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Legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 (BUR n. 59/2003)

Norme per la tutela e la valorizzazione delle 'Città murate del Veneto'

Legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 (BUR n. 59/2003)

NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE “CITTÀ MURATE DEL VENETO”


Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel quadro delle azioni volte a garantire la tutela e la conservazione del proprio patrimonio ambientale, storico ed artistico, promuove la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione dei contesti urbani caratterizzati dalla permanenza di cinte murarie urbane e di opere di fortificazione connesse.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione interviene mediante programmi regionali di finanziamento aventi durata quadriennale.
Art. 2 – Definizioni.
1. Ai fini della presente legge sono definite:
a) città murate: la parte degli insediamenti urbani delimitata o contraddistinta dalla presenza di strutture a carattere difensivo di formazione storica;
b) cinte murarie: le strutture murarie a carattere difensivo di tipo lineare formate in periodo bizantino o medievale, in epoca veneziana o ottocentesca;
c) fortificazioni connesse: le strutture isolate a carattere difensivo funzionalmente collegate alla presenza delle cinte murarie di cui alla lettera b);
d) ambiti connessi: gli spazi urbani aperti o edificati posti in diretta relazione visiva o funzionale con i manufatti di cui alle lettere a), b) e c).
Art. 3 - Individuazione degli ambiti e modalità dell'intervento regionale.
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su richiesta dei comuni interessati, individua i comuni nel cui territorio permangono strutture conservate o parzialmente conservate relative a cinte murarie e fortificazioni connesse e ne predispone il relativo elenco.
2. Sul provvedimento di cui al comma 1 è acquisito il parere della competente Commissione consiliare.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale individua altresì:
a) i criteri e le modalità per la presentazione, da parte dei comuni di cui al comma 1, di studi di fattibilità inerenti ad interventi da realizzare nel quadriennio sui beni di cui all'articolo 2, di proprietà comunale o gestiti dai Comuni in regime di concessione, di altri soggetti pubblici diversi dallo Stato, ovvero di proprietà di privati;
b) i parametri di carattere economico-finanziario sulla base dei quali è redatto il programma di riparto dei contributi regionali di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale approva gli studi di fattibilità presentati, acquisito il parere della Commissione Tecnica Regionale, Sezione opere pubbliche, sulla validità tecnico-economica e culturale e, sulla base delle disponibilità di bilancio, concede ai comuni interessati contributi fino a un massimo del trenta per cento della spesa ammissibile sostenuta per la redazione degli studi.
Art. 4 - Contenuto degli studi di fattibilità.
1. Gli studi di fattibilità possono contenere le seguenti azioni:
a) acquisto di aree o di manufatti finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
b) monitoraggio delle condizioni statiche dei beni oggetto di tutela a fini conservativi e manutentivi;
c) interventi di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela;
d) interventi di riuso funzionale dei beni oggetto di tutela per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità di cui all'articolo 1;
e) interventi finalizzati al riordino della viabilità e interventi di pedonalizzazione finalizzati alla valorizzazione del bene oggetto di tutela;
f) interventi di sistemazione degli spazi pubblici aperti in diretto rapporto visivo con il bene oggetto di tutela;
g) interventi di recupero del patrimonio edilizio pubblico o privato posto in diretta connessione visiva con i beni oggetto di tutela, limitatamente alle parti esterne degli edifici.
2. In relazione agli interventi previsti, gli studi devono indicare le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico–finanziarie nonché contenere l'analisi dello stato di fatto nelle sue componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative, tecniche e di sostenibilità ambientale.
3. Gli studi di fattibilità devono indicare gli interventi da realizzare ai sensi del comma 1, lettera g).
Art. 5 - Finanziamento degli interventi.
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, contenute negli studi di fattibilità approvati, la Giunta regionale concede contributi in conto capitale nella misura massima del settanta ( 1) per cento della spesa ritenuta ammissibile ai comuni ovvero, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), ai proprietari pubblici o privati del bene.
2. Il contributo regionale può concorrere all'integrazione di risorse derivanti da programmi dell'Unione Europea.
3. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, definisce le modalità di presentazione delle domande e dei progetti definitivi nonché le procedure per l'erogazione del contributo regionale e le modalità di controllo sulla realizzazione degli interventi ammessi a contributo.
4. Il contributo di cui al comma 3, ove concesso ad imprese, è erogato nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Alle spese concernenti l’applicazione dell’articolo 3, comma 4, in merito agli studi di fattibilità, quantificate in euro 500.000,00 per l’esercizio 2003 e agli ulteriori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, attinente l’attuazione degli interventi, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi del biennio 2004-2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n. 16 “Valorizzazione delle città murate del Veneto”, iscritta nello stato di previsione del bilancio 2003 e pluriennale 2003-2005 e contestuale aumento dell’u.p.b. U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” per euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2003 e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.


