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Legge regionale 4 aprile 2003, n. 10 (BUR n. 36/2003)

Iniziative socio-culturali in occasione del quarantesimo anniversario della tragedia del Vajont.

Legge regionale 4 aprile 2003, n. 10 (BUR n. 36/2003) (Abrogata)

INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI IN OCCASIONE DEL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA TRAGEDIA DEL VAJONT


Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 aprile 2003, n. 10 (BUR n. 36/2003) - Testo storico

INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI IN OCCASIONE DEL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA TRAGEDIA DEL VAJONT


Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi fondamentali del proprio Statuto, promuove la realizzazione di iniziative per la commemorazione della tragedia del Vajont del 9 ottobre 1963 e per il consolidamento della memoria storica delle sue comunità.
Art. 2 - Programma e tipologia degli interventi.
1. Il programma delle manifestazioni commemorative e delle iniziative socio culturali consiste in interventi di promozione di:
a) mostre, convegni, seminari di studio, rielaborazioni creative, rassegne tematiche sulla documentazione e le espressioni illustrative della tragedia del 9 ottobre 1963 e sulle successive iniziative assunte per la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio interessato dalla tragedia;
b) istituzione di borse di studio per ricerche svolte da studenti di istituti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria e per tesi di laurea aventi ad oggetto lo studio della tragedia del 9 ottobre 1963 e degli effetti sociali che ne sono conseguiti, nonché l'analisi della attuale realtà socio economica delle zone interessate;
c) produzione e pubblicazione di materiale informativo, documentario e pubblicitario relativo alle manifestazioni ed iniziative;
d) raccolta e pubblicazione di testimonianze dirette e di documenti a carattere storico, culturale, giuridico in forma scritta, visiva e multimediale;
e) costituzione di un fondo documentale che raccolga i documenti e le testimonianze della tragedia del 9 ottobre 1963 e sua collocazione in idonea sede della zona interessata quale "Luogo della Memoria";
f) manifestazioni ed interventi per la promozione integrata e la valorizzazione del territorio.
2. Gli enti locali territorialmente interessati, le università degli studi, gli istituti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria, le associazioni e i comitati dei superstiti e dei sopravvissuti, le istituzioni ed associazioni culturali, le fondazioni bancarie aventi sede nel territorio regionale e gli enti rappresentativi delle comunità venete all'estero, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, possono presentare al Comitato promotore di cui all'articolo 3 propri progetti di interventi, corredati da una dettagliata relazione di fattibilità e di previsione finanziaria.
Art. 3 - Comitato promotore.
1. Il Comitato promotore, già istituito dall’amministrazione provinciale di Belluno, previa intesa con la provincia e con provvedimento della medesima è integrato, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, da due rappresentanti della Regione del Veneto individuati nelle persone del Presidente della Giunta regionale del Veneto e del Presidente della Commissione consiliare competente o loro delegati e da un rappresentante del Comune di Longarone.
2. Il programma degli interventi viene predisposto dal Comitato promotore, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base dei progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
3. La amministrazione provinciale di Belluno, nei successivi quindici giorni, approva il programma e ne dispone il finanziamento e le modalità attuative.
Art. 4 - Finanziamenti.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore della amministrazione provinciale di Belluno la somma di duecentomila euro.
2. Le somme vengono erogate:
a) fino al settanta per cento, all'avvenuta notifica del provvedimento di approvazione da parte della amministrazione provinciale di Belluno del programma di interventi;
b) per la parte residua, su presentazione da parte della amministrazione provinciale di Belluno di documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute per la loro attuazione.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in euro 200.000,00 per l'anno 2003, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 12 “Interventi regionali in materia di cultura”, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.
2. Nel medesimo stato di previsione si provvede contestualmente ad incrementare lo stanziamento dell’u.p.b. U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” di euro 200.000,00 in termini di competenza e cassa per l’esercizio 2003.


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