crv_sgo_leggi

Legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 (BUR n. 103/2003)

Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112' e della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 'Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112''

Legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 (BUR n. 103/2003) (Abrogata)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, n. 11 "CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112". E DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2002, n. 10 “RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE PREVISTO DALL’ARTICOLO 58, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, n. 11 “CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112"” (1)


Legge abrogata per effetto delle disposizioni dell’articolo 49, comma 1, lettera i bis) e lettera l) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .


Note

( 1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 4/2004 (G.U. 1ª serie speciale n. 6/2004). Il giudizio si è concluso con sentenza n. 429/2004 (G.U. 1ª serie speciale n. 1/2005), con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato: non fondata la questione di legittimità dell’articolo 1, comma 2, relativamente all’articolo 117, comma secondo, lettera s), in quanto la disposizione regionale non incide sulle attribuzioni dell’Ente Parco, previste e disciplinate dalla legislazione statale, e inammissibile la questione di legittimità della medesima disposizione regionale, in riferimento all’articolo 114, in quanto il tenore della norma impugnata esclude che la stessa imponga allo Stato il compimento di determinate attività.


SOMMARIO
Legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 (BUR n. 103/2003) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, n. 11 "CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112". E DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2002, n. 10 “RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE PREVISTO DALL’ARTICOLO 58, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, n. 11 “CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112"” (1)

Art. 1 - Modifica dell'articolo 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
1. La rubrica dell’articolo 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è così sostituita:
“Art. 64 - Funzioni degli enti parco."
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 64 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. Nelle aree ricadenti all’interno del perimetro dei parchi nazionali e nelle aree di protezione esterna agli stessi, vincolate ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo n. 490/1999, le funzioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 61, relative ad opere o lavori di competenza degli enti parco nazionali o da essi anche indirettamente realizzati, nonché le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 63, sono esercitate dall’ente parco successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale fra l’ente parco, la Regione e lo Stato che ne determini le modalità d’esercizio.”.
Art. 2 - Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 “Rideterminazione del termine previsto dall’articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"”
1. Il termine previsto dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 , come modificato dall’art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e dal comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 , è prorogato al 15 febbraio 2004.
Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Con la sentenza n. 429/2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’articolo 1, comma 2, sollevata in riferimento all’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, e inammissibile la questione di legittimità della medesima disposizione regionale, in riferimento all’articolo 114 della Costituzione


SOMMARIO