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Legge regionale 9 gennaio 2003, n. 1 (BUR n. 4/2003)

Modifica alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 'Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti'

Legge regionale 9 gennaio 2003, n. 1 (BUR n. 4/2003) (Novellazione)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1993, n. 27 "PREVENZIONE DEI DANNI DERIVANTI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI"


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 gennaio 2003, n. 1 (BUR n. 4/2003) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1993, n. 27 "PREVENZIONE DEI DANNI DERIVANTI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI"


Art. 1 – Modifica all’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 .
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , come sostituito dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 , sono aggiunti i seguenti commi:
“1 bis. Per gli edifici residenziali esistenti e stabilmente abitati al 31 gennaio 2000, ubicati nelle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, possono essere consentiti, se conformi agli strumenti urbanistici, i seguenti interventi:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne.
1 ter. Gli interventi di cui al comma 1bis, sono assentibili purché non comportino :
a) l'aumento delle unità immobiliari;
b) l'avanzamento dell'edificio esistente verso gli elettrodotti da cui ha origine il rispetto.
1 quater. L'intervento di ristrutturazione edilizia, che comporti la demolizione e ricostruzione dell'edificio residenziale esistente, può essere consentito solo in zona agricola, a condizione che la ricostruzione di egual volume avvenga in area agricola adiacente, al di fuori delle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, nei limiti di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 .”.


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