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Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 (BUR n. 53/2002)

Disciplina del settore fieristico

Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 (BUR n. 53/2002)

DISCIPLINA DEL SETTORE FIERISTICO

Art. 1 - Oggetto e finalità.
1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione ed in conformità con i princìpi dell’Unione europea, favorisce attraverso il sistema fieristico la promozione delle attività economiche e delle produzioni regionali, lo sviluppo dei commerci e delle relazioni economiche nazionali ed internazionali, l'innovazione tecnologica e dei processi produttivi.
2. L'attività fieristica è libera ed è attuata secondo i princìpi della concorrenza, della libertà d'impresa e della trasparenza e parità di condizioni per l'accesso alle strutture ed alle manifestazioni.
Art. 2 - Tipologie delle manifestazioni fieristiche.
1. Per manifestazioni fieristiche si intendono le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati.
2. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie:
a) fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
b) fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;
c) mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti.
Art. 3 - Manifestazioni non rientranti nella tipologia delle manifestazioni fieristiche.
1. Non rientrano nella categoria delle manifestazioni fieristiche:
a) le esposizioni universali;
b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi o show rooms;
c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
d) l’attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore;
e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d’arte o di beni culturali;
f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali;
g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche;
h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;
i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato.( 1)
Art. 4 - Qualifica delle manifestazioni fieristiche.
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale e locale.
2. Le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale sono attribuite dalla Giunta regionale.
3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal comune nel cui territorio si svolge la manifestazione.
4. Le qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale sono attribuite sulla base dei seguenti elementi:
a) programma organizzativo;
b) numero, provenienza e rappresentatività degli espositori del settore o dei settori cui la manifestazione è rivolta;
c) numero e qualificazione professionale e commerciale dei visitatori.
5. Qualora si tratti di una manifestazione di nuova istituzione, gli elementi di cui al comma 4 sono desumibili da una dettagliata relazione previsionale.
6. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale o nazionale hanno l'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea o di Paesi terzi.
Art. 5 - Modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche.
1. Le manifestazioni fieristiche hanno una durata massima di giorni quindici, estensibile a trenta.
2. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione, per le fiere con qualifica di rilevanza internazionale ovvero di rilevanza nazionale, la denominazione, la qualifica, il luogo di effettuazione e la data di inizio e chiusura della manifestazione con l’indicazione delle finalità dell’iniziativa, del settore o dei settori merceologici interessati, della sua apertura al pubblico o della riserva ai soli operatori economici e professionali interessati.
3. Alla comunicazione sono allegati:
a) il programma e il regolamento della manifestazione, con specificazione dell’ammontare delle quota di partecipazione richieste agli espositori e delle tariffe dei servizi non ricompresi nelle quote offerti agli stessi;
b) una attestazione recante:
1) l’idoneità della sede fieristica per gli aspetti relativi alla sicurezza e all’agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione anche in riferimento alla qualifica richiesta;
2) la garanzia che le modalità organizzative, compatibilmente con gli spazi disponibili, consentano condizioni di accesso non discriminatorie agli operatori interessati;
3) che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondano a criteri di trasparenza, tali da escludere condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all’accettazione di prestazioni supplementari.
4. L’ammissione degli espositori è disposta dal soggetto organizzatore secondo quanto stabilito dal regolamento di ciascuna manifestazione.
5. La possibilità di vendita immediata o differita dei beni o dei servizi esposti nelle fiere generali e nelle mostre-mercato deve essere prevista nei regolamenti delle singole manifestazioni e realizzata in conformità alla normativa vigente in materia di commercio.
6. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale è comunicato al comune nel cui ambito territoriale si svolge l’evento, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. ( 2)
Art. 6 - Calendario delle manifestazioni fieristiche.
1. La Regione promuove la realizzazione e pubblicazione del calendario delle manifestazioni con qualifica di internazionale e nazionale che si svolgeranno nel Veneto durante l’anno. In tale calendario possono venire indicate anche le manifestazioni con qualifica locale.
2. Nel calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:
a) la denominazione ufficiale;
b) la tipologia e la qualifica;
c) il luogo e il periodo di svolgimento;
d) i settori merceologici interessati. ( 3)
Art. 7 - Regolamento di attuazione. (4)
1. Con regolamento si provvede a:
a) stabilire i requisiti per l’attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale;
b) dettare le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali. ( 5)
Art. 8 - Quartieri fieristici.
1. La Giunta regionale definisce, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i requisiti minimi dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni con qualifica di internazionale e nazionale disponendo altresì le modalità per la certificazione della rispondenza dei medesimi quartieri a tali requisiti.
Art. 9 - Coordinamento.
1. La Giunta regionale, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 117 comma ottavo della Costituzione, promuove e partecipa alle iniziative di coordinamento e ad eventuali intese con le altre regioni per una disciplina omogenea della materia.
Art. 10 - Riordino e trasformazione degli enti fieristici.
1. I soggetti iscritti nell’elenco regionale degli enti fieristici già istituito ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 "Legge quadro sul settore fieristico" presentano alla Giunta regionale un progetto di riordino e di trasformazione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2 e seguenti, della medesima legge 11 gennaio 2001, n. 7.
2. Il progetto di riordino e di trasformazione, predisposto dall’organo esecutivo dell’ente, deve essere corredato di:
a) proposta di statuto;
b) relazione generale;
c) bilanci dell’ultimo triennio;
d) identificazione e stato del patrimonio dell’ente;
e) prospettive di investimenti e di sviluppo attraverso la redazione di un piano aziendale (business plan) a tre anni;
f) analisi fiscale e contabile;
g) analisi organizzativa e prospettive occupazionali.
3. Il medesimo progetto può prevedere nuovi apporti finanziari nella forma di conferimenti di cui all’articolo 2342 del codice civile sia da parte di enti pubblici che di soggetti privati; può, inoltre, prevedere la cessione a questi ultimi di quote derivanti dalla trasformazione.
4. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 3, il progetto deve, altresì, prevedere procedure di offerta pubblica, nel primo caso promosse dall’ente fieristico, nel secondo caso dagli enti pubblici proprietari delle quote.
5. Il progetto complessivo è approvato dalla Giunta regionale.
Art. 11 - Sanzioni.
1. omissis ( 6)
2. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell’informazione e della pubblicità verso gli utenti nonché delle disposizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 7, è disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa fra l’uno ed il dieci per cento del fatturato della manifestazione.
3. L’accertamento delle violazioni è delegato ai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica.
4. Per l’applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni concernente "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".
Art. 11 bis - Tavolo per il sistema fieristico regionale (7)
1. È istituito il Tavolo per il sistema fieristico regionale, di seguito denominato “Tavolo”, quale strumento di indirizzo e coordinamento delle politiche regionali e delle attività realizzate dal sistema degli enti fieristici del Veneto, al fine di individuare strategie di azione e di interventi regionali in materia di sistema fieristico.
2. Il Tavolo è costituito presso la struttura individuata dalla Giunta regionale ed è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di sistema fieristico, o suo delegato, che lo presiede;
b) l’Assessore regionale competente in materia di turismo, commercio estero e promozione del sistema economico, o suo delegato;
c) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di turismo, attività produttive, fiere e promozione economica ed internazionalizzazione;
d) un rappresentante per ciascuno degli enti fieristici del Veneto;
e) un rappresentante designato d’intesa fra ANCI, URPV e delegazione regionale del Veneto dell’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM);
f) un rappresentante, esperto in materia, designato d’intesa fra le associazioni di categoria interessate e maggiormente rappresentative del sistema economico regionale.
3. Il Tavolo, in relazione ai temi iscritti all’ordine del giorno, può essere integrato da un rappresentate designato d’intesa fra le associazioni sindacali dei lavoratori del comparto fieristico maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. Ai componenti del Tavolo spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, nella misura prevista dall’ordinamento regionale per i dirigenti.

