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Legge regionale 6 aprile 2001, n. 8 (BUR n. 32/2001)

Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 'Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale'

Legge regionale 6 aprile 2001, n. 8 (BUR n. 32/2001) (Novellazione)

MODIFICA DELL’ARTICOLO 22 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 aprile 2001, n. 8 (BUR n. 32/2001) (Novellazione)

MODIFICA DELL’ARTICOLO 22 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”

Articolo 1

1. Il comma 4 bis dell’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , introdotto dal comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 4 è così sostituito:
“4 bis. L’ente locale titolare dei servizi esercitati dalla società derivante dalla trasformazione di cui al comma 4, può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni dalla data di costituzione della società.”.



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