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Legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 (BUR n. 48/2002)

Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112'

Legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 (BUR n. 48/2002) (Abrogata)

RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 58, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, n. 11 "CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112".

Legge abrogata dall’articolo 49, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , con decorrenza dal 22 ottobre 2004 data di pubblicazione nel BUR n. 105/2004 della deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 con la quale sono stati adottati i provvedimenti previsti dall’articolo 50, comma 1, della medesima legge regionale.


SOMMARIO
Legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 (BUR n. 48/2002)

RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 58, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, n. 11 "CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112"


Art. 1 - Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
1. Il termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è rideterminato al 31 dicembre 2002.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 le funzioni amministrative relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono esercitate dalla Regione; a tal fine i poteri attribuiti dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio", e successive modificazioni, al Presidente della Provincia sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale e quelli attribuiti alla Giunta e al Consiglio provinciale sono esercitati dalla Giunta regionale; restano ferme le attribuzioni della competente Commissione consiliare, ai sensi del punto 4) dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 , e successive modificazioni in materia di esercizio di funzioni amministrative, e degli organi consultivi regionali.
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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