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Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 18 (BUR n. 94/2003)

Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione 'Vajont 9 ottobre 1963' con sede in Longarone (BL)

Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 18 (BUR n. 94/2003)

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLA COSTITUZIONE, QUALE SOCIO FONDATORE, DELLA FONDAZIONE "VAJONT 9 OTTOBRE 1963" CON SEDE IN LONGARONE (BL) (1)

Art. 1 - Partecipazione alla Fondazione.
1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme al Comune di Longarone (BL), alla Edison S.p.A. e all'ENEL S.p.A., alla istituzione della Fondazione "Vajont 9 ottobre 1963", che sarà costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:
a) lo studio dei problemi dell'ambiente montano e in particolare della zona del Vajont;
b) la ricerca in materia di difesa e valorizzazione della montagna alpina, lo studio idrogeologico della montagna e relativi rischi, anche in relazione allo sfruttamento e/o attraversamento del territorio per la produzione e la conduzione di risorse energetiche. A tal fine la Fondazione promuove la nascita di un osservatorio permanente sullo sviluppo energetico, composto in forma equilibrata da rappresentanti del mondo produttivo, ambientalista e dalle associazioni delle vittime della tragedia, e indicati dalle rispettive associazioni;
c) supportare e coadiuvare gli enti locali nello studio e nella ricerca di cui alle lettere a) e b) per l’individuazione degli indispensabili interventi di prevenzione dei rischi idrogeologici;
d) l'organizzazione di attività di ricerca e studio, nonché di iniziative scientifiche, culturali e promozionali tendenti a ricordare le vittime della sciagura del Vajont del 9 ottobre 1963, anche al fine di impedire che il dissennato sfruttamento delle risorse della natura a scopi industriali produca in avvenire analoghi disastri;
e) la realizzazione di progetti mirati al sostegno dei familiari delle vittime della tragedia e dei superstiti, da sostanziarsi anche con attività specifiche di sostegno psicologico.
Art. 2 - Competenza per l'adozione degli atti di fondazione.
1. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dall’articolo 1, autorizza il Presidente a sottoscriverne l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.
Art. 3 - Rappresentanti della Regione nella Fondazione.
1. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente.
Art. 4 - Relazione annuale.
1. La Fondazione presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta.
Art. 5 - Contributi annuali.
1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 125.000,00 per l'anno 2003, per l’anno 2004 e per l’anno 2005.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificato in euro 125.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2003-2005, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U009 “Contributi e partecipazioni in enti e associazioni” del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.
Art. 7 – Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Vedi anche quanto disposto dalla legge regionale 24 gennaio 2019, n. 5 recante “Istituzione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” e del riconoscimento “Memoria Vajont””.


SOMMARIO
Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 18 (BUR n. 94/2003) - Testo storico

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLA COSTITUZIONE, QUALE SOCIO FONDATORE, DELLA FONDAZIONE "VAJONT 9 OTTOBRE 1963" CON SEDE IN LONGARONE (BL)

Art. 1 - Partecipazione alla Fondazione.
1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme al Comune di Longarone (BL), alla Edison S.p.A. e all'ENEL S.p.A., alla istituzione della Fondazione "Vajont 9 ottobre 1963", che sarà costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:
a) lo studio dei problemi dell'ambiente montano e in particolare della zona del Vajont;
b) la ricerca in materia di difesa e valorizzazione della montagna alpina, lo studio idrogeologico della montagna e relativi rischi, anche in relazione allo sfruttamento e/o attraversamento del territorio per la produzione e la conduzione di risorse energetiche. A tal fine la Fondazione promuove la nascita di un osservatorio permanente sullo sviluppo energetico, composto in forma equilibrata da rappresentanti del mondo produttivo, ambientalista e dalle associazioni delle vittime della tragedia, e indicati dalle rispettive associazioni;
c) supportare e coadiuvare gli enti locali nello studio e nella ricerca di cui alle lettere a) e b) per l’individuazione degli indispensabili interventi di prevenzione dei rischi idrogeologici;
d) l'organizzazione di attività di ricerca e studio, nonché di iniziative scientifiche, culturali e promozionali tendenti a ricordare le vittime della sciagura del Vajont del 9 ottobre 1963, anche al fine di impedire che il dissennato sfruttamento delle risorse della natura a scopi industriali produca in avvenire analoghi disastri;
e) la realizzazione di progetti mirati al sostegno dei familiari delle vittime della tragedia e dei superstiti, da sostanziarsi anche con attività specifiche di sostegno psicologico.
Art. 2 - Competenza per l'adozione degli atti di fondazione.
1. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dall’articolo 1, autorizza il Presidente a sottoscriverne l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.
Art. 3 - Rappresentanti della Regione nella Fondazione.
1. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente.
Art. 4 - Relazione annuale.
1. La Fondazione presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta.
Art. 5 - Contributi annuali.
1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 125.000,00 per l'anno 2003, per l’anno 2004 e per l’anno 2005.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificato in euro 125.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2003-2005, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U009 “Contributi e partecipazioni in enti e associazioni” del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.
Art. 7 – Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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