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Legge regionale 9 agosto 2002, n. 17 (BUR n. 78/2002)
Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 'La figura professionale dell'operatore socio-sanitario'
Sommario
“Legge regionale 9 agosto 2002, n. 17 (BUR n. 78/2002) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2001, n. 20 “LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO”
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla
legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
SOMMARIO
- Legge regionale 9 agosto 2002, n. 17 (BUR n. 78/2002) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2001, n. 20 “LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO”
Sommario
“Legge regionale 9 agosto 2002, n. 17 (BUR n. 78/2002) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 9 agosto 2002, n. 17 (BUR n. 78/2002) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2001, N. 20 “LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO”
- Art. 1 – Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20.
- Art. 2 – Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20.
- Art. 3 – Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20.
- Art. 4 – Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20.
- Art. 5 – Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20.
- Art. 6 – Modifica degli allegati B) e C) della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20.
- Art. 7 – Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2001, n. 20 “LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO”
Art. 1 – Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della
legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
“3 bis. Sono istituiti corsi denominati moduli facoltativi complementari in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario. Il modulo è gestito da istituzioni titolari di servizi sanitari e/o socio assistenziali che possono avvalersi di forme collaborative con gli enti di formazione professionale di cui alla legge 845/1978 e legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di comprovata esperienza formativa nel settore dei servizi socio-sanitari. La direzione del modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario è affidata ad un dirigente dell’assistenza infermieristica o, in assenza, ad un infermiere di comprovata esperienza in materia di formazione.”.
“3 bis. Sono istituiti corsi denominati moduli facoltativi complementari in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario. Il modulo è gestito da istituzioni titolari di servizi sanitari e/o socio assistenziali che possono avvalersi di forme collaborative con gli enti di formazione professionale di cui alla legge 845/1978 e legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di comprovata esperienza formativa nel settore dei servizi socio-sanitari. La direzione del modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario è affidata ad un dirigente dell’assistenza infermieristica o, in assenza, ad un infermiere di comprovata esperienza in materia di formazione.”.
Art. 2 – Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della
legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Le competenze dell’operatore socio sanitario che ha conseguito l’attestato di formazione complementare in assistenza sanitaria sono contenute nell’allegata tabella B bis) che fa parte integrante della presente legge.”.
“1 bis. Le competenze dell’operatore socio sanitario che ha conseguito l’attestato di formazione complementare in assistenza sanitaria sono contenute nell’allegata tabella B bis) che fa parte integrante della presente legge.”.
Art. 3 – Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della
legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Per l’accesso al modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario è richiesto il possesso del titolo di operatore socio-sanitario di cui alla presente legge, o titolo equipollente.".
“1 bis. Per l’accesso al modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario è richiesto il possesso del titolo di operatore socio-sanitario di cui alla presente legge, o titolo equipollente.".
Art. 4 – Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della
legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 , è aggiunta la seguente lettera c bis):
“c bis) un modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria.”.
“c bis) un modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria.”.
Art. 5 – Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della
legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 , è aggiunto il comma 4 bis:
“4 bis. Al termine del modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione di valutazione, la cui composizione è individuata con deliberazione della Giunta regionale. All’allievo che supera la prova è rilasciato un attestato di formazione complementare in assistenza sanitaria.".
“4 bis. Al termine del modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione di valutazione, la cui composizione è individuata con deliberazione della Giunta regionale. All’allievo che supera la prova è rilasciato un attestato di formazione complementare in assistenza sanitaria.".
Art. 6 – Modifica degli allegati B) e C) della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
1. Al quinto trattino dell’ottavo periodo delle competenze tecniche dell’allegato B) della
legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 sono soppresse le parole: “
ed effettuare iniezioni intramuscolari”.
2. All’allegato C) della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla parte dell'organizzazione didattica, dopo il modulo facoltativo tematico integrativo, è aggiunto il seguente modulo:
“Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria, teoria 150 ore ed esercitazione e tirocinio 250 ore complessive”.
b) agli obiettivi di modulo dopo il primo trattino del modulo facoltativo tematico integrativo è aggiunto il seguente modulo:
“Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio sanitario (150 ore di teoria, 250 ore complessive per esercitazioni e tirocinio):
2. All’allegato C) della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla parte dell'organizzazione didattica, dopo il modulo facoltativo tematico integrativo, è aggiunto il seguente modulo:
“Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria, teoria 150 ore ed esercitazione e tirocinio 250 ore complessive”.
b) agli obiettivi di modulo dopo il primo trattino del modulo facoltativo tematico integrativo è aggiunto il seguente modulo:
“Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio sanitario (150 ore di teoria, 250 ore complessive per esercitazioni e tirocinio):
- - acquisire le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti necessari per svolgere le attività dell’operatore socio sanitario con formazione complementare”.
Art. 7 – Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 , le parole: “Le tabelle A), B) e C)” sono sostituite dalle parole “Le tabelle A), B), B bis) e C)”.
ALLEGATO B bis)
ALLEGATO B bis)
COMPETENZE SPECIFICHE E ATTIVITÀ NEL SETTORE CURATIVO PER L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO SPECIALIZZATO IN ASSISTENZA SANITARIA |
L’operatore socio-sanitario, che ha seguito con profitto il "Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria”, oltre a svolgere i compiti del proprio profilo, coadiuva l’infermiere in tutte le attività assistenziali ed, in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del personale infermieristico, provvede a:
- somministrare, per via naturale, la terapia prescritta;
- eseguire la terapia intramuscolare e sottocutanea;
- eseguire i bagni terapeutici, medicati, impacchi, frizioni e bendaggi;
- rilevare ed annotare la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e la temperatura);
- praticare i clisteri;
- mobilizzare i pazienti per la prevenzione delle lesioni da decubito;
- riordinare, pulire, disinfettare e sterilizzare le apparecchiature, le attrezzature sanitarie ed i dispositivi medici;
- raccogliere escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;
- somministrare i pasti e le diete;
- preparare la salma;
- eseguire pedicure;
- sorvegliare le fleboclisi;
- eseguire le tricotomie.
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- Art. 1 – Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
- Art. 2 – Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
- Art. 3 – Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
- Art. 4 – Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
- Art. 5 – Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
- Art. 6 – Modifica degli allegati B) e C) della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
- Art. 7 – Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .