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Legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 (BUR n. 82/2002)

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di ambiente e difesa del suolo

Legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 (BUR n. 82/2002) (Novellazione)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 .

(Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7 abrogati da lettera f) comma 1 articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 )


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 27/2002
S O M M A R I O
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 (BUR n. 82/2002) (Novellazione)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

TITOLO I - Norme in materia di ambiente.

CAPO I - Modifica alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Art. 1 - Modifica all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
1. All'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
"2 bis. Fino all'approvazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 la Giunta regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b).".

CAPO II - Modifiche alla legge regionale legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale".

Art. 2 - Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale".
1. All'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come modificato dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 , dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Fino all'approvazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la Giunta regionale esercita le funzioni di autorità competente per le procedure di VIA relative ai progetti degli impianti di produzione di energia di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .".
Art. 3 - Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale".
1. La rubrica dell'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è così sostituita:
"Giudizio di compatibilità ambientale per progetti da approvarsi da Autorità diversa dalla Regione o dalle Province".
2. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 prima delle parole "entro quindici giorni" sono aggiunte le parole seguenti:
"Salvo per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e A1 bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater),".
3. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è soppressa la seguente espressione:
", ove diversa,".
Art. 4 - Introduzione dell'articolo 19 bis nella legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale".
1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è aggiunto il seguente articolo 19 bis:
"Art. 19 bis - Giudizio di compatibilità ambientale e successiva procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione per i progetti da approvarsi dalla Regione o dalle Province.
1. Per i progetti di impianti opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e A1bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater) per i quali il proponente abbia presentato domanda per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 10, entro quindici giorni dall'espressione del parere della commissione VIA di cui all'articolo 18 e sulla base del medesimo, l'autorità competente per la VIA adotta il provvedimento relativo al giudizio di valutazione di compatibilità ambientale.
2. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli e i limiti per l'autorizzazione dell'impianto, opera o intervento e comunque per la sua realizzazione.
3. In caso di giudizio negativo, l'impianto, opera o intervento proposto non può essere autorizzato e comunque non può essere realizzato.
4. Qualora il provvedimento relativo al giudizio di valutazione di impatto ambientale sia positivo o condizionato, la Commissione VIA all'uopo integrata dai rappresentanti degli enti locali interessati e dai responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti convocati dall'autorità competente per la VIA, svolge le funzioni della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 241 e provvede all'istruttoria amministrativa al fine di acquisire in un'unica sede i pareri, nullaosta, autorizzazioni assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l'approvazione definitiva e l'autorizzazione degli impianti, opere od interventi.
5. Le determinazioni della Conferenza di servizi di cui al comma 4 sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. Per gli impianti di smaltimento dei rifiuti e per i depuratori l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.".
Art. 5 – Modifiche degli allegati A1, A2, B1, B2, C3 e C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale".
1. Nell’Allegato A1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 , dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti lettere m bis), m ter), m quater), m quinquies), m sexies), m septies), m opties):
“m bis) Impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati a sopperire a situazioni di emergenza che si verifichino nel territorio regionale, previsti dal numero 2 bis) della lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
m ter) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 l/minuto secondo;
m quater) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 m3;
m quinquies) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
m sexies) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha);
m septies) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;
m octies) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.”.
2. Nell’Allegato A2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come sostituito dalla lettera b), comma 1, articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 sono abrogate le seguenti lettere:
“a), b), h), i), l), m).”.
3. Nell’Allegato B1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come sostituito dalla lettera c), comma 1, articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 sono aggiunte le seguenti lettere g bis), g ter), g quater), g quinquies):
“g bis) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 100 l/minuto secondo o di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che prevedano derivazioni superiori a 25 l/minuto secondo;
g ter) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili;
g quater) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati per la medesima tipologia progettuale nell’allegato A1, nonché progetti d’intervento su porti già esistenti;
g quinquies) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 5 ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell’allegato A1.”.
4. Nell’Allegato B2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come sostituito dalla lettera d), comma 1, articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 7, Progetti ed infrastrutture, sono abrogate le seguenti lettere:
"c), e), k)";
b) al numero 8, Altri progetti, è abrogata la seguente lettera:
"h)".
5. Nell’Allegato C3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come sostituito dalla lettera g), comma 1 articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3, Lavorazioni di metalli, è abrogata la seguente lettera:
“i)”;
b) al numero 7, Progetti ed infrastrutture, sono abrogate le seguenti lettere:
“c), e)”;
c) al numero 8, Altri progetti, è abrogata la seguente lettera:
"h)".
6. Nell’Allegato C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come sostituito dalla lettera i), comma 1, articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 , al numero 7, Progetti ed infrastrutture, è abrogata la seguente lettera:
“c)”.
Art. 6 – Modifiche dell’Allegato C3 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatti ambientale”.
1. Nella lettera h bis) dell’Allegato C3 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come introdotta dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , le parole “1500 persone” sono sostituite dalle parole “2200 persone”.
2. Nella lettera h ter) dell’Allegato C3 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come introdotta dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , al termine, sono aggiunte le parole “da discesa con lunghezza superiore a 2.000 metri o superficie superiore a 5 ha”.
3. La denominazione dell’Allegato C3bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come sostituito dalla lettera h), comma 1, articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 viene sostituita dalla seguente denominazione:
“A1bis”.
4. Ogni riferimento all’allegato C3bis nella legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come sostituito dalla lettera h), comma 1, articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 viene sostituito in “A1bis”.
Art. 7 - Aggiunta dell’Allegato C3-1bis e modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 11 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”.
1. Dopo l’Allegato C3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è aggiunto il seguente Allegato “C3-1bis”:
“ALLEGATO C3-1bis - Progetti assoggettati alla procedura di VIA qualora ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree sensibili come individuate e classificate nell’allegato D.
a) Derivazioni di acqua superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 l/minuto secondo o di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che prevedano derivazioni superiori a 50 l/minuto secondo