Note

( 1) Comma così modificato da comma 1 art. 10 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 che ha sostituito “cinquanta” con “settanta”.


SOMMARIO
Legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 (BUR n. 59/2003) - Testo storico

NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE “CITTÀ MURATE DEL VENETO”


Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel quadro delle azioni volte a garantire la tutela e la conservazione del proprio patrimonio ambientale, storico ed artistico, promuove la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione dei contesti urbani caratterizzati dalla permanenza di cinte murarie urbane e di opere di fortificazione connesse.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione interviene mediante programmi regionali di finanziamento aventi durata quadriennale.
Art. 2 – Definizioni.
1. Ai fini della presente legge sono definite:
a) città murate: la parte degli insediamenti urbani delimitata o contraddistinta dalla presenza di strutture a carattere difensivo di formazione storica;
b) cinte murarie: le strutture murarie a carattere difensivo di tipo lineare formate in periodo bizantino o medievale, in epoca veneziana o ottocentesca;
c) fortificazioni connesse: le strutture isolate a carattere difensivo funzionalmente collegate alla presenza delle cinte murarie di cui alla lettera b);
d) ambiti connessi: gli spazi urbani aperti o edificati posti in diretta relazione visiva o funzionale con i manufatti di cui alle lettere a), b) e c).
Art. 3 - Individuazione degli ambiti e modalità dell'intervento regionale.
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su richiesta dei comuni interessati, individua i comuni nel cui territorio permangono strutture conservate o parzialmente conservate relative a cinte murarie e fortificazioni connesse e ne predispone il relativo elenco.
2. Sul provvedimento di cui al comma 1 è acquisito il parere della competente Commissione consiliare.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale individua altresì:
a) i criteri e le modalità per la presentazione, da parte dei comuni di cui al comma 1, di studi di fattibilità inerenti ad interventi da realizzare nel quadriennio sui beni di cui all'articolo 2, di proprietà comunale o gestiti dai Comuni in regime di concessione, di altri soggetti pubblici diversi dallo Stato, ovvero di proprietà di privati;
b) i parametri di carattere economico-finanziario sulla base dei quali è redatto il programma di riparto dei contributi regionali di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale approva gli studi di fattibilità presentati, acquisito il parere della Commissione Tecnica Regionale, Sezione opere pubbliche, sulla validità tecnico-economica e culturale e, sulla base delle disponibilità di bilancio, concede ai comuni interessati contributi fino a un massimo del trenta per cento della spesa ammissibile sostenuta per la redazione degli studi.
Art. 4 - Contenuto degli studi di fattibilità.
1. Gli studi di fattibilità possono contenere le seguenti azioni:
a) acquisto di aree o di manufatti finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
b) monitoraggio delle condizioni statiche dei beni oggetto di tutela a fini conservativi e manutentivi;
c) interventi di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela;
d) interventi di riuso funzionale dei beni oggetto di tutela per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità di cui all'articolo 1;
e) interventi finalizzati al riordino della viabilità e interventi di pedonalizzazione finalizzati alla valorizzazione del bene oggetto di tutela;
f) interventi di sistemazione degli spazi pubblici aperti in diretto rapporto visivo con il bene oggetto di tutela;
g) interventi di recupero del patrimonio edilizio pubblico o privato posto in diretta connessione visiva con i beni oggetto di tutela, limitatamente alle parti esterne degli edifici.
2. In relazione agli interventi previsti, gli studi devono indicare le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico–finanziarie nonché contenere l'analisi dello stato di fatto nelle sue componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative, tecniche e di sostenibilità ambientale.
3. Gli studi di fattibilità devono indicare gli interventi da realizzare ai sensi del comma 1, lettera g).
Art. 5 - Finanziamento degli interventi.
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, contenute negli studi di fattibilità approvati, la Giunta regionale concede contributi in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile ai comuni ovvero, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), ai proprietari pubblici o privati del bene.
2. Il contributo regionale può concorrere all'integrazione di risorse derivanti da programmi dell'Unione Europea.
3. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, definisce le modalità di presentazione delle domande e dei progetti definitivi nonché le procedure per l'erogazione del contributo regionale e le modalità di controllo sulla realizzazione degli interventi ammessi a contributo.
4. Il contributo di cui al comma 3, ove concesso ad imprese, è erogato nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Alle spese concernenti l’applicazione dell’articolo 3, comma 4, in merito agli studi di fattibilità, quantificate in euro 500.000,00 per l’esercizio 2003 e agli ulteriori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, attinente l’attuazione degli interventi, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi del biennio 2004-2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n. 16 “Valorizzazione delle città murate del Veneto”, iscritta nello stato di previsione del bilancio 2003 e pluriennale 2003-2005 e contestuale aumento dell’u.p.b. U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” per euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2003 e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.


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