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Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 6 (BUR n. 16/2001)

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003

Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 6 (BUR n. 16/2001) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 E PLURIENNALE 2001-2003




SOMMARIO
Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 6 (BUR n. 16/2001) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 E PLURIENNALE 2001-2003


Articolo 1
1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2001, annesso alla presente legge, è approvato in lire 47.951.631 milioni in termini di competenza e in lire 52.876.741 milioni in termini di cassa (tabella 1).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2001.
Articolo 2
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2001, annesso alla presente legge, è approvato in lire 47.951.631 milioni in termini di competenza e in lire 52.876.741 milioni in termini di cassa (tabella 2).
2. É autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2001 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al comma 1, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 52 e 53 bis della legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. É autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2001 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 3
1. É approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.
Articolo 4
1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo n. 80010 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 5
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità è determinato in lire 500.000 milioni e iscritto al capitolo n. 80030.
2. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa a favore di altri stanziamenti di cassa del bilancio è disposto secondo le procedure previste dall'articolo 18 della legge regionale di contabilità.
Articolo 6
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, il prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste (capitolo n. 80020) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio o a nuovi capitoli di spesa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale di contabilità.
Articolo 7
1. A norma del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, la iscrizione negli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2001 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione al bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e la relativa destinazione, quando questa sia tassativamente regolata dalla legge.
Articolo 8
1. A norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Articolo 9
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio finanziario 2001, sono determinati in lire 39.000 milioni per il fondo globale destinato alle spese correnti (capitolo n. 80210), in lire 44.500 milioni per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale (capitolo n. 80230).
Articolo 10
1. Il fondo a disposizione della Presidenza della Giunta regionale, di cui al capitolo n. 2120 dello stato di previsione della spesa, è utilizzato anche mediante apertura di credito in favore di un funzionario delegato individuato ed autorizzato con proprio atto dal responsabile dell'Ufficio di Presidenza.
Articolo 11
1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2001 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.
2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle stabilite dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli e dalla normativa in materia di gestione delle spese dettate dalla legge regionale di contabilità.
Articolo 12
1. É autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 2001 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 2000 per l'ammontare di lire 2.615.460 milioni.
2. L'avanzo di amministrazione presunto, di cui al comma precedente, è destinato alla copertura delle seguenti spese:
a) quanto a lire 1.915.460 milioni per spese iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 2001 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato ed altre spese a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno, di cui all'allegato 1 alla presente legge;
b) quanto a lire 700.000 milioni per spese relative ai residui perenti iscritte nei fondi di cui ai capitoli n. 84000 e n. 84100.
Articolo 13
1. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale e pluriennale in seguito alla ridefinizione degli interventi di programmazione comunitaria, di attuazione delle Intese istituzionali di Programma, nonché di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo 14
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2001, entro i limiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nella tabella 5 allegata alla presente legge, è autorizzata, a norma dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità, la contrazione di mutui, di durata non superiore a quindici anni, nell'esercizio 2001, per un importo complessivo di lire 709.423 milioni (capitolo n. 9610).
2. A norma dell'articolo 9, lettera h) dello Statuto della Regione è autorizzata la contrazione dei mutui di cui al comma 1 ad un tasso iniziale al momento della stipula non superiore al 7,5 per cento.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.
4. Il pagamento dell'annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
6. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, da contrarre nel 2001, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2002.
7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 80.000 milioni a partire dall'esercizio 2002 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 (capitoli n. 86100 e n. 86600).
8. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari, con le modalità previste dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per il finanziamento di cui ai comma 1 e 2, con oneri a carico del bilancio regionale non superiori a quelli indicati al comma 7.
Articolo 15
1. In applicazione della legge n. 448/1988 e secondo quanto previsto dall’articolo 35 del DDL “Legge finanziaria 2001” dello Stato, è approvato il prospetto dimostrativo del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001, di cui in allegato alla presente legge.
Articolo 16
1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 della Regione Veneto nel testo allegato alla presente legge.
Articolo 17
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con effetto dal 1° gennaio 2001.





ALLEGATO OMESSO


SOMMARIO