B - C3 - D - E
b) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili
B - E
c) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha e sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale nell’allegato A1


B
d) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha
A - B - D - E".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come modificata dal comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , dopo “C3,” è aggiunto:
“C3-1bis,”.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come modificata dal comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , dopo “C3,” è aggiunto:
“C3-1bis,”.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , dopo “C3” sono aggiunte le parole seguenti:
“e nell’allegato C3-1bis”.
5. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come modificata dal comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , dopo “C3” è aggiunto:
“,C3-1bis”.
6. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come modificata dal comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , dopo “C3” è aggiunto:
“,C3-1bis”.
7. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , dopo “B1” è aggiunto:
“,C3-1bis”.
8. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge 26 marzo 1999, n. 10, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , dopo “C3” è aggiunto:
“C3-1bis”.
9. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come modificato dal comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , dopo le parole “Progetti e infrastrutture,” è aggiunto:
“C3-1bis”.
10. La rubrica dell’articolo 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come sostituita dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 è così sostituita:
“Semplificazione amministrativa per i progetti ad approvazione o autorizzazione regionale o provinciale”.
11. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , come modificato dal comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , dopo le parole “lettera g),” è aggiunto:
“C3-1bis”.

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"

Art. 8 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
1. All'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , dopo il numero 2), è aggiunto il seguente numero:
"2 bis) impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati a sopperire a situazioni di emergenza che si verificano nel territorio regionale;".
Art. 9 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , dopo le parole "lettera f), numero 2" sono aggiunte le seguenti parole:
"nonché degli impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici di cui al medesimo articolo 4, comma 1 lettera f) numero 2bis".
Art. 10 - Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
1. Al comma 5 dell’articolo 24 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , l’espressione “e 19” è sostituita dalla seguente:
“e 19bis”
Articolo 11 - Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
1. Al comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , le parole "Per tutti gli impianti di smaltimento con potenzialità superiore a 100 t/g" sono sostituite dalle seguenti parole:
"Per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate, con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del d.lgs. n. 22/1997".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , è aggiunto il seguente comma 7 bis:
"7 bis. Per gli impianti in esercizio ricompresi nelle tipologie di cui al comma 7, il programma di controllo dovrà essere attivato entro sei mesi dell'entrata in vigore della legge".
Art. 12 - Modifica dell'articolo 58 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
1. All'articolo 58 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Le Province approvano i progetti degli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1), della presente legge, secondo le procedure regolate al Capo V, anche nelle more dell'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani di cui all'articolo 10.".
Art. 13 - Aggiunta dell'articolo 32 bis della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è aggiunto il seguente articolo 32 bis:
"Art. 32 bis - Interpretazione autentica della lettera a), comma 4, articolo 32.
2. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 32 deve intendersi nel senso che, ai soli fini dell'approvazione del progetto, l'ampliamento di una discarica di rifiuti speciali esistente, diversa da quelle di seconda categoria di tipo A di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, deve considerarsi nuova discarica solo quando sussistano entrambe le seguenti condizioni:
a) la discarica esistente interessata dal progetto di ampliamento sia ubicata nel territorio di un comune in cui sono in attività altre di scariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani;
b) l'ampliamento comporti un incremento superiore al cinque per cento della superficie occupata dalla discarica, al netto delle aree di pertinenza e di servizio, o della qualità in volume dei rifiuti smaltibili nella stessa.".

TITOLO II - Norme in materia di difesa del suolo

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112"

Art. 14 - Modifica alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”.
1. Dopo l’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è inserito il seguente articolo:
“Art. 83 bis – Uso idroelettrico dell’acqua.
1. Il concessionario di derivazione di acqua per qualunque uso può utilizzare l'acqua, fino alla scadenza della concessione, anche allo scopo di produrre energia elettrica, purché restino invariate le opere di presa, la portata e la qualità dell’acqua e con l’ulteriore pagamento del maggior canone annuo dovuto. Se la concessione originaria è stata rilasciata per usi potabili o irrigui, tali usi si considerano prioritari ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.36 " Disposizioni in materia di risorse idriche".
2. La riduzione dell'utilizzo dell’acqua a scopo di produzione di energia elettrica dovuta a situazioni di carenza idrica dichiarata non dà diritto al riconoscimento di alcun indennizzo per la eventuale ridotta o mancata produzione.
3. Il concessionario interessato, al fine di utilizzare l'acqua per la produzione di energia elettrica, presenta la denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al competente ufficio regionale, ferme restando le disposizioni della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale", in quanto applicabili.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività nonché per l'esercizio dell’attività di vigilanza.
5. Nel caso in cui il concessionario di derivazione di acqua, utilizzando l’acqua allo scopo di produrre energia elettrica, altera le opere di presa o la qualità dell’acqua, aumenta la portata dell’acqua derivata o omette la denuncia di inizio dell'attività, il competente ufficio regionale, accertate le violazioni ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e successive modifiche, disponendo altresì la chiusura dell'impianto di produzione di energia, procede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689 e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di sanzioni amministrative.
6. Nel caso di chiusura dell'impianto, la riattivazione dello stesso è subordinata al rilascio di una nuova concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico, ai sensi dell’articolo 7 del Regio Decreto n. 1775 del 1933.”.
Art. 15 - Modifiche dell'articolo 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”.
1. All’articolo 85, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , le parole “di rilevati e” sono sostituite dalle parole “dei relativi”.
Art. 16 - Modifica dell'articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”.
1. All'articolo 87, comma 3, lettera b), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , alla fine sono aggiunte le parole “, nonché al deposito degli elaborati e degli atti previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 relativamente alle costruzioni in zone classificate sismiche e alle costruzioni in abitati da consolidare”.
Art. 17 - Modifiche dell'articolo 104 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”.
1. All’articolo 104, comma 2, lettera c), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , dopo le parole “modifiche e integrazioni” e prima delle parole “le indicazioni”, è inserito “;”.
2. All’articolo 104, comma 2, lettera d), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , dopo le parole “promuove, altresì, direttamente” è aggiunta la parola “o”.
Art. 18 - Modifica dell'articolo 106 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”.
1. All’articolo 106, comma 1, lettera d), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , le parole da “in caso di emergenza e di esaurimento delle risorse finanziarie, l'obbligo dell'ente subordinato a concorrere alla spesa” sono sostituite dalle parole: “nei casi di cui alla lettera a) e di esaurimento delle risorse finanziarie, l’obbligo dell’ente sovraordinato di concorrere alla spesa”.

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986”.

Art. 19 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 .
1. All’articolo 6, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 , dopo le parole “fenomeni da erosione” sono aggiunte le seguenti “nonché di dragaggio al fine di garantire l’officiosità delle foci fluviali”.

TITOLO III – Norma finale

CAPO I - Urgenza

Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO