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Legge regionale 1 marzo 2002, n. 6 (BUR n. 27/2002)

Norme in materia di consumo di alimenti nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza

Legge regionale 1 marzo 2002, n. 6 (BUR n. 27/2002)

NORME IN MATERIA DI CONSUMO DI ALIMENTI NELLE MENSE PRESCOLASTICHE E SCOLASTICHE, NEGLI OSPEDALI E NEI LUOGHI DI CURA E DI ASSISTENZA

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione e dell'articolo 4 dello Statuto, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana derivanti dal consumo di alimenti contenenti:
a) organismi geneticamente modificati (OGM) o prodotti derivati da OGM;
b) sostanze indesiderate.
2. Ai fini della presente legge per sostanze indesiderate si intendono quelle non consentite dalla normativa nazionale e comunitaria o da quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera c).
Art. 2 - Campagne di educazione alimentare.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale organizza e realizza, all'interno dei propri programmi sull'educazione alimentare e nella divulgazione agricola, campagne di informazione ed educazione del cittadino dirette in maniera particolare agli operatori agricoli, scolastici e sanitari, sui possibili rischi derivanti dall'introduzione nell'alimentazione degli alimenti di cui all'articolo 1.
Art. 3 - Indicazioni particolari per le mense prescolastiche, scolastiche e per gli ospedali e i luoghi di cura e di assistenza.
1. Nelle more dell'adozione di protocolli e normative comunitarie utili alla valutazione dell'impatto sulla salute umana del consumo degli alimenti di cui all'articolo 1, nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza, gestiti in qualsiasi forma da soggetti pubblici o privati, devono essere somministrate le seguenti tipologie di prodotti:
a) prodotti non derivati da OGM o che non contengano OGM o sostanze indesiderate;
b) carne bovina etichettata in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) 17 luglio 2000, n. 1760/2000 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio", sottoposta al disciplinare di cui all'articolo 16 del medesimo regolamento;
c) carni diverse da quelle di cui alla lettera b) e prodotti ittici forniti secondo norme sanitarie di produzione definite dalla Giunta regionale, sentita la quinta commissione consiliare. Nelle more della definizione di tali norme sanitarie e della loro messa in atto possono continuare ad essere utilizzate le carni e i prodotti ittici acquistati secondo le previgenti procedure di acquisto;
d) prodotti dell'agricoltura biologica conformi alla legge regionale 6 aprile 1990, n. 24 "Norme relative all'agricoltura biologica e all'incentivazione della lotta fitopatologica" e al regolamento (CEE) 24 giugno 1991, n. 2092/91 "Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari" e successive modifiche ed integrazioni.
2. I prodotti utilizzati nei luoghi indicati al comma 1 devono essere muniti dell'apposita certificazione sui requisiti indicati alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1.
Art. 4 - Controlli di qualità.
1. Al fine di promuovere i controlli di qualità sui prodotti utilizzati dai soggetti gestori di cui all'articolo 3, comma 1 la Giunta regionale stipula convenzioni con gli organismi abilitati alla certificazione di qualità ai sensi della normativa vigente.
Art. 5 - Informazioni agli utenti.
1. Al fine di favorire la corretta e giusta informazione del cittadino, i soggetti gestori di cui all'articolo 3, comma 1, hanno l'obbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei ed adeguati, la provenienza degli alimenti somministrati.
Art. 6 - Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 .
1. L’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è abrogato.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 51.500,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, si fa fronte utilizzando lo stanziamento già autorizzato con il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 sull’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”.


SOMMARIO
Legge regionale 1 marzo 2002, n. 6 (BUR n. 27/2002)

NORME IN MATERIA DI CONSUMO DI ALIMENTI NELLE MENSE PRESCOLASTICHE E SCOLASTICHE, NEGLI OSPEDALI E NEI LUOGHI DI CURA E DI ASSISTENZA

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione e dell'articolo 4 dello Statuto, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana derivanti dal consumo di alimenti contenenti:
a) organismi geneticamente modificati (OGM) o prodotti derivati da OGM;
b) sostanze indesiderate.
2. Ai fini della presente legge per sostanze indesiderate si intendono quelle non consentite dalla normativa nazionale e comunitaria o da quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera c).
Art. 2 - Campagne di educazione alimentare.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale organizza e realizza, all'interno dei propri programmi sull'educazione alimentare e nella divulgazione agricola, campagne di informazione ed educazione del cittadino dirette in maniera particolare agli operatori agricoli, scolastici e sanitari, sui possibili rischi derivanti dall'introduzione nell'alimentazione degli alimenti di cui all'articolo 1.
Art. 3 - Indicazioni particolari per le mense prescolastiche, scolastiche e per gli ospedali e i luoghi di cura e di assistenza.
1. Nelle more dell'adozione di protocolli e normative comunitarie utili alla valutazione dell'impatto sulla salute umana del consumo degli alimenti di cui all'articolo 1, nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza, gestiti in qualsiasi forma da soggetti pubblici o privati, devono essere somministrate le seguenti tipologie di prodotti:
a) prodotti non derivati da OGM o che non contengano OGM o sostanze indesiderate;
b) carne bovina etichettata in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) 17 luglio 2000, n. 1760/2000 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio", sottoposta al disciplinare di cui all'articolo 16 del medesimo regolamento;
c) carni diverse da quelle di cui alla lettera b) e prodotti ittici forniti secondo norme sanitarie di produzione definite dalla Giunta regionale, sentita la quinta commissione consiliare. Nelle more della definizione di tali norme sanitarie e della loro messa in atto possono continuare ad essere utilizzate le carni e i prodotti ittici acquistati secondo le previgenti procedure di acquisto;
d) prodotti dell'agricoltura biologica conformi alla legge regionale 6 aprile 1990, n. 24 "Norme relative all'agricoltura biologica e all'incentivazione della lotta fitopatologica" e al regolamento (CEE) 24 giugno 1991, n. 2092/91 "Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari" e successive modifiche ed integrazioni.
2. I prodotti utilizzati nei luoghi indicati al comma 1 devono essere muniti dell'apposita certificazione sui requisiti indicati alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1.
Art. 4 - Controlli di qualità.
1. Al fine di promuovere i controlli di qualità sui prodotti utilizzati dai soggetti gestori di cui all'articolo 3, comma 1 la Giunta regionale stipula convenzioni con gli organismi abilitati alla certificazione di qualità ai sensi della normativa vigente.
Art. 5 - Informazioni agli utenti.
1. Al fine di favorire la corretta e giusta informazione del cittadino, i soggetti gestori di cui all'articolo 3, comma 1, hanno l'obbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei ed adeguati, la provenienza degli alimenti somministrati.
Art. 6 - Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 .
1. L’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è abrogato.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 51.500,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, si fa fronte utilizzando lo stanziamento già autorizzato con il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 sull’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”.


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