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Legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 (BUR n. 3/2002)

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 'Norme sull'iniziativa popolare delle leggi ed i regolamenti regionali sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali'

Legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 (BUR n. 3/2002) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1973, n. 1 “NORME SULL’INIZIATIVA POPOLARE DELLE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI, SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI”


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 (BUR n. 3/2002) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1973, n. 1 “NORME SULL’INIZIATIVA POPOLARE DELLE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI, SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI”

Art. 1 – Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e disposizioni transitorie.
1. Il quarto comma dell’articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 è sostituito dal seguente:
“Le firme dei sottoscrittori sono autenticate:
a) dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale", e successive modificazioni;
b) dai consiglieri regionali, che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale”.
2. Nei procedimenti di iniziativa legislativa popolare e referendaria disciplinati dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano valide le firme autenticate dai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 .
1. Il primo comma dell’articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , è sostituito dal seguente:
“Il deposito delle firme raccolte è effettuato dal Presentatore Ufficiale della proposta o, in caso di impedimento, dal suo sostituto, presso la competente struttura della Giunta regionale, entro sei mesi dalla vidimazione dei moduli e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno”.
2. Il quarto comma dell’articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , è sostituito dal seguente:
“Una copia del processo verbale di deposito, redatto dal dirigente responsabile della competente struttura regionale, è trasmessa a cura dello stesso dirigente al Presidente della Giunta regionale”.
Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 .
1. L’articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , è sostituito dal seguente:
“Articolo 14
1. L’esame della ritualità del procedimento e della regolarità della documentazione è effettuato da una Commissione regionale per il referendum nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e composta di tre esperti nelle discipline giuridiche indicati dal Presidente della Corte d’Appello di Venezia e scelti tra:
a) docenti universitari;
b) avvocati iscritti nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori;
c) ex componenti della Corte Costituzionale.
2. La Commissione regionale per il referendum ha sede presso la Giunta regionale.
3. Per la validità delle operazioni della Commissione regionale per il referendum è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
4. La decisione della Commissione regionale per il referendum è comunicata immediatamente al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, il quale ultimo ne cura la comunicazione al Presentatore Ufficiale entro 10 giorni”.
Art. 4 - Sostituzione dell’articolo15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 .
1. L’articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 è sostituito dal seguente:
“Articolo 15
1. Il Consiglio regionale, ove la decisione della Commissione regionale per il referendum abbia riconosciuto la ritualità della singola proposta di referendum e qualora non rilevi contrasti con l’articolo 46 dello Statuto, delibera l’ammissibilità della stessa entro il 30 giugno dello stesso anno.
2. La deliberazione del Consiglio regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, è comunicata immediatamente al Presidente della Giunta regionale il quale, con proprio decreto da emanarsi almeno sessanta giorni prima della consultazione, indice il referendum per una domenica del mese di ottobre dello stesso anno”.
Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 .
1. L’articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 è sostituito dal seguente:
“Articolo 16
1. Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione regionale per il referendum, dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.
2. Nel caso in cui l’abrogazione sia parziale ovvero avvenga contestualmente all’emanazione di una nuova disciplina sulla stessa materia, il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione regionale per il referendum, dichiara con decreto se la consultazione popolare deve ugualmente avere luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, né i contenuti essenziali delle singole disposizioni, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.”
Art. 6 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 .
1. Il secondo comma dell’articolo 17 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , è sostituito dal seguente:
“ Per la costituzione degli uffici di sezione e per lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali non previste dalla presente legge si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, con l’attribuzione alla Giunta regionale delle competenze e delle funzioni attualmente svolte dal Ministero dell’Interno. Le competenze che la legge 25 maggio 1970, n. 352 attribuisce alla Corte di Cassazione sono svolte dalla Corte di Appello di Venezia, che costituisce l’Ufficio Centrale per il referendum, in conformità dall’art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale".”
Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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