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Legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 (BUR n. 36/2003)
Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 , 'Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)'
Sommario
“Legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 (BUR n. 36/2003) - Testo vigente”
S O M M A R I O
PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, n. 17 , “PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (1996-2001)”
SOMMARIO
- Legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 (BUR n. 36/2003) (Abrogata)
- PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, n. 17 , “PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (1996-2001)”
Sommario
“Legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 (BUR n. 36/2003) - Testo storico”
S O M M A R I O
PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, n. 17 , “PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (1996-2001)”
Art. 1 - Proroga dei termini.
1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla
legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)” e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 ottobre 2003.
Art . 2 -Termine per l’approvazione dei piani faunistico venatori provinciali.
1. Entro il 30 giugno 2003 le province approvano i piani faunistico venatori provinciali con le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 9 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “ Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 (BUR n. 36/2003) - Testo storico
- PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, n. 17 , “PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (1996-2001)”