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Legge regionale 6 aprile 2001, n. 9 (BUR n. 32/2001)

Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo

Legge regionale 6 aprile 2001, n. 9 (BUR n. 32/2001) (Abrogata)

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

Legge abrogata dall’articolo 130, comma 1, lettera o), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 aprile 2001, n. 9 (BUR 32/2001)

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

CAPO I
Disciplina delle concessioni demaniali

Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni ai sensi dell'articolo 59 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, connesse alla gestione del demanio marittimo nonché l’esercizio delle funzioni conferite alle Regioni ai sensi dell’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. In attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la presente legge provvede altresì ad individuare le funzioni riservate alla Regione e quelle conferite ai comuni.
Art. 2 - Funzioni della Regione.
1. La Regione disciplina le funzioni amministrative in conformità alle disposizioni del Codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
2. Per le finalità di cui all’articolo 1 spettano alla Regione le funzioni di:
a) programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;
b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull’uso del demanio marittimo;
c) formazione del catasto del demanio marittimo;
d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico;
e) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale;
f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo di competenza.
Art. 3 - Funzioni dei comuni.
1. Ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, è delegata la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in conformità alle leggi e ai regolamenti dello Stato e della Regione e alle indicazioni di cui al piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
2. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente allegando l’elenco aggiornato delle concessioni, anche su supporto informatico.
3. I comuni forniscono, su richiesta della Regione, dati e informazioni stabilite con apposite direttive della Giunta regionale, che ne fissano anche le modalità di trasmissione.
Art. 4 - Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime.
1. Il piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo è costituito dalle direttive generali di cui all'allegato A.
2. I piani particolareggiati degli arenili dei comuni devono rispettare i contenuti del piano di cui al comma 1.
3. L’eventuale adeguamento dei piani particolareggiati al piano di cui al comma 1 deve avvenire, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attraverso la deliberazione di adozione di variante parziale del piano regolatore generale secondo le procedure semplificate previste dai commi da 10 a 14 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza che il comune abbia dato attuazione alle disposizioni in esso contenute non possono essere adottati ne' approvati strumenti urbanistici comunali che non prevedano l'attuazione delle direttive di cui all'allegato A.
Art. 5 - Domande per il rilascio della concessione.
1. Le domande per il rilascio, il rinnovo e modificazioni delle concessioni di cui alla presente legge devono essere presentate presso i competenti uffici corredate dalla documentazione prevista dall’allegato B e con le procedure di cui all'allegato C.
2. Ove si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità, la durata o per lo scopo, deve essere ordinata la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune. Tale pubblicazione deve aver luogo entro venti giorni dalla ricezione della domanda.
Art. 6 - Canone e imposta regionale sulle concessioni.
1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell'imposta regionale nella misura stabilita dalla legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 e successive modificazioni.
2. Le funzioni relative alla riscossione dell'imposta, nonché al relativo controllo, all'accertamento, al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio sono delegate ai comuni.
3. Per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge è assegnato a ciascun comune il sessanta per cento dell'imposta regionale riscossa, oltre le somme introitate a titolo di sanzioni amministrative e tributarie ed i relativi interessi.
4. Le amministrazioni comunali provvedono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, a riversare alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa nell'anno precedente.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle norme di cui alla legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 e ai decreti legislativi di riforma delle sanzioni amministrative e tributarie n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.
Art. 7 - Deposito cauzionale.
1. I concessionari, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, provvedono a stipulare polizza fideiussoria per un importo pari al doppio del canone annuo da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio.
Art. 8 - Esecuzione delle opere, vigilanza.
1. Dopo il rilascio dell'atto di concessione, il comune immette il concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione. La consegna risulta da processo verbale.
2. L'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza ed al collaudo dell'ufficio tecnico comunale.
Art. 9 - Revoca, decadenza della concessione e affidamento ad altri delle attività oggetto di concessione.
1. Le concessioni sono revocabili in tutto o in parte con provvedimento del comune competente per territorio.
2. In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto con il piano regionale di utilizzazione di cui all'articolo 4, i concessionari hanno la preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni.
3. Il comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della navigazione.
4. Il concessionario, previa autorizzazione del comune, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione.
5. La gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione può altresì essere affidata dal concessionario ad altri soggetti, previa autorizzazione del comune.
Art. 10 - Subingresso.
1. Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.
2. L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'articolo 46 del Codice della navigazione, è data dal comune che ha rilasciato la licenza di concessione.
Art. 11 - Concorso e rinnovo delle concessioni.
1. In sede di concorso di domande di nuove concessioni si applicano i criteri e le disposizioni di cui all’articolo 37 del Codice della navigazione così come modificato dall’articolo 02 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.
2. Le concessioni indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell’articolo 42 del Codice della navigazione.
3. In sede di rilascio di nuove concessioni, di rinnovo, di variazione del contenuto della concessione si applicano le procedure di cui all'allegato C.
Art. 12 - Vigilanza.
1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull’uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal comune territorialmente competente. La Regione può effettuare sopralluoghi e controlli.
2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni il comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.
3. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accertino che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.
Art. 13 - Valenza turistica.
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell’articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 individua le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 4 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 del requisito di alta, normale e minore valenza turistica, sentiti i comuni competenti per territorio e tenuto conto tra l’altro dei seguenti elementi:
a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
b) grado di sviluppo turistico esistente;
c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, nelle tipologie di insediamento individuate nell’allegato D.
2. La classificazione, su proposta dei comuni, può essere verificata ogni quattro anni.

