crv_sgo_leggi

Legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 (BUR n. 36/2003)

Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 , 'Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)'

Legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 (BUR n. 36/2003) (Abrogata)

PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, n. 17 , “PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (1996-2001)”


Legge abrogata dall’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 (BUR n. 36/2003) - Testo storico

PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, n. 17 , “PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (1996-2001)”


Art. 1 - Proroga dei termini.
1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)” e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 ottobre 2003.
Art . 2 -Termine per l’approvazione dei piani faunistico venatori provinciali.
1. Entro il 30 giugno 2003 le province approvano i piani faunistico venatori provinciali con le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “ Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO