguardare lo svolgimento di compiti attuativi degli atti di pianificazione delle risorse finanziarie nelle materie indicate nel comma 1, approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto. A tale fine la Giunta regionale definisce, previo parere della Commissione consiliare competente, lo schema di convenzione in relazione al settore e alle specifiche attività.
3. La Giunta regionale provvede all’informatizzazione delle procedure, dei dati e della gestione dei flussi informativi con l’organismo pagatore.
4. Per le attività previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire due miliardi per l’esercizio finanziario 2001 a valere sul capitolo di spesa n. 12006 denominato “Spese per la gestione degli aiuti ed interventi derivanti dalla politica agricola comune (PAC)”.
Art. 6 - Criteri e modalità di utilizzo delle risorse accreditate dallo Stato in attuazione dell’articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Le risorse accreditate alla Regione ai sensi dell’articolo 61, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, da iscriversi al capitolo n. 5518 dell’entrata e al capitolo n. 40701 della spesa, sono destinate:
a) ad agevolare l’acquisizione, la costruzione ed il recupero di alloggi da adibire a prima abitazione nonché la costruzione ed il recupero di alloggi da cedere in locazione, a cui la Giunta regionale provvede mediante l’indizione di appositi bandi di concorso contenenti i criteri di cui all’ articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 “Norme per la concessione di benefici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica”, fra i soggetti di cui all’ articolo 2 della medesima legge;
b) a recuperare le anticipazioni effettuate a carico del bilancio regionale in conseguenza del mancato accreditamento, disposto dalle leggi finanziarie statali di fondi relativi agli anni 1996 e 1997, per una quota non inferiore al dieci per cento delle eventuali economie.
Art. 7 – Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
1. Eventuali minori spese sugli stanziamenti dei capitoli finanziati da trasferimenti statali a destinazione vincolata, relativi a contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio o per la copertura dei maggiori oneri conseguenti a rinnovi del CCNL degli autoferrotramvieri a favore delle aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, sono devolute al capitolo 45770 e destinate al servizio di trasporto pubblico locale in aggiunta alle altre risorse regionali destinate allo stesso scopo.
Art. 8 – Modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 47 “Istituzione del fondo per la progettazione della rete stradale”.
1. Al comma 2 dell’ articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 47 “Istituzione del fondo per la progettazione della rete stradale”, le parole: “progettazione di massima” sono sostituite dalle parole: “attività di progettazione”.
Art. 9 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
1. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 5)
Art. 10 – Disposizioni in materia di piste ciclabili.
1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 45284 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 2001, relativo agli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili, è utilizzato per la realizzazione degli interventi prioritari del triennio 2001-2003, nonché al fine di attivare, in cofinanziamento con i fondi statali di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”, gli interventi prioritari di cui al piano regionale di riparto approvato ai sensi della medesima legge statale ed al completamento del programma di interventi di cui alla legge 28 giugno 1991, n. 208 “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane”.
Art. 11 – Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti".
1. All’ articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti“, è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 6)
Art. 12 – Modifica della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”.
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 7)
Art. 13 – Partecipazione della Regione del Veneto alla progettazione preliminare della linea ferroviaria ad alta capacità Verona-Padova.
1. É autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto alla progettazione preliminare della linea ferroviaria ad alta capacità Verona-Padova. A tal fine è autorizzata per l’anno 2001 una spesa di lire 2 miliardi (capitolo n. 45312).
2. Per il perseguimento dell’obiettivo previsto al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere appositi accordi con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e/o con la TAV S.p.A..
3. A seguito della partecipazione di cui al comma 1, la Giunta regionale agisce di concerto con gli enti locali interessati alla realizzazione della linea ferroviaria in oggetto.
Art. 14 – Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 “Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.
1. Dopo il secondo comma dell’ articolo 12 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 8)
2. Il comma 1 dell’ articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 come da ultimo modificato dall’articolo 4 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 è così sostituito:
omissis ( 9)
3. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 come modificato dal comma 2 del presente articolo è così sostituito:
omissis ( 10)
4. I limiti di importo indicati alla lettera a) del comma 2 dell’ articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , sono così rispettivamente rideterminati: 50.000 euro, 200.000 euro; il limite di importo indicato all’articolo 22 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , è così rideterminato: 100.000 euro. I relativi lavori devono, in ogni caso, riguardare opere dotate di autonomia funzionale.
5. Il primo comma dell’ articolo 53 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è sostituito dal seguente comma:
omissis ( 11)
Art. 15 - Ricerca sanitaria finalizzata. (12)
1. La Regione del Veneto promuove e sostiene la ricerca sanitaria finalizzata quale strumento per migliorare il servizio sanitario regionale, la qualità della vita e lo stato di salute della popolazione.
2. La Giunta regionale approva ogni due anni, entro il 30 aprile, con apposita deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, il bando di ricerca finalizzata che individua le aree e i settori della ricerca di maggior interesse per il servizio sanitario regionale, sui quali l’Azienda Zero, le aziende ULSS, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati e, per il loro tramite, le università degli studi e i soggetti ed organismi pubblici e privati operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria, possono presentare progetti di ricerca. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale determina altresì l’ammontare del finanziamento da destinare alla realizzazione dei progetti.
3. La Giunta regionale ammette a finanziamento i progetti valutati secondo le modalità e i criteri definiti dal bando di cui al comma 2.
4. Per lo svolgimento dell’attività tecnico-scientifica e amministrativa connessa al bando la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione di Azienda Zero o del Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS.
5. La Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente le informazioni sull’attività svolta e sugli esiti del monitoraggio dei progetti di ricerca avviati.
Art. 16 – Modifica della legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 “Iniziative per la conoscenza della civiltà paleoveneta”.
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 è aggiunta la seguente lettera:
omissis ( 13)
Art. 17 – Modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 “Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi” e successive modificazioni.
omissis ( 14)
Art. 18 – Modifica della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” e successive modificazioni.
1. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
2. Il comma 5 dell’ articolo 18 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è così sostituito:
omissis ( 15)
Art. 19 – Operazioni di ridefinizione del debito regionale.
1. Al fine di migliorare l'assetto complessivo dei debiti regionali in essere con il mercato creditizio sia per quanto riguarda le condizioni economiche applicate, sia per l'esposizione al rischio derivante dalla fluttuazione dei tassi di interesse, la Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale, modificando le condizioni economiche, la scelta del tipo di tasso, se fisso o variabile, nonché i relativi parametri di riferimento per la rilevazione del tasso medesimo.
2. Per conseguire gli obiettivi del comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere a strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari.
3. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i nuovi finanziamenti a condizioni, tassi e/o parametri di riferimento diversi dai mutui estinti per un importo pari al debito residuo, per una durata pari alla vita residua dei mutui estinti e nei limiti, indipendentemente dall'importo, dei tassi indicati nella comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emessa ai sensi del comma 32 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i finanziamenti di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire.
4. Per le operazioni di cui al comma 3 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata (capitolo n. 80356).
5. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari con le modalità e per il finanziamento delle operazioni di cui al comma 3.
6. L'onere derivante dal rimborso dei finanziamenti di cui ai commi 3 e 5 è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
7. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzandolo lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al comma 6.
Art. 20 – Fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione del Veneto.
1. Il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione del Veneto è incrementato, ai sensi dell’articolo 26 del CCNL 1998-2001 Regioni Autonomie Locali area dirigenza, di lire 2.500 milioni (capitolo n. 5010; capitolo n. 5012).
Art. 21 – Agevolazioni per le nuove imprese giovanili, femminili, nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali.
1. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e dell’imprenditoria femminile, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 , e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 , sono ridotte all’aliquota minima consentita dall’articolo 16 comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 pari al 3,25 per cento.
2. L’aliquota ridotta si applica per il primo anno di imposta e per il successivo.
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle nuove cooperative sociali e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2001 in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 .
4. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime “de minimis” di cui all’ articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (Legge finanziaria 2000).
Art. 22 – Disposizioni in materia di fondi di rotazione presso la Veneto Sviluppo S.p.A..
1. I fondi di cui alle leggi regionali 6 marzo 1984, n. 9 “Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro”, 6 maggio 1985, n. 51 “Interventi straordinari a favore dell’occupazione giovanile”, 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”, 27 gennaio 1995, n. 3 “Interventi straordinari in favore delle attività industriali e artigiane”, 10 aprile 1998, n. 16 “Interventi regionali a favore della qualità e dell’innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi e modifica alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 ”, 18 marzo 1999, n. 9 “Interventi a favore del sistema della subfornitura veneta”, istituiti presso la Veneto Sviluppo S.p.A. sono aboliti, fatti salvi i diritti dei beneficiari e i procedimenti amministrativi avviati a seguito della presentazione delle domande antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La dotazione dei fondi di cui al comma 1, viene reintroitata nel bilancio regionale al capitolo 8317 “Recupero dalla Veneto Sviluppo S.p.A. di fondi regionali”.
3. Il fondo forestale regionale di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, viene ridotto di 4 miliardi che vengono reintroitati nel bilancio regionale al medesimo capitolo di cui al comma 2.
Art. 23 – Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese. (16) (17)
1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. ( 18) un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n. 23301).
2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.
2 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno a favore delle imprese di cui al comma 2, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo. ( 19)
2 ter. Possono essere destinatari dei co-finanziamenti regionali, di cui al comma 2 bis, anche le grandi imprese. Ai sensi del comma 3, la Giunta regionale definisce le tipologie di operazioni ammissibili e l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese. ( 20)
3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l’applicazione della regola “de minimis” di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall’Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell’attività amministrativa; la Commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere. ( 21)
Art. 24 – Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo sviluppo.
1. In relazione agli accordi stipulati tra l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il Governo italiano, la Regione del Veneto concorre alle spese per l’istituzione e il funzionamento dell’“Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo” con sede a Venezia.
2. Per il fine di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni quale concorso nelle spese di gestione per 10 anni e di lire 400 milioni per spese di avvio e primo impianto per l’anno 2001 (capitolo n. 60009; capitolo n. 60107).
Art. 25 – Modifica della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 “Disciplina per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale”.
1. Dopo l’ articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 , è inserito il seguente articolo:
omissis ( 22)
Art. 26 – Modifica ed integrazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche".
