crv_sgo_leggi

Legge regionale 3 ottobre 2002, n. 32 (BUR n. 99/2002)

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 , all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , e all'articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , in materia di sostegno e informazione alle imprese

Legge regionale 3 ottobre 2002, n. 32 (BUR n. 99/2002) (Novellazione)

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, n. 1 , ALL’ARTICOLO 55 DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, n. 11 , E ALL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 1998, n. 3 , IN MATERIA DI SOSTEGNO E INFORMAZIONE ALLE IMPRESE


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate all'articolo 6, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 , all'articolo 55, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all'articolo 8, della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 ottobre 2002, n. 32 (BUR n. 99/2002) (Novellazione)

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, n. 1 , ALL’ARTICOLO 55 DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, n. 11 , E ALL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 1998, n. 3 , IN MATERIA DI SOSTEGNO E INFORMAZIONE ALLE IMPRESE


Art. 1 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 .
1. All’articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 , dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. In caso di revoca o rinuncia da parte di soggetti collocati utilmente nella graduatoria è ammesso lo scorrimento della graduatoria stessa, fino a concorrenza dell’intero stanziamento disponibile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale.".
Art. 2 - Modifica all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
1. La rubrica dell'articolo 55 è così sostituita:
"Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico.".
2. All’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
"3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 bis e 7 quinquies.".
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , sono aggiunti i seguenti commi:
“7 bis. È istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese con sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dell’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.
7 ter. Il fondo di cui al comma 7 bis opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all’u.p.b. U0053 “Interventi a favore delle PMI”.
7 quater. Per l’attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 bis trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5.
7 quinquies. É istituito il fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" nel quale confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per incrementare il fondo di rotazione di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.
7 sexsies. Il fondo di cui al comma 7 quinquies opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0056 "Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane.".
7 septies. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 quinquies trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 o all'articolo 26, comma 5.
Art. 3 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
1. Alla rubrica dell’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , le parole “il Centro Estero” sono sostituite con le parole “l’Unione regionale”.
2. Alla rubrica dell’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , dopo la parola “iniziative” è inserita la parola “regionali”.
3. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 le parole “il Centro Estero” sono sostituite con le parole “l’Unione regionale”.
4. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , dopo la parola “iniziative” è inserita la parola “ regionali”.
Art. 4 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO