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Legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (BUR n. 78/2002)

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di trasporti e mobilità

Legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (BUR n. 78/2002)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI TRASPORTI E MOBILITÀ


TITOLO I - Modifiche in materia di trasporti

Art. 1 - Differimento dei termini di cui all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
1. Per l'anno 2001, il termine di novanta giorni, previsto dall' articolo 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , è fissato in centottanta giorni.
2. Per l'anno 1997, il termine di novanta giorni, previsto dall' articolo 14, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , è fissato in centottanta giorni.
Art. 2 - Modifica dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. All' articolo 94, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 1)
2. All'articolo 94, comma 3, le parole: "articolo 3" sono sostituite con le parole: "articolo 2.".
Art. 3 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002”.
1. Il comma 4 dell' articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 è sostituito dal seguente:
omissis ( 2)

TITOLO II - Disposizioni in materia di mobilità

Art. 4 - Disposizioni in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 .
omissis ( 3)
Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Testo riportato al comma 2 bis dell'art. 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 2) Testo riportato al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 .
( 3) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 59 legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 (BUR n. 78/2002)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI TRASPORTI E MOBILITÀ


TITOLO I - Modifiche in materia di trasporti

Art. 1 - Differimento dei termini di cui all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
1. Per l'anno 2001, il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , è fissato in centottanta giorni.
2. Per l'anno 1997, il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , è fissato in centottanta giorni.
Art. 2 - Modifica dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. All'articolo 94, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 non vi sia accordo tra provincia e comune, provvede il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia".
2. All'articolo 94, comma 3, le parole: "articolo 3" sono sostituite con le parole: "articolo 2.".
Art. 3 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002”.
1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 è sostituito dal seguente:
"4. Le erogazioni delle somme di cui al presente articolo sono effettuate secondo le specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale, in relazione allo stato di avanzamento del piano e delle opere da realizzare.".

TITOLO II - Disposizioni in materia di mobilità

Art. 4 - Disposizioni in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 .
1. Al fine dell’esercizio delle funzioni istruttorie, autorizzative e operative in materia di impianti a fune, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 , conferite alle province ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , al Presidente della Giunta regionale è sostituito il Presidente della provincia, al dipartimento per la viabilità e trasporti e all’ufficio regionale del genio civile è sostituito il competente ufficio della provincia.
2. Le province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, nell’ambito dell’autonomia del proprio ordinamento, istituiscono, per l'esame dei progetti di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 , propri organi consultivi che esprimono parere anche ai fini della tutela paesaggistica.
3. Alle sedute degli organi consultivi di cui al comma 2 partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti al rilascio di nulla osta o autorizzazioni connessi alla costruzione, modificazione e gestione degli impianti a fune, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato.
4. Nel caso di esame di progetti di piste da sci, gli organi consultivi di cui al comma 2 sono integrati con un esperto della materia, nominato dalla provincia su designazione della Federazione italiana sport invernali (FISI).
5. Nel caso di esame di progetti che prevedono la realizzazione di interventi per la protezione dal pericolo di valanghe, gli organi consultivi di cui al comma 2 sono integrati con un rappresentante dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) - Centro Valanghe di Arabba.
6. Il voto favorevole espresso dai rappresentanti della Regione, senza necessità di acquisire il parere di organi consultivi regionali, sostituisce i nulla osta o le autorizzazioni di competenza regionale altrimenti dovuti.
7. Nel caso di impianti a fune e piste da sci che interessano il territorio di più province, l’istruttoria è svolta d’intesa tra le stesse e il provvedimento finale è adottato dalla provincia il cui territorio è maggiormente interessato.
8. Al fine dell’esercizio delle funzioni istruttorie, autorizzative e operative in materia di impianti a fune , piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 , conferite alle province ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , le province applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 , in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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