1. Dopo l’ articolo 59 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , è aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 23)
Art. 27 - Informazione all’utenza sulle diverse forme di mobilità.
1. Al fine di garantire la necessaria informazione all’utenza sulle diverse forme di mobilità, con particolare riferimento all’attuazione del servizio ferroviario metropolitano regionale nonché alla conseguente integrazione modale, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare adeguate forme di divulgazione. A tal fine è autorizzata per il 2001 una spesa di 500 milioni (capitolo n. 45738)
Art. 28 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti".
1. Il terzo comma dell’ articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 è così sostituito:
omissis ( 24)
Art. 29 – Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti".
1. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 è così modificato:
omissis ( 25)
Art. 30 – Modifica della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".
1. L' articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 è così sostituito:
omissis ( 26)
Art. 31 - Partecipazione della Regione del Veneto alla progettazione preliminare della Autostrada Venezia-Ravenna.
1. É autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto alla progettazione preliminare dell’Autostrada Venezia-Ravenna. A tal fine è autorizzata per l’anno 2001 una spesa di lire 3.000.000.000 (capitolo n. 45244).
2. Per il perseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere appositi accordi con la Regione Emilia Romagna e con l’ANAS.
Art. 32 – Modifica della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.
1. Dopo il numero 2 della lettera a) del comma 2 dell’ articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 è aggiunto il seguente numero:
omissis ( 27)
2. Dopo il numero 1 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 è aggiunto il seguente numero:
omissis ( 28)
Art. 33 – Modifica della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”.
omissis ( 29)
Art. 34 – Modifica della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 “Disposizioni per l’innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990-1994”.
1. L’ articolo 37 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 è così sostituito:
omissis ( 30)
Art. 35 - Disposizioni riguardanti le attività di verifica genetico–sanitaria sui cloni delle varietà di viti di propria costituzione.
1. Nell’ambito delle attività di verifica genetico–sanitaria sui cloni delle varietà di viti di propria costituzione disposta dalla vigente normativa statale, la Regione attua un programma triennale di selezione clonale e di conservazione del germoplasma e dei materiali di moltiplicazione, di lire 150.000.000 per ciascun anno (capitolo n. 12595).
2. Nel caso che l’attività di selezione clonale e di costituzione del materiale di selezione sia svolta unitamente ad altri soggetti pubblici o privati, l’onere a carico della Regione non può essere superiore al cinquanta per cento dei costi del programma.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per l’implementazione del programma di cui al comma 1.
Art. 36 - Modifica dei termini previsti dall’art. 13, della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 13 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 , le parole: “30 settembre 2000” sono sostituite dalle parole: “31 marzo 2001”.
2. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 , le parole : “30 settembre 2000” sono sostituite dalle parole: “31 marzo 2001”.
Art. 37 - Modifica della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta.
1. L’ articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 è abrogato.
2. Al comma 1 dell’ articolo 8 è abrogato il seguente periodo: “sulla base della valutazione della Commissione di cui all’articolo 7”.
3. Al comma 1 dell’articolo 9 è abrogato il seguente periodo: “da parte della Commissione di cui al comma 2 dell’articolo 7”.
4. Al comma 1 dell’articolo 6 è abrogato il seguente periodo: “entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.
Art. 38 – Modifica della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 “Disposizioni per la costituzione del diritto di superficie in località comprese nell’area della foresta del Cansiglio” e proroga dei termini.
1. Al comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 , le parole: “che occupino gli stessi e risiedano nei nuclei abitativi” sono sostituite dalle parole: “che occupino gli stessi o risiedano nei nuclei abitativi”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 , dopo le parole: “entro il quarto grado” sono aggiunte le seguenti parole: “o a coloro che risiedono nei nuclei abitativi.”.
3. Il termine previsto dall’ articolo 3 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 , come modificata dal presente articolo, è fissato al 31 dicembre 2001.
Art. 39 – Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita".
1. Il comma 5 dell' articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 , è così sostituito:
omissis ( 31)
Art. 40 – Intervento sperimentale di assistenza domiciliare a favore delle persone con morbo di Alzheimer grave. (32)
1. Per il tramite delle ULSS e nei limiti dello stanziamento di bilancio, la Regione del Veneto, in via sperimentale, riconosce a favore delle persone con gravi disturbi comportamentali, affetti dal morbo di Alzheimer o da altre gravi demenze, un contributo mensile di euro 516,45, finalizzato al mantenimento in famiglia della persona stessa; l’accertamento della gravità dei disturbi comportamentali avviene sulla base di apposita scheda tecnica di valutazione predisposta dalla Giunta regionale e da adottare da tutte le ULSS. ( 33)
2. Salvo quanto previsto dal comma 4, l'erogazione del contributo avviene con le modalità ed i criteri previsti dal regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato per l'anno 2001, una spesa di lire 10 miliardi (capitolo n. 60040).
4. In deroga a quanto stabilito dall' articolo 14 del regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare idonei adeguamenti alle procedure ed ai criteri applicativi previsti dal regolamento regionale medesimo, sentita la competente Commissione consiliare che si deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere.
5. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con altro contributo concesso ai sensi del regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni.
Art. 41 – Determinazione delle quote di rilievo sanitario.
1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone il riparto del fondo sanitario regionale di cui all' articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 suddiviso per livelli di assistenza e per ciascuna ULSS.
2. Nei successivi trenta giorni il direttore generale di ciascuna ULSS, tenuto conto del parere della rispettiva conferenza dei sindaci, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali, assegna le quote di rilievo sanitario da corrispondere per l'assistenza nei servizi residenziali e semiresidenziali extraospedalieri.
3. Le quote di rilievo sanitario di cui al comma 1 sono individuate in applicazione dell'atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria emanato ai sensi dell'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni.
4. La partecipazione delle associazioni dei familiari nella fase concertativa di cui al comma 2 è disciplinata con regolamento. ( 34)
Art. 42 - Iniziative a favore della popolazione della Bielorussia ed Ucraina.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima di lire 50.000.000 a favore degli organismi no profit del Veneto che già operano in Bielorussia ed Ucraina con iniziative nell’interesse dei bambini soli ed abbandonati.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina la procedura di spesa (capitolo n. 61320).
Art. 43 - Recupero ambientale dell’alto e medio Brenta e Cismon.
1. La Giunta regionale è autorizzata alla adozione di un Piano di attività di ripristino dell’asta medio-alta dei fiumi Brenta e Cismon attraverso il recupero e la manutenzione primaria dell’ambiente naturale.
2. Il Piano di recupero e ripristino di cui al comma 1 deve prevedere e programmare interventi diretti alla tutela e messa in sicurezza delle popolazioni delle valli interessate dal percorso medio-alto dei fiumi Brenta e Cismon nonché alla valorizzazione del bacino idrografico connesso, oggetto degli interventi, nella sua funzione di risorsa idropotabile e irrigua prevedendo la ricomposizione di equilibri naturali attraverso la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche.
3. Le opere relative alla tutela idrogeologica sono effettuate secondo i criteri di bioingegneria-idraulico-forestale o comunque adottando soluzioni tecniche compatibili con i sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti e promuovendo a tutti i livelli la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
4. Le spese per la redazione del Piano così come descritto ai precedenti commi, fanno carico al capitolo 7010.
Art. 44 - Modifica della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie”.
1. Il comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 è così sostituito:
omissis ( 35)
2. All’ articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 sono aggiunti i seguenti commi:
omissis ( 36)
Art. 45 - Modifica della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
1. Il comma 1 dell' articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è così sostituito:
omissis ( 37)
2. All'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 39, è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 38)
3. L' articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è così sostituito:
omissis ( 39)
Art. 46 - Interventi per la riqualificazione professionale dei tecnici agricoli.
1. Per la riqualificazione professionale dei tecnici già iscritti al registro regionale di cui all’ articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", che non hanno trovato ricollocazione nei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 dell’articolo 2 della medesima legge, è autorizzata per l’anno 2001 una spesa di lire 1 miliardo nell'ambito dello stanziamento complessivo del capitolo n. 12602 che assume la nuova denominazione: “Interventi regionali per il collaudo dell’innovazione, la divulgazione, l’informazione e la formazione (articoli 5 e 10, legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 )”.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua modalità applicative per gli interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla quantificazione dell’indennità di presenza.
Art. 47 - Modifica della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469".
omissis ( 40)
Art. 48 - Modifica della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l'uso del territorio”.
1. Al comma quindicesimo dell' articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 dopo le parole "nel caso di esproprio di edificio" sono soppresse le parole "di abitazione".
Art. 49 - Attività di controllo del Consiglio regionale.
omissis ( 41)
Art. 50 - Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’ articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , come da ultimo modificato dall'articolo 52 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , è così sostituito:
omissis ( 42)
Art. 51 - Modifica della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".
1. Dopo il comma 3 dell' articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 43)
Art. 52 – Modifica dell'articolo 178 e della relativa tabella B della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche e integrazioni.
1. Il comma 2 dell' articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 è così sostituito:
omissis ( 44)
2. Nella tabella B allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 da ultimo sostituita dall'articolo 21 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 , relativamente ai gruppi da 2 a 3 consiglieri la dotazione di personale previsto è così modificata:
omissis ( 45)
Art. 53 – Nuova Strada Statale 307.
1. Per il completamento della nuova strada statale 307, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo per una rata complessiva di lire 7 miliardi, pari al relativo concorso dello Stato ai sensi del comma 10 dell’articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001), per la durata massima di quindici anni, a decorrere dall’anno 2002, con le modalità previste dall’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Giunta regionale individua il soggetto destinatario dell’intervento di cui al comma 1 e le relative modalità di erogazione.
Art. 54 – Canoni di concessione del demanio idrico.
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001 tutti gli atti di concessione rilasciati dall’amministrazione statale ed inerenti l’utilizzo dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, sono convertiti in atti di concessione regionale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di riscossione dei canoni dovuti per l’utilizzo dei beni di cui al comma 1 e di ogni altro onere connesso.
Art. 55 - Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36“
omissis ( 46)
Art. 56 - Proroga termine presentazione domande di contributo a norma della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 “Norme in materia di turismo d’alta montagna”.
omissis ( 47)
Art. 57 - Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo a norma delle leggi regionali 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero” e 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.
omissis ( 48)

Art. 58 - Modifica della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 “Nuove disposizioni per l’organizzazione della bonifica” e successive modificazioni.