Art. 11 ter - Iniziative promozionali e di sostegno al sistema degli enti fieristici del Veneto (8)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sui mercati italiano ed esteri del sistema fieristico regionale.
2. A tal fine sono ammesse a contributo regionale, in particolare le seguenti iniziative degli enti del sistema fieristico regionale:
a) attività su mercati esteri, al fine di acquisire espositori e visitatori professionali alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Veneto;
b) promozione sui mercati di nuove manifestazioni ed eventi fieristici con svolgimento sul territorio regionale;
c) qualificazione ed ammodernamento, anche tramite processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica, delle sedi fieristiche e connesse infrastrutture;
d) sostegno alla formazione ed aggiornamento di operatori qualificati in ambito fieristico;
e) promozione di iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche, attraendo nuove fasce di espositori e di fruitori;
3. La Giunta regionale definisce modalità e termini per la presentazione delle domande, tipologie di spese ammissibili in relazione alle diverse categorie di intervento, modalità di erogazione e la disciplina e le procedure di revoca del contributo.
4. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, o a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, o da altri strumenti o regimi previsti dalla normativa comunitaria, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; in tale caso gli effetti del presente articolo sono sospesi fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, dell’avviso in ordine alla avvenuta acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea.
Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali.
1. Sono abrogati la legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche” e la legge regionale 18 gennaio 1991, n. 4 concernente Modificazione della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 , nonché l'articolo 37 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
2. Sono abrogate le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 35 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
4. Alla data di adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di approvazione del progetto di trasformazione dell’Ente Fiera di Verona, è abrogata la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 53 “Funzioni amministrative concernenti l’Ente Fiera di Verona in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
5. In via transitoria ai procedimenti concernenti l’attribuzione della qualifica, l’autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e la formazione del calendario fieristico regionale, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la previgente disciplina di cui alla legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 .
6. Le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 si applicano fino all’avvenuta trasformazione di ciascun ente fieristico.


