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Legge regionale 16 agosto 2002, n. 23 (BUR n. 82/2002)

Celebrazioni per il sesto centenario dell'ingresso di Vicenza, città del Palladio, nella Repubblica Veneta

Legge regionale 16 agosto 2002, n. 23 (BUR n. 82/2002) (Abrogata)

CELEBRAZIONI PER IL SESTO CENTENARIO DELL'INGRESSO DI VICENZA, CITTÀ DEL PALLADIO, NELLA REPUBBLICA VENETA

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 23 (BUR n. 82/2002)

CELEBRAZIONI PER IL SESTO CENTENARIO DELL'INGRESSO DI VICENZA, CITTÀ DEL PALLADIO, NELLA REPUBBLICA VENETA


Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nella ricorrenza del sesto centenario dell'ingresso di Vicenza, Città del Palladio, nella Repubblica veneta, promuove per il triennio 2002 - 2004 un programma di manifestazioni celebrative e di iniziative storiche e culturali , per valorizzare e diffondere la consapevolezza della rilevanza artistica e socio-culturale della stagione del Rinascimento a Vicenza.
Art. 2 - Programma e tipologie di interventi.
1. Il programma delle manifestazioni celebrative e delle iniziative storiche e culturali consiste in interventi di promozione di:
a) mostre, convegni, seminari di studio e rassegne tematiche sulle espressioni artistiche della Vicenza del Rinascimento, organizzate anche in forma itinerante;
b) istituzione di borse di studio per tesi di laurea e di dottorato aventi ad oggetto eventi e figure della stagione del Rinascimento a Vicenza;
c) attività specificamente rivolte al mondo della scuola;
d) manifestazioni ed iniziative per la promozione complessiva dell'immagine culturale della città di Vicenza;
e) produzione e pubblicazione di materiale editoriale, informativo, documentario e pubblicitario relativo alle manifestazioni ed iniziative programmate.
Art. 3 - Comitato promotore.
1. Il comitato promotore, già istituito dalla amministrazione comunale di Vicenza, è integrato con provvedimento della stessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da tre rappresentanti della Regione del Veneto, individuati nelle persone dell'assessore regionale alla cultura e del presidente della Commissione consiliare competente o loro delegati e da un consigliere regionale designato, in rappresentanza della minoranza consiliare, dal Presidente del Consiglio regionale, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari.
2. Il comitato promotore prende atto, entro trenta giorni dal ricevimento, del programma triennale delle manifestazioni celebrative e delle iniziative storiche e culturali predisposto dal comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4.
Art. 4 - Comitato tecnico-scientifico.
1. É istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico-scientifico composto da:
a) il dirigente della struttura regionale competente per le attività culturali, che lo presiede;
b) il dirigente responsabile delle attività culturali della amministrazione provinciale di Vicenza, o suo delegato;
c) il dirigente responsabile delle attività culturali della amministrazione comunale di Vicenza, o suo delegato;
d) il soprintendente regionale del Veneto per i beni e le attività culturali, o suo delegato;
e) il direttore dei Musei Civici di Vicenza;
f) il direttore della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza;
g) il direttore del Centro Internazionale di Studi di Architettura "Andrea Palladio".
2. Il comitato tecnico-scientifico ha il compito di:
a) acquisire, entro il 31 ottobre 2002, i progetti di iniziative di cui all'articolo 2, presentati per la ammissione al finanziamento regionale da soggetti pubblici e privati e corredati dai relativi preventivi di spesa;
b) predisporre, entro i successivi trenta giorni, il programma triennale delle manifestazioni celebrative e delle iniziative storiche e culturali, corredato dalla definizione del finanziamento e delle modalità attuative di ogni singola iniziativa, per la presa d'atto da parte del comitato promotore e la successiva approvazione della Giunta regionale;
c) relazionare alla competente Commissione consiliare, entro il 30 aprile di ogni anno, sullo stato di attuazione delle manifestazioni ed iniziative programmate per l'anno precedente.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il comitato si avvale di strutture, personale, mezzi ed attrezzature tecniche ed informatiche della amministrazione regionale del Veneto.
4. Ai componenti esterni del comitato tecnico scientifico è corrisposta una indennità di partecipazione alle sedute nella misura prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni; agli stessi è altresì corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per i dirigenti regionali.
Art. 5 - Finanziamenti.
1. Per la realizzazione degli interventi oggetto del programma triennale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla amministrazione comunale di Vicenza la somma di euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004.
2. Le somme vengono erogate:
a) in anticipazione, fino al settanta per cento della somma stanziata per l'esercizio di riferimento, per l'esercizio 2002 entro trenta giorni dalla approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma triennale e, per gli esercizi successivi, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio;
b) per la parte residua, previa dichiarazione di avvenuta presentazione della documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute.
3. La amministrazione comunale di Vicenza procede ad ogni adempimento amministrativo, finanziario e di controllo, provvedendo ad accertare la puntuale realizzazione di ogni singola iniziativa finanziata e a richiedere la relativa rendicontazione.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 250.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004, si fa fronte con lo stanziamento dell'u.p.b. U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali", che viene contestualmente incrementato mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita 4 "Interventi regionali in materia di cultura" in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2002 e di sola competenza per gli esercizi 2003 e 2004.
2. Alle spese per il Comitato scientifico istituito ai sensi dell'articolo 4, si fa fronte con lo stanziamento dell'u.p.b. U0023 iscritta nel bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004.


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