Omissis ( 49)

Art. 59 - Effettuazione di stages e tirocini formativi presso la Regione del Veneto.
1. La Regione del Veneto, in attuazione dell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e del regolamento attuativo di cui al DM 25 marzo 1998, n. 142 è autorizzata a stipulare convenzioni con università, e con i soggetti formatori allo scopo abilitati, al fine di consentire lo svolgimento presso le strutture regionali di stages e tirocini formativi.
2. All’attuazione del presente articolo provvede la Giunta regionale regolando sia gli aspetti normativi che quelli relativi al riconoscimento di agevolazioni ed incentivi ai partecipanti agli stages ed ai tirocini formativi.
3. Per la finalità di cui al presente articolo è iscritto in bilancio il capitolo di spesa n. 5038 “Interventi regionali per favorire lo svolgimento presso le direzioni regionali di stages e tirocini formativi previsti dalla legge n. 196/1997” per l’importo di lire 350 milioni.
4. Per gli anni successivi si provvede al finanziamento delle attività di cui al presente articolo ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. ( 50)

Art. 60 - Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava”.
omissis ( 51)
Art. 61 – Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 , "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)".
omissis ( 52)
Art. 62 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.






Si omettono gli allegati



Note

( 1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 2) Tabella omessa.
( 3) Testo riportato nel secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 4) Testo riportato nell'art. 51 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
( 5) Testo riportato dopo il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 6) Testo riportato nell'art. 8 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 .
( 7) Testo riportato dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 .
( 8) Testo riportato dopo il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 9) Testo riportato nel comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 10) Testo riportato nel comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 11) Testo riportato nel primo comma dell'art. 53 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 12) Articolo sostituito da comma 1 art. 6 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 . In precedenza articolo sostituito da comma 1 art. 19 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
( 13) Testo riportato dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 .
( 14) Articolo da considerarsi tacitamente abrogato per effetto dell’abrogazione della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 operata dalla legge regionale 30 settembre 2011, n. 18 .
( 15) Testo riportato nel comma 5 dell'art. 18 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .
( 16) Nel fondo confluiscono per effetto del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali” le risorse di cui ai fondi di rotazione istituiti ai sensi delle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio” – fondo di rotazione per il commercio e i servizi; 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” – fondo di rotazione per l’artigianato; 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni – articoli 57 e 58 – fondo di rotazione per l’agroindustria; 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” – articolo 45 – fondo di rotazione del turismo e 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016” – articolo 20 – fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti. Il fondo in questione, per effetto della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 e dell’articolo 2 di detta legge che ne definisce la disciplina è ridenominato quale fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese e la sua gestione (comma 2, articolo 2) è affidata ad un soggetto individuato nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici.
( 17) Vedi anche:
a) art. 13 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 , per effetto del quale la disponibilità nel presente fondo per l’anno 2019 e per un ammontare di euro 4 milioni, sono introitate al bilancio regionale e sono destinate ad interventi per favorire la rottamazione dei veicoli commerciali inquinanti delle piccole e medie imprese.
b) art. 16 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 per effetto del quale la disponibilità nel presente fondo per il triennio 2019-2021 e per un importo complessivo di euro 1 milione sono introitate al bilancio regionale e sono destinate ad interventi di rilancio e riconversione del tessuto produttivo/imprenditoriale per la tutela e mantenimento/incremento occupazionale dell’Area di crisi industriale complessa di Venezia.
( 18) Per effetto dell’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 , recante norma transitoria, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per la individuazione del soggetto gestore (la cui individuazione deve comunque intervenire entro e non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore della legge) continua ad operare l’attuale gestore; il termine è stato ridefinito in 48 mesi per effetto dell’art. 29, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 19) Comma aggiunto da comma 1 art. 81 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 20) Comma aggiunto da comma 1 art. 27 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 21) L'art. 44 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 nei commi 2 e 4 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma per le agevolazioni disposte dal medesimo art. 44.
( 22) Testo riportato dopo l'art. 7 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 , la legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 è stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia..
( 23) Testo riportato dopo l'art. 59 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 24) Testo riportato nel terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 .
( 25) Testo riportato nel quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 .
( 26) Testo riportato nell'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 .
( 27) Testo riportato dopo il numero 2 della lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 .
( 28) Testo riportato dopo il numero 1 della lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 .
( 29) Articolo abrogato da punto 2, lett. a), comma 1, art. 31 legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 che ha ridisciplinato la materia.
( 30) Testo riportato nell'art. 37 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .
( 31) Testo riportato nel comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 .
( 32) Articolo abrogato da lett. c) comma 7 art. 26 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 a decorrere dalla pubblicazione nel BUR della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al medesimo comma.
( 33) Comma sostituito da art. 6 legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 .
( 34) Comma sostituito da art. 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 che ha soppresso il riferimento alla Giunta regionale. Si tratta del regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 3 .
( 35) Testo riportato nel comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .
( 36) Testo dei commi 2bis e 2 ter riportato nell'art. 10 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .
( 37) Testo riportato nel comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 .
( 38) Testo riportato nell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 .
( 39) Testo riportato nell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 .
( 40) Articolo abrogato da lett. g) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
( 41) Articolo abrogato da comma 1 art. 12 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 42) Testo riportato nel comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 43) Testo riportato dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 .
( 44) Testo riportato nel comma 2 dell'art. 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 45) Testo riportato nella tabella B allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 46) Articolo abrogato da lett. d), comma 1, art. 14 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 .
( 47) Articolo abrogato da n. 5) lett. b) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 48) Articolo abrogato da lettera n), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 49) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 dell’art. 45 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
( 50) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 51) Articolo abrogato da lett. o) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 52) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 6 legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 5/2001
S O M M A R I O
Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (B.U.R. n. 16/2001)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001)


Art. 1 - Rifinanziamenti.
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.
Art. 2 - Deleghe alle Province - legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione ai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 e 18 agosto 2000, n. 267, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 2001, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).
Art. 3 – Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e successive modificazioni.
1. Il secondo comma dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , come da ultimo modificato dall’articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , è così sostituito:

“La Regione del Veneto concorre alle spese generali di funzionamento della Veneto Sviluppo S.p.A. con un’erogazione stabilita annualmente dalla legge di bilancio e disposta con atto della Giunta regionale, previa trasmissione, da parte della società stessa, del programma annuale di attività di cui all’articolo 5.”
Art. 4 - Disposizioni relative alle società "Interporto di Venezia S.p.A." e "Interporto di Rovigo S.p.A." e modifica dell’articolo 51 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
1. L’articolo 51 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è così sostituito:
“Art. 51 – Acquisizione di quote di capitale dell'Interporto di Venezia S.p.A..
1. La Giunta regionale nell’ambito del mandato già conferito alla "Veneto Sviluppo S.p.A." con l’articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale sociale della Società Idrovie S.p.A., finalizzate all’acquisizione della Società ‘Interporto di Venezia S.p.A.’ fino all’importo di lire 1.800 milioni (capitolo n. 20004) .”.
2. La Giunta regionale, nell'ambito del mandato già conferito alla società "Veneto Sviluppo S.p.A." con l'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale sociale della società "Idrovie S.p.A.", finalizzate all'aumento di capitale della società "Interporto di Rovigo S.p.A." fino all'importo di lire 1.600.000.000 (capitolo n. 20004).
Art. 5 – Attività regionale per la gestione degli aiuti ed interventi derivanti dalla Politica Agricola Comune.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare la collaborazione di enti, istituti e organismi di settore per lo svolgimento:
a) delle funzioni statali attribuite alla Regione relativamente alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune;
b) delle funzioni per le quali l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, può avvalersi di uffici regionali.
2. Le collaborazioni con enti, istituti e organismi di settore sono disciplinate da apposite convenzioni e possono riguardare lo svolgimento di compiti attuativi degli atti di pianificazione delle risorse finanziarie nelle materie indicate nel comma 1, approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto. A tale fine la Giunta regionale definisce, previo parere della Commissione consiliare competente, lo schema di convenzione in relazione al settore e alle specifiche attività.
3. La Giunta regionale provvede all’informatizzazione delle procedure, dei dati e della gestione dei flussi informativi con l’organismo pagatore.
4. Per le attività previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire due miliardi per l’esercizio finanziario 2001 a valere sul capitolo di spesa n. 12006 denominato “Spese per la gestione degli aiuti ed interventi derivanti dalla politica agricola comune (PAC)”.
Art. 6 - Criteri e modalità di utilizzo delle risorse accreditate dallo Stato in attuazione dell’articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Le risorse accreditate alla Regione ai sensi dell’articolo 61, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, da iscriversi al capitolo n. 5518 dell’entrata e al capitolo n. 40701 della spesa, sono destinate:
a) ad agevolare l’acquisizione, la costruzione ed il recupero di alloggi da adibire a prima abitazione nonché la costruzione ed il recupero di alloggi da cedere in locazione, a cui la Giunta regionale provvede mediante l’indizione di appositi bandi di concorso contenenti i criteri di cui all’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 “Norme per la concessione di benefici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica”, fra i soggetti di cui all’articolo 2 della medesima legge;
b) a recuperare le anticipazioni effettuate a carico del bilancio regionale in conseguenza del mancato accreditamento, disposto dalle leggi finanziarie statali di fondi relativi agli anni 1996 e 1997, per una quota non inferiore al dieci per cento delle eventuali economie.
Art. 7 – Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
1. Eventuali minori spese sugli stanziamenti dei capitoli finanziati da trasferimenti statali a destinazione vincolata, relativi a contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio o per la copertura dei maggiori oneri conseguenti a rinnovi del CCNL degli autoferrotramvieri a favore delle aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, sono devolute al capitolo 45770 e destinate al servizio di trasporto pubblico locale in aggiunta alle altre risorse regionali destinate allo stesso scopo.
Art. 8 – Modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 47 “Istituzione del fondo per la progettazione della rete stradale”.
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 47 “Istituzione del fondo per la progettazione della rete stradale”, le parole: “progettazione di massima” sono sostituite dalle parole: “attività di progettazione”.