Capo II
Disciplina degli stabilimenti balneari

Art. 14 - Stabilimenti balneari.
1. Ai fini della presente legge sono stabilimenti balneari le strutture di norma poste su area in concessione demaniale attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio e lettini.
2. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine e capanne.
3. Possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le attività sportive e per la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni.
Art. 15 - Gestione.
1. Chi intende esercitare l’attività di stabilimento balneare, oltre alla concessione dell’area demaniale, deve effettuare la denuncia di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall’articolo 2 comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. La denuncia è presentata al comune ove ha sede l’esercizio dell’attività, su modulo approvato dalla Giunta regionale indicante la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l’ubicazione della struttura, corredata l’eventuale autocertificazione riguardante i requisiti soggettivi da parte del titolare dell’esercizio medesimo.
Art. 16 - Disciplina dei prezzi.
1. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano, al comune competente, i prezzi minimi e massimi che intendono applicare.
2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta su apposito modello regionale predisposto e fornito dal comune, contenente altresì la comunicazione delle attrezzature, deve essere inviata entro il 1° ottobre di ogni anno, con validità dal 1° gennaio dell’anno successivo.
3. Il comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 2, provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate alla Regione, che provvede ad inviarne una copia all’ENIT.
4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l’impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell’ultima regolare comunicazione e la sanzione prevista dall’articolo 18, comma 2.
6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.
7. I prezzi devono essere comprensivi di IVA.
Art. 17 - Pubblicità dei prezzi.
1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella con i prezzi conformi all’ultima regolare comunicazione di cui all’articolo 16.
Art. 18- Sanzioni.
1. Chiunque esercita l’attività di stabilimento balneare senza aver effettuato la prescritta denuncia di inizio attività, è soggetto a sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire quindici milioni e all’immediata chiusura dell’esercizio.
2. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione nei termini di cui all’articolo 16 comma 2 comporta la sanzione amministrativa da lire cinquecento mila a lire tre milioni.
3. Chiunque applichi prezzi difformi da quelli comunicati, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire cinquecento mila a lire tre milioni.
4. Le sanzioni sono comminate dall’amministrazione comunale competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

Capo III
Norme finali

Art. 19 - Risorse finanziarie, strumentali ed umane.
1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione allo stesso, la Regione attribuisce ai comuni le risorse trasferite dallo Stato ed i proventi di cui all’articolo 6.
Art. 20 - Modifiche degli allegati.
1. Gli allegati A, B, C, D della presente legge sono modificati anche su proposta dei comuni con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 21 - Norma transitoria.
1. In fase di prima applicazione le concessioni in scadenza nel 2001 sono prorogate di due anni da parte del comune.
2. I comuni con apposita campagna informativa, provvedono a dare adeguata pubblicità all’approvazione della legge regionale e agli obblighi che ne derivano per i titolari di concessioni demaniali.
3. Dall’entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la convenzione stipulata tra il Ministero dei trasporti e la Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 408 del 22 aprile 1997.
4. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e le Capitanerie di Porto provvedono a trasmetterne ai comuni territorialmente competenti le domande di autorizzazione in concessione presentate e l’elenco delle concessioni rilasciate con relativa documentazione.
Art. 22 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO - A -
Parametri minimi per piani particolareggiati degli arenili.

I) Direttive a carattere generale
1) Il piano deve indicare almeno la presunta linea del confine demaniale che individua l’ambito minimo del piano stesso;
2) vanno escluse dal piano le aree demaniali marittime retrostanti l’arenile non funzionali alla balneazione ed assoggettate a Piano regolatore generale (PRG) comunale;
3) per tutto l’ambito di piano deve essere evidenziata la preesistenza di vincoli derivati da leggi o strumenti di pianificazione (d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, vincolo idrogeologico, vincolo ambientale da Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) o Piano d’area), nonché la tipologia d’uso e di gestione a cui è diversamente sottoposta nelle sue parti. (Aree in concessione, aree libere, stabilimenti balneari, ecc.);
4) le valutazioni e indicazioni (analitiche e del progetto) di piano devono riguardare le infrastrutture puntuali e a rete, con particolare riferimento a:
a) viabilità di penetrazione;
b) viabilità meccanica controllata;
c) individuazione dei percorsi, distinti per tipologia di utilizzo (pedonali, ciclabili, eventualmente dedicati ad altre specifiche attività di carattere ricreativo e/o sportivo, di visitazione);
d) accessi al mare;
e) parcheggi;
f) reti tecnologiche e modalità di scarico;
5) le previsioni di piano devono riguardare tutto l’ambito d’intervento e possono essere articolate per settori e/o comparti, la cui progettazione deve avere carattere unitario, pur tenendo presente che i relativi lavori ed interventi possono essere eseguiti, tramite apposita regolamentazione, anche per lotti funzionali e per opere compiute;
6) il piano comunale deve considerare secondo criteri unitari le aree per la balneazione e suoi servizi complementari già sottoposte a concessione tenendo conto delle aree libere intercluse, prevedendo percorsi pedonali (larghezza minima: ml. 1,50) e ciclabili di raccordo con andamento tendenzialmente parallelo alla battigia, nonché quelli posti normalmente alla stessa (larghezza minima: ml. 1,00);
7) deve essere indicato l’assetto distributivo delle principali strutture di servizio connesse all’attività balneare prevedendo una o più strutture di coordinamento (generale) e sorveglianza della spiaggia, sedi di Pronto soccorso, uffici informazioni e ricerca bambini, postazioni per gli addetti alla sorveglianza ed al salvataggio, come previsti dalle ordinanze delle Capitanerie di porto;
8) le attrezzature balneari possono essere suddivise, in linea di massima, per fasce funzionali parallele al mare che abbiano le seguenti caratteristiche:
a) Arenile di libero transito: costituito dalla fascia di arenile con superficie variabile, che va dalla battigia al limite delle attrezzature, con un minimo di ml. 5 di profondità. In tale fascia non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizioni di ombrelloni, o sedie a sdraio o qualsiasi altra attrezzatura anche se precaria al fine di permettere il libero transito delle persone. Nella predetta zona di lido è comunque vietato qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di servizio e di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa;
b) Soggiorno all’ombra: una fascia avente profondità variabile e comunque coincidente con la profondità delle aree in concessione il cui limite a mare dovrà coincidere con la linea ideale di demarcazione della fascia di arenile libero di cui al precedente punto a). I sostegni per gli ombrelloni dovranno essere posti al vertice di maglie aventi dimensioni uguali o superiori a ml. 4.00 x 4.00, ad eccezione delle zone impossibilitate a rispettare tali parametri dove le dimensioni minime dei lati potranno essere ridotte fino a ml 2.50 x 3.00 con il lato minore parallelo al mare;
c) Servizi di spiaggia - Tale fascia ha quale limite a monte il percorso di servizio e/o la passeggiata a mare e sono prevedibili le seguenti attrezzature:
- cabine spogliatoio;
- deposito per sedie, ombrelloni, ed altri arredi mobili da spiaggia, compreso l’ufficio del gestore e le eventuali tende;
- servizi igienici;
- tende da ombra per bagnanti, collocate in aggiunta agli ombrelloni (nell’area di spiaggia compresa tra due blocchi consecutivi di cabine spogliatoio);
- docce;
- capanne;
In tale fascia c), possono inoltre essere collocati, oltre ai servizi generali, di soccorso pubblico e di spiaggia precedentemente indicati, anche chioschi-bar (secondo le tipologie delle tabelle merceologiche per i pubblici esercizi) che devono avere la zona vendita e per la preparazione cibi, nonché magazzini e servizi igienici per il personale. I chioschi devono essere previsti ad una distanza reciproca minima di ml. 120, indicata dallo strumento urbanistico comunale e negli elaborati grafici e/o tramite adeguata regolamentazione normativa; le dimensioni massime dei chioschi-bar sono di ml. 7,50 x 5.50 con un massimo di mq. coperti 42,00, per un totale complessivo minimo di 90 mq. e altezza totale inferiore a ml. 5.00);
9) nel Piano d’arenile ogni amministrazione comunale deve stabilire inoltre proposte progettuali-tipo inerenti le componenti d’arredo delle strutture poste in arenile, criteri per la loro realizzazione e ogni altra indicazione per disciplinare, assieme al Regolamento edilizio comunale, la definizione dei progetti esecutivi e al fine di migliorare l’immagine d’insieme degli interventi previsti;
10) le nuove concessioni devono avere un fronte mare minimo di ml. 200. Tale misura potrà variare in diminuzione in presenza di tratti di arenile di completamento, o interclusi tra altre concessioni, eccezion fatta per le aree antistanti a singoli complessi ricettivi a gestione unitaria confinanti con l’arenile, nel qual caso la lunghezza dell’area in concessione potrà essere di pari misura;
11) la percentuale comunale delle aree libere deve essere pari al 20 % del fronte mare delle aree concesse per stabilimenti balneari;
12) ogni 5 concessioni deve esserci un ingresso libero al mare ed in ogni caso almeno 1 ogni ml. 200 con esclusione dei tratti privi di accessi all’arenile;
13) tenuto conto che il piano si pone, tra gli altri, l’obiettivo di qualificare l’immagine del litorale, è necessario che lo strumento preveda un arredo del verde; questo in particolare si deve prefiggere di utilizzare essenze tipiche dell’ambiente litoraneo.

II) Direttive particolari sugli standard dei servizi
1) Gli stabilimenti balneari, in particolare, devono garantire un’offerta minima di:
- 1 WC ogni 100 ombrelloni;
- 1 doccia ogni 80 ombrelloni;
- 1 cabina spogliatoio ogni 100 ombrelloni;
- un’area attrezzata per gioco e svago pari ad almeno un quinto della superficie utilizzata a sosta all’ombra;
- di norma si predisporranno isole di servizio per WC, docce, cabine spogliatoi ecc.;
- 1 posto auto ogni 5 ombrelloni, da realizzarsi nel raggio di ml 500 dall’ingresso dello stabilimento (ove possibile);
2) le cabine per spogliatoio e per i servizi igienici hanno dimensione massima ml. 1,50 x 1,20 e altezza di ml. 2,50;
3) nel caso in cui il Piano comunale preveda l’installazione di capanne a noleggio le dimensioni massime devono essere di ml. 1,90 x 1,80 e altezza massima di ml. 2,50 con possibilità di verandine di dimensioni massime di ml. 1,80 x 1,80;
4) l’eventuale ufficio magazzino può avere dimensioni massime di ml. 5,00 x 5,00 e altezza massima di ml. 2,50;
5) per la fruizione da parte dei portatori d’handicap (oltre alle eventuali indicazioni degli schemi progettuali tipo) devono essere rispettati i seguenti standard minimi:
- per ogni nucleo attrezzato / stabilimento balneare almeno un servizio igienico ed una cabina per spogliatoio attrezzati e di dimensioni secondo le vigenti norme;
- almeno un percorso verticale ogni 150 ml. con piazzola di sosta all’ombra pavimentati secondo le indicazioni dei progetti tipo;
- apposita segnaletica per servizi e percorsi.





ALLEGATO - B -
Elencazione dei documenti per le domande di nuove concessioni
Domanda per concessione
Istanza diretta al comune competente con i seguenti allegati in cinque copie:
- relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato;
- Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico, ove sia disponibile. Inoltre in formato vettoriale (.dxf) dovranno essere descritti i poligoni dell’area in oggetto, i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della C.T.R. A tale fine può essere utilizzato il software specifico del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, Pregeo per realizzare i tipi di mappali. In questo caso la cartografia di riferimento sarà quella catastale;
- Planimetria della zona scala 1:2000;
- Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;
- Piano finanziario di investimento e di ammortamento;
- Computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi;
- Indicazione della durata e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare e delle tipologia di insediamento con riferimento all’allegato D.
Domanda rinnovo concessione
- Istanza con riferimenti alla precedente concessione.
- Relazione tecnica illustrativa sugli interventi previsti sulle aree interessate.
Domanda di variazione al contenuto della concessione senza ampliamento o con ampliamento nei soli casi di ripascimento naturale
Istanza diretta al comune competente con i seguenti allegati in cinque copie:
- relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato;
- Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000;
- planimetria della zona scala 1:2000 con evidenziazione della variazione richiesta;
- Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le eventuali opere, di dettaglio.
Domanda di variazione al contenuto della concessione con ampliamento
Istanza diretta al comune con allegata stessa documentazione prevista per le domande di nuova concessione.
Domanda di subingresso
- Istanza al comune con allegata dichiarazione di rinuncia del precedente concessionario.
- I documenti necessari saranno richiesti dal comune.
Altre domande relative alla gestione delle concessioni
Devono essere inviate al comune che provvederà a richiedere all'interessato eventuale documentazione da produrre.
Forma delle domande
Tutte le domande devono indicare le generalità complete del richiedente, la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA.

ALLEGATO - C -

1. Procedura per il rilascio di nuove concessioni:
a) la domanda va presentata al comune competente per territorio;
b) il comune, verificata la compatibilità con gli strumenti urbanistici e la normativa vigenti e tenuto conto dei criteri di valutazione di seguito riportati, procede alla pubblicazione dell’istanza sull’Albo pretorio del comune, invitando chi ne avesse interesse a presentare entro 60 giorni ulteriori istanze per l’utilizzo dell’area demaniale da concedere, con relativa documentazione prevista dall’allegato B;
c) le istanze vanno istruite secondo i criteri di valutazione di seguito riportati, il comune deve acquisire in via preventiva i seguenti pareri: Genio civile opere marittime, Intendenza di Finanza, Autorità marittima, Autorità doganale, Regione del Veneto e ogni altra autorità eventualmente interessata in relazione al bene oggetto di concessione ;
d) i pareri richiesti dal comune devono essere forniti entro trenta giorni. Nel caso in cui i pareri non vengano forniti entro i termini previsti, il comune procede senza ulteriori dilazioni e non oltre il termine di 45 giorni dalla richiesta di parere;
e) il comune provvede alla comparazione delle istanze pervenute ai sensi dell’articolo 37 del Codice della Navigazione e qualora non ricorrano le ragioni di preferenza ivi indicate provvede ad una licitazione privata tra coloro che avevano presentato domanda, in seguito all’avviso di cui alla lettera b);
f) a conclusione del procedimento sopra indicato, il comune provvede alla assegnazione della concessione, alla stesura e registrazione dell’atto concessorio, alla determinazione e imposizione del canone e della imposta regionale secondo le disposizioni vigenti.

2. Procedura per il rinnovo di concessioni:
a) la domanda va presentata al comune 90 giorni prima della scadenza del titolo concessorio;
b) il comune valutata la relazione tecnica sugli interventi previsti procede al rilascio dell’atto concessorio alla sua registrazione, e alla fissazione e riscossione del canone e della imposta regionale, secondo le normative vigenti.

3. Procedura per la variazione al contenuto della concessione, che non comporta modifica all’estensione della zona già concessa o con ampliamento della zona concessa verso il fronte mare nei soli casi di ripascimento dell’arenile:
a) la domanda va presentata al comune corredata dalla documentazione di cui all’allegato B;
b) il comune provvede all’istruttoria, acquisendo i pareri delle autorità eventualmente interessate in relazione alla variazione progettata;
c) conseguentemente il comune provvede al rilascio dell’autorizzazione da allegare all’atto concessorio o alla redazione del titolo suppletivo, come previsto dall’articolo 24 del Regolamento del Codice della Navigazione. Il comune provvede inoltre all’eventuale imposizione e riscossione del canone e imposta regionale.

4. Procedura per la variazione al contenuto della concessione, che comporta ampliamento all’estensione della zona già concessa:
a) la domanda va presentata al comune, secondo le modalità previste per il rilascio di nuove concessioni;
b) conseguentemente il comune provvede all’istruttoria nelle modalità previste per il rilascio di nuove concessioni.

5. I criteri di valutazione delle domande sono:
a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti;
b) compatibilità di dettaglio relativamente a:
- elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
- aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);
- accessibilità ai parcheggi;
- rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
- dinamica evolutiva del paraggio;
c) valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
d) piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l’area richiesta per la concessione (cronologia e importi);
e) garanzia di sviluppo dell’economia della località tramite preferibilmente l’impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
f) soggetti imprenditoriali attivi nel settore turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente;
g) gestione diretta della concessione demaniale, da parte del soggetto di cui al punto d).
ALLEGATO - D -

Tipologie di insediamento sul demanio marittimo
Ai fini della presente legge vengono elencate le tipologie d’insediamento sulla base di quanto previsto dall’articolo1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993 n. 494, riconducibili alle seguenti aggregazioni di tipologie maggiormente presenti nel territorio Veneto:
a) stabilimento balneare senza strutture fisse;
b) stabilimento balneare con strutture fisse;
c) servizi di ristorazione con o senza ricettività:
1) chioschi;
2) bar;
3) ristoranti;
4) hotel;
d) infrastrutture private:
1) campeggi;
2) impianti sportivi e ricreativi;
3) impianti tecnologici;
e) servizi di noleggio di imbarcazioni e natanti, punti di ormeggio e specchi acquei;
f) infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio, funzionalmente collegate alle tipologie sopra elencate.





SOMMARIO