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Legge regionale 16 agosto 2002, n. 24 (BUR n. 82/2002)

Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 'Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti'

Legge regionale 16 agosto 2002, n. 24 (BUR n. 82/2002) (Novellazione)

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, n. 3 "NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI"


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate all'articolo 39, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 24 (BUR n. 82/2002) (Novellazione)

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, n. 3 "NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI"

Art. 1 – Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
1. L’articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", è sostituito dal seguente:
“Art. 39 - Ammontare del tributo.
1. L’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito e disciplinato dall’articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è determinato ai sensi del medesimo articolo 3.
2. L’ammontare del tributo, per ogni tonnellata di rifiuti conferiti in discarica, è fissato nel modo seguente:
a) euro 1,03 per i rifiuti speciali non pericolosi del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;
b) euro 2,07 per i rifiuti speciali pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
c) euro 10,33 per rifiuti speciali non pericolosi;
d) euro 20,66 per i rifiuti speciali pericolosi;
e) euro 25,82 per tutti i rifiuti urbani, ancorché conferiti in discariche per rifiuti speciali, nonché per le altre tipologie di rifiuti speciali conferite in discariche per rifiuti urbani.
3. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare fissato dal comma 2 i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) gli scarti e i sovvalli di impianti ove vengono svolte operazioni di recupero di cui all’allegato C del decreto legislativo n. 22/1997, nonché le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione conferite in discarica per rifiuti urbani;
c) i fanghi palabili conferiti in discariche controllate;
d) i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema di amianto.
4. Sono soggetti al pagamento del tributo in misura ridotta rispetto all'ammontare fissato dal comma 2, lettera e), i seguenti rifiuti per le percentuali appresso indicate:
a) pagamento nella misura del trenta per cento del tributo, per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani qualora nell'anno precedente a quello di pagamento del tributo il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell’obiettivo del cinquanta per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
b) pagamento nella misura del sessantacinque per cento del tributo, per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani, qualora nell'anno precedente a quello di pagamento del tributo il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del trentacinque per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
5. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al comma 4 è certificato annualmente dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'articolo 5 della presente legge.
6. Le riduzioni del tributo previste dal comma 3 non si applicano ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto, prima del conferimento in discarica, sono assoggettati solamente ad operazioni di:
a) stoccaggio come definito all’articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 22/1997;
b) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione.
7. La frazione organica stabilizzata, utilizzata per la ricopertura giornaliera o definitiva, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo, limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica approvato o da successivi provvedimenti autorizzativi.
8. In caso di bonifica di siti inquinati, mediante utilizzazione di rifiuti già presenti nel sito, ai sensi dell'articolo 34, i rifiuti utilizzati per la bonifica non sono assoggettati al pagamento del tributo, purché il soggetto che effettua la bonifica sia diverso da colui che ha cagionato l'inquinamento ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997.”.


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