Art. 9 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
1. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. Ai fini di una tempestiva progettazione della rete stradale, entro il 31 marzo 2001, la Giunta regionale trasmette, al Consiglio regionale per l'approvazione, il Piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria trasferita ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."
Art. 10 – Disposizioni in materia di piste ciclabili.
1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 45284 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 2001, relativo agli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili, è utilizzato per la realizzazione degli interventi prioritari del triennio 2001-2003, nonché al fine di attivare, in cofinanziamento con i fondi statali di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”, gli interventi prioritari di cui al piano regionale di riparto approvato ai sensi della medesima legge statale ed al completamento del programma di interventi di cui alla legge 28 giugno 1991, n. 208 “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane”.
Art. 11 – Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti".
1. All’articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti“, è aggiunto il seguente comma:
“Per la realizzazione di interventi di adeguamento di opere di attraversamento ferroviario esistenti, ovvero per la realizzazione di sovra o sottopassi ferroviari, o di opere funzionali alla soppressione di passaggi a livello su strade non rientranti sulla rete viaria statale, la Giunta regionale è autorizzata, sulla base di accordi quadro con le Ferrovie dello Stato S.p.A., a concludere specifici accordi con gli enti locali e con i soggetti proprietari dei sedimi ferroviari interessati.”
Art. 12 – Modifica della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. In attesa dell’istituzione del Comitato permanente è autorizzata, per l’esercizio 2001 la spesa di lire 36.000.000 a favore della comunità del Garda, quale contributo per il funzionamento della Segreteria dell’Autorità interregionale per il Garda, costituita ai sensi dell’atto istitutivo sottoscritto il 26 marzo 1988 dai Presidenti delle Giunte della Regione Lombardia, della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento (capitolo n. 45118).”
Art. 13 – Partecipazione della Regione del Veneto alla progettazione preliminare della linea ferroviaria ad alta capacità Verona-Padova.
1. É autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto alla progettazione preliminare della linea ferroviaria ad alta capacità Verona-Padova. A tal fine è autorizzata per l’anno 2001 una spesa di lire 2 miliardi (capitolo n. 45312).
2. Per il perseguimento dell’obiettivo previsto al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere appositi accordi con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e/o con la TAV S.p.A..
3. A seguito della partecipazione di cui al comma 1, la Giunta regionale agisce di concerto con gli enti locali interessati alla realizzazione della linea ferroviaria in oggetto.
Art. 14 – Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 “Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.
1. Dopo il secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è aggiunto il seguente comma:
“Qualora il soggetto beneficiario di contributo avanzi documentata istanza relativa a spese connesse alla progettazione dell’intervento, il dirigente regionale competente è autorizzato all’impegno di una quota del contributo assentito fino al dieci per cento; con il provvedimento di impegno di spesa, in relazione al tempo previsto per la realizzazione dei lavori, sono stabiliti i termini entro i quali devono essere completate le opere ed approvata la contabilità finale, pena la revoca del finanziamento.”
2. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 come da ultimo modificato dall’articolo 4 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 è così sostituito:
“1. L’erogazione dei fondi è disposta, fino al novanta per cento del contributo concesso, con liquidazione del dirigente della struttura centrale o periferica individuata con il provvedimento amministrativo che approva il programma di finanziamento ovvero attiva l’iniziativa finanziaria, sulla base esclusivamente di specifiche richieste del legale rappresentante dell’Ente beneficiario, trasmette anche a mezzo telefax, attestanti l’avvenuta esecuzione di lavori o l’acquisizione di forniture e servizi per pari importo.”
3. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 come modificato dal comma 2 del presente articolo è così sostituito:
“3. La documentazione di spesa relativa alle richieste di cui al comma 1 è trasmessa dall’Ente beneficiario all’organo di collaudo per le verifiche tecniche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabilite dalla Giunta regionale. L’avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario nelle richieste formulate ai sensi del comma 1.”
4. I limiti di importo indicati alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , sono così rispettivamente rideterminati: 50.000 euro, 200.000 euro; il limite di importo indicato all’articolo 22 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , è così rideterminato: 100.000 euro. I relativi lavori devono, in ogni caso, riguardare opere dotate di autonomia funzionale.
5. Il primo comma dell’articolo 53 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è sostituito dal seguente comma:
“Alla nomina dei collaudatori provvedono, nell’ambito dell’elenco regionale collaudatori di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 e con le modalità previste da tale legge in ordine anche alle figure professionali che possono far parte delle commissioni di collaudo:
a) il Presidente della Giunta regionale, in caso di opere fruenti di contributo regionale non inferiore al cinquanta per cento;
b) il Sindaco, il Presidente della Provincia ovvero il legale rappresentante dell’Amministrazione aggiudicatrice, in caso di opere fruenti di contributo regionale inferiore al cinquanta per cento ovvero in caso di opere non assistite da contributo regionale.”
Art. 15 - Ricerca Sanitaria Finalizzata.
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta una deliberazione che individua, con apposito bando, le aree e i settori di intervento della ricerca di maggior interesse per il servizio sanitario regionale, sui quali le ULSS, le Aziende Ospedaliere e per il loro tramite gli altri soggetti pubblici e privati individuati nel bando, possono presentare progetti di ricerca, determinando anche l’ammontare del finanziamento destinato alla realizzazione dei progetti.
2. Entro il 31 dicembre dello stesso anno la Giunta regionale, sulla base delle regole stabilite nel bando, provvede ad assegnare il finanziamento ai progetti ritenuti congrui alla realizzazione degli obiettivi posti dalla programmazione regionale in ambito socio sanitario, nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente al capitolo 60047 del bilancio di previsione dell’anno cui il bando si riferisce.
Art. 16 – Modifica della legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 “Iniziative per la conoscenza della civiltà paleoveneta”.
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 è aggiunta la seguente lettera:
“e bis) ricostruzione di particolari tipologie edilizie e di ambientazioni tipiche con relativa elaborazione ed installazione di supporti informativi. ”
Art. 17 – Modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 “Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi” e successive modificazioni.
1. Il quinto comma dell’articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 è così sostituito:
"A tal fine le somme ammesse a contributo vengono accreditate al Comune con le modalità di cui all’articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.”
Art. 18 – Modifica della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” e successive modificazioni.
1. (Comma coinvolto da rinvio governativo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
2. Il comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è così sostituito:
“5. L’effettuato pagamento della tassa di cui alla lettera b) del comma 1 deve essere dimostrato all’atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all’atto dell’iscrizione nell’albo o nel ruolo professionale. La modalità di pagamento, di riscossione e sanzionatorie sono disciplinate dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia di tasse sulle concessioni regionali.
Art. 19 – Operazioni di ridefinizione del debito regionale.
1. Al fine di migliorare l'assetto complessivo dei debiti regionali in essere con il mercato creditizio sia per quanto riguarda le condizioni economiche applicate, sia per l'esposizione al rischio derivante dalla fluttuazione dei tassi di interesse, la Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale, modificando le condizioni economiche, la scelta del tipo di tasso, se fisso o variabile, nonché i relativi parametri di riferimento per la rilevazione del tasso medesimo.
2. Per conseguire gli obiettivi del comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere a strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari.
3. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i nuovi finanziamenti a condizioni, tassi e/o parametri di riferimento diversi dai mutui estinti per un importo pari al debito residuo, per una durata pari alla vita residua dei mutui estinti e nei limiti, indipendentemente dall'importo, dei tassi indicati nella comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emessa ai sensi del comma 32 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i finanziamenti di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire.
4. Per le operazioni di cui al comma 3 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata (capitolo n. 80356).
5. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari con le modalità e per il finanziamento delle operazioni di cui al comma 3.
6. L'onere derivante dal rimborso dei finanziamenti di cui ai commi 3 e 5 è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
7. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzandolo lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al comma 6.
Art. 20 – Fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione del Veneto.
1. Il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione del Veneto è incrementato, ai sensi dell’articolo 26 del CCNL 1998-2001 Regioni Autonomie Locali area dirigenza, di lire 2.500 milioni (capitolo n. 5010; capitolo n. 5012).
Art. 21 – Agevolazioni per le nuove imprese giovanili, femminili, nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali.
1. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e dell’imprenditoria femminile, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 , e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 , sono ridotte all’aliquota minima consentita dall’articolo 16 comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 pari al 3,25 per cento.
2. L’aliquota ridotta si applica per il primo anno di imposta e per il successivo.
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle nuove cooperative sociali e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2001 in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 .
4. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime “de minimis” di cui all’articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (Legge finanziaria 2000).
Art. 22 – Disposizioni in materia di fondi di rotazione presso la Veneto Sviluppo S.p.A..
1. I fondi di cui alle leggi regionali 6 marzo 1984, n. 9 “Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro”, 6 maggio 1985, n. 51 “Interventi straordinari a favore dell’occupazione giovanile”, 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”, 27 gennaio 1995, n. 3 “Interventi straordinari in favore delle attività industriali e artigiane”, 10 aprile 1998, n. 16 “Interventi regionali a favore della qualità e dell’innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi e modifica alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 ”, 18 marzo 1999, n. 9 “Interventi a favore del sistema della subfornitura veneta”, istituiti presso la Veneto Sviluppo S.p.A. sono aboliti, fatti salvi i diritti dei beneficiari e i procedimenti amministrativi avviati a seguito della presentazione delle domande antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La dotazione dei fondi di cui al comma 1, viene reintroitata nel bilancio regionale al capitolo 8317 “Recupero dalla Veneto Sviluppo S.p.A. di fondi regionali”.
3. Il fondo forestale regionale di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, viene ridotto di 4 miliardi che vengono reintroitati nel bilancio regionale al medesimo capitolo di cui al comma 2.
Art. 23 – Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.
1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n. 23301).
2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.
3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l’applicazione della regola “de minimis” di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall’Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell’attività amministrativa; la Commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere.
Art. 24 – Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo sviluppo.
1. In relazione agli accordi stipulati tra l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il Governo italiano, la Regione del Veneto concorre alle spese per l’istituzione e il funzionamento dell’“Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo” con sede a Venezia.
2. Per il fine di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni quale concorso nelle spese di gestione per 10 anni e di lire 400 milioni per spese di avvio e primo impianto per l’anno 2001 (capitolo n. 60009; capitolo n. 60107).
