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Legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 (BUR n. 77/2003)

Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità

Legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 (BUR n. 77/2003) (Abrogata)

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Legge abrogata da lettera p), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 (BUR n. 77/2003) - Testo storico

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Art. 1 - Finalità e soggetti beneficiari.
1. La Regione del Veneto promuove e favorisce lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità considerando l'attività sportiva uno strumento di integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psicofisica.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto concede contributi:
a) per favorire l'accesso alla pratica sportiva da parte delle persone con disabilità;
b) per l'adeguamento delle strutture sportive alle necessità poste dalla pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
3. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:
a) società ed associazioni sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive ed enti morali che hanno sede nella regione e hanno quale prevalente finalità statutaria la promozione, senza fini di lucro, della pratica sportiva dei disabili, per le iniziative di cui alla lettera a) del comma 2;
b) comuni e province del Veneto, per le provvidenze di cui alla lettera b) del comma 2.
Art. 2 - Interventi in materia di pratica sportiva.
1. La Giunta regionale concede contributi ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 1 per la promozione della partecipazione dei disabili alla pratica di attività sportive, con riguardo ai seguenti ambiti di intervento:
a) organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e sportivo-agonistiche;
b) organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento di istruttori e tecnici;
c) realizzazione di attività sportive e motorio-ricreative per l'avviamento allo sport e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità;
d) acquisto di specifiche attrezzature sportive.
2. Le domande presentate dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, sono corredate dal parere dell'organo sportivo federale competente.
3. Non sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.
4. Sono fatte salve le competenze delle province ai sensi dell'articolo 149 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
Art. 3 - Interventi di adeguamento degli impianti.
1. La Giunta regionale concede contributi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 1 per l'adeguamento delle strutture degli impianti sportivi alle necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con disabilità.
2. I beneficiari dei contributi sono obbligati, per dieci anni, a mantenere la destinazione degli impianti realizzati, fatta salva l’autorizzazione di mutamento da parte della Giunta regionale quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione stessa.
Art. 4 – Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale , sentita la competente Commissione consiliare, definisce, a valere per l'esercizio successivo:
a) i termini, le modalità e la documentazione per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
b) i criteri di priorità per la ammissione a contributo;
c) le tipologie di spesa ammissibili a contributo;
d) gli importi minimi delle spese ammissibili a contributo relativamente agli interventi di cui all'articolo 3;
e) l'ammontare minimo del contributo per gli interventi di cui all'articolo 3;
f) le modalità di concessione dei contributi;
g) la disciplina delle ipotesi di revoca;
2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sugli interventi attuati ai sensi della presente legge.
Art. 5 - Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, relativi a contributi a comuni, province, società, associazioni, enti di promozione sportiva, federazioni sportive ed enti morali del Veneto per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità e per l’adeguamento delle strutture sportive alle necessità della pratica sportiva delle persone con disabilità, quantificati in euro 200.000,00 a decorrere dall’esercizio finanziario 2004, si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2004-2005 all’u.p.b. U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport”.
Art. 6 - Norma transitoria.
1. Per l'esercizio 2003 una quota pari a euro 200.000,00 dello stanziamento già iscritto nel bilancio di previsione 2003 all'u.p.b. UO 178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport" è riservato alle domande presentate ai sensi dell'articolo 2, lettera b) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero".
Art. 7 - Norma di abrogazione.
1. Sono abrogati:
a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 ;
b) il riferimento alla lettera "b)" nelle lettere b), c),d), f) e h) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 .


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