Note

( 1) Articolo così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 .
( 2) Articolo così sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 .
( 3) Articolo così sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 .
( 4) Si tratta del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 5 "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati. ( Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 - art. 7)
( 5) Articolo così modificato da art. 6 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 , che ha soppresso il riferimento alla Giunta regionale.
( 6) Comma abrogato da comma 1 art. 4 legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 .
( 7) Comma inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 7 aprile 2023, n. 5
( 8) Comma inserito da comma 1 art. 2 legge regionale 7 aprile 2023, n. 5


SOMMARIO
Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 (BUR n. 53/2002)

DISCIPLINA DEL SETTORE FIERISTICO

Art. 1 - Oggetto e finalità.
1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione ed in conformità con i princìpi dell’Unione europea, favorisce attraverso il sistema fieristico la promozione delle attività economiche e delle produzioni regionali, lo sviluppo dei commerci e delle relazioni economiche nazionali ed internazionali, l'innovazione tecnologica e dei processi produttivi.
2. L'attività fieristica è libera ed è attuata secondo i princìpi della concorrenza, della libertà d'impresa e della trasparenza e parità di condizioni per l'accesso alle strutture ed alle manifestazioni.
Art. 2 - Tipologie delle manifestazioni fieristiche.
1. Per manifestazioni fieristiche si intendono le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati.
2. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie:
a) fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
b) fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;
c) mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti.
Art. 3 - Manifestazioni non assoggettate alla disciplina sulle manifestazioni fieristiche.
1. Non sono assoggettate alla disciplina sulle manifestazioni fieristiche:
a) le esposizioni universali;
b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi o show rooms;
c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
d) l'attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore;
e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;
f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali;
g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche;
h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;
i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato.
Art. 4 - Qualifica delle manifestazioni fieristiche.
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale e locale.
2. Le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale sono attribuite dalla Giunta regionale.
3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal comune nel cui territorio si svolge la manifestazione.
4. Le qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale sono attribuite sulla base dei seguenti elementi:
a) programma organizzativo;
b) numero, provenienza e rappresentatività degli espositori del settore o dei settori cui la manifestazione è rivolta;
c) numero e qualificazione professionale e commerciale dei visitatori.
5. Qualora si tratti di una manifestazione di nuova istituzione, gli elementi di cui al comma 4 sono desumibili da una dettagliata relazione previsionale.
6. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale o nazionale hanno l'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea o di Paesi terzi.
Art. 5 - Autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche.
1. L’autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche viene rilasciata, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e libertà di stabilimento sanciti dall’Unione europea, a tutti i soggetti pubblici e privati dotati della capacità organizzativa e finanziaria necessaria per la realizzazione dell’evento; per i soggetti organizzatori aventi sede legale in Paesi non appartenenti all’Unione europea, l’autorizzazione può venir subordinata all’esistenza di condizioni di reciprocità per gli organizzatori italiani.
2. L’autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale è rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente; per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, l’autorizzazione allo svolgimento è di competenza del comune nel cui ambito territoriale si svolge l’evento, il quale trasmette alla regione i dati della manifestazione autorizzata al fine della redazione del calendario di cui all’articolo 6.
3. Le manifestazioni fieristiche hanno una durata massima di giorni quindici, estensibile a trenta sulla base di idonee motivazioni.
4. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale e nazionale sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro i termini e con le modalità fissati con apposito provvedimento amministrativo della Giunta regionale. Il medesimo provvedimento determina, altresì, i termini entro i quali va concluso il procedimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
5. Nelle domande devono essere indicati:
a) la denominazione, la qualifica, il luogo di effettuazione e la data di inizio e chiusura della manifestazione;
b) l’indicazione delle finalità dell’iniziativa, del settore o dei settori merceologici interessati, della sua apertura al pubblico o della riserva ai soli operatori economici e professionali interessati.
6. Alla domanda devono essere allegati:
a) il programma e il regolamento della manifestazione, con specificazione dell’ammontare delle quote di partecipazione richieste agli espositori e delle tariffe dei servizi non ricompresi nelle quote offerti agli stessi;
b) il piano organizzativo-finanziario della manifestazione;
c) una dichiarazione attestante:
  1. 1) l’esercizio da almeno un anno di attività in analogo settore merceologico da parte del richiedente l’autorizzazione a manifestazione internazionale o nazionale;
  2. 2) l’idoneità della sede fieristica per gli aspetti relativi alla sicurezza e all’agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione anche in riferimento alla qualifica richiesta;
  3. 3) la garanzia che le modalità organizzative, compatibilmente con gli spazi disponibili, consentano condizioni di accesso non discriminatorie agli operatori interessati;
  4. 4) che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondano a criteri di trasparenza, tali da escludere condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all’accettazione di prestazioni supplementari.