Art. 25 – Modifica della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 “Disciplina per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale”.
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 , è inserito il seguente articolo:
“Art. 7 bis - Fondo rischi.
1. É istituito presso la società finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo rischi, con la dotazione di 3 miliardi, per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), attraverso l’emissione di garanzie (capitolo 31104).
2. La Giunta regionale assegna annualmente, sulla base dello stanziamento di bilancio a valere sulla legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 le risorse necessarie.
3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce le modalità di applicazione del fondo rischi.”.
Art. 26 – Modifica ed integrazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche".
1. Dopo l’articolo 59 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 59 bis - Disposizioni transitorie in materia di tutela del lavoro.
1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale sul rispetto degli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, le Amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto, pubblico o privato, che realizzi opere pubbliche nel territorio della Regione del Veneto sono tenuti a prevedere nel contratto, nel capitolato speciale d’appalto nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:
a) obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria;
b) obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell’impresa appaltatrice o concessionaria, l’ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’impresa, in dipendenza dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.
2. Al fine di dare attuazione al disposto del comma 15 dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni ed integrazioni, viene istituito un collegamento informatizzato tra la sezione regionale per il Veneto dell’Osservatorio dei lavori pubblici e le casse edili presenti sul territorio regionale. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità di attivazione e le procedure informatiche operative del predetto collegamento.”.
Art. 27 - Informazione all’utenza sulle diverse forme di mobilità.
1. Al fine di garantire la necessaria informazione all’utenza sulle diverse forme di mobilità, con particolare riferimento all’attuazione del servizio ferroviario metropolitano regionale nonché alla conseguente integrazione modale, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare adeguate forme di divulgazione. A tal fine è autorizzata per il 2001 una spesa di 500 milioni (capitolo n. 45738)
Art. 28 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti".
1. Il terzo comma dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 è così sostituito:
“La Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi agli enti o alle società a partecipazione pubblica interessati alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti di Padova, Rovigo, Venezia e Verona”.
Art. 29 – Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti".
1. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 è così modificato:
"La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per il porto marittimo di Chioggia e per società a partecipazione pubblica per interventi relativi all'ammodernamento delle strutture portuali.”.
Art. 30 – Modifica della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".
1. L'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 è così sostituito:
"Art. 3 – Iniziative ed interventi.
1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale di massima degli interventi predisposto dalla Giunta regionale sentita la Consulta per l'immigrazione di cui all'articolo 9.
2. Sulla base del piano triennale di cui al comma 1 la Giunta regionale delibera, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma annuale di iniziative ed interventi da realizzarsi nell'anno, sentiti i pareri della Consulta regionale per l'immigrazione e della competente Commissione consiliare.
3. Le iniziative e gli interventi riguardano:
a) la realizzazione di strumenti di informazione per favorire l'esercizio dei diritti da parte degli immigrati extracomunitari;
b) la realizzazione di specifici corsi per l'apprendimento della lingua italiana integrati da elementi di educazione civica;
c) l'estensione degli interventi di orientamento scolastico e professionale, di prima formazione e di riqualificazione a favore degli immigrati extracomunitari mediante la loro partecipazione a corsi gestiti dai centri riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo all'interno di queste iniziative l'insegnamento della lingua italiana;
d) la realizzazione, di intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del lavoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, di corsi di formazione professionale volti al reinserimento degli immigrati nei loro paesi d'origine;
e) iniziative volte a favorire il diritto allo studio, particolarmente quello universitario, degli studenti immigrati extracomunitari, nonché iniziative volte ad agevolare il loro inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale;
f) la realizzazione od il patrocinio di iniziative rivolte alla promozione e alla conoscenza delle culture delle comunità di immigrati tra i cittadini del Veneto, al mantenimento dell'identità culturale propria dei singoli paesi di provenienza, nonché allo sviluppo dell'incontro fra diverse culture;
g) il concorso e sostegno dell'attività svolta da enti ed associazioni, cooperative ed organismi che operano a favore degli immigrati;
h) i criteri e le modalità degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 6;
i) il concorso e sostegno ad interventi destinati alla realizzazione di centri di prima accoglienza, di alloggio temporaneo e di servizi per stranieri immigrati.
4. La Giunta regionale effettua direttamente o tramite idonei istituti o centri di ricerca convenzionati, studi, indagini, ricerche, finalizzati anche alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge.".
Art. 31 - Partecipazione della Regione del Veneto alla progettazione preliminare della Autostrada Venezia-Ravenna.
1. É autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto alla progettazione preliminare dell’Autostrada Venezia-Ravenna. A tal fine è autorizzata per l’anno 2001 una spesa di lire 3.000.000.000 (capitolo n. 45244).
2. Per il perseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere appositi accordi con la Regione Emilia Romagna e con l’ANAS.
Art. 32 – Modifica della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.
1. Dopo il numero 2 della lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 è aggiunto il seguente numero:
“2 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;”.
2. Dopo il numero 1 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 è aggiunto il seguente numero:
“1 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;”.
Art. 33 – Modifica della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”.
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Il numero dei posti a sedere previsto dalla lettera a) del comma 2 può essere aumentato del venti per cento per gli ospiti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma.".
Art. 34 – Modifica della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 “Disposizioni per l’innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990-1994”.
1. L’articolo 37 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 è così sostituito:
“Art. 37 – Adeguamento alla normativa comunitaria.
1. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fornisce concreta attuazione mediante gli opportuni piani esecutivi ed i relativi bandi alla regolamentazione comunitaria direttamente applicabile, relativa ai settori dell’agricoltura, delle foreste e della pesca, anche in relazione alla determinazione dell’ammontare dei contributi, dei limiti quantitativi e dei parametri stabiliti dalla presente legge.
2. La Commissione consiliare competente esprime il proprio parere sui provvedimenti attuativi di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale trascorsi i quali si prescinde dal parere.”.
Art. 35 - Disposizioni riguardanti le attività di verifica genetico–sanitaria sui cloni delle varietà di viti di propria costituzione.
1. Nell’ambito delle attività di verifica genetico–sanitaria sui cloni delle varietà di viti di propria costituzione disposta dalla vigente normativa statale, la Regione attua un programma triennale di selezione clonale e di conservazione del germoplasma e dei materiali di moltiplicazione, di lire 150.000.000 per ciascun anno (capitolo n. 12595).
2. Nel caso che l’attività di selezione clonale e di costituzione del materiale di selezione sia svolta unitamente ad altri soggetti pubblici o privati, l’onere a carico della Regione non può essere superiore al cinquanta per cento dei costi del programma.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per l’implementazione del programma di cui al comma 1.
Art. 36 - Modifica dei termini previsti dall’art. 13, della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 , le parole: “30 settembre 2000” sono sostituite dalle parole: “31 marzo 2001”.
2. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 , le parole : “30 settembre 2000” sono sostituite dalle parole: “31 marzo 2001”.
Art. 37 - Modifica della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta.
1. L’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 è abrogato.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 è abrogato il seguente periodo: “sulla base della valutazione della Commissione di cui all’articolo 7”.
3. Al comma 1 dell’articolo 9 è abrogato il seguente periodo: “da parte della Commissione di cui al comma 2 dell’articolo 7”.
4. Al comma 1 dell’articolo 6 è abrogato il seguente periodo: “entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.
Art. 38 – Modifica della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 “Disposizioni per la costituzione del diritto di superficie in località comprese nell’area della foresta del Cansiglio” e proroga dei termini.
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 , le parole: “che occupino gli stessi e risiedano nei nuclei abitativi” sono sostituite dalle parole: “che occupino gli stessi o risiedano nei nuclei abitativi”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 , dopo le parole: “entro il quarto grado” sono aggiunte le seguenti parole: “o a coloro che risiedono nei nuclei abitativi.”.
3. Il termine previsto dall’articolo 3 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 , come modificata dal presente articolo, è fissato al 31 dicembre 2001.
Art. 39 – Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita".
1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 , è così sostituito:
"5. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti la provincia, su richiesta, individua come comune o zona del territorio del medesimo, ad economia prevalentemente turistica, i comuni il cui capoluogo è situato ad una altitudine superiore o pari a seicento metri sul livello del mare.".
Art. 40 – Intervento sperimentale di assistenza domiciliare a favore delle persone con morbo di Alzheimer grave.
1. Per il tramite delle ULSS e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3, la Regione del Veneto, in via sperimentale, riconosce a favore delle persone affette dal morbo di Alzheimer con gravi disturbi comportamentali un contributo mensile di lire un milione, finalizzato al mantenimento in famiglia della persona stessa.
2. Salvo quanto previsto dal comma 4, l'erogazione del contributo avviene con le modalità ed i criteri previsti dal regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato per l'anno 2001, una spesa di lire 10 miliardi (capitolo n. 60040).
4. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14 del regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare idonei adeguamenti alle procedure ed ai criteri applicativi previsti dal regolamento regionale medesimo, sentita la competente Commissione consiliare che si deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere.
5. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con altro contributo concesso ai sensi del regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni.
Art. 41 – Determinazione delle quote di rilievo sanitario.
1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone il riparto del fondo sanitario regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 suddiviso per livelli di assistenza e per ciascuna ULSS.
2. Nei successivi trenta giorni il direttore generale di ciascuna ULSS, tenuto conto del parere della rispettiva conferenza dei sindaci, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali, assegna le quote di rilievo sanitario da corrispondere per l'assistenza nei servizi residenziali e semiresidenziali extraospedalieri.
3. Le quote di rilievo sanitario di cui al comma 1 sono individuate in applicazione dell'atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria emanato ai sensi dell'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni.
4. Al fine di consentire la partecipazione delle associazioni dei familiari nella fase concertativa di cui al comma 2, la Giunta regionale emana apposito regolamento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 42 - Iniziative a favore della popolazione della Bielorussia ed Ucraina.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima di lire 50.000.000 a favore degli organismi no profit del Veneto che già operano in Bielorussia ed Ucraina con iniziative nell’interesse dei bambini soli ed abbandonati.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina la procedura di spesa (capitolo n. 61320).
Art. 43 - Recupero ambientale dell’alto e medio Brenta e Cismon.
