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Legge regionale 9 agosto 2002, n. 17 (BUR n. 78/2002)

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 'La figura professionale dell'operatore socio-sanitario'

Legge regionale 9 agosto 2002, n. 17 (BUR n. 78/2002) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2001, n. 20 “LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO”

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 agosto 2002, n. 17 (BUR n. 78/2002) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2001, n. 20 “LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO”


Art. 1 – Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
“3 bis. Sono istituiti corsi denominati moduli facoltativi complementari in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario. Il modulo è gestito da istituzioni titolari di servizi sanitari e/o socio assistenziali che possono avvalersi di forme collaborative con gli enti di formazione professionale di cui alla legge 845/1978 e legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di comprovata esperienza formativa nel settore dei servizi socio-sanitari. La direzione del modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario è affidata ad un dirigente dell’assistenza infermieristica o, in assenza, ad un infermiere di comprovata esperienza in materia di formazione.”.
Art. 2 – Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Le competenze dell’operatore socio sanitario che ha conseguito l’attestato di formazione complementare in assistenza sanitaria sono contenute nell’allegata tabella B bis) che fa parte integrante della presente legge.”.
Art. 3 – Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Per l’accesso al modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario è richiesto il possesso del titolo di operatore socio-sanitario di cui alla presente legge, o titolo equipollente.".
Art. 4 – Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 , è aggiunta la seguente lettera c bis):
“c bis) un modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria.”.
Art. 5 – Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 , è aggiunto il comma 4 bis:
“4 bis. Al termine del modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione di valutazione, la cui composizione è individuata con deliberazione della Giunta regionale. All’allievo che supera la prova è rilasciato un attestato di formazione complementare in assistenza sanitaria.".
Art. 6 – Modifica degli allegati B) e C) della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
1. Al quinto trattino dell’ottavo periodo delle competenze tecniche dell’allegato B) della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 sono soppresse le parole: “ ed effettuare iniezioni intramuscolari”.
2. All’allegato C) della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla parte dell'organizzazione didattica, dopo il modulo facoltativo tematico integrativo, è aggiunto il seguente modulo:
“Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria, teoria 150 ore ed esercitazione e tirocinio 250 ore complessive”.
b) agli obiettivi di modulo dopo il primo trattino del modulo facoltativo tematico integrativo è aggiunto il seguente modulo:
“Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio sanitario (150 ore di teoria, 250 ore complessive per esercitazioni e tirocinio):
  1. - acquisire le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti necessari per svolgere le attività dell’operatore socio sanitario con formazione complementare”.

Art. 7 – Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 .
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 , le parole: “Le tabelle A), B) e C)” sono sostituite dalle parole “Le tabelle A), B), B bis) e C)”.


ALLEGATO B bis)

COMPETENZE SPECIFICHE E ATTIVITÀ NEL SETTORE CURATIVO PER L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO SPECIALIZZATO IN ASSISTENZA SANITARIA

L’operatore socio-sanitario, che ha seguito con profitto il "Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria”, oltre a svolgere i compiti del proprio profilo, coadiuva l’infermiere in tutte le attività assistenziali ed, in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del personale infermieristico, provvede a:
- somministrare, per via naturale, la terapia prescritta;
- eseguire la terapia intramuscolare e sottocutanea;
- eseguire i bagni terapeutici, medicati, impacchi, frizioni e bendaggi;
- rilevare ed annotare la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e la temperatura);
- praticare i clisteri;
- mobilizzare i pazienti per la prevenzione delle lesioni da decubito;
- riordinare, pulire, disinfettare e sterilizzare le apparecchiature, le attrezzature sanitarie ed i dispositivi medici;
- raccogliere escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;
- somministrare i pasti e le diete;
- preparare la salma;
- eseguire pedicure;
- sorvegliare le fleboclisi;
- eseguire le tricotomie.



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