7. L’ammissione degli espositori è disposta dal soggetto organizzatore secondo quanto stabilito dal regolamento di ciascuna manifestazione.
8. La possibilità di vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti nelle fiere generali e nelle mostre-mercato deve essere prevista nei regolamenti delle singole manifestazioni e realizzata in conformità alla normativa vigente in materia di commercio.
9. Entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione il soggetto organizzatore deve trasmettere alla regione od al comune una scheda recante l’elenco delle ditte espositrici e una relazione riassuntiva sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi dell’evento.
Art. 6 - Calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche.
1. È istituito il calendario regionale ufficiale delle manifestazioni con qualifica di internazionale e nazionale che si svolgeranno durante l’anno nel Veneto. In tale calendario vengono indicate anche le manifestazioni con qualifica locale.
2. Il calendario delle manifestazioni fieristiche viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi.
3. Nel calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:
a) la denominazione ufficiale;
b) la tipologia e la qualifica;
c) il luogo e il periodo di svolgimento;
d) i settori merceologici interessati;
e) gli estremi dell’autorizzazione.
4. Gli organizzatori delle manifestazioni devono apporre gli estremi dell’autorizzazione regionale su ogni genere di pubblicità relativa alla singola manifestazione.
Art. 7 - Regolamento di attuazione.
1. La Giunta regionale, con regolamento da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a:
a) stabilire i requisiti per l’attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale;
b) dettare le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali.
Art. 8 - Quartieri fieristici.
1. La Giunta regionale definisce, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i requisiti minimi dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni con qualifica di internazionale e nazionale disponendo altresì le modalità per la certificazione della rispondenza dei medesimi quartieri a tali requisiti.
Art. 9 - Coordinamento.
1. La Giunta regionale, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 117 comma ottavo della Costituzione, promuove e partecipa alle iniziative di coordinamento e ad eventuali intese con le altre regioni per una disciplina omogenea della materia.
Art. 10 - Riordino e trasformazione degli enti fieristici.
1. I soggetti iscritti nell’elenco regionale degli enti fieristici già istituito ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 "Legge quadro sul settore fieristico" presentano alla Giunta regionale un progetto di riordino e di trasformazione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2 e seguenti, della medesima legge 11 gennaio 2001, n. 7.
2. Il progetto di riordino e di trasformazione, predisposto dall’organo esecutivo dell’ente, deve essere corredato di:
a) proposta di statuto;
b) relazione generale;
c) bilanci dell’ultimo triennio;
d) identificazione e stato del patrimonio dell’ente;
e) prospettive di investimenti e di sviluppo attraverso la redazione di un piano aziendale (business plan) a tre anni;
f) analisi fiscale e contabile;
g) analisi organizzativa e prospettive occupazionali.
3. Il medesimo progetto può prevedere nuovi apporti finanziari nella forma di conferimenti di cui all’articolo 2342 del codice civile sia da parte di enti pubblici che di soggetti privati; può, inoltre, prevedere la cessione a questi ultimi di quote derivanti dalla trasformazione.
4. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 3, il progetto deve, altresì, prevedere procedure di offerta pubblica, nel primo caso promosse dall’ente fieristico, nel secondo caso dagli enti pubblici proprietari delle quote.
5. Il progetto complessivo è approvato dalla Giunta regionale.
Art. 11 - Sanzioni.
1. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle autorizzate, il sindaco del comune nel cui territorio si svolge la manifestazione assume i provvedimenti atti ad impedire l’apertura o a disporre la chiusura della manifestazione stessa. E’ disposta altresì nei confronti dei soggetti responsabili l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta espositiva. Analoga sanzione è disposta in caso di abuso della qualifica di manifestazione internazionale o nazionale.
2. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell’informazione e della pubblicità verso gli utenti nonché delle disposizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 7, è disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa fra l’uno ed il dieci per cento del fatturato della manifestazione.
3. L’accertamento delle violazioni è delegato ai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica.
4. Per l’applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni concernente "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".
Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali.
1. Sono abrogati la legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche” e la legge regionale 18 gennaio 1991, n. 4 concernente Modificazione della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 , nonché l'articolo 37 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
2. Sono abrogate le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 35 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
4. Alla data di adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di approvazione del progetto di trasformazione dell’Ente Fiera di Verona, è abrogata la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 53 “Funzioni amministrative concernenti l’Ente Fiera di Verona in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
5. In via transitoria ai procedimenti concernenti l’attribuzione della qualifica, l’autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e la formazione del calendario fieristico regionale, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la previgente disciplina di cui alla legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 .
6. Le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 si applicano fino all’avvenuta trasformazione di ciascun ente fieristico.


SOMMARIO