1. La Giunta regionale è autorizzata alla adozione di un Piano di attività di ripristino dell’asta medio-alta dei fiumi Brenta e Cismon attraverso il recupero e la manutenzione primaria dell’ambiente naturale.
2. Il Piano di recupero e ripristino di cui al comma 1 deve prevedere e programmare interventi diretti alla tutela e messa in sicurezza delle popolazioni delle valli interessate dal percorso medio-alto dei fiumi Brenta e Cismon nonché alla valorizzazione del bacino idrografico connesso, oggetto degli interventi, nella sua funzione di risorsa idropotabile e irrigua prevedendo la ricomposizione di equilibri naturali attraverso la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche.
3. Le opere relative alla tutela idrogeologica sono effettuate secondo i criteri di bioingegneria-idraulico-forestale o comunque adottando soluzioni tecniche compatibili con i sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti e promuovendo a tutti i livelli la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
4. Le spese per la redazione del Piano così come descritto ai precedenti commi, fanno carico al capitolo 7010.
Art. 44 - Modifica della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie”.
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 è così sostituito:
“1. Ai fini di accedere ai benefici previsti dalla presente legge, il legale rappresentante dell’ente interessato presenta domanda alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, del provvedimento con cui la Giunta regionale stabilisce i criteri per l’assegnazione dei contributi.”.
2. All’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 sono aggiunti i seguenti commi:
“2 bis. La graduatoria delle domande prodotte entro il termine di cui al comma 2 per l’esercizio finanziario 2000 rimane in vigore anche per l’esercizio finanziario 2001.
2 ter. Le domande prodotte entro il settembre 2000 concorrono alla graduatoria dell’esercizio finanziario 2002.”.
Art. 45 - Modifica della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è così sostituito:
"1. Le province e i comuni e le comunità montane in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali di competenza, o di loro varianti generali, o con apposito piano di settore, organicamente correlato al piano urbano del traffico, o piano di trasporto o di circolazione in vigore o allo studio, prevedono sistemi di aree e di infrastrutture da riservare a sedi viabili proprie destinate al traffico ciclistico e finalizzate alla costruzione, particolarmente nei centri abitati, di una rete di percorsi che consentano in condizioni di sicurezza, la più ampia mobilità degli utenti, curando anche l'interconnessione con province e comuni limitrofi.".
2. All'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 39, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. I progetti sono predisposti nel quadro di programmi pluriennali elaborati dagli enti di cui al comma 1, che pongono come priorità i collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto turistiche.".
3. L'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è così sostituito:
"Art. 13 – Iniziative della Regione.
1. La Regione, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, provvede:
a) a redigere il piano regionale delle piste ciclabili sulla base dei progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle province con riguardo alla mobilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni, nonché tenendo conto dei progetti e/o proposte delle associazioni culturali e sportive;
b) alla individuazione dei tracciati ferroviari dismessi e dei percorsi arginali utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi;
c) alla redazione di cartografia specializzata, attivazione presso gli enti preposti al turismo, di servizi di informazione per cicloturistici;
d) alla realizzazione di conferenze attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;
e) alla progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse;
f) alla realizzazione di intese con le Ferrovie dello stato SpA al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenze delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
g) alla realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in connessione per l'integrazione fra detto trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici.
2. Il piano regionale delle piste ciclabili è parte integrante del Piano territoriale regionale di coordinamento(PTRC) ed è approvato come variante dello stesso, con la procedura prevista dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni e integrazioni.".
Art. 46 - Interventi per la riqualificazione professionale dei tecnici agricoli.
1. Per la riqualificazione professionale dei tecnici già iscritti al registro regionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", che non hanno trovato ricollocazione nei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 dell’articolo 2 della medesima legge, è autorizzata per l’anno 2001 una spesa di lire 1 miliardo nell'ambito dello stanziamento complessivo del capitolo n. 12602 che assume la nuova denominazione: “Interventi regionali per il collaudo dell’innovazione, la divulgazione, l’informazione e la formazione (articoli 5 e 10, legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 )”.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua modalità applicative per gli interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla quantificazione dell’indennità di presenza.
Art. 47 - Modifica della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469".
1. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 è aggiunta la seguente lettera:
"c bis) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.".
2. Il comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 è così sostituito:
"7. Per il Consigliere di parità, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni dei lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, è previsto un membro supplente.".
Art. 48 - Modifica della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l'uso del territorio”.
1. Al comma quindicesimo dell'articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 dopo le parole "nel caso di esproprio di edificio" sono soppresse le parole "di abitazione".
Art. 49 - Attività di controllo del Consiglio regionale.
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di esercizio degli enti, aziende, agenzie regionali e società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.
2. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione consiliare competente può presentare al Consiglio regionale una risoluzione diretta a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio stesso.
Art. 50 - Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , come da ultimo modificato dall'articolo 52 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , è così sostituito:
“1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area della concessione:
a) per le acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento:
  1. 1) di lire 200.000 con un minimo di lire 30.000.000 nelle zone di montagna;
  2. 2) di lire 1.000.000 con un minimo di lire 40.000.000 nelle zone di pianura;

b) per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: di lire 50.000 con un minimo di lire 1.500.000.”.
Art. 51 - Modifica della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Il tesserino di cui all'articolo 7 rimane valido anche se non è stata corrisposta la tassa di cui all'articolo 12, fermo restando il divieto di raccolta per l'anno in cui la stessa non è stata pagata.".
Art. 52 – Modifica dell'articolo 178 e della relativa tabella B della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche e integrazioni.
1. Il comma 2 dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 è così sostituito:
"2. A ogni gruppo consiliare è assegnato personale nel numero massimo e secondo i seguenti criteri
Gruppi da 1 consigliere 3 unità
Gruppi da 2 a 3 consiglieri 4 unità
Gruppi da 4 a 5 consiglieri 6 unità
Gruppi da 6 a 7 consiglieri 9 unità
Gruppi da 8 a 10 consiglieri 10 unità
Gruppi da 11 a 15 consiglieri 13 unità
Gruppi da 16 a 20 consiglieri 17 unità
Gruppi da oltre 20 consiglieri 19 unità.".
2. Nella tabella B allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 da ultimo sostituita dall'articolo 21 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 , relativamente ai gruppi da 2 a 3 consiglieri la dotazione di personale previsto è così modificata:
"Dirigente: 1 unità
D1: 1 unità
C1: 1 unità
B3: 1 unità
Totale 4 unità.".
Art. 53 – Nuova Strada Statale 307.
1. Per il completamento della nuova strada statale 307, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo per una rata complessiva di lire 7 miliardi, pari al relativo concorso dello Stato ai sensi del comma 10 dell’articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001), per la durata massima di quindici anni, a decorrere dall’anno 2002, con le modalità previste dall’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Giunta regionale individua il soggetto destinatario dell’intervento di cui al comma 1 e le relative modalità di erogazione.
Art. 54 – Canoni di concessione del demanio idrico.
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001 tutti gli atti di concessione rilasciati dall’amministrazione statale ed inerenti l’utilizzo dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, sono convertiti in atti di concessione regionale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di riscossione dei canoni dovuti per l’utilizzo dei beni di cui al comma 1 e di ogni altro onere connesso.
Art. 55 - Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36“
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 è aggiunto il seguente comma:
“6 bis. I contributi regionali in materia di impianti ed infrastrutture relativi al ciclo integrato dell’acqua sono erogati con le modalità di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 concernente “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti.”.
Art. 56 - Proroga termine presentazione domande di contributo a norma della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 “Norme in materia di turismo d’alta montagna”.
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 6, 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 , successivamente modificati dalla legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 e dalla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 , i termini per la presentazione delle domande di contributo decorrono dal 1 gennaio 2001 e scadono il 31 marzo 2001.
2. La presente disposizione ha efficacia limitatamente alle domande di contributo relative all’esercizio 2001.
Art. 57 - Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo a norma delle leggi regionali 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero” e 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.
1. Per l’anno 2001 i termini di cui al comma 1 dell’articolo 4 e di cui al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 sono fissati rispettivamente al 31 marzo e al 31 luglio.
2. Il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 , per la presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 2 della stessa legge, è prorogato per l’anno 2001 al 31 marzo 2001.
Art. 58 - Modifica della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 “Nuove disposizioni per l’organizzazione della bonifica” e successive modificazioni.
1. All'ultimo comma dell’articolo 3 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 , dopo le parole “Museo regionale della bonifica” sono aggiunte le seguenti parole: “nonché per l’unione di servizi tra consorzi.”.
Art. 59 - Effettuazione di stages e tirocini formativi presso la Regione del Veneto.
1. La Regione del Veneto, in attuazione dell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e del regolamento attuativo di cui al DM 25 marzo 1998, n. 142 è autorizzata a stipulare convenzioni con università, e con i soggetti formatori allo scopo abilitati, al fine di consentire lo svolgimento presso le strutture regionali di stages e tirocini formativi.
2. All’attuazione del presente articolo provvede la Giunta regionale regolando sia gli aspetti normativi che quelli relativi al riconoscimento di agevolazioni ed incentivi ai partecipanti agli stages ed ai tirocini formativi.
3. Per la finalità di cui al presente articolo è iscritto in bilancio il capitolo di spesa n. 5038 “Interventi regionali per favorire lo svolgimento presso le direzioni regionali di stages e tirocini formativi previsti dalla legge n. 196/1997” per l’importo di lire 350 milioni.
4. Per gli anni successivi si provvede al finanziamento delle attività di cui al presente articolo ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.
Art. 60 - Modifica della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava”.
1. L’ultimo comma dell’articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è così sostituito:
“Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative sono riversate nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare alle Province che le impiegano per la copertura degli oneri necessari all’attività di controllo (capitolo n. 51036).”.
Art. 61 – Proroga di termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 , "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)".
