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Legge regionale 16 agosto 2002, n. 25 (BUR n. 82/2002)

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cultura

Legge regionale 16 agosto 2002, n. 25 (BUR n. 82/2002) (Novellazione)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI CULTURA



SOMMARIO
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 25 (BUR n. 82/2002) (Novellazione)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI CULTURA

Art. 1 - Modifica alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali e di interesse locale”.
1. L'articolo 29 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è così sostituito:
“Art. 29 – Comitati della biblioteca.
1. Le norme statutarie e regolamentari dei Comuni possono prevedere per le biblioteche di rispettiva proprietà la costituzione di appositi Comitati di biblioteca con funzioni di concorso nella formazione dell’indirizzo culturale e politico.
2. Il Comitato viene eletto dal Consiglio comunale con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Alle riunioni del Comitato partecipa con voto consultivo il bibliotecario. Possono inoltre partecipare, con voto consultivo, rappresentanti di associazioni culturali locali e del mondo della scuola.
3. I Comitati delle biblioteche di enti locali collegate nei sistemi territoriali possono produrre collegialmente i documenti legati alle attività ad essi affidate".
2. I Comitati di gestione già istituiti ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , come sostituito dal comma 1, esercitano le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2002.
3. Al secondo comma dell'articolo 25 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 sono abrogate le parole: “e nominandone gli organi di gestione”.
4. Al secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 le parole “La composizione del Comitato di gestione” sono sostituite dalle parole “la composizione dell’eventuale comitato”.
5. Al terzo comma dell'articolo 34 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è aggiunta la seguente frase: “Nell'impossibilità di individuare tale esperto, nel caso di concorsi già regolarmente banditi, il dirigente della Direzione regionale competente può indicare in suo luogo un funzionario della Direzione, dotato di competenze specifiche”.
Art. 2 - Modifica alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 “Istituzione della mediateca regionale”.
1. Dopo la lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 sono aggiunte le seguenti lettere:
c bis) la costituzione di una cineteca regionale che rappresenti l’archivio storico della cultura cinematografica veneta anche mediante la raccolta e valorizzazione della produzione filmica;
c ter) la promozione del territorio veneto come luogo per ambientazioni cinematografiche ed audiovisive in genere, mediante un’attività di Film Commission le cui modalità esecutive saranno definite dalla Giunta regionale con particolare riferimento alla promozione presso le produzioni, anche attraverso accordi con Enti locali, Associazioni imprenditoriali e di categoria, per favorire:
1) la conoscenza del territorio;
2) la conoscenza delle specifiche professionalità;
3) le modalità delle procedure circa le specifiche concessioni.".
Art. 3 - Modifica all'articolo 36 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1995)".
1. Il comma 2 dell’articolo 36 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 già sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 , è così sostituito:
“2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto del dirigente della struttura competente ad enti locali, ad altri soggetti pubblici, nonché a soggetti riconosciuti come persone giuridiche private, ai sensi della normativa vigente, purché garantiscano la fruizione da parte del pubblico dei beni culturali, operanti tutti nel territorio regionale, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo non superiore ad euro 258.000,00.”.
Art. 4 - Modifica alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi".
1. Il quinto comma dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 già sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 , è così sostituito:
“5. A tal fine le somme ammesse a contributo vengono accreditate ai Comuni di cui al comma precedente.”.
Art. 5 - Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà".
1. All'articolo 6, comma 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 dopo le parole: "e le associazioni di volontariato", sono inserite le seguenti parole: "le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".
Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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