1. La validità del vigente Piano faunistico-venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 marzo 2002.
Art. 62 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Tabella A

CAPITOLO
DESCRIZIONE CAPITOLO E LEGGE DI RIFERIMENTO
IMPORTO



3102
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI (ARTT. 5,6,7,9,15,16 L.R. 18/01/1994, N.2)
4.000.000.000
3112
CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI CHE PROMUOVONO L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI (ART.3 L.R. 30/1/97, N. 6 E ART. 23 L.R. 12/9/97, N.37)
1.750.000.000
3210
SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI, SU REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI (L.R. 24/12/1992, N. 25)
250.000.000
3428
INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE E L'EDUCAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE (L.R. 31/12/1987, N.66)
500.000.000
3474
CONTRIBUTI REGIONALI PER L'UNIONE E LA FUSIONE DI COMUNI (LL.RR. 24/12/92 N.25 ART.10 E 30/1/97 N.6 ART.5)
3.500.000.000
7028
PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE REGIONALI IN MATERIA TRIBUTARIA ED ECONOMICO-FINANZIARIA (ART. 2 L.R. 3/2/98, N. 3)
300.000.000
7800
SPESE PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE, DELLA CARTA GEOLOGICA E DEI TEMATISMI COLLEGATI (L.R. 16/7/76, N.28)
1.000.000.000
10040
PRONTO INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 70 DEL R.D. 25/5/1895, N. 350 (L.R. 6/11/1984 N. 54 ART.6)
1.000.000.000
10046
CONTRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA PER INTERVENTI DI NATURA URGENTE E INDIFFERIBILE NEL SETTORE DELLA BONIFICA AI FINI DELLA DIFESA E TUTELA DEL TERRITORIO (ART.3 LR 2/4/1985 N.30)
8.000.000.000
10054
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE REALIZZATE NELLA LAGUNA DEL DELTA DEL PO E DI CAORLE (ART.29 LR 22/2/1999 N.7)
2.000.000.000
11480
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI (ART. 35 L.R. 28/1/2000, N. 5)
5.000.000.000
11481
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO (L.R. 7/9/2000, N. 17)
200.000.000
11490
FONDO REGIONALE PER IL RIPIANO DELLE PASSIVITA' RELATIVE ALLE GARANZIE CONCESSE DAI SOCI DI ORGANISMI ASSOCIATIVI DEL PIANO STRAORDINARIO REGIONALE PREVISTO DALL'ART.1 DELLA L.R. 9/11/1993, N.49 (L.R. 14/9/1994, N.50)
1.000.000.000
11520
CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO IN SINTONIA CON L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO (ART.4 L.R. 3/2/98, N. 3)
3.000.000.000
11574
CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO (ARTT. 34 E 35 L.R. 31/10/1980, N.88)
750.000.000
11586
INTERVENTI PER LO SVILUPPO E IL MIGLIORAMENTO DELL'ALLEVAMENTO EQUINO (ART.39, LETT. E-F, L.R. 31/10/1980, N.88)
500.000.000
11588
INTERVENTI NEL SETTORE GELSIBACHICOLO (L.R. 20/1/1992, N.1 E COMMA 1, LETT. C), ART. 39, L.R. 31/10/80, N.88)
100.000.000
11602
INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE ZOOTECNICO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI DA LATTE (ART. 38 LEGGE 28/1/2000, N. 5)
5.000.000.000
11870
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI INTERESSE RURALE (REGOLA MENTO CE N. 1257/1999) (L.R. 27/12/2000, N. 23)
35.000.000.000
12014
INTERVENTI DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (L.R. 18/4/94, N. 23)
300.000.000
12110
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI PER LA LOTTA E LA PROFILASSI DELLE MASTITI BOVINE (L.R. 31/10/80 N.88, ART.42 E L.R. 28/6/74 N.36)
400.000.000
12112
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE BOVINE (ART. 83 L.R. 28/1/2000, N. 5)
4.500.000.000
12124
MIGLIORAMENTO DELLA FERTILITÀ BOVINA E LOTTA CONTRO LA MORTALITÀ NEONATALE DEI VITELLI (ARTT. 40-41 L.R. 31/10/80 N.88)
800.000.000
12128
INTERVENTI REGIONALI PER LA LOTTA E LA PROFILASSI DELLA MIXOMATOSI DEI CONIGLI (LL.RR. 2/12/86 N.48 E 30/4/90 N.38)
200.000.000
12206
SUSSIDI AGLI ALLEVATORI SINGOLI O ASSOCIATI, IN CASI PARTICOLARMENTE GRAVI DI PERDITA DI ANIMALI PER MORTE O DISGRAZIA (L.R. 7/3/85, N.25)
50.000.000
12210
ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA (ART.11 L.R. 30/1/97 N.6)
230.000.000
12512
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE CONNESSA CON L'ASSISTENZA INTERAZIENDALE (ART.7 L.R. 22/2/1999 N.7)
1.500.000.000
12539
ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SHARKA SULLE DRUPACEE (ART. 12 L.R. 30/1/97, N. 6)
300.000.000
12546
PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA LOTTA CONTRO IL COLPO DI FUOCO BATTERICO DELLE PIANTE (ART. 3 L.R. 3/2/98, N. 3)
500.000.000
12566
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA LOTTA CONTRO LA DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA (ORDINANZA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1 DEL 17/2/1999)
150.000.000
12592
FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ FAUNISTICA E LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE (ART.19 L.R. 12/9/1997, N.37)
50.000.000
12600
INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO (ART. 4 L.R. 9/8/1999, N. 32)
300.000.000
12602
INTERVENTI REGIONALI PER IL COLLAUDO DELL'INNOVAZIONE, LA DIVULGAZIONE, L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE (ARTT. 5 E 10 L.R. 9/8/1999, N. 32)
1.700.000.000
12604
INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI CONSULENZA ALL'IMPRESA (ART.6 L.R. 9/8/1999, N.32)
3.600.000.000
12606
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI CONSULENZA AL MERCATO E AL PRODOTTO (ART. 7 L.R. 9/8/1999, N. 32)
1.600.000.000
12608
INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ AZIENDALE (ART. 8 L.R. 9/8/1999, N. 32)
325.000.000
13002
SPESE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI USI CIVICI, DI CUI AGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. 22/7/1994, N. 31
150.000.000
13018
INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE RURALE MONTANO (ARTT. 20,21 E 22 L.R. N.2 18/1/1994)
5.000.000.000
13116
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO "STRAMPELLI" DI LONIGO PER LA TUTELA DELLE ANTICHE VARIETA' CEREALICOLE VENETE (ART. 39 L.R. 28/1/2000, N. 5)
200.000.000
15520
CONTRIBUTI IN UNICA SOLUZIONE PER L'ACQUISTO E IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE PER LA PESCA (ART.52 IV COMMA DELLA L.R. 31/10/1980, N.88 E L.R. 30/4/1981, N.20)
500.000.000
20006
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL VENETO ORIENTALE (L.R. 22/6/93 N.16)
1.000.000.000
20080
INTERVENTI REGIONALI PER I PATTI TERRITORIALI (L.R. 6/4/1999 N. 13)
2.000.000.000
20516
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE NORD EST
50.000.000
20576
SPESE PER IL COMITATO DI CONSULTAZIONE SULLA SUBFORNITURA (ART. 5 L.R. 18/3/1999, N. 9)
50.000.000
20592
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL VENETO ORIENTALE (L.R. 22/6/93 N.16)
100.000.000
21016
INTERVENTI REGIONALI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE (L.R. 6/9/1993, N.48 E ART.42 L.R. 3/2/98,N.3)
15.000.000.000
21018
INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DI INSEDIAMENTI ARTIGIANI (L.R. 22/6/1993, N.18)
2.000.000.000
21404
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN MATERIA DI INIZIATIVE E PROGRAMMI COMUNITARI SVOLTE DALL'EUROSPORTELLO (ART. 8 L.R. 3/2/98, N. 3)
100.000.000
21462
CONTRIBUTI PER AGEVOLARE IL CONSOLIDAMENTO E/O LA RICONVERSIONE DI FORME ASSOCIATIVE ARTIGIANE IN AREE E SETTORI DI PARTICOLARE INTERESSE REGIONALE (ART.7 L.R. 26/9/1989 N.35)
400.000.000
21466
PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DEI CENTRI DI ASSISTENZA ALL'ASSOCIAZIONISMO ARTIGIANO (L.R. 26/9/1989, N.35)
475.000.000
30030
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED IMPRESE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ E DELL'INNOVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3, 4, E 8, PER LA DIVULGAZIONE INFORMATIVA E PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICA E DI PROVA E CERTIFICAZIONE (L.R. 28/1/97 N.3)
10.500.000.000
30036
INIZIATIVE REGIONALI IN MATERIA DI MARCHI (L.R. 7/4/2000 N. 16)
100.000.000
31040
INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEL TURISMO D'ALTA MONTAGNA AI SENSI DELLA L.R. 18/12/86, N. 52
250.000.000
31044
INTERVENTI A FAVORE DEL SOCCORSO ALPINO (L.R. 18/12/86 N.52 ART. 15 BIS)
600.000.000
31106
FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER LE IMPRESE DEL SETTORE TURISMO ED AFFINI OPERANTI A REGIME D'IMPRESA (ART. 7 L.R. 7/4/2000 N. 11)
20.000.000.000
31108
FONDO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE TURISMO PRIVATI E NO-PROFIT. (L.R. 7/4/2000 N. 11)
2.000.000.000
31110
FONDO PER I PROGETTI D'INTERESSE PUBBLICO E D'INTERESSE REGIONALE (ART. 14 L.R. 7/4/2000 N. 11)
3.000.000.000
31112
INTERVENTI A FAVORE DEGLI ORGANISMI SOCIALI DI GARANZIA TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE TURISTICHE E DEL COMMERCIO (L.R. 7/4/2000 N. 11)
2.000.000.000
31114
FONDO DI ROTAZIONE PER LE IMPRESE DEL SETTORE TURISMO ED AFFINI OPERANTI A REGIME D'IMPRESA (L.R. 7/4/2000 N. 11)
3.000.000.000
32030
CONTRIBUTI A PICCOLE E MEDIE IMPRESE, NONCHÉ A LORO FORME ASSOCIATIVE E CONSORZI, DEI SETTORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ E DELL'INNOVAZIONE MEDIANTE DIVULGAZIONE D'INFORMAZIONI E ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA E CERTIFICAZIONE(ARTT.4,5,8 LR 16/98)
500.000.000
32034
CONTRIBUTI ALLA COOPERAZIONE E CONSORZI DI GARANZIA DEL SETTORE COMMERCIO (L.R. 18/1/99, N. 1)
2.500.000.000
32036
FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI (L.R. 18/1/99, N. 1)
19.500.000.000
43030
CONTRIBUTI AI COMUNI IL CUI TERRITORIO RIENTRA NEGLI AMBITI INDIVIDUATI DAI PIANI DI AREA, SECONDO IL PTRC, PER LA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI E DI LORO VARIANTI (L.R. 27/6/1985, N. 61 E ART. 10 L.R. 3/2/98, N. 3)
500.000.000
43032
CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA COSTITUZIONE DI BASI INFORMATIVE TERRITORIALI ELEMENTARI (L.R. 5/5/98, N. 21)
1.000.000.000
43050
CONTRIBUTI PER OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICI ADIBITI AL CULTO E DI EDICOLE CHE SIANO TESTIMONZA DI TRADIZIONI POPOLARI E RELIGIOSE DEL VENETO (ART.3, LETT. A) E B,) L.R. 20/8/87 N.44)
3.000.000.000
44022
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI DISMESSI O CEDUTI DAL MINISTERO DELLA DIFESA (ART. 4, COMMA 1, LETTERA A, L.R. 16/12/1999, N. 54)
500.000.000
44024
FONDO DI ROTAZIONE PER OPERE DI SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DISMESSI O CEDUTI DAL MINISTERO DELLA DIFESA (ART. 4, COMMA 1, LETTERA B, L.R. 16/12/1999, N. 54)
300.000.000
45034
CONTRIBUTI PER I PORTI MARITTIMI DI VENEZIA E CHIOGGIA AI SENSI DELL'ART. 2, IV COMMA, L.R. 28/1/1982, N.8
1.000.000.000
45194
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA COMUNITÀ DEL GARDA PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E SOCCORSO AI NAVIGANTI
60.000.000
45280
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ STATALE, AL FINE DI MIGLIORARE LA MOBILITA' E LA SICUREZZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI REGIONALI (ART.3 COMMA 1, LETT. a),b),c),h),i); ART.7; ART.16, COMMA 2, LETT. a) DELLA L.R. 30/12/1991 N.39)
2.000.000.000
45284
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE ED ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI, AL FINE DI CONSENTIRE LA MOBILITA' DEGLI UTENTI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA (L.R. 39/91 ARTT.10,11,16 COMMA 2 LETT. b))
5.000.000.000
45288
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ AL FINE DI MIGLIORARE LA MOBILITA' E LA SICUREZZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI REGIONALI (L.R. 30/12/1991 N.39)
22.000.000.000
45300
CONTRIBUTI PER L'ACQUISIZIONE DI SEDIMI FERROVIARI DISMESSI (L.R. 24/12/1999, N. 61)
3.000.000.000
45310
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERPORTI E CENTRI MERCI AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA III L.R. 28/1/1982, N.8 (ART. 14/C L.R. 31/1/1983, N.8)
3.000.000.000
45322
CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO E PER L'ADEGUAMENTO DI SOTTOPASSI FERROVIARI A NORMA DELL'ART.4 LR 28/1/82, N.8 E DELL'ART.7 L.R.24/2/87 N.6 (ART. 28 L.R. 3/2/98 N.3)
13.000.000.000
50034
CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE RELATIVI AL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA
16.000.000.000
50164
INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA MINOR PRODUZIONE DI RIFIUTI, NONCHÉ PER GLI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 22/5/1984, N. 22 - SOMMA FINANZIATA CON I PROVENTI DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI (ART. 3, COMMA 27 L. 549/95)
9.500.000.000
50256
PRONTO INTERVENTO PER FENOMENI OCCASIONALI DI INQUINAMENTO (L.R. 16/4/1985 N.33)
600.000.000
50274
INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (L.R. 27/6/97 N.22)
300.000.000
51054
INTERVENTI PER LA TUTELA E LA DIFESA DELLE COSTE VENETE (ART.6 II COMMA L.R. 1/8/1986 N.34)
2.000.000.000
51056
SPESE PER IL SOSTEGNO DEI PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PIANI AMBIENTALI (ARTT. 9 E 13 L.R. 16/8/84, N. 40)
300.000.000
51058
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE (ART.27, L.R. 16/8/1984 N.40)
200.000.000
53008
SISTEMA REGIONALE DI ELISOCCORSO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (ART.12 L.R. 3/2/98, N. 3)
200.000.000
60018
INTERVENTI REGIONALI PER LE SPESE D'INVESTIMENTO NEL SETTORE SANITARIO (LEGGE 23/12/78, N.833 ART.51 E L.R. 20/7/89, N.21 ARTT. 17 E 18)
15.000.000.000
60130
SPESE PER IL TRASPORTO IN EMERGENZA DI NEONATI IMMATURI GRAVI PRESSO CENTRI NEONATALI ATTREZZATI PER LE RELATIVE CURE INTENSIVE (ART.50 L.R. 22/2/1999 N.7)
300.000.000
60300
CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ULSS PER LA LOTTA ALLA RABBIA SILVESTRE (ART.2 PUNTO A L.R. 28/1/1985, N.12)
16.000.000
60307
FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO AI SENSI DELLA L.R. 28/12/93, N. 60 (ART. 8 DELLA LEGGE 14/8/1991, N. 281)
200.000.000
61060
INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE (L.R. 30/8/93, N.41)
2.000.000.000
61070
INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI (L.R. 18/12/86 N.51)
2.000.000.000
61220
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER GLI ASILI NIDO ED I SERVIZI INNOVATIVI PER L'INFANZIA (L.R. 23/4/1990, N.32)
6.500.000.000
61398
CONTRIBUTI PER COSTITUZIONE DI COOP. VE SOCIALI E LORO CONSORZI PER RINNOVO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE DI COOP. VE DI PRODUZ. LAVORO E PER ADEG.TO DEL POSTO DI LAVORO NONCHÉ PER DOTAZIONE DEI FONDI DI GARANZIA FIDI (ART.10 C.2 LETT. A),B),C) E C.3 L.R. 5/7/1994, N.24)
2.000.000.000
61412
PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DI DEGENTI DI EX OSPEDALI PSICHIATRICI E CASE DI SALUTE (ART. 40 L.R. 3/2/98, N. 3)
12.350.000.000
61454
FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI STRUTTURE PER ANZIANI (L.R. 9/6/1975 N.72)
5.000.000.000
61460
INTERVENTI A TUTELA E PROMOZIONE DELLA PERSONA PER CONTRASTARE L'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO SESSUALE (L.R. 16/12/97, N.41)
700.000.000
61470
INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA PENITENZIARIA (ART. 8, COMMA 5, L.R. 3/2/96, N. 5)
500.000.000
70015
SPESE PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO (L.R. 16/12/99, N. 55)
1.400.000.000
70017
INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLA CULTURA DI PACE (L.R. 16/12/99, N. 55)
300.000.000
70020
INTERVENTI REGIONALI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ORIGINE VENETA NELL'ISTRIA E NELLA DALMAZIA (L.R. 7/4/1994, N.15)
300.000.000
70023
FONDO PER INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE (L.R. 16/12/99, N. 55)
600.000.000
70026
SPESE PER INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO (ART.12, COMMA 1, L.24/12/93, N. 537; ART. 27 L.R. 30/1/97, N.6; ART. 81 L.R. 3/2/98, N. 3)
5.000.000.000
70068
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PEGGY GUGGENHEIM PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO GUGGENHEIM PER LE IMPRESE (ART.28 L.R. 30/1/97 N.6)
100.000.000
70164
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECHE, TEATRI, MUSEI E ARCHIVI (L.R. 15/1/1985 N.6 E ART.37 L.R. 1/2/1995 N.6)
1.600.000.000
70178
FONDO DI ROTAZIONE PER L'EDILIZIA CULTURALE (ART.36 L.R. 3/2/1995, N.6)
2.000.000.000
70182
CONTRIBUTI AI COMUNI, LORO CONSORZI, COMUNITÀ MONTANE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER INIZIATIVE DI SCOLARIZZAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI ROM E DEI SINTI, NONCHÉ PER VALORIZZAZIONE DI PRODUZIONI TIPICHE DELL'ARTIGIANATO ROM E SINTI (L.R. 22/12/89, N.54)
80.000.000
70188
INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE ARCHEOLOGICO (L.R. 8/4/86, N.17)
150.000.000
70242
SPESE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEGLI ORGANI MUSICALI DEL VENETO
200.000.000
70248
INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA DELLA CIVILTÀ PALEOVENETA (L.R. 7/4/2000 N. 14)
280.000.000
70252
INTERVENTI PER IL RESTAURO DI SUPERFICI ESTERNE AFFRESCATE, DIPINTE E DECORATE (L.R. 7/4/2000 N. 12)
1.000.000.000
71020
CONTRIBUTI A COMUNI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE PER L'ADATTAMENTO ED IL RIATTAMENTO DI EDIFICI PER SCUOLE MATER NE, ELEMENTARI E MEDIE (L.R. 5/3/1985, N.20)
3.000.000.000
71230
CONTRIBUTI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL CONCORSO NEI COSTI DI TRASPORTO SOSTENUTI DIRETTAMENTE DAGLI ISTITUTI MEDESIMI PER AGEVOLARE STUDENTI DISAGIATI (ART.12 L.R. 2/4/1985 N.31 E ART.34 L.R. 5/2/96 N.6)
2.000.000.000
72052
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO PERLE SCIENZE MOTORIE IN PADOVA (ART. 46 LR 22/2/1999 N. 7)
200.000.000
73002
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE E LA PRATICA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA (ART.2 LETT. A, B, C, D, E, F, G, L, M, N, O, P E ART.10 COM.7 L.R. 5/4/1993 N.12)
2.435.000.000
73004
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
1.000.000.000
73006
INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI AREE E PERCORSI PER IL TEMPO LIBERO (ART. 2, LETT. H,I E ARTT. 6, 8 L.R. 5/4/1993 N.12)
2.000.000.000
73014
SPESE PER ACQUISTO DI COPPE, MEDAGLIE ED ALTRI OGGETTI DA CONSEGNARE AD ATLETI OD ORGANISMI DISTINTISI NELLO SVOLGIMENTO O PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE (ART.13, COMMA 1/BIS, L.R. 5/4/1993 N.12)
80.000.000
73216
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO, LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DELLA VOGA ALLA VENETA (L.R. 27/1/99, N. 5)
200.000.000


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